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Contratto di sponsorizzazione e sfruttamento del diritto all’immagine del minore nello sport

alba a Sirolo
Ph. Luca Martini / alba a Sirolo

Contratto di sponsorizzazione e sfruttamento del diritto all’immagine del minore nello sport

 

Diversi sono gli accadimenti che negli ultimi anni hanno dato luogo a fenomeni di abuso perpetrati a danno dei minori nel mondo delle relazioni sportive. Abusi derivanti anche da interessi economici e che pongono il problema di rivedere «le regole del gioco» che sono alla base di questi rapporti. Si tratta quindi di stabilire se sia effettivamente necessario un intervento preventivo dell’autorità giudiziaria tutte le volte in cui occorre tutelare l’interesse del minore.

Un ruolo decisivo nel mondo dello sport ha svolto negli ultimi anni il maggior utilizzo dei c.d. contratti di sponsorizzazione sportiva. Questi danno vita a un rapporto di natura sinallagmatica consistente nel fatto che un soggetto (sponsee), a fronte di un corrispettivo, si obbliga a fornire prestazioni di veicolazione del segno distintivo dell’azienda (sponsor) consentendo di sfruttare la propria immagine o il proprio nome[1].

In particolare, il contratto di sponsorizzazione è individuato come un contratto atipico, bilaterale e a carattere patrimoniale, con il quale un soggetto consente l’uso della propria immagine pubblica e del proprio nome per promuovere un marchio o un prodotto specificamente denominato. Si tratta, inoltre, di un negozio che dà luogo a una obbligazione di mezzi e non di risultato[2]. Ciò vuol dire che l’eventuale insuccesso dell’atleta nelle competizioni sportive non determinerà un inadempimento verso lo sponsor. L’atleta sarà solo tenuto al rispetto delle prestazioni pattuite, consentendo l’utilizzo della propria immagine o del proprio nome in favore dello sponsor.

La sinallagmaticità del rapporto deriva dal guadagno economico del soggetto che acconsente all’utilizzo della propria immagine o del proprio nome e dai vantaggi pubblicitari che lo sponsor ottiene con tale sfruttamento. Nello sport, in particolare, anche le società sportive cui l’atleta è tesserato possono ottenere dei vantaggi economici soprattutto ai fini fiscali. L’art. 74, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi – consente, infatti, la deducibilità delle spese relative ad un contratto di sponsorizzazione stipulato anche a favore di un terzo, previa dimostrazione, a carico del contribuente, del requisito dell’inerenza, consistente non solo nella giustificazione della congruità dei costi, rispetto ai ricavi o all’oggetto sociale, ma soprattutto nell’allegazione delle potenziali utilità per la propria attività commerciale o dei futuri vantaggi conseguibili attraverso la pubblicità svolta dall’impresa in favore del terzo[3].

Dubbi possono aversi sulla meritevolezza di questi tipi di negozi in quanto aventi ad oggetto la disponibilità di diritti attinenti alla personalità dell’individuo. L’indisponibilità, però, non è un carattere imprescindibile di tutti i diritti della personalità. È pacifico che si tratti di diritti intrasmissibili, ma non se ne può negare una limitata disponibilità come avviene per il diritto all’immagine[4].

Ciò posto, tenendo conto della particolare natura di questi diritti e dalla particolare attenzione che l’ordinamento giuridico gli ha voluto riservare, si ritiene opportuno affrontare la questione circa le modalità del loro utilizzo nelle relazioni sportive nei casi in cui titolari sono soggetti minori di età. Trattandosi di soggetti incapaci legalmente si tratta di rivalutare i confini dell’esercizio della rappresentanza genitoriale in sede di conclusione dei negozi con i quali si dispongono di tali diritti[5].

Queste tipologie di negozi, in quanto aventi rilevanza patrimoniale, ricadono necessariamente nella più ampia nozione di amministrazione intesa come qualsiasi attività economica e giuridica che è possibile svolgere in relazione ad un determinato patrimonio[6]. Ci si riferisce, in questo caso, all’attività di amministrazione che i genitori svolgono in relazione al patrimonio del figlio. A tal fine l’art. 320 c.c. distingue tra atti di ordinaria amministrazione e atti di straordinaria amministrazione. Secondo l’orientamento maggioritario la differenza consisterebbe nella capacità dell’atto di incidere sull’assetto patrimoniale del minore. Sarebbero atti di ordinaria amministrazione quelli diretti alla conservazione o al miglioramento dell’assetto patrimoniale esistente, mentre sarebbero di straordinaria amministrazione quegli atti in grado di comportare un mutamento dell’essenza economica o della situazione giuridica che forma la composizione base del patrimonio stesso[7]. Solo per questi ultimi è richiesta la preventiva autorizzazione dell’autorità giudiziaria la quale deve altresì verificare la sussistenza dei requisiti della «necessità» e «utilità» evidente per il figlio.

