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Disposizioni di attuazione del codice penale

Art. 1

1. Quando le leggi, i decreti e le convenzioni internazionali fanno menzione di pene criminali, correzionali o di polizia, devono considerarsi, per ogni effetto giuridico, come corrispondenti:

1) alle «pene criminali» la pena di morte (1), l’ergastolo e la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni;

2) alle «pene correzionali» le pene non indicate nei numeri 1 e 3;

3) alle «pene di polizia» le pene dell’arresto per un tempo non superiore nel massimo a tre mesi e dell’ammenda in misura non superiore nel massimo a euro 103 (2).

2. Quando sia stata pronunciata condanna, si considerano pene criminali la morte, l’ergastolo e la reclusione per un tempo maggiore dei cinque anni.

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall’articolo 1, DLGS LGT 224/1944 e sostituita con la pena dell’ergastolo.

(2) Ammenda così aumentata ai sensi dell’articolo 113, L. 689/1981.

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Art. 2

1. Quando le leggi, i decreti e le convenzioni internazionali fanno menzione di «crimini» per distinguerli dai delitti, si intendono per crimini i delitti che importano le pene indicate nel n. 1 dell’articolo precedente.

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Art. 3

1. Quando nelle leggi, nei decreti e nelle convenzioni internazionali si fa menzione di «pene restrittive della libertà personale» o «individuale» e di una determinata durata di tali pene, si intendono richiamate quelle che il codice penale comprende sotto la denominazione di «pene detentive» o «pene restrittive della libertà personale», per la stessa durata.

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Art. 4

1. Per determinare se i reati preveduti dalle leggi, dai decreti e dalle convenzioni internazionali anteriori all’attuazione del codice penale sono delitti ovvero contravvenzioni, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti.

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Art. 5

1. I reati si considerano delitti o contravvenzioni secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite, sempre che la pena sia fra quelle indicate nell’articolo 17 del codice penale.

2. Tuttavia sono considerate contravvenzioni i reati preveduti dalle leggi anteriori al 19 ottobre 1930 per i quali dalla legge è stabilita la pena della multa non superiore a lire duemila, sola ovvero congiuntamente o alternativamente con l’ammenda o con una pena pecuniaria senza indicazione della specie, anche se determinate in misura fissa o proporzionale.

3. Non si tiene conto degli aumenti della pena della multa derivanti dal concorso di circostanze aggravanti.

4. Quando per il reato sono stabilite, congiuntamente o alternativamente, la pena detentiva e quella pecuniaria, anche se stabilita in misura fissa o proporzionale, per determinare se si tratta di un delitto ovvero di una contravvenzione si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

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Art. 6

1. Quando la legge stabilisce una specie di pena diversa da quelle indicate nell’articolo 17 del codice penale, per determinare se si tratta di delitto ovvero di contravvenzione si ha riguardo alla pena corrispondente, a’ termini di questo decreto.

2. Si applicano i due ultimi capoversi dell’articolo 5.

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Art. 7

1. I reati per i quali la legge stabilisce soltanto la «pena pecuniaria», senza indicazione della specie, si considerano contravvenzioni se la pena non supera euro 206 e si considerano delitti se la pena supera euro 206 (1).

2. Non si tiene conto degli aumenti di pena derivanti dal concorso di circostanze aggravanti.

3. I reati per i quali la legge stabilisce soltanto una pena pecuniaria proporzionale, senza indicazione della specie, si considerano contravvenzioni.

(1) La pena pecuniaria risulta così aumentata ai sensi dell’articolo 113, L. 689/1981.

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Art. 8

1. Quando la legge stabilisce la pena della multa o dell’ammenda, senza determinarne l’ammontare, si applica rispettivamente la multa da euro 5 a euro 206 (1) o l’ammenda da euro 2 a euro 30 (2).

2. Quando la legge stabilisce la «pena pecuniaria», senza determinarne l’ammontare, si applica l’ammenda da euro 2 a euro 30 (2).

