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Giuramento professionale
Consapevole dellimportanza e della solennità dellatto
che compio e dellimpegno che assumo, giuro:
di esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giudizio
e di comportamento;
di perseguire come scopi esclusivi la difesa della vita, la tutela
della salute fisica e psichica delluomo e il sollievo della
sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e costante
impegno scientifico, culturale e sociale, ogni mio atto professionale;
di non compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte
di un paziente;
di attenermi nella mia attività ai principi etici della solidarietà
umana, contro i quali, nel rispetto della vita e della persona,
non utilizzerò mai le mie conoscenze;
di prestare la mia opera con diligenza, perizia e prudenza secondo
scienza e coscienza e osservando le norme deontologiche che regolano
lesercizio della medicina e quelle giuridiche che non risultino
in contrasto con gli scopi della mia professione;
di affidare la mia reputazione esclusivamente alla mia capacità
professionale e alle mie doti morali;
di evitare, anche al di fuori dellesercizio professionale,
ogni atto e comportamento che possano ledere il prestigio e la dignità
della categoria;
di rispettare i colleghi anche in caso di contrasto di opinioni;
di curare tutti i miei pazienti con eguale scrupolo e impegno indipendentemente
dai sentimenti che essi mi ispirano e prescindendo da ogni differenza
di razza, religione, nazionalità, condizione sociale e ideologia
politica;
di prestare assistenza durgenza a qualsiasi infermo che ne
abbisogni e di mettermi, in caso di pubblica calamità, a
disposizione dellautorità competente;
di rispettare e facilitare in ogni caso il diritto del malato alla
libera scelta del suo medico, tenuto conto che il rapporto tra medico
e paziente è fondato sulla fiducia e in ogni caso sul reciproco
rispetto;
di astenermi dall"accanimento" diagnostico e terapeutico;
di osservare il segreto su tutto ciò che mi è confidato,
che vedo o che ho veduto, inteso o intuito nellesercizio della
mia professione o in ragione del mio stato.
Titolo I
Oggetto e campo di applicazione
Articolo 1 - Definizione
Il Codice di deontologia medica contiene principi e regole che il
medico-chirurgo e lodontoiatra, iscritti agli albi professionali
dellOrdine dei medici chirurghi e degli odontoiatri, di seguito
indicati con il termine di medico, devono osservare nellesercizio
della professione. Il comportamento del medico, anche al di fuori
dellesercizio della professione, deve essere consono al decoro
e alla dignità della stessa. Il medico è tenuto alla
conoscenza delle norme del presente Codice, la cui ignoranza non
lo esime dalla responsabilità disciplinare.
Articolo 2 - Potestà disciplinare - Sanzioni
Linosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati
dal presente Codice di deontologia medica e ogni azione od omissione,
comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione,
sono punibili con le sanzioni disciplinari previste dalla legge.
Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità degli atti.
Titolo II
Doveri generali del medico
CAPO I - Indipendenza e dignità della professione
Articolo 3 - Doveri del medico
Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica
e psichica delluomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto
della libertà e della dignità della persona umana,
senza discriminazioni di età, di sesso, di razza, di religione,
di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo
di pace come in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali
o sociali nelle quali opera.
La salute è intesa nellaccezione più ampia del
termine, come condizione cioè di benessere fisico e psichico
della persona.
Articolo 4 - Libertà e indipendenza della professione
Lesercizio della medicina è fondato sulla libertà
e sullindipendenza della professione.
Articolo 5 - Esercizio dellattività professionale
Il medico nellesercizio della professione deve attenersi alle
conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici fondamentali,
assumendo come principio il rispetto della vita, della salute fisica
e psichica, della libertà e della dignità della persona;
non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi
natura.
Il medico deve denunciare allOrdine ogni iniziativa tendente
a imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale,
da qualunque parte essa provenga.
Articolo 6 - Limiti dellattività professionale
In nessun caso il medico deve abusare del suo status professionale.
Il medico che riveste cariche pubbliche non può avvalersene
a scopo di vantaggio professionale.
CAPO II - Prestazioni durgenza
Articolo 7 - Obbligo di intervento
Il medico, indipendentemente dalla sua abituale attività,
non può mai rifiutarsi di prestare soccorso o cure durgenza
e deve tempestivamente attivarsi per assicurare ogni specifica e
adeguata assistenza.
Articolo 8 - Calamità
Il medico, in caso di catastrofe, di calamità o di epidemia,
deve mettersi a disposizione dellautorità competente.
CAPO III - Obblighi peculiari del medico
Articolo 9 - Segreto professionale
Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli
è confidato o che può conoscere in ragione della sua
professione; deve, altresì, conservare il massimo riserbo
sulle prestazioni professionali effettuate o programmate, nel rispetto
dei principi che garantiscano la tutela della riservatezza.
La rivelazione assume particolare gravità quando ne derivi
profitto, proprio o altrui, o nocumento della persona o di altri.
Costituiscono giusta causa di rivelazione, oltre alle inderogabili
ottemperanze a specifiche norme legislative (referti, denunce, notifiche
e certificazioni obbligatorie):
la richiesta o lautorizzazione da parte della persona assistita
o del suo legale rappresentante, previa specifica informazione sulle
conseguenze o sullopportunità o meno della rivelazione
stessa;
lurgenza di salvaguardare la vita o la salute dellinteressato
o di terzi, nel caso in cui linteressato stesso non sia in
grado di prestare il proprio consenso per impossibilità fisica,
per incapacità di agire o per incapacità di intendere
e di volere;
lurgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi, anche
nel caso di diniego dellinteressato, ma previa autorizzazione
del garante per la protezione dei dati personali. La morte del paziente
non esime il medico dallobbligo del segreto. Il medico non
deve rendere al giudice testimonianza su ciò che gli è
stato confidato o è pervenuto a sua conoscenza nellesercizio
della professione. La cancellazione dallalbo non esime moralmente
il medico dagli obblighi del presente articolo.
