Art. 344-novies - Misura transitoria sui tassi d’interesse privi di rischio
1. L’impresa di assicurazione o riassicurazione può applicare un adeguamento transitorio alla pertinente struttura per scadenza dei tassi d’interesse privi di rischio riguardo agli impegni di assicurazione e di riassicurazione ammissibili.
2. L’applicazione dell’adeguamento transitorio di cui al comma 1 è soggetto all’autorizzazione dell’IVASS.
3. Per ciascuna valuta l’adeguamento è calcolato come parte della differenza tra:
a) il tasso d’interesse quale determinato dall’impresa conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di riserve tecniche applicabili al 31 dicembre 2015;
b) il tasso effettivo annuo, calcolato come tasso di attualizzazione unico che, laddove applicato ai flussi di cassa del portafoglio di impegni di assicurazione o riassicurazione ammissibili, ha come risultato un valore equivalente a quello della migliore stima del portafoglio di impegni di assicurazione o riassicurazione ammissibili, tenuto conto del valore temporale del denaro mediante utilizzo della pertinente struttura per scadenza dei tassi d’interesse privi di rischio di cui all’articolo 36-quater.
4. La parte di cui alla lettera a) della differenza di cui al comma 3 diminuisce linearmente alla fine di ogni anno, partendo dal 100 per cento al 1° gennaio 2016 fino allo 0 per cento al 1° gennaio 2032.
5. Se l’impresa applica l’aggiustamento per la volatilità di cui all’articolo 36-septies, la pertinente struttura per scadenza dei tassi d’interesse privi di rischio di cui alla lettera b) del comma 3 corrisponde alla pertinente struttura per scadenza dei tassi d’interesse privi di rischio rettificata di cui allo stesso articolo 36-septies.
6. Gli impegni di assicurazione e di riassicurazione ammissibili comprendono unicamente gli impegni di assicurazione o di riassicurazione che soddisfano i seguenti requisiti:
a) sono originati da contratti conclusi precedentemente al 31 dicembre 2015, esclusi i rinnovi contrattuali in tale data o in una successiva;
b) le relative riserve tecniche sono state stabilite in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di riserve tecniche applicabili al 31 dicembre 2015;
c) a detti impegni non si applica l’aggiustamento per la congruità di cui all’articolo 36-quinquies.
7. L’impresa di assicurazione o di riassicurazione che applica il comma 1:
a) non include gli impegni di assicurazione e di riassicurazione ammissibili nel calcolo dell’aggiustamento per la volatilità di cui all’articolo 36-septies;
b) non applica l’articolo 344-decies;
c) nell’ambito della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di cui all’articolo 47-septies, rende pubblico il fatto che applica la struttura per scadenza dei tassi d’interesse privi di rischio transitoria e quantifica l’impatto che la mancata applicazione di tale misura transitoria avrebbe sulla posizione finanziaria dell’impresa.