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CAPO XII-BIS – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SEZIONI DISTACCATE DEL TRIBUNALE

Art. 163-bis


Inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate del tribunale

1. L’inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate, o tra diverse sezioni distaccate, dei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica è rilevata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

2. Il giudice, se ravvisa l’inosservanza o ritiene comunque non manifestamente infondata la relativa questione, rimette gli atti al presidente del tribunale, che provvede con decreto non impugnabile.

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Art. 163-ter


Presentazione dell’atto di impugnazione presso la sezione distaccata

1. Nei casi previsti dall’articolo 461 comma 1 e dall’articolo 582 comma 2 del codice, le dichiarazioni e le impugnazioni possono essere presentate anche nella cancelleria della sezione distaccata del tribunale.

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