Secondo parte della dottrina il contratto avente a oggetto la cessione dell’esercizio dei diritti di sfruttamento dell’immagine del minore, in quanto non comporta un pregiudizio alla consistenza patrimoniale, e se stipulato per un breve o comunque accettabile periodo di tempo, può essere considerato atto di ordinaria amministrazione. Poiché l’atto comporta la disposizione di un diritto personale di godimento necessita della sottoscrizione di entrambi gli esercenti la potestà[8]. La fattispecie in esame in questo modo viene ricondotta nel tertium genus degli atti previsti dall’art. 320 c.c. che – in quanto comportanti la concessione o il godimento di diritti personali di godimento – richiedono il consenso di entrambi i genitori senza la necessità di un preventivo intervento dell’autorità giudiziaria.

Questa tesi, seppur condivisibile, rinvia ad un momento successivo del rapporto la questione della necessità di un controllo dell’autorità giudiziaria sull’utilizzo e sulla gestione delle somme ricavate dallo sfruttamento economico dell’immagine del minore.

Per quanto riguarda il corretto utilizzo, una volta considerato il rapporto come cessione di un diritto personale di godimento è difficile non ricondurre i guadagni derivanti dallo sfruttamento dell’immagine del minore nell’ambito della disciplina dei frutti civili. L’art. 820 c.c, infatti, considera frutti civili «quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia». Essendo frutti derivanti dallo sfruttamento di un «bene» appartenente al figlio, hanno una destinazione di scopo ben precisa nel senso che – ai sensi dell’art. 324 c.c. comma 2 – possono essere destinati al solo soddisfacimento dei bisogni della famiglia, per l’istruzione e per l’educazione del figlio.

L’ulteriore problema che si pone è quello della corretta gestione da parte dei genitori delle somme percepite dallo sfruttamento dell’immagine del figlio. Infatti, al fine di poter verificarne il corretto utilizzo compatibilmente alla loro naturale destinazione, sarebbe opportuno costituire una gestione separata rispetto alle altre entrate percepite a vario titolo dai genitori. Si tratta del resto di una soluzione non dissimile da quella adottata dalla giurisprudenza in materia di rapporti di gestione tra amministratore e condominio. Pur in assenza di specifiche disposizioni di legge che ne facciano obbligo, è stato affermato che l’amministratore di condominio è tenuto a far affluire i versamenti delle quote condominiali su un apposito e separato conto corrente intestato al condominio. Ciò al fine di evitare confusioni e sovrapposizioni tra il patrimonio del condominio e il suo personale nel rispetto delle esigenze di trasparenza e di informazione che devono caratterizzare una corretta gestione[9].

Ove si ritenga condivisibile la necessità di un corretto utilizzo e di una regolare gestione dei ricavi derivanti dallo sfruttamento dell’immagine del minore si deve riconoscere anche la necessità di un controllo preventivo e successivo dell’autorità giudiziaria volto a verificarne l’effettivo utilizzo conformemente all’interesse dei figlio e dei bisogni della famiglia.

Poiché la tesi che attribuisce natura di diritto personale di godimento al diritto di sfruttamento dell’immagine altrui esclude un controllo – sia preventivo che successivo – dell’autorità giudiziaria, si ritiene opportuno ricercare una soluzione più garantista verso il minore condividendo quelle tesi che riconducono il contratto di sponsorizzazione – avente ad oggetto la cessione dei diritti di sfruttamento dell’immagine del minore – nell’ambito degli atti di straordinaria amministrazione.

Queste tesi muovono dall’assunto secondo il quale se si considerano atti di ordinaria amministrazione quelli che comportano un miglioramento o la conservazione del patrimonio esistente, non si può certo includere in questi atti quelli aventi a oggetto il diritto di sfruttamento dell’immagine del minore. Ciò perché il diritto all’immagine – avendo un carattere strettamente personale – non può essere considerato facente parte del patrimonio del minore. In tali fattispecie negoziali, infatti, il miglioramento del patrimonio avviene non mediante l’impiego dei suoi elementi che ne fanno parte, ma attraverso l’utilizzazione di beni che sono al di fuori di esso e che toccano la sfera della personalità. È difficile inoltre far rientrare nel concetto di «conservazione del patrimonio nel suo stato attuale» l’arricchimento conseguente alla disposizione di un diritto non patrimoniale[10].

Anche la teoria del rischio dovrebbe avallare la tesi della riconducibilità del contratto di sfruttamento dell’immagine del minore nell’ambito della disciplina degli atti di straordinaria amministrazione. Infatti, se si considera il rischio di pregiudicare il patrimonio come elemento idoneo a considerare un atto di straordinaria amministrazione, la possibilità che l’utilizzo dell’immagine del minore comporti un rischio alla sua persona dovrebbe indurre a considerare gli atti di cessione del relativo diritto di sfruttamento di straordinaria amministrazione[11].

Una volta riconosciuta natura straordinaria a tali negozi, occorre chiedersi su quali elementi il giudice dovrebbe basarsi per valutare l’incidenza, positiva o negativa, dell’atto sulla persona del minore e sul suo patrimonio.