(1) Multa così aumentata dall’articolo 113 della L. 689/1981.

(2) Ammenda così aumentata ai sensi dell’articolo 113, L. 689/1981.

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Art. 9 

1. Quando per il concorso di una o più circostanze la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria stabilita per il reato, per determinare se si tratta di delitto ovvero di contravvenzione non si ha riguardo alla pena ordinaria, ma a quella di specie diversa.

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Art. 10

1. Nulla è innovato a quanto è stabilito nell’articolo 61 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 contenente norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie.

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Art.11

1. I reati che secondo le disposizioni precedenti si considerano contravvenzioni sono sempre perseguibili d’ufficio, anche se è stabilita la punibilità a querela della persona offesa.

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Art. 12

1. Quando è stabilita o richiamata una determinata specie di pena, di cui non è indicata la durata, corrisponde:

1) ai lavori forzati a tempo, la reclusione da dieci a venti anni;

2) alla casa di forza, la reclusione da tre a venti anni;

3) alla relegazione, la reclusione da tre a quindici anni;

4) alla reclusione, la reclusione da tre a dieci anni;

5) alla detenzione, la reclusione da due a sette anni;

6) al carcere, la reclusione fino a tre anni;

7) agli arresti, l’arresto da cinque giorni ad un mese.

2. Quando, invece, è indicata la durata della pena, la reclusione e l’arresto sono sostituiti alle pene corrispondenti per una eguale durata; ma in nessun caso può essere oltrepassato il massimo della pena stabilito dal codice penale.

3. Ai lavori forzati a vita è sostituito l’ergastolo.

4. Nulla è innovato circa ogni altra pena, diversa da quelle prevedute dal codice penale, che sia stabilita o richiamata da leggi, decreti o convenzioni internazionali.

5. Tornano ad aver vigore le disposizioni del codice per la marina mercantile (1) che stabiliscono la pena di morte (2).

(1) Si tenga presente che il codice della marina mercantile è stato abrogato dall’articolo 1329 del codice della navigazione.

(2) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall’articolo 1, DLGS LGT 224/1944 e sostituita con la pena dell’ergastolo.

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Art.13

1. Quando nelle leggi, nei decreti e nelle convenzioni internazionali si fa menzione di pene restrittive della capacità giuridica, si intendono richiamate l’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, l’interdizione da una professione o da un’arte e la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte secondo il codice penale.

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Art. 14

1. Quando nelle leggi, nei decreti e nelle convenzioni internazionali si fa menzione della interdizione dai pubblici uffici senza che sia indicato se perpetua o temporanea, ovvero della sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte:

alla interdizione dai pubblici uffici corrisponde l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;

alla sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte corrisponde la interdizione da una professione o da un’arte ovvero la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte, secondo che si tratti di delitto ovvero di contravvenzione.

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Art. 15

1. Quando non è stabilita la durata delle pene temporanee indicate nell’articolo precedente, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici si applica da tre mesi a cinque anni e l’interdizione da una professione o da un’arte e la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte da quindici giorni a due anni.

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Art.16

1. Quando l’interdizione dai pubblici uffici o la sospensione da una professione o da un’arte sono prevedute dalle leggi, dai decreti e dalle convenzioni internazionali come effetti penali, senza che ne sia stabilita la durata, esse hanno una durata eguale a quella della pena detentiva inflitta o che dovrebbe scontarsi nel caso di conversione per insolvibilità del condannato.

2. Tuttavia, in nessun caso possono essere oltrepassati il limite massimo e quello minimo stabiliti negli articoli 20 e 25 del codice penale abrogato.

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Art. 17

1. Salvo quanto è disposto dagli articoli precedenti, ogni altra incapacità giuridica preveduta come pena o come effetto penale dalle leggi, dai decreti e dalle convenzioni internazionali continua ad essere applicata anche se diversa dalle pene accessorie regolate nel codice penale.