Articolo 10 - Documentazione e tutela dei dati
Il medico deve tutelare la riservatezza dei dati personali e della
documentazione in suo possesso riguardante le persone anche se affidata
a codici o sistemi informatici. Il medico deve informare i suoi
collaboratori dellobbligo del segreto professionale e deve
vigilare affinché essi vi si conformino.
Nelle pubblicazioni scientifiche di dati clinici o di osservazioni
relative a singole persone, il medico deve assicurare la non identificabilità
delle stesse. Analogamente il medico non deve diffondere, attraverso
la stampa o altri mezzi di informazione, notizie che possano consentire
lidentificazione del soggetto cui si riferiscono.
Articolo 11 - Comunicazione e diffusione di dati
Nella comunicazione di atti o di documenti relativi a singole persone,
anche se destinati a Enti o Autorità che svolgono attività
sanitaria, il medico deve porre in essere ogni precauzione atta
a garantire la tutela del segreto professionale. Il medico, nella
diffusione di bollettini medici, deve preventivamente acquisire
il consenso dellinteressato o dei suoi legali rappresentanti.
Il medico non può collaborare alla costituzione di banche
di dati sanitari, ove non esistano garanzie di tutela della riservatezza,
della sicurezza e della vita privata della persona.
CAPO IV - Accertamenti diagnostici e trattamenti terapeutici
Articolo 12 - Prescrizione e trattamento terapeutico
La prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia
impegna la responsabilità professionale ed etica del medico
e non può che far seguito a una diagnosi circostanziata o,
quantomeno, a un fondato sospetto diagnostico. Su tale presupposto
al medico è riconosciuta autonomia nella programmazione,
nella scelta e nella applicazione di ogni presidio diagnostico e
terapeutico, anche in regime di ricovero, fatta salva la libertà
del paziente di rifiutarle e di assumersi la responsabilità
del rifiuto stesso.
Le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate
e sperimentate acquisizioni scientifiche anche al fine delluso
appropriato delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente.
Il medico è tenuto a una adeguata conoscenza della natura
e degli effetti dei farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni,
interazioni e delle prevedibili reazioni individuali, nonché
delle caratteristiche di impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici
e deve adeguare, nellinteresse del paziente, le sue decisioni
ai dati scientifici accreditati e alle evidenze metodologicamente
fondate.
Sono vietate ladozione e la diffusione di terapie e di presidi
diagnostici non provati scientificamente o non supportati da adeguata
sperimentazione e documentazione clinico -scientifica, nonché
di terapie segrete. In nessun caso il medico dovrà accedere
a richieste del paziente in contrasto con i principi di scienza
e coscienza allo scopo di compiacerlo, sottraendolo alle sperimentate
ed efficaci cure disponibili. La prescrizione di farmaci, per indicazioni
non previste dalla scheda tecnica o non ancora autorizzate al commercio,
è consentita purché la loro efficacia e tollerabilità
sia scientificamente documentata. In tali casi, acquisito il consenso
scritto del paziente debitamente informato, il medico si assume
la responsabilità della cura ed è tenuto a monitorarne
gli effetti.
E obbligo del medico segnalare tempestivamente alle autorità
competenti, le reazioni avverse eventualmente comparse durante un
trattamento terapeutico.
Articolo 13 - Pratiche non convenzionali - Denuncia di abusivismo
La potestà di scelta di pratiche non convenzionali nel rispetto
del decoro e della dignità della professione si esprime nellesclusivo
ambito della diretta e non delegabile responsabilità professionale,
fermo restando, comunque, che qualsiasi terapia non convenzionale
non deve sottrarre il cittadino a specifici trattamenti di comprovata
efficacia e richiede lacquisizione del consenso.
E vietato al medico di collaborare a qualsiasi titolo o di
favorire chi eserciti abusivamente la professione anche nel settore
delle cosiddette "pratiche non convenzionali". Il medico
venuto a conoscenza di casi di esercizio abusivo o di favoreggiamento
o collaborazione anche nel settore delle pratiche di cui al precedente
comma, è obbligato a farne denuncia anche allOrdine
professionale. Il medico che nellesercizio professionale venga
a conoscenza di prestazioni mediche e/o odontoiatriche effettuate
da non abilitati alla professione è obbligato a farne denuncia
anche allOrdine di appartenenza.
Articolo 14 - Accanimento diagnostico-terapeutico
Il medico deve astenersi dallostinazione in trattamenti, da
cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute
del malato e/o un miglioramento della qualità della vita.
Articolo 15 - Trattamenti che incidono sulla integrità psico-fisica
I trattamenti che comportino una diminuzione della resistenza psico
- fisica del malato possono essere attuati, previo accertamento
delle necessità terapeutiche, e solo al fine di procurare
un concreto beneficio clinico al malato o di alleviarne le sofferenze.
CAPO V - Obblighi professionali
Articolo 16 - Aggiornamento e formazione professionale permanente
Il medico ha lobbligo dellaggiornamento e della formazione
professionale permanente, onde garantire il continuo adeguamento
delle sue conoscenze e competenze al progresso clinico scientifico.
