Art. 45
Assistenza alle famiglie e aiuti economico-sociali (1)
1. Il trattamento dei detenuti e degli internati è integrato da un’azione di assistenza alle loro famiglie.
2. Tale azione è rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolarne il reinserimento sociale.
3. È utilizzata, all’uopo, la collaborazione degli enti pubblici e privati qualificati nell’assistenza sociale.
4. Ai fini della realizzazione degli obiettivi indicati dall’articolo 3, commi 2 e 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328, il detenuto o l’internato privo di residenza anagrafica è iscritto, su segnalazione del direttore, nei registri della popolazione residente del comune dove è ubicata la struttura. Al condannato è richiesto di optare tra il mantenimento della precedente residenza anagrafica e quella presso la struttura ove è detenuto o internato. L’opzione può essere in ogni tempo modificata. (2)
(1) Rubrica così modificata dall’art. 11, comma 1, lett. r), n. 1), D.Lgs. 123/2018.
(2) Comma aggiunto dall’art. 11, comma 1, lett. r), n. 2), D.Lgs. 123/2018.
Rassegna di giurisprudenza
Non risultano decisioni rilevanti in termini.