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CAPO III - REGOLE DI COMPORTAMENTO

Art. 117 - Separazione patrimoniale

1. I premi pagati all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell’intermediario, sono versati in un conto separato, del quale può essere titolare anche l’intermediario espressamente in tale qualità, e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell’intermediario medesimo.

2. Sul conto separato non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato o alla singola impresa di assicurazione.

3. Sul conto separato non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell’intermediario.

3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli intermediari di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), che possano documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750. Il limite minimo è aggiornato mediante disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili per tener conto delle variazioni dell’indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.

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Art. 118 - Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari assicurativi

1. Il pagamento del premio eseguito in buona fede all’intermediario o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all’impresa di assicurazione. Salvo prova contraria a carico dell’impresa o dell’intermediario, le somme dovute agli assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative si considerano effettivamente percepite dall’avente diritto solo col rilascio di quietanza scritta.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dell’intermediario iscritto nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b), esclusivamente se tali attività sono espressamente previste dall’accordo sottoscritto con l’impresa. A tal fine l’intermediario è tenuto a darne specifica comunicazione al cliente nell’ambito dell’informazione precontrattuale di cui all’articolo 120.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dell’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b), anche nel caso di polizza assunta in coassicurazione ed ha effetto nei confronti di ogni impresa coassicuratrice se le attività previste dal comma 1 sono incluse nell’accordo sottoscritto con l’impresa delegataria.

[4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3 l’omissione o la comunicazione non veritiera è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 324 e con la sanzione disciplinare disposta ai sensi dell’articolo 329.]

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Art. 119 - Doveri e responsabilità verso gli assicurati

1. L’impresa di assicurazione per conto della quale agiscono i produttori diretti risponde in solido dei danni arrecati dall’operato dei medesimi, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

2. L’impresa di assicurazione, o un intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera a) o b), risponde in solido dei danni arrecati dall’operato dell’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera d), cui abbia dato incarico, compresi quelli provocati dai soggetti iscritti alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e), anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. Possono essere distribuiti attraverso gli intermediari di cui all’articolo 109, comma 2, lettera d), salvo iscrizione ad altra sezione del registro, esclusivamente i prodotti assicurativi ai quali accedono garanzie o clausole predeterminate che vengano rimesse alla libera scelta dell’assicurato e non siano modificabili dal soggetto incaricato della distribuzione.

3. L’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) o d), è responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa svolta dai soggetti iscritti nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e).

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Art. 119-bis - Regole di comportamento e conflitti di interesse

1. I distributori di prodotti assicurativi operano con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti.

2. Le informazioni relative alla distribuzione assicurativa, comprese le comunicazioni pubblicitarie relative ai prodotti distribuiti, indirizzate dai distributori di prodotti assicurativi a contraenti o potenziali contraenti sono corrette, chiare e non fuorvianti, imparziali e complete. Le comunicazioni pubblicitarie sono sempre chiaramente identificabili come tali. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 182, commi 4, 5, 6 e 7.

3. L’IVASS può richiedere, in via non sistematica, la trasmissione del materiale pubblicitario, nelle sue diverse forme, utilizzato dai distributori.

4. I distributori di prodotti assicurativi non ricevono un compenso e non offrono un compenso ai loro dipendenti e non ne valutano le prestazioni in modo contrario al loro dovere di agire nel migliore interesse dei contraenti previsto dal comma 1.

5. Il distributore non adotta disposizioni in materia di compenso, obiettivi di vendita o di altro tipo che potrebbero incentivare se stesso o i propri dipendenti a raccomandare ai contraenti un particolare prodotto assicurativo, nel caso in cui tale distributore possa offrire un prodotto assicurativo differente che risponda meglio alle esigenze del contraente.

6. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, i distributori di prodotti assicurativi:

a) mantengono e applicano presìdi organizzativi e amministrativi efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse di cui alla lettera b) incidano negativamente sugli interessi dei contraenti. I presìdi organizzativi sono proporzionati alle attività svolte, ai prodotti assicurativi venduti e al tipo di distributore;

b) adottano misure idonee ad identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra loro, inclusi i dirigenti e i dipendenti, o qualsiasi persona direttamente o indirettamente controllata, e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualsiasi attività di distribuzione assicurativa.