Titolo III
Rapporti con il cittadino
CAPO I - Regole generali di comportamento
Articolo 17 - Rispetto dei diritti del cittadino
Il medico nel rapporto con il cittadino deve improntare la propria
attività professionale al rispetto dei diritti fondamentali
della persona.
Articolo 18 - Competenza professionale
Il medico deve garantire impegno e competenza professionale, non
assumendo obblighi che non sia in condizione di soddisfare.
Egli deve affrontare i problemi diagnostici con il massimo scrupolo,
dedicandovi il tempo necessario per un approfondito colloquio e
per un adeguato esame obiettivo, avvalendosi delle indagini ritenute
necessarie.
Nel rilasciare le prescrizioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative
deve fornire, in termini comprensibili e documentati, tutte le idonee
informazioni e verificarne, per quanto possibile, la corretta esecuzione.
Il medico che si trovi di fronte a situazioni cliniche, alle quali
non sia in grado di provvedere efficacemente, deve indicare al paziente
le specifiche competenze necessarie al caso in esame.
Articolo 19 - Rifiuto dopera professionale
Il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino
con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può
rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non
sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita.
Articolo 20 - Continuità delle cure
Il medico deve garantire al cittadino la continuità delle
cure.
In caso di indisponibilità, di impedimento o del venir meno
del rapporto di fiducia deve assicurare la propria sostituzione,
informandone il cittadino e, se richiesto, affidandolo a colleghi
di adeguata competenza. Il medico non può abbandonare il
malato ritenuto inguaribile, ma deve continuare ad assisterlo anche
al solo fine di lenirne la sofferenza fisica e psichica.
Articolo 21 - Documentazione clinica
Il medico deve, nellinteresse esclusivo della persona assistita,
mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione
della stessa, o dei suoi legali rappresentanti, o di medici e istituzioni
da essa indicati per iscritto.
Articolo 22 - Certificazione
Il medico non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al
cittadino certificati relativi al suo stato di salute. Il medico,
nel redigere certificazioni, deve valutare e attestare soltanto
dati clinici che abbia direttamente constatato.
Articolo 23 - Cartella clinica
La cartella clinica deve essere redatta chiaramente, con puntualità
e diligenza, nel rispetto delle regole della buona pratica clinica
e contenere, oltre a ogni dato obiettivo relativo alla condizione
patologica e al suo decorso, le attività diagnostico-terapeutiche
praticate.
CAPO II - Doveri del medico e diritti del cittadino
Articolo 24 - Libera scelta del medico e del luogo di cura
La libera scelta del medico e del luogo di cura costituisce principio
fondamentale del rapporto medico-paziente.
Nellesercizio dellattività libero professionale
svolta presso le strutture pubbliche e private, la scelta del medico
costituisce diritto fondamentale del cittadino. E, pertanto,
vietato qualsiasi accordo tra medici tendente a influire sul diritto
del cittadino alla libera scelta. Il medico può consigliare,
ma non pretendere, che il cittadino si rivolga a determinati presidi,
istituti o luoghi di cura.
Articolo 25 - Sfiducia del cittadino
Qualora abbia avuto prova di sfiducia da parte della persona assistita
o dei suoi legali rappresentanti, se minore o incapace, il medico
può rinunciare allulteriore trattamento, purché
ne dia tempestivo avviso; deve, comunque, prestare la sua opera
sino alla sostituzione con altro collega, cui competono le informazioni
e la documentazione utili alla prosecuzione delle cure, previo consenso
scritto dellinteressato.
Articolo 26 - Soccorso durgenza
Il medico che presti soccorso durgenza a un malato curato
da altro collega o che assista temporaneamente un paziente in assenza
del curante, non può pretendere che gli venga affidata la
continuazione delle cure.
Articolo 27 - Fornitura di medicinali
Il medico non può fornire i medicinali necessari alla cura
a titolo oneroso. E vietata al medico ogni forma di prescrizione
che procuri a sé o ad altri indebito lucro.
Articolo 28 - Comparaggio
Ogni forma di comparaggio è vietata.
CAPO III - Doveri del medico verso i minori, gli anziani e disabili
Articolo 29 - Assistenza
Il medico deve contribuire a proteggere il minore, lanziano
e il disabile, in particolare quando ritenga che lambiente,
familiare o extrafamiliare, nel quale vivono, non sia sufficientemente
sollecito alla cura della loro salute, ovvero sia sede di maltrattamenti,
violenze o abusi sessuali, fatti salvi gli obblighi di referto o
di denuncia allAutorità giudiziaria nei casi specificatamente
previsti dalla legge. Il medico deve adoperarsi, in qualsiasi circostanza,
perché il minore possa fruire di quanto necessario a un armonico
sviluppo psico - fisico e affinché allo stesso, allanziano
e al disabile siano garantite qualità e dignità di
vita, ponendo particolare attenzione alla tutela dei diritti degli
assistiti non autosufficienti sul piano psichico e sociale, qualora
vi sia incapacità manifesta di intendere e di volere, ancorché
non legalmente dichiarata.
Il medico, in caso di opposizione dei legali rappresentanti alla
necessaria cura dei minori e degli incapaci, deve ricorrere alla
competente autorità giudiziaria.
CAPO IV - Informazione e consenso
Articolo 30 - Informazione al cittadino
Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione
sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali
alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze
delle scelte operate; il medico nellinformarlo dovrà
tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine
di promuoverne la massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche.
Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve
essere soddisfatta. Il medico deve, altresì, soddisfare le
richieste di informazione del cittadino in tema di prevenzione.
Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da
poter procurare preoccupazione e sofferenza alla persona, devono
essere fornite con prudenza, usando terminologie non traumatizzanti
e senza escludere elementi di speranza. La documentata volontà
della persona assistita di non essere informata o di delegare ad
altro soggetto linformazione deve essere rispettata.
Articolo 31 - Informazione a terzi
Linformazione a terzi è ammessa solo con il consenso
esplicitamente espresso dal paziente, fatto salvo quanto previsto
allarticolo 9 allorché sia in grave pericolo la salute
o la vita di altri.
In caso di paziente ricoverato il medico deve raccogliere gli eventuali
nominativi delle persone preliminarmente indicate dallo stesso a
ricevere la comunicazione dei dati sensibili.
Articolo 32 - Acquisizione del consenso
Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o
terapeutica senza lacquisizione del consenso informato del
paziente.
Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge
e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni
diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle
stesse sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione
inequivoca della volontà della persona, è integrativo
e non sostitutivo del processo informativo di cui allarticolo
30. Il procedimento diagnostico e/o il trattamento terapeutico che
possano comportare grave rischio per lincolumità della
persona, devono essere intrapresi solo in caso di estrema necessità
e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far
seguito una opportuna documentazione del consenso. In ogni caso,
in presenza di documentato rifiuto di persona capace di intendere
e di volere, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici
e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro
la volontà della persona, ove non ricorrano le condizioni
di cui al successivo articolo 34.
Articolo 33 - Consenso del legale rappresentante
Allorché si tratti di minore, interdetto o inabilitato il
consenso agli interventi diagnostici e terapeutici, nonché
al trattamento dei dati sensibili, deve essere espresso dal rappresentante
legale.
In caso di opposizione da parte del rappresentante legale al trattamento
necessario e indifferibile a favore di minori o di incapaci, il
medico è tenuto a informare lautorità giudiziaria.
Articolo 34 - Autonomia del cittadino
Il medico deve attenersi, nel rispetto della dignità, della
libertà e dellindipendenza professionale, alla volontà
di curarsi, liberamente espressa dalla persona. Il medico, se il
paziente non è in grado di esprimere la propria volontà
in caso di grave pericolo di vita, non può non tenere conto
di quanto precedentemente manifestato dallo stesso. Il medico ha
lobbligo di dare informazioni al minore e di tenere conto
della sua volontà, compatibilmente con letà
e con la capacità di comprensione, fermo restando il rispetto
dei diritti del legale rappresentante; analogamente deve comportarsi
di fronte a un maggiorenne infermo di mente.
Articolo 35 - Assistenza durgenza
Allorché sussistano condizioni di urgenza e in caso di pericolo
per la vita di una persona, che non possa esprimere, al momento,
volontà contraria, il medico deve prestare lassistenza
e le cure indispensabili.
CAPO V - Assistenza ai malati inguaribili
Articolo 36 - Eutanasia
Il medico, anche su richiesta del malato, non deve effettuare né
favorire trattamenti diretti a provocarne la morte.
Articolo 37 - Assistenza al malato inguaribile
In caso di malattie a prognosi sicuramente infausta o pervenute
alla fase terminale, il medico deve limitare la sua opera allassistenza
morale e alla terapia atta a risparmiare inutili sofferenze, fornendo
al malato i trattamenti appropriati a tutela, per quanto possibile,
della qualità di vita. In caso di compromissione dello stato
di coscienza, il medico deve proseguire nella terapia di sostegno
vitale finché ritenuta ragionevolmente utile. Il sostegno
vitale dovrà essere mantenuto sino a quando non sia accertata
la perdita irreversibile di tutte le funzioni dellencefalo.
CAPO VI - Trapianti
Articolo 38 - Prelievo di parti di cadavere
Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico
può essere effettuato solo nelle condizioni e nei modi previsti
dalle leggi in vigore.
Articolo 39 - Prelievo di organi e tessuti da persona vivente
Il prelievo di organi e tessuti da persona vivente è consentito
solo se diretto a fini diagnostici, terapeutici o di ricerca scientifica
e se non produttivo di menomazioni permanenti dellintegrità
fisica o psichica del donatore, fatte salve le previsioni normative
in materia. Il prelievo non può essere effettuato per fini
di commercio e di lucro e presuppone linformazione e il consenso
scritto del donatore o dei suoi legali rappresentanti.
CAPO VII - Sessualità e riproduzione
Articolo 40 - Informazione in materia di sessualità, riproduzione
e contraccezione
Il medico, nellambito della salvaguardia del diritto alla
procreazione cosciente e responsabile, è tenuto a fornire
ai singoli e alla coppia, nel rispetto della libera determinazione
della persona, ogni corretta informazione in materia di sessualità,
di riproduzione e di contraccezione.
Ogni atto medico diretto a intervenire in materia di sessualità
e di riproduzione è consentito soltanto al fine di tutelare
la salute.
Articolo 41 - Interruzione volontaria di gravidanza
Linterruzione della gravidanza, al di fuori dei casi previsti
dalla legge, costituisce grave infrazione deontologica tanto più
se compiuta a scopo di lucro.
Il medico obiettore di coscienza, ove non sussista imminente pericolo
per la vita della donna, o, in caso di tale pericolo, ove possa
essere sostituito da altro collega altrettanto efficacemente, può
rifiutarsi dintervenire nellinterruzione volontaria
di gravidanza.
Articolo 42 - Fecondazione assistita
Le tecniche di procreazione umana medicalmente assistita hanno lo
scopo di ovviare alla sterilità.
