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Art. 166 - Notificazioni all’imputato interdetto o infermo di mente

1. Se l’imputato è interdetto, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il tutore; se l’imputato si trova nelle condizioni previste dall’articolo 71 comma 1, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il curatore speciale.

Rassegna giurisprudenziale

Notificazioni all’imputato interdetto o infermo di mente (art. 166)

Le notifiche degli atti processuali dirette ad un imputato dichiarato interdetto per infermità di mente devono essere eseguite anche presso il tutore, a pena di nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.

L’art. 166 prevede invero per la persona interdetta un particolare sistema di messa a conoscenza degli atti consistente in una duplice notifica da eseguirsi, secondo le regole generali, sia presso il tutore che direttamente nei confronti dell’incapace (non potendosi escludere a priori che lo stesso sia in grado di rendersi conto della natura e del contenuto di ciò che gli viene notificato).

Ne consegue che l’omissione anche di una sola delle due notifiche prescritte dalla legge dà luogo, a una nullità assoluta essendo la notifica non irregolare, ma equiparabile ad una notifica omessa (Sez. 2, 52277/2017).