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Art. 304 - Cospirazione politica mediante accordo

1. Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell’articolo 302, coloro che partecipano all’accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

2. Per i promotori la pena è aumentata.

3. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l’accordo.

Rassegna di giurisprudenza

Ricorre l’ipotesi delittuosa descritta all’art. 304 e, quindi, il reato di cospirazione politica mediante accordo, quando più soggetti (anche solo due secondo Cass. pen., 27.10.1988) raggiungono l’intesa per attuare un determinato proposito criminoso a scopo politico, senza che sia necessaria la costituzione di una struttura organizzativa di uomini e mezzi, richiesta invece per la configurabilità del delitto di cospirazione politica mediante associazione (art. 305) (si veda Sez. 1, 17662/2002).

Ricorre il delitto in commento quando manchi, in concreto, una societas sceleris e l’accordo tra quanti sono coinvolti nella condotta criminosa si sostanzi in una comune intenzione delittuosa senza che tra essi ci sia una organizzazione unitaria che disciplini e diriga le volontà individuali e senza che si abbia una entità collettiva distinta dalle persone dei singoli (Sez. I, 9357/1982) (riassunzione dovuta a Sez. 1, 16714/2014).