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Art. 25-decies - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria [47]

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 377-bis del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

[47] Articolo inserito dall’art. 4, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 116, come sostituito dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

Reato richiamato dalla norma

Art. 377-bis CP (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria)

 

Rassegna di giurisprudenza

Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria di cui all’art. 377-bis CP ha la funzione di tutelare ed evitare situazioni di pericolo per la corretta acquisizione delle dichiarazioni provenienti da soggetti che non hanno l’obbligo di rispondere, ma che comunque possono rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, anche al di fuori dei limiti di cui all’art. 526 CPP.

Si tratta di fattispecie che può essere commessa anche tramite una terza persona e richiede che quest’ultima si faccia latrice, nei confronti del soggetto passivo, della condotta di minaccia, violenza, offerta o promessa di denaro finalizzata alla predetta induzione. Ciò non involge, tuttavia, che la condotta materiale di induzione debba essere commessa direttamente contro il soggetto chiamato a rendere dichiarazioni, poiché la norma prevede che il delitto rientri quelli tra quelli a mezzo commissivo vincolato, dovendo concretizzarsi necessariamente attraverso violenza, minaccia ovvero offerta o promessa di denaro o altra utilità.

Proprio la modalità commissiva condiziona la condotta materiale e la stessa azione di induzione a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci. Invero, là dove la minaccia, come accade nel caso di specie, si sia rivolta a terzi legati alla fonte dichiarativa da un rapporto di parentela, affinità o conoscenza e sia stata realizzata in funzione di condizionare la stessa fonte nel percorso dichiarativo è indiscutibile che si realizzi il delitto di specie, in forma tentata, nei casi in cui il dichiarante non abbia ceduto o ancora reso dichiarazioni per effetto della coartazione (Sez. 1, 51265/2017).

Il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria è un reato di evento per il quale è configurabile la forma del tentativo (Sez. F, 46290/2013).

L’art. 377-bis CP ha lo scopo di contrastare gli inconvenienti derivanti da un possibile uso strumentale ed insidioso della facoltà di tacere, ovvero anche di mentire, innanzi all’autorità giudiziaria ed ha conseguentemente come destinatari i soggetti su cui non grava l’obbligo di rispondere alla medesima autorità, ma che possono comunque rendere dichiarazioni utilizzabili in seno al procedimento penale (Sez. 6, 10129/2015).