Art. 87-bis - Disposizioni applicabili all’impresa di partecipazione finanziaria mista
[1. L’IVASS può individuare le ipotesi in cui l’impresa di partecipazione finanziaria mista capogruppo è esentata dall’applicazione di una o più disposizioni adottate ai sensi del presente capo.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 83, comma 2, e 84, commi 1 e 3, si applicano all’impresa di partecipazione finanziaria mista, qualora il settore di maggiori dimensioni all’interno del conglomerato finanziario sia quello assicurativo, determinato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. I provvedimenti di approvazione di cui all’articolo 196, decadenza di cui all’articolo 76 e autorizzazione di cui all’articolo 68 sono adottati dall’IVASS d’intesa con Banca d’Italia.
3. I provvedimenti previsti dal titolo XVI, Capo I, II, IV e VII, nei confronti dell’impresa di partecipazione finanziaria mista sono adottati o proposti dall’IVASS d’intesa con Banca d’Italia.]