2. Nondimeno alla «sospensione dall’esercizio dei pubblici uffici» deve considerarsi corrispondente l’interdizione temporanea dai pubblici uffici.

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Art. 18

1. Quando dalle leggi, dai decreti e dalle convenzioni internazionali è stabilito che la pena debba essere aumentata o diminuita per gradi, ad un grado corrisponde l’aumento o la diminuzione della pena da un terzo alla metà. Se più sono i gradi, lo stesso aumento o la stessa diminuzione si opera per ciascun grado sulla quantità di pena aumentata o diminuita per il grado precedente.

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Art. 18-bis

1. Nei casi di cui all’articolo 165 del codice penale il giudice dispone che il condannato svolga attività non retribuita a favore della collettività osservando, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 44, 54, commi 2, 3, 4 e 6, e 59 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (1).

(1) Articolo aggiunto dall’articolo 5, L. 145/2004.

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Art. 19

1. Quando nelle leggi, nei decreti e nelle convenzioni internazionali sono richiamati i titoli o le disposizioni di leggi penali abrogate per effetto del codice penale, s’intendono richiamate le disposizioni corrispondenti del codice penale stesso.

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Art. 19-bis

1. L’autorità competente a ricevere il rapporto e ad applicare le sanzioni per le violazioni amministrative previste dagli articoli 350, 352, 498, 527, 654, 663-bis, 672, 688, 692, 705, 724 e 725 del codice penale è il prefetto.

2. Le autorità di seguito elencate sono competenti ad applicare le sanzioni amministrative previste dagli articoli indicati in relazione a ciascuna di esse:

a) Ministero dei trasporti e della navigazione: articolo 465 e, limitatamente ai fatti concernenti biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, articolo 466 del codice penale;

b) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: articolo 509 del codice penale;

c) Ministero delle finanze: articolo 686, nonché, limitatamente ai fatti concernenti valori di bollo, articolo 466 del codice penale;

d) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: articoli 693 e 694 del codice penale;

e) sindaco: articoli 345, 663, 664, 666, 669, 675, 676, 677 e 687 del codice penale (1).

(1) Articolo aggiunto dall’articolo 59, DLGS 507/1999.

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Art. 19-ter

Leggi speciali in materia di animali

1. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. 2. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente (1).

(1) Articolo aggiunto dall’articolo 3, L. 20 luglio 2004, n. 189.

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Art. 19-quater

Affidamento degli animali sequestrati o confiscati

1. Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’interno (1).

(1) Articolo aggiunto dall’articolo 3, L. 20 luglio 2004, n. 189.

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Art. 20

1. Le pene dell’ergastolo e della reclusione derivanti dalla commutazione preveduta dall’articolo 36 del regio decreto 1 dicembre 1889, n. 6509 [serie terza], si scontano nei modi stabiliti dal codice penale.

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Art. 21

1. Nell’esecuzione delle condanne a pene principali non prevedute dal codice penale si osservano le disposizioni seguenti:

1) il condannato alla detenzione sconta la pena in uno degli stabilimenti in cui si sconta la pena della reclusione, con l’obbligo del lavoro, con l’isolamento notturno e con il regime al quale sono sottoposti i condannati alla reclusione. Egli può tuttavia scegliere, tra le specie di lavoro ammesse nello stabilimento al quale è assegnato, quella che è più confacente alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni. Può essergli altresì permessa una specie diversa di lavoro, anche all’aperto. Il condannato alla detenzione non può essere inviato in colonia o in altro possedimento di oltremare (1);

2) il condannato al confino, alla interdizione dai pubblici uffici e alla sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte continua a scontare la pena nei modi stabiliti dal codice penale abrogato.

2. Se il condannato al confino trasgredisce agli obblighi impostigli, la pena del confino è convertita in quella della reclusione, da scontarsi con le modalità stabilite per la detenzione nel numero 1 di questo articolo per il tempo che rimane ancora da scontare. Per la inosservanza degli obblighi derivanti dalla condanna alla interdizione dai pubblici uffici o dalla condanna alla sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte, si applica l’articolo 389 del codice penale.

