Art. 7
Vestiario e corredo
1. Ciascun soggetto è fornito di biancheria, di vestiario e di effetti di uso in quantità sufficiente, in buono stato di conservazione e di pulizia e tali da assicurare la soddisfazione delle normali esigenze di vita.
2. L’abito è di tessuto a tinta unita e di foggia decorosa. È concesso l’abito di lavoro quando è reso necessario dall’attività svolta.
3, Gli imputati e i condannati a pena detentiva inferiore ad un anno possono indossare abiti di loro proprietà, purché puliti e convenienti.
4. L’abito fornito agli imputati deve essere comunque diverso da quello dei condannati e degli internati.
5. I detenuti e gli internati possono essere ammessi a far uso di corredo di loro proprietà e di oggetti che abbiano particolare valore morale o affettivo.
Rassegna di giurisprudenza
Il reclamo al magistrato di sorveglianza risulta ammissibile allorquando si versi al cospetto di un pregiudizio grave ed attuale. Il requisito di gravità, per essere suscettibile di giustiziabilità deve assumere un minimum di consistenza strutturale e non può rivelarsi con connotati di tale lievità da apprezzarsi, piuttosto, come un puro disagio o fastidio (fattispecie in cui è stata esclusa la gravita del pregiudizio subito da un detenuto cui è stata negata la consegna di un pettine) (Sez. 7, 9071/2017).
Il divieto di detenere più di tre asciugamani non comporta alcun pregiudizio a diritti soggettivi del detenuto ed in particolare del suo diritto alla salute (Sez. 7, 35532/2018).