E fatto divieto al medico, anche nellinteresse del bene
del nascituro, di attuare:
forme di maternità surrogata;
forme di fecondazione assistita al di fuori di coppie eterosessuali
stabili;
pratiche di fecondazione assistita in donne in menopausa non precoce;
forme di fecondazione assistita dopo la morte del partner.
E proscritta ogni pratica di fecondazione assistita ispirata
a pregiudizi razziali; non è consentita alcuna selezione
dei gameti ed è bandito ogni sfruttamento commerciale, pubblicitario,
industriale di gameti, embrioni e tessuti embrionali o fetali, nonché
la produzione di embrioni ai soli fini di ricerca.
Sono vietate pratiche di fecondazione assistita in studi, ambulatori
o strutture sanitarie privi di idonei requisiti.
CAP. VIII - Sperimentazione
Articolo 43 - Interventi sul genoma e sullembrione umano
Ogni intervento sul genoma umano non può che tendere alla
prevenzione e alla correzione di condizioni patologiche.
Sono vietate manipolazioni genetiche sullembrione che non
abbiano finalità di prevenzione e correzione di condizioni
patologiche.
Articolo 44 - Test genetici predittivi
Non sono ammessi test genetici se non diretti in modo esclusivo
a rilevare o predire malformazioni o malattie ereditarie e se non
espressamente richiesti, per iscritto, dalla persona interessata
o dalla madre del concepito, che hanno diritto alle preliminari
informazioni e alla più ampia e oggettiva illustrazione sul
loro significato, sul loro risultato, sui rischi della gravidanza,
sulle prevedibili conseguenze sulla salute e sulla qualità
della vita, nonché sui possibili interventi di prevenzione
e di terapia. Il medico non deve, in particolare, eseguire test
genetici predittivi a fini assicurativi od occupazionali se non
a seguito di espressa e consapevole manifestazione di volontà
da parte del cittadino interessato.
Articolo 45 - Sperimentazione scientifica
Il progresso della medicina è fondato sulla ricerca scientifica
che si avvale anche della sperimentazione sullanimale e sulluomo.
Articolo 46 - Ricerca biomedica e sperimentazione sulluomo
La ricerca biomedica e la sperimentazione sulluomo devono
ispirarsi allinderogabile principio dellinviolabilità,
dellintegrità psicofisica e della vita della persona.
Esse sono subordinate al consenso del soggetto in esperimento, che
deve essere espresso per iscritto, liberamente e consapevolmente,
previa specifica informazione sugli obiettivi, sui metodi, sui benefici
previsti, nonché sui rischi potenziali e sul suo diritto
di ritirarsi in qualsiasi momento della sperimentazione. Nel caso
di soggetti minori o incapaci è ammessa solo la sperimentazione
per finalità preventive e terapeutiche a favore degli stessi;
il consenso deve essere espresso dai legali rappresentanti. Ove
non esistano finalità terapeutiche è vietata la sperimentazione
clinica su minori, su infermi di mente o su soggetti che versino
in condizioni di soggezione o dietro compenso di qualsiasi natura.
La sperimentazione deve essere programmata e attuata secondo idonei
protocolli nel quadro della normativa vigente e dopo aver ricevuto
il preventivo assenso da parte di un comitato etico indipendente.
Articolo 47 - Sperimentazione clinica
La sperimentazione, disciplinata dalle norme di buona pratica clinica,
può essere inserita in trattamenti diagnostici e/o terapeutici,
solo in quanto sia razionalmente e scientificamente suscettibile
di utilità diagnostica o terapeutica per i cittadini interessati.
In ogni caso di studio clinico, il malato non potrà essere
deliberatamente privato dei consolidati mezzi diagnostici e terapeutici
indispensabili al mantenimento e/o al ripristino dello stato di
salute.
Articolo 48 - Sperimentazione sullanimale
La sperimentazione sullanimale deve essere improntata a esigenze
e a finalità scientifiche non altrimenti conseguibili, a
una fondata aspettativa di progresso della scienza medica e deve
essere condotta con metodi e mezzi idonei a evitare ogni sofferenza,
dopo aver ricevuto il preventivo assenso da parte di un comitato
etico.
CAPO IX - Trattamento medico e libertà personale
Articolo 49 - Obblighi del medico
Il medico che assista un cittadino in condizioni limitative della
libertà personale è tenuto al rispetto rigoroso dei
diritti della persona, fermi restando gli obblighi connessi con
le sue specifiche funzioni. In caso di trattamento sanitario obbligatorio
il medico non deve porre in essere o autorizzare misure coattive,
salvo casi di effettiva necessità e nei limiti previsti dalla
legge.
Articolo 50 - Tortura e trattamenti disumani
Il medico non deve in alcun modo o caso collaborare, partecipare
o semplicemente presenziare ad atti esecutivi di pena di morte o
ad atti di tortura o a trattamenti crudeli, disumani o degradanti.
E vietato al medico di praticare qualsiasi forma di mutilazione
sessuale femminile.
Articolo 51 - Rifiuto consapevole di nutrirsi
Quando una persona, sana di mente, rifiuta volontariamente e consapevolmente
di nutrirsi, il medico ha il dovere di informarla sulle conseguenze
che tale decisione può comportare sulle sue condizioni di
salute. Se la persona è consapevole delle possibili conseguenze
della propria decisione, il medico non deve assumere iniziative
costrittive né collaborare a manovre coattive di nutrizione
artificiale, ma deve continuare ad assisterla.