A tal fine occorrerà tener conto delle varie condizioni contrattuali che andranno a caratterizzare il rapporto futuro. La presenza di clausole eccessivamente onerose per il minore – poiché comportano un’eccessiva limitazione della disponibilità del proprio diritto all’immagine – dovrebbero indurre il giudice a negare l’autorizzazione al compimento dell’atto.

Parte della giurisprudenza di merito ha confermato tale principio ritenendo annullabile – in quanto sottoscritto dai genitori esercenti la potestà senza l’autorizzazione giudiziale – il contratto di sponsorizzazione di uno sportivo minorenne caratterizzato da un patto di esclusiva e da un patto di opzione/prelazione in quanto assoggettante ad un vincolo di destinazione il diritto di sfruttamento economico della notorietà del minore[12]. Questa tesi ha trovato conforto in un precedente orientamento giurisprudenziale secondo il quale il patto di prelazione costituisce un atto di straordinaria amministrazione sia perché si tratta di un vincolo non attinente alla semplice conservazione e gestione del patrimonio, sia perché finisce per incidere sulla consistenza del patrimonio stesso limitandone la sua futura disponibilità[13].

 

[1] S. Gatti, Sponsorizzazione e pubblicità sponsorizzata, in Riv. Dir. Comm., 1985, I, p. 150.

[2] Per la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato L. Mengoni, Obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi, Casa Editrice Vallardi, Milano, 1954.

[3] Cass. Civ., sez. trib,16 novembre 2011, n. 24065, in Giust. civ., 2011, 11, 1620.

[4] G.C.M. Rivolta, Immagine del minore, pubblicità e potestà dei genitori, in Rivista di dir. Industriale, 1986, fasc. 2-4-, pp. 158 -167; Malfatti – Letta, Il diritto all’immagine, in Giust. Civ., 1982, II, p. 3 ss.; A. De Cupis, I diritti della personalità, 2° ed., in Trattato di dir. Civ. e comm., Cicu-Messineo-Mengoni, Milano, 1982, p. 9 ss; R. Franceschelli, L’oggetto del rapporto giuridico, in Riv. Trim. dir. Proc. Civ., 1957, p. 1 ss.

[5] La particolare attenzione che l’ordinamento giuridico ha voluto riconoscere alla tutela del diritto all’immagine è ravvisabile nella previsione contenuta nell’art. 10 c.c., nonché nell’art. 97, comma 2, della Legge 22 aprile 1941 n. 633 – Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio – il quale prevede che «Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata».

[6] A. Albanese, Gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione (e l’annullabilità del contratto non autorizzato), cit. pp. 1141 – 1167.

[7] F. Ferrara, Gli atti d’amministrazione, in Scritti giuridici, pp. 261 ss; A. Albanese, Gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ( e l’annullabilità del contratto non autorizzato), cit. pp. 1141 – 1167; Trib. Pinerolo, 17 marzo 2009, Redazione Giuffrè, 2009; Trib. Nola, sez. II, 22 gennaio 2009, n. 213; Cort. App. Salerno, 09 novembre 2006, in Corriere del merito, 2007, 3, 289; Trib. L’Aquila, 23 ottobre 2003, in Giur. Merito, 2004, 605; Trib. L’Aquila, 23 ottobre 2003, in Foro it. 2004, I,1262; Trib. Reggio Calabria, 02 luglio 2003, in Giur. Merito, 2004, 246; Cass. Civ. sez. II, 19 gennaio 2012, n. 743; Cass. Civ., sez. III, 15 maggio 2003, n. 7546; Cass. Civ., sez. II, 06 agosto 1999, n. 8484; Cass. Civ., sez. III, 28 luglio 1987, n. 6542; Cass. Civ., sez. III, 30 gennaio 1982, n. 599.

[8] G. Martinelli – M. Rogolino, Il minore nello sport: problemi di rappresentanza e amministrazione, in Riv. dir. sportivo, 1997, pp. 691 ss.

[9] G. Tarantino, Conto intestato al condominio per la gestione amministrativa? Può aprirlo l’amministratore senza autorizzazione dell’assemblea, nota a Cass. Civ., sez. I, 10 maggio 2012, n. 7162, in Diritto e Giustizia, 2012, 0, p. 445.

[10] G. Aquaro, Contratti sull’immagine del minore, in Studium iuris, 2003, fasc. 4 p. 489 ss.; G.C.M. Rivolta, Immagine del minore, pubblicità e potestà dei genitori, pp. 158 -167.

[11] D’Orazi, Gli atti di amministrazione, in Scritti giuridici in onore di A. Scialoja, pp. 351 ss.

[12] Trib. Treviso, 17 marzo 2010, in Foro it., 2010, 5, I, 1616.

[13] Cass. Civ., 04 luglio 1975, in Rep. Foro. It., 1975, voce Contratto in genere, n. 102.