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Art. 570 - Violazione degli obblighi di assistenza familiare

1. Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, [alla tutela legale] o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032 (1)(2).

2. Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:

1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;

2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

3. Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma (3).

4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un’altra disposizione di legge.

(1) Comma così modificato dall’art. 93, comma 1, lettera o), DLGS 154/2013.

(2) Multa così aumentata dall’art. 113 L. 689/1981.

(3) Comma aggiunto dall’art. 90, L. 689/1981.

Rassegna di giurisprudenza

In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta in re ipsa una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento, assicurando i predetti mezzi di sussistenza; ne deriva che il reato di cui all’art. 570, comma secondo, sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l’altro genitore»), sia quando lamentano il difetto di dolo per l’impossibilità di adempiere (Sez. 6, 53607/2014).

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, sia l’obbligo morale sanzionato dall’art. 570, primo comma, che quello economico, sanzionato dal comma secondo della medesima disposizione, presuppongono la minore età del figlio non inabile al lavoro e vengono meno con l’acquisizione della capacità di agire da parte del minore conseguente al raggiungimento della maggiore età.

La conclusione è supportata, nel primo caso, dal richiamo dell’esercizio della potestà genitoriale e, nel secondo, dal riferimento testuale al “discendenti di età minore” che differenzia la previsione rispetto a quella prevista per l’inadempimento dell’obbligo di cui all’art. 12-sexies della L. 898/1970 (Sez. 6, 34080/2013).

L’art. 570, comma secondo, n. 2 prevede come soggetti passivi solo i figli minori o inabili al lavoro, sicché non integra tale ultimo reato la violazione dell’obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza al figli maggiorenni, non inabili al lavoro, anche se studenti, mentre l’art. 12-sexies della L. 898/1970 punisce il mero inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice, in sede di divorzio, in favore dei figli senza limitazione di età, purché economicamente non autonomi (Sez. 6, 34270/2012).

La violazione degli obblighi di natura economica posti a carico del genitore separato, cui si applica la disposizione dell’art. 12-sexies L. 898/1970, stante li richiamo operato dalla previsione di cui all’art. 3 della L. 54/2006 (recante disposizioni in materia di separazione del genitori e affidamento condiviso dei figli), riguarda l’inadempimento dell’obbligo di mantenimento in favore del figli (minorenni e maggiorenni), dovendosi escludere invece l’inadempimento di analogo obbligo posto nei confronti del coniuge separato, cui è applicabile la diversa tutela già predisposta dall’art. 570 (Sez. 6, 36263/2011).

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di bisogno di un minore il quale, appunto perché tale, non è in grado di procacciarsi un reddito proprio, è un dato di fatto incontrovertibile per cui entrambi i genitori sono tenuti a provvedere per ovviarvi. Ne consegue che il genitore, il quale non adempie a tale obbligo, commette il reato di cui all’art. 570 specialmente quando, separato dalla moglie, non ha chiesto la modifica del provvedimento giurisdizionale che imponga di versare all’altro coniuge la somma per contribuire al mantenimento dei figli a quest’ultima affidati (Sez. 6, 4586/2015).

L’obbligo di procurare i mezzi di sussistenza ad un figlio minore sussiste indipendentemente dalla formale attribuzione della responsabilità genitoriale, di talché l’atteggiamento omissivo del soggetto agente non può considerarsi irrilevante per la mancanza del riconoscimento, neppure data la obiettiva peculiarità d’una situazione nella quale il riconoscimento medesimo era ostacolato dalla madre naturale del bambino. Men che meno potrebbe ammettersi, com’è ovvio, la facoltà di condizionare l’atteggiamento di un coniuge e genitore, relativamente alle scelte fondamentali per la vita del figlio minore, attraverso il rifiuto strumentale di prestazioni che non sono facoltative.

Neppure è necessario, per l’integrazione del fatto punibile, che il soggetto obbligato resti inerte a fronte di specifiche sollecitazioni o iniziative giudiziarie da parte di colui o di coloro che si assumono in via di fatto la responsabilità di assicurare la sussistenza di un minore impossidente (Sez. 6, 53123/2014).

Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare è reato permanente, il cui arco temporale è delimitato dall’imputazione ovvero, in mancanza, dal sopraggiunto pagamento o dalla sentenza di condanna in primo grado (Sez. 6, 16803/2015).

L’omesso adempimento dell’obbligo di contribuzione economica gravante sul singolo genitore (quale ne sia la fonte, normativa generale (artt. 147, 148, 155 CC e 1, 3 e 4 L. 54/2006; 5, 6 e 12-sexies L. 898/70; 337-bis CC; 570 comma 2 n. 2) o giudiziale specifica, e in relazione al diverso suo possibile contenuto) deve essere considerato nel suo complesso, con la conseguenza che la condotta/fattispecie penalmente rilevante assume natura di reato permanente, la cui consumazione inizia con la prima condotta che determina l’evento proprio delle singole fattispecie incriminatrici e cessa con l’ultima (Sez. 6, 5423/2015).

La fattispecie di cui all’art. 12-sexies punisce il mero inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice in favore dei figli, senza limitazione di età, purché economicamente non autonomi, laddove l’inabilità al lavoro che, ai sensi dell’art. 570, comma secondo,, impone al genitore l’obbligo di corrispondere i mezzi di sussistenza anche al figlio maggiorenne va intesa, in base alla definizione contenuta negli artt. 2 e 12 della L. 118/1971, come totale e permanente inabilità lavorativa (Sez. 6, 23581/2013).

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, incombe all’interessato l’onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l’impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, di talché la sua responsabilità non può essere esclusa in base alla mera documentazione formale dello stato di disoccupazione (Sez. 6, 10085/2005).

Spetta all’obbligato di allegare la propria impossibilità ad adempiere, indicando elementi tali da consentire al giudice un’indagine in proposito. La stessa effettiva indisponibilità di mezzi non gioverebbe all’interessato, poiché dovrebbe anche risultare una seria sua attivazione al fine di ottemperare ai doveri di assistenza economica verso i figli, e dunque che lo stesso interessato non sia riuscito a conseguire un reddito adeguato pur avendo usato, in proposito, ogni possibile diligenza (Sez. 6, 53123/2014).

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lo stato di bisogno non è escluso dall’intervento di terzi, coobbligati od obbligati in via subordinata, sicché il reato si configura anche se taluno di questi si sostituisca all’inerzia del soggetto tenuto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza.

Ciò che comporta nel caso di figli minori, salvo il caso che questi dispongano in proprio di mezzi adeguati al proprio sostentamento (ad esempio per lasciti ereditari, rendite finanziarie, ecc.), l’irrilevanza in senso liberatorio del fatto che, pur omettendo il genitore obbligato il versamento della somma dovuta per il mantenimento dei figli, i bisogni di costoro siano fronteggiati dall’altro genitore o dall’intervento di terzi, compresi i servizi sociali (Sez. 6, 53123/2014).

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’incapacità economica dell’obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’art. 570, deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti (Sez. 6, 41362/2010).

Il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare resti integrato dalla condotta del genitore che, obbligato a versare una somma di denaro a titolo di contributo per il mantenimento di un figlio minore, gli conferisca il diritto di nuda proprietà su di un immobile, essendo tale prestazione inidonea ad assicurare una concreta e rapida disponibilità economica ad un soggetto privo di capacità reddituale (Sez. 6, 23599/2013).