(1) Il riferimento alle colonie ha perduto ogni rilievo.

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Art. 22

1. Le pene detentive che debbono ancora essere scontate, in tutto o in parte, per reati commessi anteriormente all’attuazione del codice penale e per le quali è stata ordinata l’esecuzione in stabilimenti speciali, o in case di custodia o in case di correzione a termini del codice penale abrogato, si scontano, rispettivamente, negli stabilimenti e nei modi indicati dal codice penale e dal regolamento penitenziario.

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Art. 23

1. Il condannato all’ergastolo o alla reclusione, anche dopo l’1 luglio 1931, a norma delle leggi anteriori al codice penale, sconta la pena nei modi stabiliti dal codice.

2. Tuttavia il condannato alla pena dell’ergastolo per delitto per cui il codice commina la pena di morte (1) sconta la pena nei modi stabiliti dal codice abrogato.

3. Nei casi di aumento della durata della segregazione cellulare continua per effetto del concorso di reati o di pene ovvero per effetto della recidiva, il condannato sconta la pena dell’ergastolo con segregazione cellulare continua per un tempo corrispondente all’aumento predetto.

(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita con l’articolo 1 del DLGS LGT 224/1944 e sostituita con la pena dell’ergastolo.

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Art. 24

1. Quando, per fatti commessi anteriormente all’attuazione del codice penale, si deve pronunciare condanna ad una pena non preveduta dal codice stesso, il giudice applica quella che vi corrisponde, secondo le disposizioni dell’articolo 12.

2. Nondimeno:

1. quando in luogo della detenzione è applicata la reclusione, questa è scontata a norma del n. 1 dell’articolo 21.

Per ogni altro effetto giuridico si applicano le disposizioni più favorevoli;

2. continueranno ad applicarsi le pene del confino, della interdizione dai pubblici uffici e della sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte. Si osserva, in tal caso, quanto è disposto dal n. 2 dell’articolo 21;

3. per la vigilanza speciale si osserva il disposto dell’articolo 54.

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Art. 25

1. La riprensione giudiziale è regolata, per i fatti commessi prima dell’attuazione del codice penale, dalle disposizioni del codice penale abrogato.

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Art. 26

1. Le disposizioni del codice penale concernenti le pene accessorie sono applicabili anche rispetto alle condanne divenute irrevocabili prima dell’attuazione del codice stesso, quando le predette disposizioni siano più favorevoli al condannato.

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Art. 27

1. Le disposizioni stabilite dal capo 2 del titolo 3 del libro 1 del codice penale non si applicano ai reati commessi prima dell’attuazione del predetto codice.

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Art. 28

1. La disposizione dell’articolo 97 del codice penale si applica anche ai fatti commessi anteriormente all’attuazione di esso.

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Art. 29

1. Le condanne pronunciate per reati commessi anteriormente all’attuazione del codice penale da persona minore degli anni quattordici sono dichiarate estinte a’ termini degli articoli 2 e 97 del codice stesso. Nondimeno, se il colpevole non ha ancora compiuto gli anni diciotto e non ha ancora scontata, in tutto o in parte, la pena, può farsi luogo all’applicazione di misure di sicurezza secondo le disposizioni dell’articolo 52 di questo decreto.

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Art. 30

1. Le disposizioni dell’articolo 96 e della prima parte dell’articolo 98 del codice penale sono applicabili soltanto al sordo (1) o al minore che non sono stati ancora condannati al momento dell’attuazione del codice stesso.

(1) L’attuale termine «sordo» così sostituisce l’originaria espressione «sordomuto» ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, L. 20 febbraio 2006, n. 65.

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Art. 31

1. Gli effetti giuridici della recidiva verificatasi prima dell’attuazione del codice penale sono regolati dalle disposizioni del codice penale abrogato.

