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CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 188 - Poteri di intervento

1. L’IVASS, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese e sull’osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti del presente codice nonché delle disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili, può:

a) convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, i legali rappresentanti della società di revisione e i soggetti responsabili delle funzioni fondamentali all’interno delle imprese di assicurazione e riassicurazione;

b) ordinare la convocazione dell’assemblea, degli organi amministrativi e di controllo, delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, indicando gli argomenti da inserire all’ordine del giorno e sottoponendo al loro esame i provvedimenti necessari per rendere la gestione conforme a legge;

c) procedere direttamente alla convocazione dell’assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, quando non abbiano ottemperato al provvedimento di cui alla lettera precedente;

d) convocare i soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione per accertamenti esclusivamente rivolti ai profili assicurativi o riassicurativi.

2. L’IVASS, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti previsti nel presente codice, nonché delle disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili da parte degli operatori del mercato assicurativo, può convocare i legali rappresentanti delle società che svolgono attività di intermediazione ed i soggetti iscritti al registro degli intermediari. 

3. L’IVASS, al fine di conoscere i programmi e valutare gli impegni a garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza della gestione dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, può convocare chiunque detenga una partecipazione indicata dall’articolo 68 in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione.

3-bis. L’IVASS può, nell’esercizio delle funzioni indicate al comma 1, ove la situazione lo richieda, anche a seguito del processo di controllo prudenziale di cui all’articolo 47-quinquies, ovvero, ai fini della salvaguardia della stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e del contrasto di rischi sistemici, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni dell’ordinamento europeo relative alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario dell’Unione europea, adottare misure preventive o correttive nei confronti anche delle singole imprese di assicurazione o riassicurazione, ivi inclusi i provvedimenti specifici riguardanti anche:

a) la restrizione dell’attività, ivi incluso il potere di vietare l’ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi;

b) il divieto di effettuare determinate operazioni anche di natura societaria o di prevedere limitazioni, restrizioni temporanee o differimenti per determinate tipologie di operazioni o di facoltà esercitabili dai contraenti;

c) la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio, nonché la fissazione di limiti all’importo totale della parte variabile delle remunerazioni dell’impresa;

d) il rafforzamento dei sistemi di governo societario, ivi incluso il contenimento dei rischi;

e) l’ordine di rimuovere i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo e i titolari di funzioni fondamentali, in caso di inerzia della società.

3-ter. L’esercizio dei poteri di vigilanza di cui al comma 3-bis, lettera a), è attribuito alla CONSOB, per i profili di propria competenza.

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Art. 189 - Poteri di indagine

1. L’IVASS può chiedere informazioni, ordinare l’esibizione di documenti ed il compimento di accertamenti e verifiche ritenute necessarie, rivolgendo la richiesta ai destinatari della vigilanza di cui all’articolo 6 nonché ai soggetti che svolgono attività riservate privi di autorizzazione.

2. L’IVASS può effettuare ispezioni presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione e presso gli uffici degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, dei soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese medesime limitatamente a tale ciclo, e dei soggetti che svolgono attività riservate privi di autorizzazione. Per le ispezioni nei confronti delle imprese che hanno ad oggetto i modelli interni di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione III, l’IVASS può, fino al 31 dicembre 2016, avvalersi di esperti esterni, inclusi revisori dei conti ed attuari, con onere a carico dell’impresa. L’IVASS disciplina con regolamento i criteri di scelta e le ipotesi di conflitto di interesse.

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Art. 190 - Obblighi di informativa

1. L’IVASS, nel rispetto degli articoli 3 e 5, può chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, nonché qualsiasi informazione in merito ai contratti che sono detenuti da intermediari o in merito ai contratti conclusi con terzi con i termini e le modalità da esso stabilite con regolamento.

1-bis. Le informazioni di cui al comma 1 comprendono:

a) elementi qualitativi o quantitativi o un’appropriata combinazione di entrambi;

b) dati storici, attuali o futuri, o un’appropriata combinazione di tali dati; e

c) dati provenienti da fonti interne o esterne o un’appropriata combinazione di entrambi.

1-ter. Le informazioni, i dati, i documenti trasmessi all’IVASS:

a) riflettono la natura, la portata e la complessità dell’attività dell’impresa interessata, in particolare i rischi inerenti all’attività in oggetto;

b) sono accessibili, completi da tutti i punti di vista sostanziali, confrontabili e coerenti nel tempo; e

c) sono pertinenti, affidabili e comprensibili.

