Art. 401 - Provocazione al duello per fine di lucro (1)
[1. Quando chi provoca o sfida a duello, o minaccia di provocare o di sfidare, agisce con l'intento di carpire denaro o altra utilità, si applicano le disposizioni dell'articolo 629.
2. Si applicano altresì le disposizioni del capo primo del titolo dodicesimo, nel caso in cui il duello sia avvenuto.]
(1) Articolo abrogato dall'art. 18, L. 205/1999.
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