Art. 344-bis - Regime di applicazione immediata
1. A decorrere dal 1° aprile 2015 l’IVASS decide sulle autorizzazioni relative a:
a) fondi propri accessori ai sensi dell’articolo 44-quinquies, commi 5, 6, 7 e 8;
b) classificazione degli elementi dei fondi propri di cui all’articolo 44-octies, commi 1, 6 e 7;
c) parametri specifici dell’impresa ai sensi dell’articolo 45-sexies, comma 7;
d) modello interno completo o parziale ai sensi degli articoli 46-bis e 46-ter;
e) stabilimento sul territorio italiano di società veicolo di cui all’articolo 57-bis;
f) fondi propri accessori di una società di partecipazione assicurativa intermedia conformemente all’articolo 216-sexies, comma 1, lettera e);
g) applicazione del modello interno di gruppo di cui agli articoli 207-octies, 216-sexies, comma 1, lettere a) e b);
h) applicazione del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata di cui all’articolo 45-novies;
i) applicazione dell’aggiustamento di congruità alla pertinente struttura per scadenza dei tassi d’interesse privi di rischio conformemente agli articoli 36-quinquies e 36-sexies;
l) applicazione della misura transitoria sui tassi d’interesse privi di rischio conformemente all’articolo 344-novies;
m) applicazione nella misura transitoria sulle riserve tecniche conformemente all’articolo 344-undecies.
2. Con riferimento alla vigilanza sul gruppo, a partire dal 1° aprile 2015, l’IVASS può:
a) disporre in merito all’applicazione delle disposizioni di vigilanza sul gruppo di cui ai Capi I, IV-bis e IV-ter del Titolo XV;
b) essere qualificata autorità di vigilanza sul gruppo, ai sensi degli articoli 207-sexies;
c) procedere all’istituzione di un Collegio delle Autorità di vigilanza, ai sensi dell’articolo 206-bis.
3. Con riferimento alla vigilanza sul gruppo, a partire dal 1° luglio 2015, l’IVASS può:
a) dedurre eventuali partecipazioni di cui all’articolo 216-sexies, comma 1, lettera d);
b) determinare la scelta del metodo di calcolo della solvibilità di gruppo, ai sensi dell’articolo 216-sexies, comma 1, lettera a);
c) effettuare la verifica in merito alla sussistenza di un regime di vigilanza equivalente, ai sensi degli articoli 216-sexies, comma 1, lettera e), e 220-septies;
d) prevedere l’applicazione delle disposizioni sulla vigilanza sul gruppo con gestione centralizzata dei rischi di cui agli articoli 217-quater e 217-quinquies, conformemente all’articolo 217-bis;
e) effettuare gli accertamenti di cui agli articoli 220-octies e 220-sexies;
4. A partire dal 1° luglio 2015, l’IVASS può prevedere l’applicazione di misure transitorie ai sensi della Sezione II del presente Capo.
5. Le autorizzazioni e le decisioni assunte dall’IVASS ai sensi dei commi 1, e dei commi 2 e 3, sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2016.