x

x

Diritto d’autore: Amici di Maria De Filippi non è plagio

La Cassazione (sentenza n. 37353) ha escluso che il programma televisivo “Amici di Maria De Filippi” sia il plagio di “Scuola di spettacolo”.
Plagio nell'arte
Plagio nell'arte

Diritto d’autore: Amici di Maria De Filippi non è plagio

diritto d’autore: la Cassazione (sentenza n. 37353) ha escluso che il programma televisivo “Amici di Maria De Filippi” sia il plagio di “Scuola di spettacolo”.

Il c.d. format televisivo non rientra all’interno delle categorie espressamente riconosciute dalla legge sul diritto d’autore (L. n. 633/1941). Nell’inquadramento della fattispecie è stato, quindi, fondamentale il ruolo della Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) che ha definito il format come “un’opera dell’ingegno avente struttura originale esplicativa di uno spettacolo e compiuta nell’articolazione delle sue fasi sequenziali e tematiche, idonea ad essere rappresentata in un’azione radiotelevisiva o teatrale, immediatamente o attraverso interventi di adattamento o di elaborazione o di trasposizione, anche in vista della creazione di multipli” (Bollettino S.I.A.E., settembre-ottobre 1994, n. 66, p. 546).

Al fine di evitare il monopolio delle idee, la Cassazione ha ritenuto che la sola scrittura del format non basti per ottenere la tutela prevista dal diritto d’autore per le opere d’ingegno poiché è necessario che dall’idea originale si delinei “un apparato scenico e personaggi fissi”.
 

Diritto d’autore:  il plagio

Secondo la legge sul diritto d’autore (art. 1 e art. 2, Legge n. 633/1941) sono protette tutte le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, in qualsiasi modo o forma di espressione. Le opere creative non vanno, quindi, confuse con le invenzioni industriali, protette, invece, dal brevetto. Entrambe sono creazioni intellettuali: le prime, tuttavia, riguardano ambiti culturali (la letteratura, la musica, il cinema, ecc.), mentre le seconde sono creazioni innovative e originali in grado di risolvere un problema tecnico e contribuire al progresso.

Il diritto d’autore si acquisisce automaticamente nel momento in cui viene alla luce l’opera dell’ingegno, a prescindere da ogni concreta utilizzazione, pubblicizzazione o iscrizione nei pubblici registri.

Il diritto d’autore tutela le opere dell’ingegno, quindi, sia nel riconoscimento della paternità dell’opera (diritto morale d’autore), sia nel diritto allo sfruttamento economico dell’opera stessa (diritto patrimoniale d’autore).

Commette reato di plagio chi si appropria illegittimamente della paternità dell’altrui opera, spacciandola per propria; la pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a 516 euro. 

Il reato potrà essere commesso anche molto tempo dopo la realizzazione dell’opera, in quanto l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera in qualsiasi momento (art. 20, legge n. 633/1941).
 

Diritto d’autore: la contraffazione
 

Come sancito dal Tribunale di Milano, con sentenza n. 7480 del 4 luglio 2017, si parla di contraffazione quando la violazione del diritto d’autore consiste nello sfruttamento illecito dei soli diritti economici dell’autore (riproduzione, pubblicazione, diffusione, elaborazione abusive, ecc.), ma nel rispetto della paternità dell’opera.

Soggiace alla multa da 51 a 2.065 euro chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un’opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all’estero contrariamente alla legge italiana; mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa; rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico; riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare (art. 171, legge n. 633/1941).
 

Diritto d’autore: plagio-contraffazione

Si versa nell’ipotesi plagio-contraffazione quando l’opera viene riprodotta illecitamente ed attribuita ad un soggetto diverso dal suo autore, violando sia il diritto d’autore morale che quello patrimoniale. In sintesi possiamo avere 3 ipotesi: contraffazione senza plagio, qualora venda l’opera dell’ingegno altrui senza averne diritto); plagio senza contraffazione, appropriandosi integralmente dell’opera altrui e spacciandola per propria; plagio e contraffazione insieme, quando ci si appropria dell’altrui opera, immettendola sul mercato a proprio nome e ricavandone un guadagno.
 

Diritto d’autore: rimedi esperibili in sede civile
 

Come si è visto la violazione del diritto d'autore è da intendersi come utilizzo dell'opera d'ingegno senza autorizzazione dell'autore, provocando un danno morale o economico.

Fermo restando che le condotte esaminate costituiscano reato, è altresì possibile ottenere, in sede civile, tutela inibitoria e risarcitoria, chiedendo, quindi, il ritiro dal mercato e la distruzione dei beni oggetto di plagio e/o contraffazione, nonché il risarcimento del danno da liquidarsi tenendo conto del danno emergente (perdita economica che il patrimonio del creditore ha subito) e del lucro cessante (mancato guadagno che si sarebbe prodotto).

Oltre alla tutela civile l'articolo 174 ter, L.d.a., al primo comma, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 più le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.
 

Diritto d’autore: il caso Amici

La Cassazione, con sentenza n. 37353, ha escluso che la trasmissione televisiva Amici di Maria De Filippi sia il plagio del format 2001 relativo ad una striscia quotidiana dal titolo Scuola di spettacolo.

La richiesta di risarcimento per il supposto plagio, per l’ammontare di 500 mila euro, era già stata bocciata quattro anni fa dal Tribunale di Roma e la sentenza confermata dalla sezione specializzata in materia di impresa della Corte d’Appello.

Muovendo dalla sostituzione del criterio di assoluta novità o originalità dell’opera con quella della creatività soggettiva (riguardante non l’idea, ma la sua forma espressiva), la conclusione cui sono giunti i giudici è che il format per essere tutelato “deve presentare come elementi qualificanti, delle articolazioni sequenziali e tematiche, costituite da un titolo, un canovaccio o una struttura narrativa di base, un apparato scenico e personaggi fissi, così realizzando una struttura esplicativa ripetibile del programma”.

Il format Scuola di spettacolo e quello di Amici di Maria De Filippi sono stati ritenuti, quindi, strutturalmente diversi: il primo è un reality show incentrato sull’aspetto umano e relazionale, mentre il secondo un talent show sulla crescita e la competizione tra nuovi talenti. Gli elementi di spiccata somiglianza sarebbero “relativi a particolari non salienti perché secondari o già noti o che costituiscono semplici idee diversamente espresse”.

Gli ermellini, nel confermare le statuizioni dei giudici di prime e seconde cure, hanno precisato che affinché il format sia tutelato non deve necessariamente essere realizzato, ma è essenziale che laddove “sussista una mera scrittura dello stesso, essa deve contenere una specificazione sufficiente, degli elementi formali in cui si esprime l’idea alla base dello stesso, sì da potersi apprezzare una forma creativa tutelabile”.

 

Diritto d’autore: il precedente orientamento della Corte

La Suprema Corte già si era pronunciata sull’argomento in senso conforme, con la sentenza n. 4216/2015, indicando i parametri di riferimento del plagio. Nel caso in questione il ricorrete sosteneva che la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. e la Vega Cinematografica S.r.l. avessero prodotto e trasmesso una serie televisiva che costituiva plagio della sua opera teatrale. La Cassazione, ritenendo che gli elementi delle due opere presentassero caratteri comuni, ma secondari e non essenziali, ne ha escluso il plagio, rigettando il ricorso e affermando che “la creatività, nell’ambito delle opere dell’ingegno, non è costituita dall’idea di per sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere d’autore, come è ovvio nelle opere degli artisti, le quali tuttavia sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende, e che, in quanto tale, rileva per l’ottenimento della protezione”.