Il danno esistenziale: elementi e definizioni


Dott.ssa Maria Rita Trazzi

Premessa

Danno esistenziale e perdita del frutto del concepimento

 

Premessa

Per danno esistenziale si intende l’insieme di ripercussioni relazionali negative incidenti sulle condizioni di vita e sulla qualità dell’esistenza, subite da un soggetto per effetto dell’altrui fatto illecito [1].

In particolare, la dottrina cui si deve la più compiuta elaborazione della nuova categoria risarcitoria ha introdotto il danno esistenziale come un’autonoma categoria di danni non patrimoniali, riguardanti i risvolti personali ed esistenziali di qualunque genere di illecito, una modificazione negativa delle modalità attraverso le quali il soggetto esplica la propria personalità [2].

La piena comprensione dell’oggetto e dei confini del danno esistenziale richiede un breve confronto con le tre tipologie di danno, riconosciute ormai pacificamente dalla letteratura e dalla giurisprudenza, ossia il danno patrimoniale, il danno biologico, il danno morale.

Rispetto al danno patrimoniale, i caratteri differenziali del danno esistenziale sono evidenti.

Il danno patrimoniale costituisce una deminuitio patrimonii, laddove il danno esistenziale è un pregiudizio di carattere non reddituale, una ripercussione che, si afferma [3], non ha riflessi negativi sul patrimonio.

I confini del danno esistenziale si fanno più sfumati non appena la nuova figura venga posta a confronto con il danno biologico e il con il danno morale, ossia con due tipologie di pregiudizi di carattere sicuramente non patrimoniale [4].

Il danno biologico si identifica con la lesione dell’integrità fisica o psichica in sé e per sé considerate, indipendentemente dalle sue conseguenze di carattere economico [5].

Sul piano terminolgico, la Consulta [6] ha precisato che l’espressione “danno biologico” si riferisce all’evento naturalistico come fatto lesivo della salute (anch’essa naturalisticamente intesa). Sembra perciò più corretto, secondo la Corte delle leggi, parlare di “lesione della salute”, quale bene giuridico costituzionalmente garantito, anziché di “danno alla salute” (salvo che nell’usare tale termine se ne sottolinei il significato naturalistico di integrità fisico-psichica del soggetto offeso), costituendo la lesione l’essenza antigiuridica dell’intero fatto illecito.

Pertanto, come diritto primario ed assoluto dell’individuo, il diritto alla salute deve essere risarcito in ogni caso di violazione, a prescindere dal riflesso che la violazione possa avere provocato sul piano patrimoniale, ma, come si è detto, con riguardo alla menomazione dell’integrità fisica in sé considerata [7].

La menomazione fisica o psichica in cui si sostanzia il danno biologico deve trovare riscontro sul piano medico-legale ed essere inquadrabile in una precisa patologia, mentre il danno esistenziale, come somma di ripercussioni relazionali di segno negativo, è una modificazione in pejus della personalità del leso, che non coinvolge il bene salute [8].

Distinto così il danno esistenziale rispetto al danno biologico, è possibile esaminare i caratteri di specialità che, secondo i suoi fautori, il danno esistenziale presenterebbe rispetto al danno morale.

Il danno morale [9] costituisce una mera sofferenza morale, una prostrazione dell’animo, un abbattimento dello spirito [10]: il “patema d’animo” e lo “stato di angoscia transeunte” [11].

Si afferma che la peculiarità del danno esistenziale rispetto al danno morale (oltre che, come già visto, rispetto al danno patrimoniale e al danno biologico) è assai netta: le ripercussioni negative in cui si concreta il danno esistenziale si manifestano sul piano concreto, essendo perciò suscettibili di precise verifiche, differenziandosi così dalle sofferenze e dai dolori di carattere spirituale. La nuova categoria risarcitoria presenterebbe pertanto una fisionomia distinta rispetto ai classici paradigmi del danno morale: “non tanto questione di malinconie, di lamenti notturni, non già cuscini bagnati di lacrime; piuttosto una sequenza di dinamismi alterati, un diverso fare e dover fare (o non più fare), un altro modo di rapportarsi al mondo esterno – città e dintorni, quartiere, condominio, trasporti, servizi, luoghi del tempo libero etc” [12].

In teoria, il discimen tra danno esistenziale, da un lato, e danno biologico e morale, dall’altro, può sembrare esser stata chiarita; non altrettanto certe sono, però, le ricadute della suddetta distinzione sul piano applicativo.

Alcuni esempi tratti dalla recente casistica giurisprudenziale possono essere considerati emblematici degli incerti confini della categoria “danno esistenziale”.


Danno esistenziale e perdita del frutto del concepimento

Una recente pronuncia di merito [13], dovendo giudicare della riparazione dei pregiudizi derivanti da sinistro stradale, ha affermato che la perdita del feto quale conseguenza delle lesioni subite dalla gestante rimasta coinvolta nell’incidente, è risarcibile a titolo di c.d. danno esistenziale, “ripercuotendosi grandemente e, talora permanentemente, sull’esistenza della persona, con connotazioni psicologiche relative".

