Art. 65
Istituti per infermi e minorati
1. I soggetti affetti da infermità o minorazioni fisiche o psichiche devono essere assegnati ad istituti o sezioni speciali per idoneo trattamento.
2. A tali istituti o sezioni sono assegnati i soggetti che, a causa delle loro condizioni, non possono essere sottoposti al regime degli istituti ordinari.
Rassegna di giurisprudenza
Non risultano decisioni rilevanti in termini.