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Contratti tra consumatori e professionisti: l’Italia recepisce la Direttiva Europea e modifica il Codice del Consumo

Il 26 marzo 2013 entra in vigore il Decreto Legislativo 21 febbraio 2014 n. 21 recante modifiche al Codice del Consumo, che si applica a “qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore. Si applica altresì ai contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici, nella misura in cui detti prodotti di base sono forniti su base contrattuale.”.

Le principali novità riguardano:

1. le maggiori informazioni precontrattuali cui è tenuto il professionista nei confronti del consumatore, prima della stipulazione dei contratti a distanza e dei contratti stipulati fuori dai locali commerciali. In sintesi:

a. ai fini dell’identificazione del professionista, oltre all’identità, deve essere riportato l’indirizzo geografico in cui è stabilito e i numeri di telefono e di fax e l’indirizzo elettronico, se disponibili, al fine di consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui;

b. in tema di prezzo dei prodotti/servizi devono essere specificamente indicati i costi totali, senza nessuna omissione di imposte ed extra (il prezzo è comprensivo delle imposte – e se risulta impossibile la sua determinazione preventiva deve essere precisata la modalità di calcolo – nonché devono essere indicate le spese aggiuntive di spedizione, consegna, postali, ecc.);

c. il professionista deve esporre la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica;

2. i requisiti formali per i contratti a distanza. In particolare, i siti internet di commercio elettronico: “dovrebbero indicare in modo chiaro e leggibile, al più tardi all’inizio del processo di ordinazione, se si applicano restrizioni relative alla consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati.;

3. il diritto di recesso, che risulta ora esercitabile entro 14 giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali. Il termine si computa dal giorno della conclusione del contratto (nel caso di contratti aventi ad oggetto i servizi) o dall’acquisizione del possesso fisico del bene (nei contratti di vendita). In caso di mancata comunicazione al consumatore dell’informazione circa l’esistenza del diritto di recesso o delle modalità del suo esercizio, i suddetti termini sono estesi a 12 mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale;

4. le eccezioni al diritto di recesso sono state integrate tenendo conto delle elaborazioni giurisprudenziali e dottrinarie, ad esempio: “contratti conclusi in occasione di un’asta pubblica”, “la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati” o “la fornitura di contenuto digitale mediante supporto non materiale se l’esecuzione è iniziata con l’accordo espresso del consumatore e con la sua accettazione del fatto che in tal caso avrebbe perso il diritto di recesso”;

5. il modello tipo di recesso, valido per tutti i Paesi dell’Unione Europea;

6. gli obblighi del professionista, in virtù dei quali, è tenuto a rimborsare tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, comprensivi dei costi di spedizione se sostenuti da quest’ultimo. Come per la normativa precedente, il consumatore sostiene solo il costo diretto della restituzione dei beni, purché il professionista non abbia concordato di sostenerlo o abbia omesso di informare il consumatore che tale costo è a carico del consumatore. Il termine per il riaccredito è ridotto da 30 a 14 giorni; per la restituzione dei beni è previsto il termine più favorevole per il consumatore di 14 giorni (rispetto ai precedenti 10 giorni);

7. le responsabilità del consumatore in caso di esercizio del diritto di recesso. Il consumatore sarà responsabile “unicamente della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni. Il consumatore non è in alcun caso responsabile per la diminuzione del valore dei beni se il professionista ha omesso di informare il consumatore del suo diritto di recesso”;

8. il passaggio del rischio per perdita o danneggiamento dei beni. In particolare, il rischio si trasferisce dal venditore al consumatore soltanto nel momento in cui quest’ultimo entra materialmente in possesso degli stessi. A tal proposito, vale la pena riportare la Relazione illustrativa del Decreto che chiarisce che «Rispetto al corrispondente art. 20 della direttiva, è stata utilizzata la locuzione “entra materialmente in possesso dei beni” in luogo di “acquisisce il possesso fisico dei beni” per rimarcare che si fa riferimento non al possesso ma all’acquisizione materiale dei beni, che costituisce una deroga, più favorevole al consumatore rispetto alla disposizione prevista dall’art. 1510, comma 2, del Codice Civile (che, in materia di vendita di cose mobili, disciplina il luogo della consegna) per la quale il venditore si libera dall’obbligo della consegna con il trasferimento del bene al vettore o allo spedizioniere»;

9. il divieto di imporre al consumatore tariffe superiori in caso di utilizzo di un metodo di pagamento diverso dal contante.

Il Decreto si applica ai contratti conclusi tra consumatori e professionisti dal 13 giugno 2014.

(Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, G.U. n. 58 del 11 marzo 2014)

Il 26 marzo 2013 entra in vigore il Decreto Legislativo 21 febbraio 2014 n. 21 recante modifiche al Codice del Consumo, che si applica a “qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore. Si applica altresì ai contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici, nella misura in cui detti prodotti di base sono forniti su base contrattuale.”.


Le principali novità riguardano:

1. le maggiori informazioni precontrattuali cui è tenuto il professionista nei confronti del consumatore, prima della stipulazione dei contratti a distanza e dei contratti stipulati fuori dai locali commerciali. In sintesi:

a. ai fini dell’identificazione del professionista, oltre all’identità, deve essere riportato l’indirizzo geografico in cui è stabilito e i numeri di telefono e di fax e l’indirizzo elettronico, se disponibili, al fine di consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui;

b. in tema di prezzo dei prodotti/servizi devono essere specificamente indicati i costi totali, senza nessuna omissione di imposte ed extra (il prezzo è comprensivo delle imposte – e se risulta impossibile la sua determinazione preventiva deve essere precisata la modalità di calcolo – nonché devono essere indicate le spese aggiuntive di spedizione, consegna, postali, ecc.);

c. il professionista deve esporre la funzionalità del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica;

2. i requisiti formali per i contratti a distanza. In particolare, i siti internet di commercio elettronico: “dovrebbero indicare in modo chiaro e leggibile, al più tardi all’inizio del processo di ordinazione, se si applicano restrizioni relative alla consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati.;

3. il diritto di recesso, che risulta ora esercitabile entro 14 giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali. Il termine si computa dal giorno della conclusione del contratto (nel caso di contratti aventi ad oggetto i servizi) o dall’acquisizione del possesso fisico del bene (nei contratti di vendita). In caso di mancata comunicazione al consumatore dell’informazione circa l’esistenza del diritto di recesso o delle modalità del suo esercizio, i suddetti termini sono estesi a 12 mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale;

4. le eccezioni al diritto di recesso sono state integrate tenendo conto delle elaborazioni giurisprudenziali e dottrinarie, ad esempio: “contratti conclusi in occasione di un’asta pubblica”, “la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati” o “la fornitura di contenuto digitale mediante supporto non materiale se l’esecuzione è iniziata con l’accordo espresso del consumatore e con la sua accettazione del fatto che in tal caso avrebbe perso il diritto di recesso”;

5. il modello tipo di recesso, valido per tutti i Paesi dell’Unione Europea;

6. gli obblighi del professionista, in virtù dei quali, è tenuto a rimborsare tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, comprensivi dei costi di spedizione se sostenuti da quest’ultimo. Come per la normativa precedente, il consumatore sostiene solo il costo diretto della restituzione dei beni, purché il professionista non abbia concordato di sostenerlo o abbia omesso di informare il consumatore che tale costo è a carico del consumatore. Il termine per il riaccredito è ridotto da 30 a 14 giorni; per la restituzione dei beni è previsto il termine più favorevole per il consumatore di 14 giorni (rispetto ai precedenti 10 giorni);

7. le responsabilità del consumatore in caso di esercizio del diritto di recesso. Il consumatore sarà responsabile “unicamente della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni. Il consumatore non è in alcun caso responsabile per la diminuzione del valore dei beni se il professionista ha omesso di informare il consumatore del suo diritto di recesso”;

8. il passaggio del rischio per perdita o danneggiamento dei beni. In particolare, il rischio si trasferisce dal venditore al consumatore soltanto nel momento in cui quest’ultimo entra materialmente in possesso degli stessi. A tal proposito, vale la pena riportare la Relazione illustrativa del Decreto che chiarisce che «Rispetto al corrispondente art. 20 della direttiva, è stata utilizzata la locuzione “entra materialmente in possesso dei beni” in luogo di “acquisisce il possesso fisico dei beni” per rimarcare che si fa riferimento non al possesso ma all’acquisizione materiale dei beni, che costituisce una deroga, più favorevole al consumatore rispetto alla disposizione prevista dall’art. 1510, comma 2, del Codice Civile (che, in materia di vendita di cose mobili, disciplina il luogo della consegna) per la quale il venditore si libera dall’obbligo della consegna con il trasferimento del bene al vettore o allo spedizioniere»;

9. il divieto di imporre al consumatore tariffe superiori in caso di utilizzo di un metodo di pagamento diverso dal contante.

Il Decreto si applica ai contratti conclusi tra consumatori e professionisti dal 13 giugno 2014.

(Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, G.U. n. 58 del 11 marzo 2014)