L’iter logico-argomentativo che ha portato il giudicante a riconoscere il ricorrere, nel caso di specie, di un danno esistenziale merita una breve riflessione.

Secondo il giudice adito, appare logico pensare che l’aborto provocato dallo shock abbia causato all’attrice “non solo la perdita dell’anzidetta <chance procreativa>, ma anche patemi d’animo, sofferenze, un senso di continua frustrazione effettiva con rimpianti” [14], un senso di prostrazione, in altri termini, che così come descritto dalla pronuncia in commento, sembra prima facie inquadrarsi perfettamente nella categoria del danno morale soggettivo.

Si richiama, infatti, l’orientamento della Corte Costituzionale [15], per il quale il danno morale è circoscritto proprio ai patemi d’animo, alle sofferenze provocate alla vittima dal fatto illecito e consistenti in un transeunte perturbamento psicologico.

Ad onta delle premesse, il giudice ritiene che il danno non patrimoniale (lato sensu inteso) sofferto per la perdita del frutto del concepimento, debba essere qualificato come danno esistenziale.

La soluzione esposta è esattamente opposta a quella che, poco più di un anno prima, la Suprema Corte aveva dato all’identica questione del “danno per la perdita del frutto del concepimento” [16]

Più precisamente, la pronuncia della Cassazione, che ha sul punto confermato la decisione dei giudici di merito, ha precisato che i danni morali subiti dall’attrice andavano individuati nell’immenso dolore per la perdita del figlio quasi al termine di una gravidanza desiderata (oltre che nelle sofferenze indotte dai trattamenti chirurgici e terapeutici), sottolineando al tempo stesso le modalità particolarmente afflittive con cui si erano svolti i fatti.

Per il Supremo Collegio, quindi, la gestante che abbia perduto il proprio feto a causa del negligente comportamento dei sanitari, ha diritto al risarcimento del danno morale, che deve essere liquidato in via equitativa.

La qualificazione del “danno da perdita del frutto del concepimento” vede divisa anche la dottrina [17].

L’inquadramento del pregiudizio consistente nella perdita del feto nella categoria del danno esistenziale non convince la dottrina che più accuratamente si è impegnata nella elaborazione della nuova figura risarcitoria, la quale ha avuto modo di affermare che la perdita del feto è un pregiudizio che trova la propria collocazione naturale nell’area del danno morale [18].

Altro orientamento [19] ritiene invece che questa tipologia di pregiudizio sia più correttamente inquadrabile nell’ambito del danno esistenziale. A sostegno di questa opinione si adduce in primis la (pretesa) differenza ontologica tra il danno morale, che, in quanto interpretato come patema d’animo o stato d’angoscia transitorio, sarebbe destinato a riassorbirsi in un periodo di tempo relativamente breve laddove il danno esistenziale comprenderebbe quei “pregiudizi che incidono in modo durevole sull’esistenza del danneggiato”. Si afferma, dunque, che nella fattispecie considerata, la perdita del feto è suscettibile di ripercuotersi pesantemente.

In secondo luogo, la validità della soluzione proposta è rintracciata nella necessità di “evitare l’assorbimento della perdita del feto nell’ambito dell’art. 2059 c.c.”, norma che, ad avviso della dottrina citata, “dovrebbe, per la sua stessa formulazione essere riferita solo più (sic) alla sanzione punitiva" [20]

 

 

[1] BARZAZI – BOSIO – DEMORI – RONCALI, Il danno da morte biologico e morale. Profili giuridici, aspetti medico-legali e psichiatrici-forensi, Padova, 2000, 100; CRICENTI, Il danno non patrimoniale, Padova, 1999, 166.


[2] ZIVIZ, Il danno non patrimoniale, in La responsabilità civile, a cura di Cendon, Torino, 1998; ID, La tutela risarcitoria della persona. Danno morale e danno esistenziale, Milano, 2000, passim; ID, Alla scoperta del danno esistenziale, in Contratto e impresa, 1985; si vedano, inoltre, CENDON, Non di sola salute vive l’uomo, in Studi Rescigno, V, e ora in ZIVIZ – CENDON (a cura di), Il danno esistenziale, Milano, 2000.


[3] ZIVIZ, Il danno non patrimoniale, cit., 377.


[4] Corte Cost. (ord.) 22 luglio 1996, n. 293, in Giur. Cost., 1996, 2457; in Giust. Civ., 1996, I, 2800; in Foro it., 1996, I, 2963, con nota di DE MARZO; in Resp. Civ. e prev., 1996, 909; in Giur. It., 1997, I, 314, con nota di COMANDÈ: “L’inclusione del danno alla salute nella categoria dei danni non patrimoniali di cui all’art. 2059 c.c., in ragione della sua non valutabilità diretta in denaro riconosciuta legittima con sentenza nn. 88 del 1978 e 372 del 1994, non significa identificazione con il danno morale soggettivo, ma unicamente riconducibilità delle due figure, quali specie diverse, nel genere del danno non patrimoniale


[5] Sul danno biologico la bibliografia è vastississima: cofronta, per tutti, Giuseppe Cimaglia, Patrizio Rossi. DANNO BIOLOGICO - TABELLE DI LEGGE, Ed. Giuffrè, 2000, passim.


