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Commissione Tributaria Regionale delle Marche: ruolo straordinario e tutela del contribuente

La recentissima pronuncia della Commissione Tributaria Regionale delle Marche affronta il delicato problema dell’iscrizione a ruolo straordinario e, accogliendo il ricorso della contribuente, annulla la cartella dei pagamenti impugnata, distaccandosi dalla decisione del collegio di primo grado.

Nel caso di specie, la società ricorrente chiedeva in conclusione di dichiarare l’inesistenza della notifica della cartella impugnata, in via subordinata la nullità della cartella per difetto di chiarezza e di motivazione e in via ulteriormente subordinata la nullità dell’iscrizione a ruolo e della cartella per difetto del presupposto.

Il Collegio ha inteso soffermarsi su un duplice ordine di problemi: da un lato sulla valutazione del concetto di “fondato pericolo” di cui all’articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 quale necessario presupposto per procedere all’iscrizione a ruolo straordinario ex articolo 15bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, dall’altro lato sulla validità della motivazione addotta dall’Amministrazione Finanziaria per operare l’iscrizione suddetta.

Procedendo con ordine, la Commissione ha inteso anzitutto porre chiarezza sul concetto di fondato pericolo, in quanto dalla sussistenza o meno di tale presupposto dipende l’esigibilità da parte dell’Amministrazione Finanziaria dell’intero importo risultante dall’avviso di accertamento anche se quest’ultimo non è definitivo, con logiche conseguenze in capo al contribuente debitore.

La Commissione si è posta dunque in linea con la precedente giurisprudenza di merito, osservando che la sussistenza di un fondato pericolo per la riscossione si deve porre in relazione con il patrimonio del contribuente il quale costituisce garanzia per l’adempimento del debito tributario.

Ed invero, nel caso di specie, viene disposto che per l’emanazione di un ruolo straordinario non si deve avere riguardo alla “gravità delle violazioni accertate” e alla “entità delle maggiori imposte oggetto di accertamento”, in quanto concetti valutabili discrezionalmente, bensì si deve avere riguardo a circostanze obiettive e riconducibili ad un “eventuale comportamento del contribuente concomitante o successivo alla verifica che ponga a repentaglio le legittime aspettative di riscossione dell’erario”, quale, ad esempio, l’aver posto in essere “operazioni che modificano la struttura patrimoniale del contribuente” (come già in precedenza affermato, sia pure a favore dell’Amministrazione Finanziaria, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia nella sentenza n. 65/2010).

Nella decisione che occupa, la Commissione aggiunge che, tale fondato pericolo, oltre a dover essere valutato dall’Amministrazione Finanziaria con riguardo alla conservazione della garanzia patrimoniale come in ambito civilistico è configurata dall’articolo 2740 del Codice Civile, deve essere altresì “esplicitato”.

A tal fine il Collegio evidenzia l’onere in capo all’Amministrazione di indicare, sia pure sinteticamente, le ragioni della scelta in relazione all’esigibilità dell’intero importo risultante da avviso di accertamento non definitivo, escludendo che vi sia l’assolvimento di tale onere in ipotesi di mero rinvio implicito alla motivazione contenuta nell’accertamento.

Ci pare dunque che la sentenza abbia quantomeno due pregi: da un lato, quello di confermare il concetto di “fondato pericolo” in riferimento al rapporto fra patrimonio del debitore e credito erariale; dall’altro lato, quello di precisare la necessità che in ipotesi di ruolo straordinario venga garantito al contribuente il diritto di difesa sia ex articolo 24 della Costituzione sia ex articoli 6 e 7 della Legge n. 212/2000 (cosiddetto Statuto del Contribuente), per il quale gli atti dell’amministrazione devono essere motivati con l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione stessa, in particolare nel rispetto del comma 3 dell’articolo 7 a mente del quale sul titolo esecutivo va riportata la motivazione della pretesa tributaria.

La ratio di quanto suesposto è chiara: la Commissione – al pari della precedente giurisprudenza di merito, peraltro riportata dalla stessa Commissione – nel disporre la necessità che la motivazione non sia implicita ma sia “riprodotta” nella cartella di pagamento, tiene debitamente conto della consequenzialità degli atti destinati al contribuente ed in particolare della posizione di quest’ultimo, essendo la cartella di pagamento l’unico atto recettizio antecedente all’avvio dell’espropriazione.