CAPO X - Onorari professionali
Articolo 52 - Onorari professionali
Nellesercizio libero professionale vale il principio generale
dellintesa diretta tra medico e cittadino. Lonorario
deve rispettare il minimo professionale approvato dallOrdine
anche per le prestazioni svolte allinterno di società
di professionisti o a favore della mutualità volontaria compresa
lattività libero professionale intramoenia, esercitata
dai medici dipendenti delle aziende ospedaliere e delle aziende
sanitarie locali, che si configuri come libera professione.
Il medico è tenuto a far conoscere al cittadino il suo onorario
che va accettato preventivamente e, se possibile, sottoscritto da
entrambi.
I compensi per le prestazioni medico - chirurgiche non possono essere
subordinati ai risultati delle prestazioni medesime.
Il medico è tenuto non solo al rispetto della tariffa minima
professionale, ma anche al rispetto della tariffa massima stabilita
da ciascun Ordine provinciale con propria delibera, sulla base di
criteri definiti dalla Federazione nazionale con proprio atto di
indirizzo e coordinamento.
Il medico può, in particolari circostanze, prestare gratuitamente
la sua opera, purché tale comportamento non costituisca concorrenza
sleale o illecito accaparramento di clientela.
CAPO XI - Pubblicità in materia sanitaria e informazione
al pubblico
Articolo 53 - Pubblicità in materia sanitaria
Sono vietate al medico tutte le forme, dirette o indirette, di pubblicità
personale o a vantaggio della struttura, pubblica o privata, nella
quale presta la sua opera.
Il medico è responsabile delluso che si fa del suo
nome, delle sue qualifiche professionali e delle sue dichiarazioni.
Egli deve evitare, che attraverso organi di stampa, strumenti televisivi
e/o informatici, collaborazione a inchieste e interventi televisivi,
si concretizzi una condizione di promozione e di sfruttamento pubblicitario
del suo nome o di altri colleghi.
Articolo 54 - Informazione sanitaria
Linformazione sanitaria non può assumere le caratteristiche
della pubblicità commerciale. Per consentire ai cittadini
una scelta libera e consapevole tra strutture, servizi e professionisti
è indispensabile che linformazione, con qualsiasi mezzo
diffusa, non sia arbitraria e discrezionale, ma utile, veritiera,
certificata con dati oggettivi e controllabili e previo nulla osta
rilasciato per iscritto dal consiglio dellOrdine provinciale
di appartenenza sulla base di principi di indirizzo e di coordinamento
della Federazione nazionale.
Il medico che partecipi a iniziative di educazione alla salute,
su temi corrispondenti alle sue conoscenze e competenze, deve garantire,
indipendentemente dal mezzo impiegato, informazioni scientificamente
rigorose, obbiettive, prudenti (che non producano timori infondati,
spinte consumistiche o illusorie attese nella pubblica opinione)
ed evitare, anche indirettamente, qualsiasi forma pubblicitaria
personale o della struttura nella quale opera.
Articolo 55 - Scoperte scientifiche
Il medico non deve divulgare notizie al pubblico su innovazioni
in campo sanitario se non ancora accreditate dalla comunità
scientifica, al fine di non suscitare infondate attese e illusorie
speranze.
Articolo 56 - Divieto di patrocinio
Il medico o associazioni di medici non devono concedere patrocinio
e avallo a pubblicità per istituzioni e prodotti sanitari
e commerciali di esclusivo interesse promozionale.
Titolo IV
Rapporti con i colleghi
CAPO I - Solidarietà tra medici
Articolo 57 - Rispetto reciproco
Il rapporto tra i medici deve ispirarsi ai principi del reciproco
rispetto e della considerazione della rispettiva attività
professionale.
Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale
comportamento e di un civile dibattito.
Il medico deve assistere i colleghi senza fini di lucro, salvo il
diritto al recupero delle spese sostenute.
Il medico deve essere solidale nei confronti dei colleghi sottoposti
a ingiuste accuse.
Articolo 58 - Rapporti con il medico curante
Il medico che presti la propria opera in situazioni di urgenza o
per ragioni di specializzazione a un ammalato in cura presso altro
collega, acquisito il consenso per il trattamento dei dati sensibili
dal cittadino o dal legale rappresentante, è tenuto a dare
comunicazione al medico curante o ad altro medico eventualmente
indicato dal paziente, degli indirizzi diagnostico - terapeutici
attuati e delle valutazioni cliniche anche nel caso di ricovero
ospedaliero.
CAPO II - Consulenza e consulto
Articolo 59 - Consulenza e consulto
Il medico curante deve proporre il consulto con altro collega o
la consulenza presso idonee strutture di specifica qualificazione,
ponendo gli adeguati quesiti e fornendo la documentazione in suo
possesso, qualora la complessità del caso clinico o linteresse
del malato esigano il ricorso a specifiche competenze specialistiche
diagnostiche e/o terapeutiche.
Il medico, che sia di contrario avviso, qualora il consulto sia
richiesto dal malato o dai suoi familiari, può astenersi
dal parteciparvi fornendo, comunque, tutte le informazioni e leventuale
documentazione relativa al caso. Il modo e i tempi per la consulenza
sono stabiliti tra il consulente e il curante secondo le regole
della collegiale collaborazione.
Articolo 60 - Divergenza tra curante e consulente
I giudizi espressi in sede di consulto o di consulenza devono rispettare
la dignità sia del curante che del consulente.
E affidato al medico curante il compito di attuare lindirizzo
terapeutico concordato con il consulente ed eventualmente adeguarlo
alle situazioni emergenti. In caso di divergenza di opinioni il
curante può richiedere altra consulenza.
Lo specialista o consulente che visiti un ammalato in assenza del
curante deve fornire una dettagliata relazione diagnostica e lindirizzo
terapeutico consigliato.
