Art. 90
Esigenze di sicurezza (1)
[Quando ricorrono gravi ed eccezionali motivi di ordine e di sicurezza, il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l’applicazione in uno o più stabilimenti penitenziari, per un periodo determinato, strettamente necessario, delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e sicurezza.]
(1) Articolo abrogato dall’art. 10, comma 2, L. 663/1986.
NOTA Questo articolo non è ancora commentato.