(Commissione Tributaria Regionale delle Marche - Sezione III, Sentenza 21 gennaio 2014, n. 51)

La recentissima pronuncia della Commissione Tributaria Regionale delle Marche affronta il delicato problema dell’iscrizione a ruolo straordinario e, accogliendo il ricorso della contribuente, annulla la cartella dei pagamenti impugnata, distaccandosi dalla decisione del collegio di primo grado.


Nel caso di specie, la società ricorrente chiedeva in conclusione di dichiarare l’inesistenza della notifica della cartella impugnata, in via subordinata la nullità della cartella per difetto di chiarezza e di motivazione e in via ulteriormente subordinata la nullità dell’iscrizione a ruolo e della cartella per difetto del presupposto.

Il Collegio ha inteso soffermarsi su un duplice ordine di problemi: da un lato sulla valutazione del concetto di “fondato pericolo” di cui all’articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 quale necessario presupposto per procedere all’iscrizione a ruolo straordinario ex articolo 15bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, dall’altro lato sulla validità della motivazione addotta dall’Amministrazione Finanziaria per operare l’iscrizione suddetta.

Procedendo con ordine, la Commissione ha inteso anzitutto porre chiarezza sul concetto di fondato pericolo, in quanto dalla sussistenza o meno di tale presupposto dipende l’esigibilità da parte dell’Amministrazione Finanziaria dell’intero importo risultante dall’avviso di accertamento anche se quest’ultimo non è definitivo, con logiche conseguenze in capo al contribuente debitore.

La Commissione si è posta dunque in linea con la precedente giurisprudenza di merito, osservando che la sussistenza di un fondato pericolo per la riscossione si deve porre in relazione con il patrimonio del contribuente il quale costituisce garanzia per l’adempimento del debito tributario.

Ed invero, nel caso di specie, viene disposto che per l’emanazione di un ruolo straordinario non si deve avere riguardo alla “gravità delle violazioni accertate” e alla “entità delle maggiori imposte oggetto di accertamento”, in quanto concetti valutabili discrezionalmente, bensì si deve avere riguardo a circostanze obiettive e riconducibili ad un “eventuale comportamento del contribuente concomitante o successivo alla verifica che ponga a repentaglio le legittime aspettative di riscossione dell’erario”, quale, ad esempio, l’aver posto in essere “operazioni che modificano la struttura patrimoniale del contribuente” (come già in precedenza affermato, sia pure a favore dell’Amministrazione Finanziaria, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia nella sentenza n. 65/2010).

Nella decisione che occupa, la Commissione aggiunge che, tale fondato pericolo, oltre a dover essere valutato dall’Amministrazione Finanziaria con riguardo alla conservazione della garanzia patrimoniale come in ambito civilistico è configurata dall’articolo 2740 del Codice Civile, deve essere altresì “esplicitato”.

A tal fine il Collegio evidenzia l’onere in capo all’Amministrazione di indicare, sia pure sinteticamente, le ragioni della scelta in relazione all’esigibilità dell’intero importo risultante da avviso di accertamento non definitivo, escludendo che vi sia l’assolvimento di tale onere in ipotesi di mero rinvio implicito alla motivazione contenuta nell’accertamento.

Ci pare dunque che la sentenza abbia quantomeno due pregi: da un lato, quello di confermare il concetto di “fondato pericolo” in riferimento al rapporto fra patrimonio del debitore e credito erariale; dall’altro lato, quello di precisare la necessità che in ipotesi di ruolo straordinario venga garantito al contribuente il diritto di difesa sia ex articolo 24 della Costituzione sia ex articoli 6 e 7 della Legge n. 212/2000 (cosiddetto Statuto del Contribuente), per il quale gli atti dell’amministrazione devono essere motivati con l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione stessa, in particolare nel rispetto del comma 3 dell’articolo 7 a mente del quale sul titolo esecutivo va riportata la motivazione della pretesa tributaria.

La ratio di quanto suesposto è chiara: la Commissione – al pari della precedente giurisprudenza di merito, peraltro riportata dalla stessa Commissione – nel disporre la necessità che la motivazione non sia implicita ma sia “riprodotta” nella cartella di pagamento, tiene debitamente conto della consequenzialità degli atti destinati al contribuente ed in particolare della posizione di quest’ultimo, essendo la cartella di pagamento l’unico atto recettizio antecedente all’avvio dell’espropriazione.

(Commissione Tributaria Regionale delle Marche - Sezione III, Sentenza 21 gennaio 2014, n. 51)