CAPO III - Altri rapporti tra medici
Articolo 61 - Supplenza
Il medico che sostituisce nellattività professionale
un collega è tenuto, cessata la supplenza, a fornire al collega
sostituito le informazioni cliniche relative ai malati sino allora
assistiti, al fine di assicurare la continuità terapeutica.
Articolo 62 - Medico curante e ospedaliero
Tra medico curante e medici operanti nelle strutture pubbliche e
private, anche per assicurare la corretta informazione allammalato,
deve sussistere, nel rispetto dellautonomia e del diritto
alla riservatezza, un rapporto di consultazione, di collaborazione
e di informazione reciproca al fine di garantire coerenza e continuità
diagnostico - terapeutica.
Articolo 63 - Giudizio clinico - Rispetto della professionalità
I giudizi clinici comunque formulati, durante la degenza in reparti
clinico - ospedalieri e in case di cura private e anche dopo la
dimissione del malato, devono essere espressi senza ledere la reputazione
professionale dei medici curanti.
La stessa condotta deve mantenere il medico curante dopo la dimissione
del malato.
CAPO IV - Medicina legale
Articolo 64 - Compiti e funzioni medico-legali
Nellespletamento dei compiti e delle funzioni di natura medico
legale, il medico deve essere consapevole delle gravi implicazioni
penali, civili, amministrative e assicurative che tali compiti e
funzioni possono comportare e deve procedere, sul piano tecnico,
in modo da soddisfare le esigenze giuridiche attinenti al caso in
esame nel rispetto della verità scientifica, dei diritti
della persona e delle norme del presente Codice di deontologia medica.
Il medico curante non può svolgere funzioni medico - legali
di ufficio o di controparte in casi che interessano la persona da
lui assistita.
Articolo 65 - Visite fiscali
Nellesercizio delle funzioni di controllo, il medico:
deve far conoscere al soggetto sottoposto allaccertamento
la propria qualifica e la propria funzione;
non deve rendere palesi al soggetto le proprie valutazioni in merito
alla diagnosi e alla terapia.
In situazione di urgenza o di emergenza clinica il medico di controllo
deve adottare le necessarie misure, a tutela del malato, dandone
sollecita comunicazione al medico curante.
CAPO V - Rapporti con lOrdine professionale
Articolo 66 - Doveri di collaborazione
Il medico è obbligato a prestare la massima collaborazione
e disponibilità nei rapporti con il proprio Ordine professionale,
tra laltro ottemperando alle convocazioni del Presidente.
Il medico che cambia di residenza, trasferisce in altra provincia
la sua attività o modifica la sua condizione di esercizio
o cessa di esercitare la professione, è tenuto a darne tempestiva
comunicazione al consiglio provinciale dellOrdine.
LOrdine provinciale, al fine di tenere un albo aggiornato,
recepisce queste modificazioni e ne informa la Federazione nazionale.
Il medico è tenuto a comunicare al presidente dellOrdine
eventuali infrazioni alle regole, al reciproco rispetto e alla corretta
collaborazione tra colleghi e alla salvaguardia delle specifiche
competenze che devono informare i rapporti della professione medica
con le altre professioni sanitarie.
Nellambito del procedimento disciplinare la mancata collaborazione
e disponibilità del medico convocato dal presidente dellOrdine
costituisce ulteriore elemento di valutazione a fini disciplinari.
Il presidente dellOrdine provinciale, nellambito dei
suoi poteri di vigilanza deontologica, può invitare i medici
esercenti la professione nella provincia stessa, sia in ambito pubblico
che privato, anche se iscritti ad altro Ordine, informandone lOrdine
di appartenenza per le eventuali conseguenti valutazioni.
Il medico eletto negli organi istituzionali dellOrdine deve
adempiere allincarico con diligenza e imparzialità
nellinteresse della collettività e osservare prudenza
e riservatezza nellespletamento dei propri compiti.
Titolo V
Rapporti con i terzi
CAPO I - Svolgimento dellattività professionale
Articolo 67 - Modalità e forme di espletamento dellattività
professionale
Gli accordi, i contratti e le convenzioni diretti allo svolgimento
di attività professionale in forma singola o associata, utilizzando
strutture di società per la prestazione di servizi, devono
essere approvati dagli Ordini se conformi alle regole della deontologia
professionale, che gli Ordini sono tenuti a far osservare in ottemperanza
agli atti di indirizzo e coordinamento emanati dalla Federazione,
sentito il consiglio nazionale della stessa, ivi compresa la notificazione
dello statuto allOrdine competente per territorio.
Il medico non deve partecipare a imprese industriali, commerciali
o di altra natura che ne condizionino la dignità e lindipendenza
professionale. Lattività professionale può essere
svolta anche in forma associata con le modalità previste
dallatto di indirizzo della Federazione nazionale.
Il medico nellambito di ogni forma partecipativa o associativa
dellesercizio della professione:
è, e resta, responsabile dei propri atti e delle proprie
prescrizioni;
non deve subire condizionamenti della sua autonomia e indipendenza
professionale;
non può accettare limiti di tempo e di modo della propria
attività, né forme di remunerazione in contrasto con
le vigenti norme legislative e ordinistiche e lesive della dignità
e della autonomia professionale.
Articolo 68 - Rapporto con altre professioni sanitarie
Il medico non deve stabilire accordi diretti o indiretti con altre
professioni sanitarie che svolgano attività o effettuino
iniziative di tipo industriale o commerciale inerenti lesercizio
professionale.