7. Quando i presìdi adottati ai sensi del comma 6, lettera a), non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del contraente, l’intermediario assicurativo o l’impresa di assicurazione informa chiaramente il contraente stesso, prima della conclusione di un contratto di assicurazione, della natura o della fonte di tale conflitto di interesse, in occasione dell’informativa fornita ai sensi dell’articolo 120-ter.

8. I distributori possono incassare i premi esclusivamente con mezzi di pagamento che assicurano la tracciabilità dell’operazione secondo soglie e per tipologie di contratti individuati dall’IVASS con regolamento.

9. L’IVASS disciplina con regolamento le modalità applicative del presente articolo.

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Art. 119-ter - Consulenza e norme per le vendite senza consulenza

1. Prima della conclusione di un contratto di assicurazione, il distributore di prodotti assicurativi:

a) acquisisce dal contraente ogni informazione utile a identificare le richieste ed esigenze del contraente medesimo, al fine di valutare l’adeguatezza del contratto offerto; e

b) fornisce allo stesso informazioni oggettive sul prodotto assicurativo in una forma comprensibile al fine di consentirgli di prendere una decisione informata.

2. Qualsiasi contratto proposto deve essere coerente con le richieste e le esigenze assicurative del contraente.

3. Se viene offerta una consulenza prima della conclusione del contratto, il distributore di prodotti assicurativi fornisce al contraente una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo.

4. Quando un intermediario assicurativo fornisce consulenze fondate su un’analisi imparziale e personale, lo stesso deve fondare tali consulenze sull’analisi di un numero sufficiente di contratti di assicurazione disponibili sul mercato, che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata, secondo criteri professionali, in merito al contratto assicurativo adeguato a soddisfare le esigenze del contraente.

5. L’IVASS disciplina con regolamento le modalità applicative del presente articolo, tenendo conto delle differenti esigenze di protezione e tipologie degli assicurati, della diversa tipologia dei rischi, delle caratteristiche e complessità del contratto offerto e delle cognizioni e della capacità professionale degli addetti all’attività di distribuzione. L’IVASS disciplina altresì con regolamento le modalità di tenuta della documentazione concernente l’attività svolta.

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Art. 120 - Informazione precontrattuale

1. Gli intermediari assicurativi iscritti al registro di cui all’articolo 109, comma 2, prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le seguenti informazioni:

a) nome, cognome o denominazione sociale, indirizzo della sede dell’attività e lo status di intermediario assicurativo;

b) se fornisce sui prodotti assicurativi offerti la consulenza di cui all’articolo 119-ter, comma 3;

c) le procedure di cui all’articolo 7 e relative disposizioni di attuazione che consentono ai contraenti e agli altri interessati di presentare reclamo nei confronti degli intermediari assicurativi nonché le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all’articolo 187-ter e relative disposizioni di attuazione;

d) la sezione del registro in cui è iscritto e i mezzi esperibili per verificare che sia effettivamente registrato;

e) se l’intermediario agisce su incarico del cliente o se agisce in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione.

2. Le imprese di assicurazione prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le seguenti informazioni:

a) denominazione sociale, indirizzo della sede legale e lo status di impresa di assicurazione;

b) se fornisce sui prodotti assicurativi offerti la consulenza di cui all’articolo 119-ter, comma 2;

c) le procedure di cui all’articolo 7 e relative disposizioni di attuazione che consentono ai contraenti e agli altri interessati di presentare reclamo nei confronti delle imprese di assicurazione nonché le procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all’articolo 187-ter e relative disposizioni di attuazione.

3. Il distributore consegna al contraente, prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, la documentazione di cui all’articolo 185.

4. Agli intermediari a titolo accessorio si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), c) e d).

5. Sono esclusi dagli obblighi informativi di cui al presente articolo e agli articoli 119-ter, 120-bis e 120-ter i distributori di prodotti assicurativi che operano nei grandi rischi e gli intermediari riassicurativi.

6. L’IVASS, con regolamento, individua le modalità applicative del presente articolo.

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Art. 120-bis - Trasparenza sulle remunerazioni

1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 131 in materia di trasparenza sui compensi in relazione alla distribuzione di contratti di r.c. auto, l’intermediario assicurativo e l’intermediario assicurativo a titolo accessorio comunicano al contraente, prima della conclusione del contratto, la natura del compenso ricevuto in relazione al contratto distribuito, precisando se il compenso percepito consiste in:

a) un onorario corrisposto direttamente dal cliente;

b) una commissione inclusa nel premio assicurativo;

c) altri tipi di compensi, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell’intermediazione effettuata;

d) una combinazione dei compensi di cui alle lettere a), b) e c).

