Art. 344-septies - Misure transitorie in materia di misure di salvaguardia
1. In deroga all’articolo 222, commi 2-bis e 2-ter, in materia di violazione del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e fatto salvo il comma 2-quater della medesima disposizione, se l’impresa rispetta il margine di solvibilità richiesto dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di margine di solvibilità applicabili al 31 dicembre 2015, ma, nel corso dell’anno 2016, non rispetta il Requisito Patrimoniale di Solvibilità di cui al Titolo III, capo IV bis, l’IVASS impone all’impresa di adottare i provvedimenti necessari per raggiungere il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o per ridurre il profilo di rischio dell’impresa al fine di garantire l’osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità entro il 31 dicembre 2017.
2. Nei casi di cui al comma 1 l’impresa presenta all’IVASS, ogni tre mesi, una relazione concernente le misure adottate e i progressi realizzati per raggiungere il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o per ridurre il proprio profilo di rischio al fine di garantire l’osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità.
3. L’estensione di cui al comma 1 è revocata dall’IVASS se dalla relazione sui progressi realizzati, di cui al comma 2, si evince che non vi sono stati progressi significativi nel ristabilire il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o nel ridurre il profilo di rischio al fine di garantire l’osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità tra la data di rilevamento dell’inosservanza del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e la data di presentazione della relazione sui progressi realizzati.