Art. 32
Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 44, i diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica o assimilata durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell’ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l’autore del dialogo, e l’autore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell’opera cinematografica o assimilata.
Articolo sostituito dall'art. 3, D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154.
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