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CAPO III - DEL CONCORSO DI REATI

Art. 71 - Condanna per più reati con unica sentenza o decreto

1. Quando, con una sola sentenza o con un solo decreto, si deve pronunciare condanna per più reati contro la stessa persona, si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.

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Art. 72 (1) - Concorso di reati che importano l’ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee

1. Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell’ergastolo, si applica la detta pena con l’isolamento diurno da sei mesi a tre anni.

2. Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena dell’ergastolo, con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, si applica la pena dell’ergastolo, con l’isolamento diurno per un periodo di tempo da due a diciotto mesi.

3. L’ergastolano condannato all’isolamento diurno partecipa all’attività lavorativa.

(1) Articolo così modificato dall’art. 2, L. 1634/1962.

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Art. 73 - Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie

1. Se più reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo uguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.

2. Quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l’ergastolo (1).

3. Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero.

(1) La Corte costituzionale con sentenza 168/1994 ha dichiarato, fra l’altro, l’illegittimità costituzionale del secondo comma del presente articolo.

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Art. 74 - Concorso di reati che importano pene detentive di specie diversa

1. Se più reati importano pene temporanee detentive di specie diversa, queste si applicano tutte distintamente e per intero.

2. La pena dell’arresto è eseguita per ultima.

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Art. 75 - Concorso di reati che importano pene pecuniarie di specie diversa

1. Se più reati importano pene pecuniarie di specie diversa, queste si applicano tutte distintamente e per intero.

2. Nel caso che la pena pecuniaria non sia stata pagata per intero, la somma pagata, agli effetti della conversione, viene detratta dall’ammontare della multa.

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Art. 76 - Pene concorrenti considerate come pena unica ovvero come pene distinte

1. Salvo che la legge stabilisca altrimenti, le pene della stessa specie concorrenti a norma dell’articolo 73 si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico.

2. Le pene di specie diversa concorrenti a norma degli articoli 74 e 75 si considerano egualmente, per ogni effetto giuridico, come pena unica della specie più grave. Nondimeno si considerano come pene distinte, agli effetti della loro esecuzione, dell’applicazione delle misure di sicurezza e in ogni altro caso stabilito dalla legge.

3. Se una pena pecuniaria concorre con un’altra pena di specie diversa, le pene si considerano distinte per qualsiasi effetto giuridico.

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Art. 77 - Determinazione delle pene accessorie

1. Per determinare le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, si ha riguardo ai singoli reati per i quali è pronunciata la condanna, e alle pene principali che, se non vi fosse concorso di reati, si dovrebbero infliggere per ciascuno di essi.

2. Se concorrono pene accessorie della stessa specie, queste si applicano tutte per intero.

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Art. 78 - Limiti degli aumenti delle pene principali

1. Nel caso di concorso di reati preveduto dall’articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né comunque eccedere:

1) trenta anni per la reclusione;

2) sei anni per l’arresto;

3) euro 15.493 per la multa e euro 3.098 per l’ammenda; ovvero euro 64.557 per la multa e euro 12.911 per l’ammenda, se il giudice si vale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell’articolo 133-bis.

2. Nel caso di concorso di reati preveduto dall’articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma dell’articolo stesso non può superare gli anni trenta. La parte della pena eccedente tale limite è detratta in ogni caso dall’arresto (1).

(1) L’ articolo già parzialmente modificato dall’art. 5, DLGS LGT 5 ottobre 1945, n. 679 e poi sostituito dall’art. 1, L. 12 luglio 1961, n. 603, è stato così sostituito dall’art. 101, L. 689/1981.

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Art. 79 - Limiti degli aumenti delle pene accessorie

1. La durata massima delle pene accessorie temporanee non può superare, nel complesso, i limiti seguenti:

1) dieci anni, se si tratta dell’interdizione dai pubblici uffici o dell’interdizione da una professione o da un’arte;

2) cinque anni, se si tratta della sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte.

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Art. 80 - Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi

1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, dopo una sentenza o un decreto di condanna, si deve giudicare la stessa persona per un altro reato commesso anteriormente o posteriormente alla condanna medesima, ovvero quando contro la stessa persona si debbono eseguire più sentenze o più decreti di condanna.

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Art. 81 - Concorso formale. Reato continuato

1. È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.

2. Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.

3. Nei casi preveduti da quest’articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti (1).

4. Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’articolo 99, quarto comma, l’aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave (2).

(1) Articolo così sostituito dall’art. 8, DL 99/1974. Vedi gli artt. 8 e 53, L. 689/1981.

(2) Comma aggiunto dall’art. 5, L. 251/2005.

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Art. 82 - Offesa di persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta

1. Quando, per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un’altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere, salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell’articolo 60.

2. Qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l’offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino alla metà.

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Art. 83 - Evento diverso da quello voluto dall’agente

1. Fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, se, per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un’altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell’evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

2. Se il colpevole ha cagionato altresì l’evento voluto, si applicano le regole sul concorso dei reati.

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Art. 84 - Reato complesso

1. Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per sé stessi, reato.

2. Qualora la legge nella determinazione della pena per il reato complesso, si riferisca alle pene stabilite per i singoli reati che lo costituiscono, non possono essere superati i limiti massimi indicati negli articoli 78 e 79.

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