Art. 176
[Il diritto demaniale è dovuto anche sulle rappresentazioni od esecuzioni pubbliche e sulle radiodiffusioni di elaborazioni tutelate delle opere di pubblico dominio indicate nell’articolo precedente. In tal caso, fermi restando i diritti dell’autore della elaborazione, l’ammontare del diritto demaniale è determinato nella metà di quanto sarebbe dovuto se la rappresentazione o radiodiffusione avesse avuto per oggetto l’opera di pubblico dominio nella sua forma originale.]
Articolo abrogato dall'art. 6, comma 4, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30.
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