2. Nel caso di cui al precedente comma 1, lettera a), l’intermediario assicurativo e l’intermediario assicurativo a titolo accessorio comunicano al contraente anche l’importo del compenso. Qualora ciò non sia possibile, forniscono al contraente informazioni relative al metodo per calcolare il compenso stesso.

3. Se il contraente effettua dei pagamenti diversi dai premi in corso e dai pagamenti programmati previsti dal contratto di assicurazione dopo averlo stipulato, l’intermediario assicurativo e l’intermediario assicurativo a titolo accessorio comunicano al contraente le informazioni previste dai commi 1 e 2 per ciascuno di tali pagamenti.

4. Prima della conclusione di un contratto di assicurazione, l’impresa di assicurazione informa il contraente in merito alla natura del compenso percepito dai propri dipendenti direttamente coinvolti nella distribuzione del contratto di assicurazione.

5. Se il contraente effettua dei pagamenti diversi dai premi in corso e dai pagamenti programmati previsti dal contratto di assicurazione dopo averlo stipulato, l’impresa di assicurazione comunica al contraente anche le informazioni di cui al comma 4 per ciascuno di tali pagamenti.

6. L’IVASS, con regolamento, stabilisce le modalità di comunicazione delle suddette informazioni, ai sensi dell’articolo 120-quater.

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Art. 120-ter - Trasparenza sui conflitti di interesse

1. Prima della conclusione del contratto di assicurazione l’intermediario assicurativo comunica al contraente almeno le seguenti informazioni:

a) se detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto di una determinata impresa di assicurazione;

b) se una determinata impresa di assicurazione, o l’impresa controllante di una determinata impresa di assicurazione, detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto dell’intermediario assicurativo;

c) se fornisce consulenze fondate su una analisi imparziale e personale ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 4;

d) fermo quanto previsto dal decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, se distribuisce determinati prodotti sulla base di un obbligo contrattuale che lo vincoli in modo esclusivo con una o più imprese di assicurazione; in tal caso l’intermediario comunica al contraente la denominazione di tali imprese;

e) se distribuisce determinati prodotti in assenza di obblighi contrattuali con imprese di assicurazione di cui alla lettera d) e non fornisce una consulenza basata su una analisi imparziale e personale; in tal caso comunica la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d’affari;

f) ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dal comma 5 dell’articolo 119-bis.

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Art. 120-quater - Modalità dell’informazione

1. Tutte le informazioni di cui agli articoli 119-ter, 120, 120-bis, 120-ter, 121-sexies, 185, 185-bis e 185-ter sono comunicate ai contraenti:

a) su supporto cartaceo;

b) in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile;

c) in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti;

d) a titolo gratuito.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a), le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite al contraente con uno dei seguenti mezzi:

a) un supporto durevole non cartaceo, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 4;

b) un sito Internet, laddove siano soddisfatte le condizioni di cui al comma 5.

3. Se le informazioni di cui al comma 1 sono fornite per mezzo di un supporto durevole non cartaceo o tramite un sito Internet, al cliente viene gratuitamente fornita, su richiesta, una copia in formato cartaceo.

4. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite tramite un supporto durevole non cartaceo laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l’utilizzo di un supporto durevole è appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo; e

b) il contraente, potendo scegliere tra le informazioni in formato cartaceo e su supporto durevole, ha scelto quest’ultimo.

5. Le informazioni di cui al comma 1 possono essere fornite tramite sito Internet se sono indirizzate direttamente al contraente o se sussistono i seguenti requisiti:

a) la fornitura delle informazioni è appropriata rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo;

b) il contraente ha acconsentito alla fornitura delle informazioni tramite sito Internet;

c) il contraente è stato informato mediante comunicazione telematica dell’indirizzo del sito Internet e del punto del sito Internet in cui possono essere reperite le informazioni;

d) è garantito che le informazioni rimangano accessibili sul sito Internet per tutta la durata del contratto.

6. Ai fini dei commi 4 e 5, la fornitura di informazioni tramite un supporto durevole non cartaceo o per mezzo di un sito Internet è ritenuta appropriata rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo se il contraente ha regolarmente accesso ad Internet, ossia nel caso in cui fornisca un indirizzo di posta elettronica ai fini della distribuzione del prodotto.