2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. L’IVASS stabilisce, con regolamento, le modalità e i termini per la trasmissione, da parte del medesimo soggetto, delle informazioni previste dai commi 3 e 4.

2-bis. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti di esperti esterni, quali attuari. L’IVASS stabilisce, con regolamento, le modalità e i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, delle informazioni previste dai commi 3 e 4.

3. L’organo che svolge la funzione di controllo in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione informa senza indugio l’IVASS di tutti gli atti o i fatti, che possano costituire un’irregolarità nella gestione dell’impresa ovvero una violazione delle norme che disciplinano l’attività assicurativa o riassicurativa. A tali fini lo statuto dell’impresa, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all’organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri. Il medesimo organo fornisce all’IVASS ogni altro dato o documento richiesto.

4. I soggetti di cui al comma 2 comunicano senza indugio all’IVASS gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell’incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l’attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell’impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio, o che possano determinare l’inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità o l’inosservanza del Requisito Patrimoniale Minimo. I medesimi soggetti forniscono all’IVASS ogni altro dato o documento richiesto.

4-bis. La comunicazione in buona fede alle autorità di vigilanza da parte dei soggetti di cui ai commi 2 e 2-bis di fatti o decisioni di cui al comma 4 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comporta per tali persone responsabilità di alcun tipo. 

5. Le disposizioni di cui ai commi 3, primo periodo, 4 e 4-bis si applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le società che controllano le imprese di assicurazione o di riassicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell’articolo 72.

5-bis. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione comunicano tempestivamente all’IVASS:

a) la nomina e la mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, esponendo le cause che hanno determinato il ritardo nel conferimento dell’incarico;

b) le dimissioni del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) la risoluzione consensuale del mandato;

d) la revoca dell’incarico di revisione legale dei conti, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che l’hanno determinata.

5-ter. L’IVASS stabilisce modalità e termini per l’invio delle comunicazioni di cui al comma 5-bis. Nel caso di mancata nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, l’IVASS adotta i provvedimenti cautelari, autoritativi e sanzionatori previsti dal codice.

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Art. 190-bis - Informazioni statistiche

1. L’IVASS chiede ai soggetti vigilati di comunicare i dati e le informazioni per lo svolgimento di indagini statistiche, studi ed analisi relative al mercato assicurativo. L’IVASS stabilisce con regolamento la periodicità, le modalità, i contenuti ed i termini per la trasmissione, da parte dei medesimi soggetti, di tali dati e informazioni.

2. L’impresa di assicurazione o l’impresa di riassicurazione comunica all’IVASS, in forma separata per le operazioni rispettivamente effettuate in regime di stabilimento e in regime di libera prestazione di servizi, l’importo dei premi, dei sinistri e delle commissioni, al lordo della riassicurazione o della retrocessione, per Stato membro e secondo le modalità seguenti:

a) per l’assicurazione danni, per linee di attività in conformità ai principi dell’ordinamento comunitario;

b) per l’assicurazione vita, per linee di attività in conformità ai principi dell’ordinamento comunitario.

3. Per quanto riguarda le imprese autorizzate al ramo 10 di cui all’articolo 2, comma 3, l’impresa interessata comunica all’autorità di vigilanza anche la frequenza e il costo medio dei sinistri.

4. L’IVASS presenta alle autorità di vigilanza dei singoli Stati membri interessati su loro richiesta, entro un termine ragionevole e in forma aggregata, le informazioni di cui ai commi 2 e 3.

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Art. 191 - Potere regolamentare

1. Fatta salva la potestà regolamentare del Governo e del Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni previste dal presente Codice, l’IVASS, per l’esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti delle imprese e degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, con particolare riferimento alla tutela degli assicurati, può adottare regolamenti o altre disposizioni di carattere generale per l’attuazione delle norme contenute nel presente codice e delle disposizioni direttamente applicabili dell’Unione europea, nonché regolamenti per l’attuazione delle raccomandazioni, linee guida e altre disposizioni emanate dalle Autorità di vigilanza europee, aventi ad oggetto le seguenti materie:

a) le condizioni di accesso all’attività di assicurazione;

b) le condizioni di esercizio dell’attività di assicurazione e riassicurazione, incluso:

1) il sistema di governo societario, ivi inclusi i sistemi di remunerazione e di incentivazione nonché le funzioni fondamentali, delle imprese di assicurazione o di riassicurazione;

