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CAPO XVI – DISPOSIZIONI RELATIVE AI RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

Art. 201


Traduzione delle domande provenienti da un’autorità straniera

1.Le domande provenienti da un’autorità straniera nonché i relativi atti e documenti sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana.

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Art. 202


Consenso dell’interessato alla estradizione per l’estero

1.Fuori dei casi previsti dagli articoli 703 e 717 del codice, il consenso dell’interessato alla estradizione è prestato davanti al presidente della corte di appello nel rispetto delle garanzie previste dall’articolo 701 comma 2. Il verbale è compilato in due originali, uno dei quali è trasmesso senza ritardo, a cura della cancelleria, al ministro di grazia e giustizia.

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Art. 203


Comunicazioni al ministro di grazia e giustizia in merito alla estradizione

La cancelleria comunica senza ritardo al ministro di grazia e giustizia l’avvenuta scadenza del termine per l’impugnazione della sentenza della corte di appello o l’avvenuto deposito della sentenza della corte di cassazione. Trasmette, inoltre, al ministro di grazia e giustizia copia della sentenza della corte di appello non più soggetta a impugnazione ovvero copia della sentenza della corte di cassazione.

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Art. 204


Comunicazioni all’autorità giudiziaria che ha trasmesso la rogatoria all’estero

1.Le comunicazioni previste dall’articolo 727 comma 3 del codice devono pervenire all’autorità giudiziaria richiedente senza ritardo. Le comunicazioni dell’avvenuto inoltro della rogatoria ovvero dell’emissione del decreto previsto dall’articolo 727 comma 2 del codice devono comunque pervenire entro cinque giorni dalle rispettive date di inoltro e di emissione.

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Art. 204-bis


Comunicazioni all’autorità giudiziaria in tema di rogatoria

1.Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, l’autorità giudiziaria indicata dagli articoli 724, 726 e 726-ter del codice che riceve direttamente la richiesta ovvero l’autorità giudiziaria che la invia direttamente all’autorità straniera ne trasmette senza ritardo copia al Ministero della giustizia.

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Art. 205


Richiesta del testo di leggi straniere

1.L’autorità giudiziaria, per ragioni di ufficio, può richiedere al ministro di grazia e giustizia il testo di leggi straniere.

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Art. 205-bis


Irrevocabilità del consenso nell’ambito di procedure di cooperazione giudiziaria

1.Quando è previsto dal codice e da accordi internazionali, per l’espletamento di determinati atti, che l’interessato esprima il proprio consenso in una procedura di cooperazione giudiziaria, il consenso espresso non può essere revocato, salvo che l’interessato ignorasse circostanze di fatto rilevanti ai fini della sua decisione ovvero esse si siano successivamente modificate.

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Art. 205-ter


Partecipazione al processo a distanza per l’imputato detenuto all’estero

1. La partecipazione all’udienza dell’imputato detenuto all’estero, che non possa essere trasferito in Italia, ha luogo attraverso il collegamento audiovisivo, quando previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta. Per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi internazionali, si applica la disposizione dell’articolo 146-bis.

2. Non può procedersi a collegamento audiovisivo se lo Stato estero non assicura la possibilità di presenza del difensore o di un sostituto nel luogo in cui viene assunto l’atto e se quest’ultimo non ha possibilità di colloquiare riservatamente con il suo assistito.

3. L’imputato ha diritto alla presenza dell’interprete se non conosce la lingua del luogo ove l’atto è compiuto o quella usata per rivolgergli le domande.

4. La detenzione dell’imputato all’estero non può comportare la sospensione o il differimento dell’udienza quando è possibile la partecipazione all’udienza in collegamento audiovisivo, nei casi in cui l’imputato non dà il consenso o rifiuta di assistere. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all’articolo 420-ter del codice.

5. La partecipazione all’udienza attraverso il collegamento audiovisivo del testimone o del perito si svolge secondo le modalità e i presupposti previsti dagli accordi internazionali. Per quanto non espressamente disciplinato, si applica, in quanto compatibile, la disposizione dell’articolo 147-bis.

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