7. L’IVASS, con regolamento, disciplina la struttura del documento, da consegnare ai contraenti, che deve essere presentato e strutturato in modo tale da essere chiaro e di facile lettura e con caratteri di dimensione leggibile.

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Art. 120-quinquies - Vendita abbinata

1. Il distributore che propone un prodotto assicurativo insieme a un prodotto o servizio accessorio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, informa il contraente dell’eventuale possibilità di acquistare separatamente le due componenti. Nel caso in cui il contraente abbia optato per l’acquisto separato, il distributore fornisce una descrizione adeguata delle diverse componenti dell’accordo o del pacchetto e i giustificativi separati dei costi e degli oneri di ciascuna componente.

2. Nelle circostanze di cui al comma 1 e quando il rischio o la copertura assicurativa derivanti dall’accordo o dal pacchetto proposto a un contraente sono diversi dalle componenti considerate separatamente, il distributore di prodotti assicurativi fornisce una descrizione adeguata delle diverse componenti dell’accordo o del pacchetto e del modo in cui la loro interazione modifica i rischi o la copertura assicurativa.

3. Se un prodotto assicurativo è accessorio rispetto a un bene o servizio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, il distributore di prodotti assicurativi offre al contraente la possibilità di acquistare il bene o servizio separatamente. Il presente comma non si applica se un prodotto assicurativo è accessorio rispetto a un servizio o attività di investimento quali definiti all’articolo 1, comma 5, del testo unico dell’intermediazione finanziaria, a un contratto di credito quale definito all’articolo 120- quinquies, comma 1, lettera c), del testo unico bancario o a un conto di pagamento quale definito all’articolo 126-decies del testo unico bancario.

4. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, il distributore di prodotti assicurativi specifica al contraente i motivi per cui il prodotto assicurativo che è parte del pacchetto complessivo o dello stesso accordo è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del contraente medesimo.

5. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, in relazione all’obiettivo di protezione degli assicurati, l’IVASS, con riferimento all’attività di distribuzione assicurativa, può applicare le misure cautelari ed interdittive previste dal presente codice, ivi incluso il potere di vietare la vendita di una assicurazione insieme a un servizio o prodotto accessorio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, quando tale pratica sia dannosa per i consumatori. Con riferimento ai prodotti di investimento assicurativi, i suddetti poteri sono esercitati da IVASS e CONSOB coerentemente con le rispettive competenze.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla distribuzione di prodotti assicurativi che offrono copertura per diversi tipi di rischio.

7. Sono fatte salve le previsioni del Codice del Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ove applicabili.

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Art. 121 - Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 185, 185-bis e 185-ter, in caso di vendita a distanza, il distributore rende note al contraente almeno le seguenti informazioni preliminari:

a) l’identità del distributore e il fine della chiamata;

b) l’identità della persona in contatto con il contraente ed il suo rapporto con il distributore assicurativo;

c) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio o prodotto offerto;

d) il prezzo totale, comprese le imposte, che il contraente dovrà corrispondere;

e) l’informativa relativa al compenso ricevuto in relazione al contratto distribuito, secondo quanto previsto dall’articolo 120-bis;

f) le ulteriori informazioni di cui agli articoli 67-quater e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

2. In ogni caso l’informazione è fornita al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. La stessa può essere fornita verbalmente solo a su espressa richiesta del contraente o qualora sia necessaria una copertura immediata del rischio. In caso di collocamento di un contratto a distanza mediante telefonia vocale, se il contraente lo richiede espressamente, gli obblighi di trasmissione della documentazione sono adempiuti, subito dopo la conclusione del contratto a distanza e comunque non oltre i cinque giorni successivi; in mancanza della predetta richiesta gli obblighi di trasmissione della documentazione sono adempiuti prima della conclusione del contratto di assicurazione. Anche se il contraente ha scelto di ottenere precedentemente le informazioni tramite un supporto durevole non cartaceo in conformità a quanto previsto dall’articolo 120-quater, comma 4, l’informazione è fornita al contraente dal distributore di prodotti assicurativi a norma dell’articolo 120-quater, commi 1 e 2, subito dopo la conclusione del contratto di assicurazione.

3. L’IVASS, con regolamento, disciplina la promozione e il collocamento di contratti di assicurazione a distanza, anche per via telefonica, e determina le informazioni sul distributore e sulle caratteristiche del contratto, che sono comunicate al contraente in modo chiaro e comprensibile nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2, in conformità alle disposizioni dell’unione europea direttamente applicabili e nel rispetto del Codice del Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

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