Art. 546 - Aborto di donna consenziente (1)
[1. Chiunque cagiona l’aborto di una donna, col consenso di lei, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
2. La stessa pena si applica alla donna che ha consentito all’aborto.
3. Si applica la disposizione dell’articolo precedente:
1) se la donna è minore degli anni quattordici, o, comunque, non ha capacità d’intendere o di volere;
2) se il consenso è estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero è carpito con inganno.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 22, L. 194/1978.
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