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Art. 544-quinquies - Divieto di combattimenti tra animali (1)

1. Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà:

1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;

2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;

3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

2. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.

3. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

(1) Articolo inserito dalla L. 189/2004.

Rassegna di giurisprudenza

Concorre nel reato di cui al primo comma dell’art. 544-quinquies non solo che materialmente ed esclusivamente organizzi il combattimento fra gli animali ma anche chi consapevolmente contribuisca con il proprio apporto causale, anche solo morale rafforzando o determinando il proposito criminoso, alla organizzazione di tale evento (Sez. 3, 57859/2017).

L’art. 544-quinquies è stato introdotto con L. 189/2004. Il suo comma 1 punisce la condotta di chi promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica. Il terzo comma sanziona, tra l’altro, la condotta del proprietario o comunque del detentore dell’animale impiegato, con il suo consenso, nei combattimenti e nelle competizioni di cui al comma 1.

Per le competizioni è necessario, ai fini della sussistenza del reato, il concorso di entrambe le condizioni che la fattispecie incriminatrice così individua: a) l’una, di natura formale, costituita dalla mancanza di autorizzazione della competizione; b) l’altra, di natura sostanziale, costituita dal pericolo per l’integrità fisica degli animali che può derivarne.

È sufficiente che manchi una sola delle due condizioni per escludere la rilevanza penale della partecipazione dell’animale alla competizione. Il tenore della norma, inoltre, è tale da non richiedere l’attualità del pericolo, ma la concreta possibilità che esso si verifichi secondo una valutazione che deve essere effettuata “ex ante” in base sia alle modalità di svolgimento della competizione che al contesto in cui si svolge, compresa la presenza di servizi atti a impedire o comunque a prevenire o diminuire il rischio di pregiudizio per l’integrità fisica degli animali che vi prendono parte (Sez. 3, 42434/2015).

Il pericolo per l’integrità fisica degli animali coinvolti in competizioni non autorizzate può derivare non solo dalla competizione in sé (pericolo intrinseco), ma anche dalle complessive condizioni, non solo di tempo, di luogo e di spazio, in cui essa si svolge (pericolo estrinseco). Il dato si trae, per quanto riguarda gli equini, dall’esame della normativa di settore.

L’art. 1, comma 1, DPR 169/1998 attribuisce espressamente al Ministero per le politiche agricole, che vi provvede tramite l’UNIRE, ente di diritto pubblico posto sotto la sua vigilanza, l’organizzazione delle corse dei cavalli e la valutazione dell’idoneità delle strutture degli ippodromi. L’UNIRE «organizza le corse dei cavalli e provvede alla valutazione delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, di allenamento e di addestramento» (art. 2, DLGS 499/1999). Con deliberazione 6/2004, il Commissario Straordinario dell’UNIRE ha approvato le prescrizioni tecniche minime relative agli impianti ippici di galoppo piano/ostacoli e di trotto che, tra l’altro, disciplinano in modo minuzioso anche le modalità di realizzazione delle piste (larghezza, lunghezza, raggio di curvatura, pendenze, fondo, vie di fuga, ecc. ecc.) e impongono un presidio medico e veterinario.

L’importanza del presidio veterinario è tale da avere indotto il Ministero per le politiche agricole e forestali a istituire il Registro dei funzionari di gara e dei veterinari addetti al controllo e disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella organizzate dal Ministero (DM 23 febbraio 2015, pubblicato nella G.U. n. 60 del 24 marzo 2015).

Per le competizioni, invece, che si svolgono al di fuori dei circuiti autorizzati, provvede l’Accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003, il cui art. 8 così recita: «Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in cui: a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato; b) il percorso della gara, nel caso di cui alla lettera a), sia circoscritto con adeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali, in caso di caduta, nonchè per garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni».

L’Accordo è stato implementato dall’Ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale 7 settembre 2009, n. 207, a norma del quale «(1) le manifestazioni pubbliche o private nelle quali vengono utilizzati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati dall’Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE), dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), dalla Federazione Equestre Internazionale (FEI) e dalle Associazioni da queste riconosciute nonché da Associazioni o Enti riconosciuti dal CONI, ad eccezione di mostre, sfilate e cortei, devono garantire requisiti di sicurezza e salute per i fantini e per i cavalli, in conformità alle previsioni di cui all’allegato alla presente ordinanza. (2) Le manifestazioni di cui al comma 1, a tutela delle tradizioni, usi e consuetudini locali, devono essere autorizzate previa presentazione di una relazione tecnica del comitato organizzatore e previo parere favorevole della Commissione comunale o provinciale per la vigilanza di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, integrata da un veterinario dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente e dal tecnico di cui alla lettera d) dell’allegato alla presente ordinanza.

Detta Commissione verifica il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni essenziali finalizzate alla tutela dell’incolumità pubblica e del benessere degli animali di cui all’allegato alla presente ordinanza» (art. 1). Il disciplinare allegato all’ordinanza prevede espressamente che «a) il tracciato su cui si svolte la manifestazione deve garantire la sicurezza e l’incolumità dei fantini, dei cavalieri e degli equidi nonché delle persone che assistono alla manifestazione; b) Il fondo delle piste o dei campi su cui si svolge la manifestazione deve essere idoneo ad attutire l’impatto degli zoccoli degli equidi ed evitare scivolamenti; c) Il percorso deve essere protetto con adeguate paratie tali da attutire eventuali impatti o cadute; d) il tecnico di cui all’articolo 1, comma 2, è abilitato attraverso specifico percorso formativo certificato dagli Enti tecnico-sportivi di riferimento e inserito in apposito elenco tenuto dagli stessi; e) La ASL competente per territorio garantisce la presenza di un veterinario ufficiale durante lo svolgimento della manifestazione; f) Il comitato organizzatore deve garantire le condizioni di sicurezza per la salute degli equidi durante tutta la manifestazione attraverso la presenza di: un medico veterinario ippiatra che attua altresì un’ispezione veterinaria preventiva e certifica l’idoneità degli equidi, un’ambulanza veterinaria per equidi o di un mezzo di trasporto cavalli idoneo e la disponibilità di una struttura sanitaria veterinaria di riferimento; g) Per poter essere ammessi alla manifestazione gli equidi devono essere in buono stato di salute e regolarmente identificati e registrati ai sensi della normativa vigente. I requisiti di identificazione e certificazione degli equidi sono verificati dal veterinario ufficiale».

Come si vede, al fine di garantire l’incolumità fisica degli animali concorrono sia le caratteristiche strutturali degli impianti e dei luoghi destinati allo svolgimento delle competizioni sportive, sia la necessaria predisposizione dei presidi veterinari e medici (Sez. 3, 42434/2015).

L’ANPANA  associazione che ha come scopo statutario la tutela degli animali  va considerata persona offesa in relazione ai delitti contro il sentimento degli animali e dalla contravvenzione prevista dall’art. 727; essa, quindi, è legittimata a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione relativa ai predetti reati (Sez. 3, 34095/2006).