Nellinteresse del cittadino il medico deve intrattenere buoni
rapporti di collaborazione con le altre professioni sanitarie rispettandone
le competenze professionali.
Titolo VI
Rapporti con il S.S.N. e con enti pubblici e privati
CAPO I - Obblighi deontologici del medico a rapporto di impiego
o convenzionato
Articolo 69 - Medico dipendente o convenzionato
Il medico che presta la propria opera a rapporto dimpiego
o di convenzione, nellambito di strutture sanitarie pubbliche
o private, è soggetto alla potestà disciplinare dellOrdine
anche in adempimento degli obblighi connessi al rapporto di impiego
o convenzionale.
Il medico qualora si verifichi contrasto tra le norme deontologiche
e quelle proprie dellente, pubblico o privato, per cui presta
la propria attività professionale, deve chiedere lintervento
dellOrdine, onde siano salvaguardati i diritti propri e dei
cittadini.
In attesa della composizione della vertenza egli deve assicurare
il servizio, salvo i casi di grave violazione dei diritti e dei
valori umani delle persone a lui affidate e della dignità,
libertà e indipendenza della propria attività professionale.
Articolo 70 - Direzione sanitaria
Il medico che svolge funzioni di direzione o di dirigenza sanitaria
nelle strutture pubbliche o private deve garantire, nellespletamento
della sua attività, il rispetto delle norme del Codice di
deontologia medica e la difesa dellautonomia e della dignità
professionale allinterno della struttura in cui opera.
Egli ha il dovere di collaborare con lOrdine professionale,
competente per territorio, nei compiti di vigilanza sulla collegialità
nei rapporti con e tra medici per la correttezza delle prestazioni
professionali nellinteresse dei cittadini.
Egli, altresì, deve vigilare sulla correttezza del materiale
informativo attinente alla organizzazione e alle prestazioni erogate
dalla struttura.
Articolo 71 - Collegialità
Nella salvaguardia delle attribuzioni, funzioni e competenze, i
rapporti tra i medici dipendenti e/o convenzionati, operanti in
strutture pubbliche o private devono ispirarsi ai principi del reciproco
rispetto, di collegialità e di collaborazione.
Articolo 72 - Eccesso di prestazioni
Il medico dipendente o convenzionato deve esigere da parte della
struttura in cui opera ogni garanzia affinché le modalità
del suo impegno non incidano negativamente sulla qualità
e lequità delle prestazioni, nonché sul rispetto
delle norme deontologiche.
Il medico non deve assumere impegni professionali che comportino
eccessi di prestazioni tali da pregiudicare la qualità della
sua opera professionale e la sicurezza del malato.
Articolo 73 - Conflitto di interessi
Il medico dipendente o convenzionato con le strutture pubbliche
e private non può in alcun modo adottare comportamenti che
possano favorire direttamente o indirettamente la propria attività
libero - professionale.
CAPO II - Medicina dello Sport
Articolo 74 - Accertamento della idoneità fisica
La valutazione della idoneità alla pratica degli sport deve
essere ispirata a esclusivi criteri di tutela della salute e della
integrità fisica e psichica del soggetto.
Il medico deve esprimere il relativo giudizio con obiettività
e chiarezza, in base alle conoscenze scientifiche più recenti
e previa adeguata informazione al soggetto sugli eventuali rischi
che la specifica attività sportiva può comportare.
Articolo 75 - Idoneità - Valutazione medica
Il medico ha lobbligo, in qualsiasi circostanza, di valutare
se un soggetto può intraprendere o proseguire la preparazione
atletica e la prestazione agonistica.
Il medico deve esigere che la sua valutazione sia accolta, in particolare
negli sport che possano comportare danni allintegrità
psico - fisica degli atleti, denunciandone il mancato accoglimento
alle autorità competenti e allOrdine professionale.
Articolo 76 - Doping
Il medico non deve consigliare, prescrivere o somministrare trattamenti
farmacologici o di altra natura diretti ad alterare le prestazioni
di un atleta, in particolare qualora tali interventi agiscano direttamente
o indirettamente modificando il naturale equilibrio psico - fisico
del soggetto.
CAPO III - Tutela della salute collettiva
Articolo 77 - Attività nellinteresse della collettività
Il medico è tenuto a partecipare allattività
e ai programmi di tutela della salute nellinteresse della
collettività.
Articolo 78 - Trattamento sanitario obbligatorio e denunce obbligatorie
Il medico deve svolgere i compiti assegnatigli dalla legge in tema
di trattamenti sanitari obbligatori e deve curare con la massima
diligenza e tempestività la informativa alle autorità
sanitarie e ad altre autorità nei modi, nei tempi e con le
procedure stabilite dalla legge, ivi compresa, quando prevista,
la tutela dellanonimato.
Articolo 79 - Prevenzione, assistenza e cura della dipendenza da
sostanze da abuso
Limpegno professionale del medico nella prevenzione, nella
cura e nel recupero clinico e reinserimento sociale del dipendente
da sostanze da abuso deve, nel rispetto dei diritti della persona
e senza pregiudizi, concretizzarsi nellaiuto tecnico e umano,
sempre finalizzato al superamento della situazione di dipendenza,
in collaborazione con le famiglie e le altre organizzazioni sanitarie
e sociali pubbliche e private che si occupano di questo grave disagio.
Disposizione finale
Gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri
sono tenuti a inviare ai singoli iscritti allAlbo il Codice
di deontologia medica e a tenere periodicamente corsi di aggiornamento
e di approfondimento. Il medico e lodontoiatra devono prestare
il giuramento professionale.
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