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Art. 495-bis - Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull’identità o su qualità personali proprie o di altri (1)

1. Chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche l’identità o lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione fino ad un anno.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 3, L. 48/2008.

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano precedenti significativi in termini.