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CAPO I - VIGILANZA SUL GRUPPO

Art. 210 - Vigilanza sul gruppo

1. La vigilanza a livello di gruppo si applica, in base a quanto previsto dal presente Titolo e secondo le disposizioni stabilite da IVASS con regolamento:

a) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllanti o partecipanti in almeno un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, o in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo;

b) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllate da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro;

c) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllate da una società di partecipazione assicurativa, una società di partecipazione finanziaria mista o da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo;

d) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che siano controllate da una società di partecipazione assicurativa mista;

e) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che controllano una società strumentale;

f) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica soggette a direzione unitaria ai sensi dell’articolo 96.

2. Fatto salvo quanto previsto dai Capi IV-bis e IV-ter, l’IVASS esercita la vigilanza sul gruppo a livello dell’ultima società controllante italiana, ovvero l’impresa di assicurazione o di riassicurazione, la società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica che, nell’ambito del gruppo, non è a sua volta controllata da una impresa di assicurazione o di riassicurazione, da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista con sede nel territorio della Repubblica.

3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 220-octies, comma 4, nel caso in cui non sussiste un’ultima società controllante italiana ai sensi del comma 2, l’IVASS determina le modalità applicative della vigilanza sul gruppo, inclusa l’individuazione della società responsabile degli adempimenti di cui al presente codice in luogo della ultima società controllante italiana.

4. Fatto salvo quanto previsto dal presente Titolo, le disposizioni in materia di vigilanza sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione del presente codice continuano ad applicarsi alle stesse.

5. Ai fini del presente Titolo, le sedi secondarie nel territorio della Repubblica di imprese di assicurazione o riassicurazione con sede in uno Stato terzo sono considerate alla stregua di imprese di assicurazione o riassicurazione italiane.

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Art. 210-bis - Altre disposizioni applicabili

1. L’IVASS può individuare, con provvedimenti di carattere generale o specifici, i casi in cui una o più disposizioni adottate ai sensi del presente Titolo, in particolare relative alla concentrazione dei rischi e alle operazioni infragruppo, non si applicano qualora l’ultima società controllante di cui all’articolo 210, comma 2, sia una impresa di assicurazione o riassicurazione, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista soggetta alla vigilanza a livello di conglomerato finanziario ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.

2. L’IVASS può individuare, con provvedimenti di carattere generale o specifici, i casi in cui una o più disposizioni adottate ai sensi del presente Titolo non si applicano alla società di partecipazione finanziaria mista in quanto soggetta a disposizioni di vigilanza equivalenti, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio.

3. L’IVASS, in qualità di autorità di vigilanza sul gruppo, informa l’ABE e l’AEAP, delle decisioni adottate a norma dei commi 1 e 2.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 210-ter, comma 7, 212-bis, comma 1, lettera c), si applicano alla società di partecipazione finanziaria mista, qualora il settore di maggiori dimensioni all’interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. I provvedimenti di cui agli articoli 79, comma 3-bis, e 81, commi 2 e 3, l’approvazione di cui all’articolo 196, l’autorizzazione di cui all’articolo 68 e la decadenza di cui all’articolo 76 sono adottati dall’IVASS d’intesa con Banca d’Italia.

5. I provvedimenti previsti dal titolo XVI, Capo I, II, IV e VII, nonché le misure di cui all’articolo 220-novies, nei confronti della società di partecipazione finanziaria mista sono adottati o proposti dall’IVASS d’intesa con Banca d’Italia.

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Art. 210-ter - Albo delle società capogruppo

1. L’ultima società controllante italiana, di cui all’articolo 210, comma 2, è iscritta in un apposito albo delle società capogruppo italiane tenuto dall’IVASS.

2. La società capogruppo comunica all’IVASS l’elenco delle imprese di assicurazione o riassicurazione e le società strumentali, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista controllate intermedie.

3. La società capogruppo comunica all’IVASS l’elenco delle imprese di assicurazione o riassicurazione e delle società strumentali partecipate, degli enti creditizi, delle imprese d’investimento e degli enti finanziari partecipati o controllati e delle altre società controllate e partecipate.

4. Le società di cui al comma 2 sono iscritte dall’IVASS nell’albo delle società capogruppo.

5. L’IVASS può procedere d’ufficio all’accertamento dell’esistenza del rapporto di controllo di cui al comma 2 e procedere all’iscrizione all’albo della società capogruppo.

