Art. 47-quater - Requisiti dell’informativa all’IVASS ai fini della verifica delle condizioni di esercizio
1. L’impresa trasmette all’IVASS le informazioni necessarie, tenuto conto degli obiettivi di vigilanza di cui agli articoli 3 e 5, al fine di consentire all’IVASS di effettuare il processo di controllo prudenziale di cui all’articolo 47-quinquies. Le informazioni da trasmettere, secondo quanto stabilito dall’IVASS con regolamento, includono almeno elementi per:
a) valutare il sistema di governo societario adottato dalle imprese, l’attività che esse esercitano, i principi di valutazione applicati a fini di solvibilità, i rischi cui sono esposte e i sistemi di gestione dei rischi, nonché la loro struttura patrimoniale, il loro fabbisogno di capitale e la loro gestione del capitale;
b) adottare tutte le decisioni opportune derivanti dall’esercizio delle funzioni e dei poteri di vigilanza.
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 190, commi 1-bis e 1-ter, l’IVASS determina, con regolamento, la natura, la portata e il formato delle informazioni di cui al comma 1 che l’impresa è tenuta a presentare in periodi predefiniti, in caso di eventi predefiniti e in caso di indagini in merito alla situazione dell’impresa.
3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 47-ter, comma 5, quando le informazioni devono essere fornite a scadenze determinate inferiori all’anno, l’IVASS può limitare le informazioni se:
a) fornire tali informazioni risulterebbe eccessivamente oneroso in rapporto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all’attività dell’impresa;
b) le informazioni sono trasmesse almeno una volta l’anno.
4. Il comma 3 non si applica se le informazioni periodiche di vigilanza riguardino imprese di assicurazione o di riassicurazione facenti parte di un gruppo come definito dall’articolo 210 a meno che l’impresa non riesca a dimostrare all’IVASS che una frequenza superiore all’anno è inopportuna data la natura, la portata e la complessità dei rischi inerenti all’attività del gruppo.
5. Limitazioni alle informazioni periodiche di vigilanza sono concesse solo alle imprese che non rappresentano più del 20 per cento del mercato nazionale rispettivamente vita e danni. La quota di mercato danni si basa su premi lordi contabilizzati e la quota vita sulle riserve tecniche lorde.
6. L’IVASS, in sede di concessione delle limitazioni di cui ai commi 3 e 5, tiene conto delle dimensioni delle imprese dando priorità alle imprese di dimensioni minori.
7. L’IVASS può limitare o esonerare l’impresa dall’obbligo di presentazione periodica delle informazioni analitiche di vigilanza quando:
a) fornire tali informazioni risulterebbe eccessivamente oneroso in rapporto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all’attività dell’impresa;
b) fornire tali informazioni non è necessario ai fini di una vigilanza efficace dell’impresa;
c) l’esonero non mina la stabilità dei sistemi finanziari interessati nell’Unione; e
d) l’impresa è in grado di fornire informazioni su base ad hoc.
8. L’IVASS non esonera dall’obbligo di fornire informazioni analitiche le imprese facenti parte di un gruppo ai sensi dell’articolo 210 a meno che l’impresa non dimostri all’IVASS che un’informativa di questo tipo è inopportuna data la natura, la portata e la complessità dei rischi inerenti all’attività del gruppo e tenuto conto dell’obiettivo della stabilità finanziaria.
9. Esoneri all’obbligo di fornire informazioni analitiche sono concessi solo alle imprese che non rappresentino più del 20 per cento del mercato nazionale rispettivamente vita e danni, ove la quota di mercato danni si basa su premi lordi contabilizzati e la quota vita sulle riserve tecniche lorde.
10. L’IVASS, in sede di concessione delle deroghe di cui ai commi 7, 8 e 9, tiene conto delle dimensioni delle imprese dando priorità alle imprese di dimensioni minori.
11. Ai fini dell’esercizio del potere di limitazione o di esonero delle informazioni da trasmettere di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, l’IVASS valuta nell’ambito del processo di controllo prudenziale di cui all’articolo 47-quinquies se l’informativa è eccessivamente onerosa in rapporto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi insiti nell’attività dell’impresa, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
a) il volume dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi dell’impresa;
b) la volatilità delle prestazioni e dei sinistri coperti dall’impresa;
c) i rischi di mercato generati dagli investimenti dell’impresa;
d) il livello delle concentrazioni di rischi;
e) il numero totale dei rami assicurativi vita e danni per cui l’autorizzazione è concessa;
f) i possibili effetti della gestione degli attivi dell’impresa sulla stabilità finanziaria;
g) i sistemi e le strutture dell’impresa preposte alle informazioni di vigilanza e la politica scritta sull’informativa di cui all’articolo 30, comma 5;
h) l’idoneità dei sistemi di governo societario dell’impresa;
i) il livello dei fondi propri a fronte del Requisito Patrimoniale di Solvibilità e del Requisito Patrimoniale Minimo;
l) il fatto che l’impresa sia o meno un’impresa captive.