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Consiglio di Stato: firma digitale sufficiente, no allegare copia carta d’identità

Il Consiglio di Stato, con sentenza del 20 settembre, afferma che per l’invio telematico di documenti rivolti alla pubblica amministrazione (istanze e dichiarazioni ai sensi dei commi 1 e 3, articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) è sufficiente l’apposizione della firma digitale, senza la necessità di allegare copia del documento di identità, in quanto idonea a identificare il soggetto sottoscrivente.

La pronuncia trae origine da un caso legato all’aggiudicazione di un bando di gara telematico.

Il soggetto escluso, un consorzio, si rivolgeva al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia e successivamente impugnava la sentenza di primo grado, lamentando l’illegittimità dell’aggiudicazione per ragioni inerenti la sottoscrizione delle dichiarazioni necessarie per partecipare alla gara. Nel caso di specie la società vincitrice non avrebbe allegato la copia del documento di identità del legale rappresentante.

La Corte ritiene infondato il ricorso per quanto attiene il profilo della violazione e falsa applicazione di disposizioni legislative e regolamentari. A suo giudizio la firma digitale è sufficiente per presentare dichiarazioni rese ai sensi del comma 1 e del comma 3 dell’articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (in materia di documentazione amministrativa).

L’articolo 38, comma 2, stabilisce che le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide laddove sottoscritte con firma digitale o quando l’identificazione del sottoscrittore avviene sulla base dell’utilizzo della carta di identità elettronica. Nell’ipotesi però in cui debbano essere inoltrate istanze e dichiarazioni sostitutive di atto notorio, il medesimo articolo, al comma 3, aggiunge un requisito ulteriore: qualora non siano sottoscritte in presenza del dipendente addetto, devono essere sottoscritte allegando copia fotostatica non autenticata del documento di identità.

Secondo la Corte, anche in relazione alla fattispecie di cui al comma 3, la firma digitale risulta essere sufficiente ai fini della validità, ciò sulla base del combinato disposto dell’articolo 65, comma 1, lettera a) del CAD e dell’articolo 77, comma 6, lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici, applicabile in quanto trattasi di bando di gara interamente gestito con sistemi telematici e in quanto richiamato ulteriormente dall’articolo 295 del Regolamento di esecuzione e attuazione del presente Codice (Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010).

La firma digitale, come delineato all’articolo 1 del CAD, essendo basata su un certificato qualificato e su una particolare tecnologia (crittografia a chiavi simmetriche) garantisce in modo certo e sicuro la provenienza del documento e l’integrità dello stesso. La firma digitale è infatti un procedimento informatico di identificazione del sottoscrittore che consente, con un elevato grado di affidabilità, di ritenere che il documento sottoscritto sia quello firmato da quella particolare chiave privata corrispondente ad un specifico soggetto, nonché attesta che il documento non sia stato modificato.

Proprio per questa garanzia di certezza e sicurezza, ai sensi dell’articolo 65 comma 1, lettera a) del CAD, rubricato Istanze e dichiarazioni presentate alle PA per via telematica, la firma digitale rilasciata da certificatore qualificato, risulta essere di per sé valida sotto ogni aspetto per la presentazione di documentazione rivolta all’amministrazione pubblica, pertanto anche per la presentazione ai sensi del comma 3 dell’articolo 38 del decreto del presidente della Repubblica n. 445/2000. Ciò in quanto la norma non subordina la validità della firma ad altri requisiti, quali ad esempio l’allegazione di copia del documento di identità.

Inoltre, l’articolo 77, comma 6, lettera b) del Codice dei Contratti, stabilisce che le offerte presentate per via elettronica possono essere effettuate solo utilizzando la firma digitale. Posto che, analogamente all’articolo 65 del CAD, non risulta alcun richiamo all’ulteriore prescrizione dell’articolo 38, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, la Corte ne esclude la sua rilevanza ai fini della presentazione di valide istanze e dichiarazioni.

Pertanto la firma digitale è di per sé strumento sufficiente ai fini della documentazione amministrativa, proprio sulla base della sua idoneità a identificare il sottoscrittore e garantire in modo certo e sicuro la provenienza e l’integrità del documento.

