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Crowdfunding e Crowdinvesting: nuovi sviluppi con il regolamento UE

Bassano, Atmosfere sospese nel tempo, 2 giugno 2021
Ph. Francesca Russo / Bassano, Atmosfere sospese nel tempo, 2 giugno 2021

Esame dell’ultimo report sul crowdinvesting e cenni al regolamento che entrerà in vigore dal 10 novembre 2021 sull’European Crowdfunding Service Providers.

 

Vantaggi fiscali, possibilità di investire piccole somme, ripresa del real estate: queste ed altre le ragioni del forte sviluppo del Crowdinvesting in Italia. Il Regolamento dell’European Crowdfunding Service Providers costituirà un’opportunità per le PMI e le Startup Europee?

 

Il crowdinvesting

Il 6° report dell’Osservatorio sul Crowdfunding della School of Management del Politecnico di Milano ha evidenziato come in Italia il crowdinvesting sia in forte sviluppo.  Infatti, nel 2016 erano autorizzati da Consob 19 portali di equity con una raccolta di 5,6 milioni e 4 per lending con una raccolta di 1,9 milioni erogati a imprese, oggi i portali sono 79 e la cifra arrivata a privati e imprese (con capitali di rischio oppure con prestiti) ha raggiunto i 953,4 milioni (503,7 milioni solo nell’ultimo anno +172% a.p.).

Il crowdinvesting è quella sottocategoria del crowdfunding che consente a persone fisiche e investitori istituzionali di effettuare prestiti e sottoscrivere quote di capitale di rischio attraverso una piattaforma online che presenta appelli per raccogliere capitale destinato ad un progetto imprenditoriale.

I soggetti che vogliono ricercare investitori pubblicano il loro progetto su portali online di crowdinvesting indicando il minimo di capitale che sarà necessario per l’investimento del progetto.

All’interno della piattaforma sono presenti altresì tutte le ulteriori informazioni utili ai fini del completamento del progetto come, ad esempio, il termine di scadenza del crowdinvesting e il “corrispettivo” (se previsto) per i finanziatori.

Tramite il crowdinvesting si possono ottenere due tipi di ricavi: i dividendi e gli exitPer quanto riguarda i dividendi, questi vengono distribuiti nel momento in cui la società delibera di effettuare tale operazione (le Startup non possono farlo nei primi 5 anni). Gli exit rappresentano invece la possibilità di cedere una quota e generare plusvalenza nel momento in cui l’impresa viene venduta a un investitore che ne rileva la totalità del capitale sociale oppure viene quotata in borsa.

 

L’attuale disciplina

L’attuale normativa del crowdfunding (e quindi crowdinvesting) è contenuta in primis negli articoli 50-quinquies, 100-ter, 190-quater del TUF (Testo Unico della Finanza), nonché nel “Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali on-line” adottato con Delibera Consob n. 18592 del 26 giugno 2013. I portali online possono presentare solo gli appelli pubblicati dai soggetti che vogliono promuovere il loro progetto. Ciò perché non si prevede la possibilità che la piattaforma online faccia da intermediario nell’investing fra promotore ed investitore.

Durante l’ultimo anno si sono sviluppate anche delle “bacheche elettroniche” che permettono agli investitori di cedere quote o azioni a chiunque sia interessato.

Sul piano europeo mancava invece una disciplina comunitaria in materia di crowdfunding. Questo vuoto normativo ha quindi reso difficile intraprendere azioni di crowdfunding / crowdinvesting al di fuori dei confini nazionali poiché ha reso impossibile ai gestori dei portali online di adattarsi alle varie normative nazionali.

 

L’European crowdfunding service providers

A queste problematiche proverà ad ovviare l’European Crowdfunding Service Providers con il nuovo regolamento che entrerà in vigore dal 10 novembre 2021.

Grazie al nuovo regolamento Startup e PMI potranno promuovere i loro progetti anche nei confronti di investors di altri paesi dell’UE, tramite portali online autorizzati a livello comunitario, e raccogliere fino a 5 milioni di euro per anno nella forma del capitale di rischio, prestito, titoli di debito o obbligazioni.

La nuova normativa prevista dal Regolamento ECSP estenderà anche l’ambito applicativo della materia poiché si allargherà anche a nuovi soggetti.

In primis ai fornitori di equity crowdfunding: coloro che acquisiscono partecipazioni societarie rappresentate da azioni o quote in cambio di investimenti in un determinato progetto. Nuovi attori saranno anche i fornitori di debt crowdfunding, vale a dire coloro che effettuano dazioni aventi ad oggetto obbligazioni o altri titoli di debito. In ultimo, il regolamento sarà applicabile anche ai casi di lending crowdfunding: si tratta di investimenti finalizzati a concedere prestiti per specifici progetti di Startup e PMI; questa ipotesi attualmente non è disciplinata dal Regolamento Consob e dal TUF, gli investitori possono infatti operare solo se autorizzati come istituti di pagamento, intermediari finanziari o istituti di credito.

 

Il nuovo regolamento ECSP non si applica ai servizi relativi a prestiti ai consumatori

Ai sensi del nuovo regolamento ECSP, i gestori che intendano fornire servizi di crowdfunding dovranno fare domanda di autorizzazione all’organo competente dello Stato di appartenenza (es: in Italia la Consob) che vigilerà, in caso di concessione, sul loro operato. 

I soggetti che saranno abilitati a richiedere l’autorizzazione come fornitori di servizi di crowdfunding, ai sensi della nuova normativa prevista dal regolamento ESCP, saranno le persone giuridiche che presentano una stabile organizzazione all’interno del territorio dell’Unione. Ciò permetterà di effettuare una pronta vigilanza da parte dell’autorità statale competente.

In Italia la Consob continuerà a vigilare sull’operato dei gestori tramite la regolamentazione, l’informazione e l’ispezione che la caratterizzano.

Fino all’entrata in vigore del Regolamento, gli Stati Membri potranno organizzare procedure di autorizzazione semplificate per tutti quei soggetti che da novembre saranno autorizzati a prestare servizi di crowdfunding. Dal 10 novembre 2021 le normative statali verranno automaticamente sostituite dalla nuova disciplina comunitaria e tutti quegli attori che non saranno stati autorizzati ai sensi del nuovo regolamento ECSP non potranno più operare nel settore.

Le novità introdotte dal Regolamento riguarderanno principalmente la tutela degli investitori e le maggiori garanzie per gli investitori non sofisticati (diritto di ripensamento, obbligo verifica chiarezza e correttezza informazioni, meccanismi di reclamo, maggiori avvertenze sui rischi).

In molti si augurano che l’avvio del regolamento renda il mercato più trasparente ed efficiente: in Italia potranno arrivare operatori stranieri, così come gli italiani potranno espandersi all’estero.

I dibattiti in corso sull’applicazione del nuovo regolamento riguardano principalmente il regime di vigilanza (a chi affidarlo? Banca Italia, Consob o ulteriore organismo?), il freno che potrebbe costituire il limite dei 5 milioni (e come calcolarlo) e il ruolo delle banche. L’introduzione del regolamento sul crowdfunding avrà effetti positivi su tutti e tre gli attori della materia (fornitore di servizi, proprietari progetti e investitori)? Le PMI e startup italiane sapranno cogliere quest’opportunità