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Art. 546 - Aborto di donna consenziente (1)

[1. Chiunque cagiona l’aborto di una donna, col consenso di lei, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

2. La stessa pena si applica alla donna che ha consentito all’aborto.

3. Si applica la disposizione dell’articolo precedente:

1) se la donna è minore degli anni quattordici, o, comunque, non ha capacità d’intendere o di volere;

2) se il consenso è estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero è carpito con inganno.]

(1) Articolo abrogato dall’art. 22, L. 194/1978.

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