2) l’adeguatezza patrimoniale, ivi compresa la formazione delle riserve tecniche, la copertura e la valutazione delle attività, la composizione dei fondi propri ed il calcolo dei requisiti patrimoniali di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, con particolare riferimento alla disciplina della formula standard e del modello interno completo o parziale, nonché l’eventuale possibilità di richiedere l’attività di verifica da parte della società di revisione in conformità alla normativa dell’Unione europea;

3) l’informativa e il processo di controllo prudenziale, ivi incluso il contenuto della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria nonché l’eventuale sottoposizione dell’informativa a verifica da parte della società di revisione;

c) le condizioni di accesso e di esercizio all’attività di assicurazione delle imprese con sede in uno Stato terzo;

d) le condizioni di accesso e di esercizio all’attività di assicurazione delle imprese locali;

e) le condizioni di accesso e di esercizio all’attività di riassicurazione, incluse le condizioni per l’accesso e l’esercizio delle società veicolo di cui all’articolo 57-bis;

f) la classificazione dei rischi all’interno dei rami di cui all’articolo 2;

g) le procedure relative all’assunzione di partecipazioni e gli assetti proprietari, ivi inclusa la disciplina degli stretti legami;

h) gli schemi di bilancio, il piano dei conti, le modalità di calcolo, le forme e le modalità di raccordo fra il sistema contabile ed il piano dei conti, e gli altri modelli di vigilanza derivati dal bilancio di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

i) l’individuazione dei soggetti non sottoposti agli obblighi di redazione del bilancio consolidato che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato;

l) la costituzione e l’amministrazione dei patrimoni dedicati ad uno specifico affare, nelle forme previste dal codice civile, delle gestioni separate e dei fondi interni delle imprese che esercitano le assicurazioni sulla vita, ivi compresi i limiti e i divieti relativi all’attività di investimento e i principi e gli schemi da adottare per la valutazione dei beni in cui è investito il patrimonio;

m) gli obblighi relativi all’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, ivi incluse le procedure liquidative;

n) i contratti di assicurazione, con particolare riferimento all’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti e le particolari operazioni di assicurazione;

o) la correttezza della pubblicità, le regole di presentazione e di comportamento delle imprese di assicurazione e dei distributori nell’ideazione e nell’offerta di prodotti assicurativi, tenuto conto delle differenti esigenze di protezione degli assicurati;

p) la procedura per la presentazione dei reclami per l’accertamento della violazione degli obblighi comportamentali a carico delle imprese e degli intermediari;

q) gli obblighi informativi prima della conclusione e durante l’esecuzione del contratto, ivi compresi quelli relativi alla promozione e al collocamento, mediante tecniche di comunicazione a distanza, dei prodotti assicurativi;

r) le procedure relative alle operazioni straordinarie;

s) la vigilanza sul gruppo assicurativo ivi compresa la verifica delle operazioni infragruppo ed il calcolo della solvibilità di gruppo;

t) le procedure per le misure di salvaguardia, di risanamento e di liquidazione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e delle società soggette alla vigilanza sul gruppo;

u) i sistemi di indennizzo per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti nonché dell’attività venatoria;

v) i procedimenti relativi all’accertamento e alla irrogazione delle sanzioni amministrative.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano al principio di proporzionalità per il raggiungimento del fine con il minor sacrificio per i soggetti destinatari.

3. I regolamenti devono risultare coerenti con le finalità della vigilanza di cui agli articoli 3 e 5 e devono tenere conto delle esigenze di competitività e di sviluppo dell’innovazione nello svolgimento delle attività dei soggetti vigilati.

4. I regolamenti sono adottati nel rispetto di procedure di consultazione aperte e trasparenti che consentano la conoscibilità della normativa in preparazione e dei commenti ricevuti anche mediante pubblicazione sul sito Internet dell’Istituto. All’avvio della consultazione l’IVASS rende noto lo schema del provvedimento ed i risultati dell’analisi relativa all’impatto della regolamentazione, che effettua nel rispetto dei principi enunciati all’articolo 12 della legge 29 luglio 2003, n. 229, e delle disposizioni regolamentari dell’IVASS.

5. L’IVASS può richiedere, in ogni fase del procedimento, il parere del Consiglio di Stato e si esprime pubblicamente sulle osservazioni ricevute, a seguito della procedura di consultazione, e sul parere eventualmente richiesto al Consiglio di Stato.

6. I regolamenti adottati dall’IVASS sono fra loro coordinati e formano un’unica raccolta delle istruzioni di vigilanza.

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