6. La struttura del gruppo deve essere tale da assicurare la sana e prudente gestione del gruppo e non ostacolare l’esercizio dei poteri di vigilanza. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 79, nel caso in cui per effetto di una acquisizione la struttura del gruppo non soddisfa i requisiti di cui al presente comma, l’IVASS può esercitare i poteri di cui agli articoli 79, comma 3-bis, e 81.

7. L’IVASS accerta che lo statuto della società capogruppo non contrasti con la sana e prudente gestione del gruppo.

8. All’ultima società controllante italiana di cui all’articolo 210, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII, Capo I e III.

9. Le società di cui ai commi 1 e 2 indicano negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione nell’albo.

10. L’IVASS determina, con regolamento, gli adempimenti connessi alla tenuta e all’aggiornamento dell’albo. 

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Art. 210-quater - Esclusione dall’area di vigilanza sul gruppo

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 216-sexies, comma 1, lettera f), l’IVASS può escludere dall’area della vigilanza di gruppo di cui all’articolo 210 la società con sede legale in uno Stato terzo in cui sussistano ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie.

2. L’IVASS può escludere una società del gruppo dall’area della vigilanza di gruppo quando presenta un interesse trascurabile rispetto alle finalità della vigilanza sul gruppo oppure quando è inopportuno o fuorviante considerare tale società rispetto a detti obiettivi.

3. Le società dello stesso gruppo, che considerate individualmente potrebbero essere escluse ai sensi del comma 2, in quanto presentano un interesse trascurabile rispetto agli obiettivi della vigilanza di gruppo, devono essere comunque incluse se, collettivamente considerate, presentano un interesse non trascurabile.

4. Ai fini dell’esclusione di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione ai sensi del comma 2, l’IVASS consulta le altre autorità di vigilanza interessate prima di adottare una decisione.

5. Nel caso in cui un’impresa di assicurazione o riassicurazione sia stata esclusa dalla vigilanza sul gruppo ai sensi del comma 2, l’autorità di vigilanza dello Stato membro in cui tale impresa è situata può chiedere all’ultima società controllante di cui all’articolo 210, comma 2, di fornire informazioni che possano facilitare la vigilanza dell’impresa interessata.

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Art. 211 - Area della vigilanza supplementare

[1. Sono incluse nell’area della vigilanza supplementare sull’impresa di assicurazione o di riassicurazione:

a) le imprese controllate o partecipate dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all’articolo 210;

b) le imprese controllanti o partecipanti nell’impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all’articolo 210;

c) le imprese controllate o partecipate da un’impresa controllante o partecipante in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all’articolo 210 o le imprese che sono comunque con questa soggette a direzione unitaria ai sensi dell’articolo 96.

2. Ai fini del presente titolo, si intende per impresa controllante la società che esercita il controllo ai sensi dell’articolo 72, commi 1 e 2, lettere a) e b), e per impresa partecipante si intende la società che detiene, direttamente o indirettamente, diritti nel capitale di un’altra società, i quali realizzano una situazione di legame durevole con la società partecipata o che consentono l’esercizio di un’influenza notevole in virtù di particolari vincoli contrattuali. È altresì impresa partecipante l’impresa legata ad un’altra impresa quando sono sottoposte ad una direzione unitaria ovvero quando gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono composti in maggioranza dalle stesse persone. È in ogni caso considerata partecipazione il possesso di almeno il venti per cento del capitale o dei diritti di voto di un’impresa. Nei confronti delle imprese di cui all’articolo 210, comma 3, per l’individuazione dei rapporti di controllo e di partecipazione si fa riferimento allo stato patrimoniale della sede secondaria redatto secondo quanto previsto dal titolo VIII.

3. L’ISVAP può, in casi eccezionali, escludere dall’area della vigilanza supplementare le imprese di cui al comma 1, che hanno sede legale in uno Stato terzo, qualora sussistano ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie con gli effetti previsti dal provvedimento di cui all’articolo 219.

4. L’ISVAP può, con prudente apprezzamento, escludere dall’area della vigilanza supplementare un’impresa di cui al comma 1, quando l’impresa presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza supplementare oppure quando è inopportuno o fuorviante considerare la situazione finanziaria di tale impresa rispetto allo scopo della vigilanza supplementare.]

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