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Art. 25-quater.1 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili [37]

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 583-bis del codice penale si applicano all’ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l’accreditamento.

2. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3.

[37] Articolo inserito dall’art. 8, comma 1, L. 9 gennaio 2006, n. 7.

Elenco dei reati richiamati dalla norma

Art. 583-bis CP (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)

 

Rassegna di giurisprudenza

Integra il reato previsto dal secondo comma dell’art. 583-bis CP l’intervento consistente nella incisione della faccia antero-superiore del clitoride, che sia stato effettuato sugli organi genitali di una minore, in assenza di esigenze terapeutiche e al fine di menomarne le funzioni sessuali (Tribunale di Verona, sentenza del 14 aprile 2010).