(Consiglio di Stato - Sezione Sesta, Sentenza 20 settembre 2013, n. 4676)

Il Consiglio di Stato, con sentenza del 20 settembre, afferma che per l’invio telematico di documenti rivolti alla pubblica amministrazione (istanze e dichiarazioni ai sensi dei commi 1 e 3, articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) è sufficiente l’apposizione della firma digitale, senza la necessità di allegare copia del documento di identità, in quanto idonea a identificare il soggetto sottoscrivente.


La pronuncia trae origine da un caso legato all’aggiudicazione di un bando di gara telematico.

Il soggetto escluso, un consorzio, si rivolgeva al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia e successivamente impugnava la sentenza di primo grado, lamentando l’illegittimità dell’aggiudicazione per ragioni inerenti la sottoscrizione delle dichiarazioni necessarie per partecipare alla gara. Nel caso di specie la società vincitrice non avrebbe allegato la copia del documento di identità del legale rappresentante.

La Corte ritiene infondato il ricorso per quanto attiene il profilo della violazione e falsa applicazione di disposizioni legislative e regolamentari. A suo giudizio la firma digitale è sufficiente per presentare dichiarazioni rese ai sensi del comma 1 e del comma 3 dell’articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (in materia di documentazione amministrativa).

L’articolo 38, comma 2, stabilisce che le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide laddove sottoscritte con firma digitale o quando l’identificazione del sottoscrittore avviene sulla base dell’utilizzo della carta di identità elettronica. Nell’ipotesi però in cui debbano essere inoltrate istanze e dichiarazioni sostitutive di atto notorio, il medesimo articolo, al comma 3, aggiunge un requisito ulteriore: qualora non siano sottoscritte in presenza del dipendente addetto, devono essere sottoscritte allegando copia fotostatica non autenticata del documento di identità.

Secondo la Corte, anche in relazione alla fattispecie di cui al comma 3, la firma digitale risulta essere sufficiente ai fini della validità, ciò sulla base del combinato disposto dell’articolo 65, comma 1, lettera a) del CAD e dell’articolo 77, comma 6, lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici, applicabile in quanto trattasi di bando di gara interamente gestito con sistemi telematici e in quanto richiamato ulteriormente dall’articolo 295 del Regolamento di esecuzione e attuazione del presente Codice (Decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010).

La firma digitale, come delineato all’articolo 1 del CAD, essendo basata su un certificato qualificato e su una particolare tecnologia (crittografia a chiavi simmetriche) garantisce in modo certo e sicuro la provenienza del documento e l’integrità dello stesso. La firma digitale è infatti un procedimento informatico di identificazione del sottoscrittore che consente, con un elevato grado di affidabilità, di ritenere che il documento sottoscritto sia quello firmato da quella particolare chiave privata corrispondente ad un specifico soggetto, nonché attesta che il documento non sia stato modificato.

Proprio per questa garanzia di certezza e sicurezza, ai sensi dell’articolo 65 comma 1, lettera a) del CAD, rubricato Istanze e dichiarazioni presentate alle PA per via telematica, la firma digitale rilasciata da certificatore qualificato, risulta essere di per sé valida sotto ogni aspetto per la presentazione di documentazione rivolta all’amministrazione pubblica, pertanto anche per la presentazione ai sensi del comma 3 dell’articolo 38 del decreto del presidente della Repubblica n. 445/2000. Ciò in quanto la norma non subordina la validità della firma ad altri requisiti, quali ad esempio l’allegazione di copia del documento di identità.

Inoltre, l’articolo 77, comma 6, lettera b) del Codice dei Contratti, stabilisce che le offerte presentate per via elettronica possono essere effettuate solo utilizzando la firma digitale. Posto che, analogamente all’articolo 65 del CAD, non risulta alcun richiamo all’ulteriore prescrizione dell’articolo 38, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, la Corte ne esclude la sua rilevanza ai fini della presentazione di valide istanze e dichiarazioni.

Pertanto la firma digitale è di per sé strumento sufficiente ai fini della documentazione amministrativa, proprio sulla base della sua idoneità a identificare il sottoscrittore e garantire in modo certo e sicuro la provenienza e l’integrità del documento.

(Consiglio di Stato - Sezione Sesta, Sentenza 20 settembre 2013, n. 4676)