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Decreto del Fare: focus sul concordato preventivo

Il 15 giugno scorso è stato approvato il “Decreto del Fare” che include novità su molti temi.

In particolare, in questa sede si vuole riassumere quanto introdotto in tema di concordato preventivo.

L’articolo 77, Capo VI, del Decreto contiene le modificazioni apportate all’articolo 161 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. Legge fallimentare).

In primo luogo si segnala che, al comma sesto, sono stati aggiunti i seguenti periodi: “Con il decreto di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all’articolo 163, secondo comma, n. 3, e si applica l’articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall’articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all’articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell’articolo 18”.

Inoltre, la principale novità introdotta consiste nell’aver sostituito l’ottavo comma con il seguente periodo: “Con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa e all’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell’impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l’articolo 162, commi secondo e terzo. Quando risulta che l’attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d’ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale può in ogni momento sentire i creditori”.

Dalle modifiche introdotte si evince una maggiore necessità di controllo da parte del Tribunale o del commissario giudiziale eventualmente nominato, nei confronti del debitore e della situazione finanziaria dell’azienda che si vuole sottoporre a concordato preventivo, in un’ottica di tutela dei creditori, i quali potranno verificare l’attendibilità delle dichiarazioni del debitore stesso, nonché, in caso contrario e in presenza dei presupposti del fallimento di cui agli articoli 1 e 5 della Legge Fallimentare, richiedere la dichiarazione di fallimento.

(Consiglio dei Ministri, Decreto 15 giugno 2013 – Decreto del Fare)

Il 15 giugno scorso è stato approvato il “Decreto del Fare” che include novità su molti temi.


In particolare, in questa sede si vuole riassumere quanto introdotto in tema di concordato preventivo.

L’articolo 77, Capo VI, del Decreto contiene le modificazioni apportate all’articolo 161 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. Legge fallimentare).

In primo luogo si segnala che, al comma sesto, sono stati aggiunti i seguenti periodi: “Con il decreto di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all’articolo 163, secondo comma, n. 3, e si applica l’articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall’articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all’articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell’articolo 18”.

Inoltre, la principale novità introdotta consiste nell’aver sostituito l’ottavo comma con il seguente periodo: “Con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa e all’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell’impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l’articolo 162, commi secondo e terzo. Quando risulta che l’attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d’ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale può in ogni momento sentire i creditori”.

Dalle modifiche introdotte si evince una maggiore necessità di controllo da parte del Tribunale o del commissario giudiziale eventualmente nominato, nei confronti del debitore e della situazione finanziaria dell’azienda che si vuole sottoporre a concordato preventivo, in un’ottica di tutela dei creditori, i quali potranno verificare l’attendibilità delle dichiarazioni del debitore stesso, nonché, in caso contrario e in presenza dei presupposti del fallimento di cui agli articoli 1 e 5 della Legge Fallimentare, richiedere la dichiarazione di fallimento.

(Consiglio dei Ministri, Decreto 15 giugno 2013 – Decreto del Fare)