2. Per determinare la recidiva ed ogni altro effetto penale della condanna, diverso dalle pene accessorie, in relazione ai fatti commessi dopo l’attuazione del codice penale, si tiene conto anche delle condanne per reati anteriormente commessi, salvo che prima dell’attuazione del codice siano decorsi i termini stabiliti nell’articolo 80 del codice penale abrogato.

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Art. 32

1. La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato non può essere pronunciata in base a reati commessi anteriormente all’attuazione del codice penale. Tuttavia si tiene conto anche dei reati anteriori, quando il condannato commette un altro reato dopo l’attuazione del codice stesso.

2. Per determinare, agli effetti dell’articolo 106 del codice penale, se una causa di estinzione del reato o della pena abbia estinto anche gli effetti penali, si ha riguardo alla legge più favorevole al reo.

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Art. 33

1. La tendenza a delinquere può essere dichiarata anche per delitti commessi anteriormente al codice penale, quando la sentenza di condanna è pronunciata dopo l’attuazione di esso.

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Art. 34

1. Quando la punibilità di un reato commesso in territorio estero prima dell’attuazione del codice penale dipende, secondo il codice stesso, dalla presenza del colpevole nel territorio dello Stato ed egli vi si trova a tale data, il termine di tre anni entro il quale la richiesta o l’istanza possono essere proposte decorre dal giorno dell’attuazione del codice.

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Art. 35

1. Quando per la punibilità di un reato commesso in territorio estero il codice penale richiede l’istanza della persona offesa, la querela presentata prima dell’attuazione del codice tiene luogo dell’istanza.

2. La richiesta presentata da un Governo estero anteriormente all’attuazione del codice penale ha l’efficacia della richiesta del ministro della giustizia.

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Art. 36

1. Per i reati commessi anteriormente all’attuazione del codice penale non si può procedere d’ufficio:

1) se, per la legge del tempo del commesso reato, la punibilità era condizionata alla querela della persona offesa ovvero alla richiesta;

2) se la punibilità del reato non era condizionata, secondo la legge anteriore, a querela, richiesta od istanza, e lo è, invece, secondo il codice penale.

2. Salvo che sia intervenuta una causa di decadenza, il termine di tre mesi stabilito negli articoli 124 128 e 130 del codice penale per presentare la querela, l’istanza o la richiesta decorre dal giorno dell’attuazione del codice stesso, quando la persona offesa o l’autorità ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato prima di tale giorno; altrimenti decorre dal giorno della notizia del fatto.

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Art. 37

1. Per i reati punibili a querela della persona offesa, ovvero su richiesta od istanza, commessi anteriormente all’attuazione del codice penale, la querela, la richiesta e l’istanza sono regolate dal codice stesso, senza pregiudizio degli atti prima compiuti.

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Art. 38

1. Nella conversione in pene detentive delle pene pecuniarie inflitte per reati commessi anteriormente all’attuazione del codice penale, si applica l’articolo 135 del codice stesso, osservate anche per ogni altro effetto giuridico le disposizioni della legge più favorevole al reo.

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Art. 39

1. L’articolo 148 del codice penale si applica anche a coloro che siano stati condannati con sentenza divenuta irrevocabile prima dell’attuazione del codice medesimo.

2. Qualora il condannato si trovi già ricoverato in un manicomio giudiziario, l’esecuzione della pena si considera sospesa a decorrere dal giorno dell’attuazione suddetta.

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Art. 40

1. L’esclusione dal beneficio dell’amnistia o dell’indulto stabilita per i recidivi dall’ultimo capoverso dell’articolo 151 e dall’ultimo capoverso dell’articolo 174 del codice penale si applica anche se il reato, al quale il decreto di amnistia o di indulto si riferisce, è stato commesso prima dell’attuazione del codice.

