Art. 10-bis - Utilizzo delle informazioni riservate

1. L’IVASS può utilizzare le informazioni coperte dal segreto d’ufficio, ai sensi dell’articolo 10, esclusivamente nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e per le seguenti finalità:

a) verifica della sussistenza delle condizioni di accesso e di esercizio all’attività assicurativa e riassicurativa, con particolare riguardo all’osservanza delle disposizioni relative alle riserve tecniche, al Requisito Patrimoniale di Solvibilità, al Requisito Patrimoniale Minimo e al sistema di governo societario;

b) irrogazione delle sanzioni;

c) difesa nell’ambito dei procedimenti giurisdizionali e dei ricorsi amministrativi avverso provvedimenti dell’IVASS.

NOTA Questo articolo non è ancora commentato.