[6] Corte Cost. 14 luglio 1986, n. 184, in Giur. Cost., 1986, 1430, con nota di G.B. FERRI; in Foro it., 1986, I, 2053, con nota di PONZANELLI e di MONATERI; in Nuova giur. Civ. comm., 1986, I, 534, con nota di ALPA; in Nuove leggi civ. comm., 1986, 601, con nota di GIUSTI; in Giur. It., 1987, !, 1, 392, con nota di SCALFI; in Dir. Prat. Assic., 1986, 520, con nota di ANTINOZZI.


[7] Corte Cost. 26 luglio 1979, n. 88, in Giust. Civ., 1979, I, 656; in Foro it., 1979, 2542; in Riv. It. Med. Leg., 1980, 359; in Riv. Infortuni e malattie professionali, 1980, II, 68.


[8] BONA, Brevi osservazioni sulla possibilità di configurare il danno esistenziale, in Tagete, 1999, 36.


[9] Anche per il danno morale, vale lo stesso discorso fatto per il danno biologico alla nota n. 5: confronta, comunque, per tutti: Calcagni C., Mei E.: Danno morale, danno biologico psichico: aspetti giurisprudenziali e medico-legali. in Aggiornamenti di Medicina Sociale, 4, 153, 1998.


[10] ROSSETTI, Danno esistenziale: adesione, iconoclastia od epoch? in Danno e resp., 2000, 209.


[11] Corte Cost. 27 ottobre 1994, n. 372, in Giust. Civ., 1995, I, 887, con nota di COCO; in Dir. Fam., 1995, 457, con nota di LIOTTA; in Resp. Civ. e prev., 1994, con note di SCALFI e GIANNINI; in Vita not., 1995, 613, con nota di BRIGANTE; in Ass., 1995, II, 359, con nota di DE MARCO.


[12] CENDON, Non di sola salute vive l’uomo, in Studi in onore di Pietro Rescigno, V, Responsabilità civile e tutela dei diritti, Milano, 1998, 141; cit.


[13] G. di P. Casamassima 10 giugno 1999, n. 35, in Arch. Giur. Circ. trasporti, 1999, 724; si riporta di seguito la massima "La perdita del feto è risarcibile a titolo di danno esistenziale: infatti, il pregiudizio conseguente all'interruzione forzosa della gravidanza, fatte salve le ripercussioni sulla salute, il ricovero ospedaliero e le eventuali conseguenze patrimoniali, per un verso non può collegarsi nel danno biologico, per altro verso non pare inquadrabile nell'ottica del danno morale, essendo questa categoria, come intesa tradzionalmente, limitata e circoscritta, sia nei suoi contenuti (patemi d'animo, sofferenze patite dalla vittima consistenti in un transeunte turbamento psicologico), sia per effetto del criterio di liquidazione utilizzato (il danno morale è normalmente determinato e liquidato in misura pari a 1/4 - 1/2 del danno biologico)".


[14] G. di P. Casamassima 10 giugno 1999, n. 35, cit.


[15] Si veda la nota 11.


[16] Cass. 11 marzo 1998, n. 2677, in Giur. It., 1999, 735, con nota di BONA e CASTELNUOVO.


[17] Suscita perplessità la circostanza che la discordanza di opinioni sul punto provenga da Autori comunque schierati a favore dell'introduzione della categoria “danno esistenziale” e non, come a prima vistaa sembrerebbe più logico, che il dissenso veda come protagonisti, da un lato i fautori del danno esistenziale e, dall’altro, le opinioni di quanti non condividono l’introduzione della nuova figura risarcitoria.


[18] ZIVIZ, Il danno esistenziale preso sul serio, nota a T. Milano 21 ottobre 1999 e a G. di P. Casamassima 10 giugno 1999, in Resp. Civ. e prev., 1999, 1344. In ordine all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, il Giudice di Pace di Casamassima incorre in errore, quando afferma che il danno esistenziale è “una nuova categoria, elaborata dalla dottrina da alcuni anni e avvallata anche dalla Cassazione civile come in precedenza fatto notare…”. In verità, solo con Cass. 10 gennaio – 8 giugno 2000, n. 7713, in Guida al diritto – Il Sole 24 Ore, 23/2000, 42, su cui infra, il danno esistenziale sembra approdare in Cassazione.


[19] BONA – CASTELNUOVO, La perdita del frutto del concepimento: questioni di responsabilità medica e risarcimento del danno (un’ipotesi di danno esistenziale?), nota a Cass. 11 marzo 1998, n. 2677, cit., 739.


[20] BONA - CASTELNUOVO, La perdita del frutto del concepimento: questioni di responsabilità medica e risarcimento del danno (un’ipotesi di danno esistenziale?), , cit., 739, ritengono che, se il danno da perdita del frutto del concepimento non pare collocabile nell’ottica del danno morale avente come funzione principale quella della sanzione penale, “è, invece, più complesso stabilire se esso si ponga come danno morale subiettivo scevro da rilevanti contaminazioni punitive oppure sia inquadrabile come danno esistenziale”.