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Art. 41

1. Quando le disposizioni del codice penale concernenti l’estinzione del reato per prescrizione e l’estinzione delle pene per decorso del tempo e quelle stabilite dalle leggi anteriori per la prescrizione dell’azione penale e della condanna penale sono diverse, si applicano le disposizioni più favorevoli al reo.

2. Gli atti interruttivi compiuti in base alla legge anteriore conservano la loro efficacia anche se il codice penale non attribuisca ad essi efficacia interruttiva.

3. Tuttavia, se si tratta di prescrizione più breve di un anno, il corso di essa è interrotto da qualsiasi atto del procedimento anche se compiuto dopo l’attuazione del codice penale. In ogni caso il reato è prescritto se nel termine di un anno dal giorno del commesso reato non è pronunciata la sentenza di condanna quantunque non irrevocabile.

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Art. 42

1. In qualsiasi stato e grado del procedimento, escluso il giudizio per cassazione, può, per reati commessi anteriormente all’attuazione del codice penale, essere conceduto il perdono giudiziale, a’ termini dell’articolo 169 del codice.

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Art. 43

1. Per i fatti commessi anteriormente all’attuazione del codice penale non si applica, per il risarcimento del danno non patrimoniale, l’articolo 185 del codice, ma continuano ad osservarsi le disposizioni dell’articolo 7 del codice di procedura penale del 1913, concernenti la riparazione pecuniaria.

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Art. 44

1. Le disposizioni degli articoli 145 e 188 del codice penale si applicano anche a coloro che sono stati condannati con sentenza irrevocabile anteriormente all’attuazione del codice, con decorrenza dal giorno dell’attuazione.

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Art. 45

1. Le disposizioni degli articoli 189, 190 e 191, del codice penale si applicano anche ai procedimenti penali non ancora definiti al momento dell’attuazione del codice o che siano iniziati, dopo tale attuazione, per reati commessi prima, senza pregiudizio delle garanzie costituite in base alle leggi anteriori.

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Art. 46

1. Le disposizioni degli articoli 192, 193, 194 e 195 del codice penale si applicano soltanto rispetto ai reati commessi dopo l’attuazione del codice.

2. Le disposizioni dell’articolo 194 non si applicano per gli atti compiuti anteriormente al 19 ottobre 1930.

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Art. 47

1. Per i delitti di diffamazione commessi prima dell’attuazione del codice penale, la prova della verità continua ad essere ammessa nei casi preveduti dall’articolo 394 del codice penale abrogato; tuttavia, nel caso preveduto dal n. 3 dell’articolo 394, chi ha presentato querela e non ha ancora conceduta la facoltà di prova al momento dell’attuazione del codice penale, può esercitare tale facoltà, a pena di decadenza, entro un mese dell’attuazione di esso.

2. In tutti i casi è ammessa la facoltà di deferire ad un giurì d’onore il giudizio sulla verità del fatto, a’ termini del capoverso dell’articolo 596 del codice penale.

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Art. 48

1. Per ogni caso di successione di leggi penali non espressamente regolato nei precedenti articoli, si osservano le disposizioni della legge più favorevole al reo.

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Art. 49

1. Le misure di sicurezza stabilite dal codice penale non sono applicabili alle persone prosciolte prima dell’attuazione del codice penale stesso.

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Art. 50

1. Le persone prosciolte di cui sia stato ordinato il ricovero in un manicomio a’ termini delle leggi anteriori al codice penale, sono trasferite in un manicomio giudiziario. Tale trasferimento non ha luogo quando si tratta di prosciolti da contravvenzioni o da delitti colposi o da altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o una pena detentiva per un tempo non superiore nel massimo a due anni.

2. In ogni caso competente a revocare il provvedimento di ricovero è il giudice di sorveglianza.

3. Qualora la revoca sia negata perché il prosciolto risulta ancora socialmente pericoloso, si osserva il capoverso dell’articolo 208 del codice penale.

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Art. 51

1. I provvedimenti già emessi ai termini del capoverso dell’articolo 53, o della prima parte dell’articolo 54, o dell’articolo 57, o della prima parte dell’articolo 58 del codice abrogato rimangono fermi.

2. Per la revoca di essi è competente il giudice di sorveglianza.

3. Nel caso di trasgressione agli obblighi indicati nel capoverso dell’articolo 53 del predetto codice, i genitori o coloro che hanno obbligo di provvedere alla educazione della persona loro affidata possono, dal giudice di sorveglianza, essere condannati al pagamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma da lire duecento a mille.

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Art. 52

1. Quando un minore degli anni quattordici è prosciolto per un fatto commesso prima dell’attuazione del codice penale e preveduto dalla legge del tempo come delitto, il giudice, accertata in ogni caso la pericolosità sociale, applica una misura di sicurezza per la durata di un anno.

2. Allo scadere dell’anno si procede al riesame della pericolosità, osservandosi, anche per gli esami ulteriori, quanto è disposto nell’articolo 208 del codice penale.

3. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando si tratta di un minore riconosciuto non imputabile, a’ termini dell’articolo 98 del codice penale.

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Art. 53

1. Le misure di sicurezza prevedute dal codice penale non sono applicabili ai condannati che al momento dell’attuazione del codice hanno scontato interamente la pena.

2. Il condannato, che non ha ancora espiata, in tutto o in parte, la pena detentiva inflittagli per un delitto, qualora risulti persona socialmente pericolosa, è sottoposto, al termine della pena, a libertà vigilata. Il provvedimento è emesso dal giudice di sorveglianza, d’ufficio o a richiesta del pubblico ministero.

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Art. 54

1. La vigilanza speciale dell’autorità di pubblica sicurezza che è stata applicata o che deriva da una condanna riportata prima dell’attuazione del codice penale è eseguita, per intero o per la parte che rimane da scontare al momento di tale attuazione, nei modi stabiliti dal codice per la libertà vigilata.

2. Quando l’esecuzione della vigilanza speciale non è stata ancora iniziata, si osservano, in quanto applicabili, gli articoli 648 e seguenti del codice di procedura penale; se l’esecuzione è stata già iniziata, l’autorità di pubblica sicurezza deve fornire al giudice di sorveglianza tutte le informazioni occorrenti perché egli possa stabilire le prescrizioni alle quali il vigilato deve essere sottoposto.

3. Solamente il giudice di sorveglianza può in ogni caso modificare o limitare le prescrizioni imposte con la sentenza o successivamente. Fino a quando il giudice di sorveglianza non abbia stabilite le prescrizioni conservano efficacia quelle precedentemente imposte.

4. Per le trasgressioni agli obblighi imposti si osserva l’articolo 231 del codice penale, anche se per tali trasgressioni vi sia procedimento in corso.

5. Le condanne irrevocabili per le trasgressioni anzidette sono dichiarate estinte ai termini degli articoli 2 e 231 del codice.

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Art. 55

1. Le disposizioni del codice penale concernenti le misure di sicurezza si applicano anche alle persone socialmente pericolose condannate dopo l’attuazione del codice per reati precedentemente commessi.

2. Se trattasi di procedimenti in corso dinanzi la corte di cassazione, le misure di sicurezza sono applicate dal giudice di rinvio o dal giudice di sorveglianza, dopo che la corte ha pronunciato sul ricorso.

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Art. 56

1. Quando, per fatti commessi prima dell’attuazione del codice penale, è applicata, come più favorevole, la legge anteriore, e la sottoposizione alla misura di sicurezza è dal codice condizionata alla qualità o alla quantità della pena, si tiene conto della pena inflitta o della pena stabilita dalla legge anteriore, avuto riguardo a ciò che queste norme dispongono rispetto alle pene che non hanno riscontro nell’articolo 17 del codice penale.

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Art. 57

1. Con decreto del ministro della giustizia verranno gradatamente indicati gli stabilimenti in cui saranno applicate le disposizioni degli articoli 145 e 213, penultimo capoverso, del codice penale.

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