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[2] ZIVIZ, Il danno non patrimoniale, in La
responsabilità civile, a cura di Cendon, Torino, 1998;
ID, La tutela risarcitoria della persona. Danno morale e danno
esistenziale, Milano, 2000, passim; ID, Alla scoperta del danno
esistenziale, in Contratto e impresa, 1985; si vedano, inoltre,
CENDON, Non di sola salute vive luomo, in Studi Rescigno,
V, e ora in ZIVIZ CENDON (a cura di), Il danno esistenziale,
Milano, 2000.
[3] ZIVIZ, Il danno non patrimoniale, cit.,
377.
[4] Corte Cost. (ord.) 22 luglio 1996, n. 293,
in Giur. Cost., 1996, 2457; in Giust. Civ., 1996, I, 2800; in
Foro it., 1996, I, 2963, con nota di DE MARZO; in Resp. Civ.
e prev., 1996, 909; in Giur. It., 1997, I, 314, con nota di
COMANDÈ: Linclusione del danno alla salute
nella categoria dei danni non patrimoniali di cui allart.
2059 c.c., in ragione della sua non valutabilità diretta
in denaro riconosciuta legittima con sentenza nn. 88 del 1978
e 372 del 1994, non significa identificazione con il danno morale
soggettivo, ma unicamente riconducibilità delle due figure,
quali specie diverse, nel genere del danno non patrimoniale
[5] Sul danno biologico la bibliografia è
vastississima: cofronta, per tutti, Giuseppe Cimaglia, Patrizio
Rossi. DANNO BIOLOGICO - TABELLE DI LEGGE, Ed. Giuffrè,
2000, passim.
[6] Corte Cost. 14 luglio 1986, n. 184, in Giur.
Cost., 1986, 1430, con nota di G.B. FERRI; in Foro it., 1986,
I, 2053, con nota di PONZANELLI e di MONATERI; in Nuova giur.
Civ. comm., 1986, I, 534, con nota di ALPA; in Nuove leggi civ.
comm., 1986, 601, con nota di GIUSTI; in Giur. It., 1987, !,
1, 392, con nota di SCALFI; in Dir. Prat. Assic., 1986, 520,
con nota di ANTINOZZI.
[7] Corte Cost. 26 luglio 1979, n. 88, in Giust.
Civ., 1979, I, 656; in Foro it., 1979, 2542; in Riv. It. Med.
Leg., 1980, 359; in Riv. Infortuni e malattie professionali,
1980, II, 68.
[8] BONA, Brevi osservazioni sulla possibilità
di configurare il danno esistenziale, in Tagete, 1999, 36.
[9] Anche per il danno morale, vale lo stesso
discorso fatto per il danno biologico alla nota n. 5: confronta,
comunque, per tutti: Calcagni C., Mei E.: Danno morale, danno
biologico psichico: aspetti giurisprudenziali e medico-legali.
in Aggiornamenti di Medicina Sociale, 4, 153, 1998.
[10] ROSSETTI, Danno esistenziale: adesione,
iconoclastia od epoch? in Danno e resp., 2000, 209.
[11] Corte Cost. 27 ottobre 1994, n. 372, in
Giust. Civ., 1995, I, 887, con nota di COCO; in Dir. Fam., 1995,
457, con nota di LIOTTA; in Resp. Civ. e prev., 1994, con note
di SCALFI e GIANNINI; in Vita not., 1995, 613, con nota di BRIGANTE;
in Ass., 1995, II, 359, con nota di DE MARCO.
[12] CENDON, Non di sola salute vive luomo,
in Studi in onore di Pietro Rescigno, V, Responsabilità
civile e tutela dei diritti, Milano, 1998, 141; cit.
[13] G. di P. Casamassima 10 giugno 1999, n.
35, in Arch. Giur. Circ. trasporti, 1999, 724; si riporta di
seguito la massima "La perdita del feto è risarcibile
a titolo di danno esistenziale: infatti, il pregiudizio conseguente
all'interruzione forzosa della gravidanza, fatte salve le ripercussioni
sulla salute, il ricovero ospedaliero e le eventuali conseguenze
patrimoniali, per un verso non può collegarsi nel danno
biologico, per altro verso non pare inquadrabile nell'ottica
del danno morale, essendo questa categoria, come intesa tradzionalmente,
limitata e circoscritta, sia nei suoi contenuti (patemi d'animo,
sofferenze patite dalla vittima consistenti in un transeunte
turbamento psicologico), sia per effetto del criterio di liquidazione
utilizzato (il danno morale è normalmente determinato
e liquidato in misura pari a 1/4 - 1/2 del danno biologico)".
[14] G. di P. Casamassima 10 giugno 1999, n.
35, cit.
[15] Si veda la nota 11.
[16] Cass. 11 marzo 1998, n. 2677, in Giur.
It., 1999, 735, con nota di BONA e CASTELNUOVO.
[17] Suscita perplessità la circostanza
che la discordanza di opinioni sul punto provenga da Autori
comunque schierati a favore dell'introduzione della categoria
danno esistenziale e non, come a prima vistaa sembrerebbe
più logico, che il dissenso veda come protagonisti, da
un lato i fautori del danno esistenziale e, dallaltro,
le opinioni di quanti non condividono lintroduzione della
nuova figura risarcitoria.
[18] ZIVIZ, Il danno esistenziale preso sul
serio, nota a T. Milano 21 ottobre 1999 e a G. di P. Casamassima
10 giugno 1999, in Resp. Civ. e prev., 1999, 1344. In ordine
allorientamento della giurisprudenza di legittimità,
il Giudice di Pace di Casamassima incorre in errore, quando
afferma che il danno esistenziale è una nuova
categoria, elaborata dalla dottrina da alcuni anni e avvallata
anche dalla Cassazione civile come in precedenza fatto notare
.
In verità, solo con Cass. 10 gennaio 8 giugno
2000, n. 7713, in Guida al diritto Il Sole 24 Ore, 23/2000,
42, su cui infra, il danno esistenziale sembra approdare in
Cassazione.
[19] BONA CASTELNUOVO, La perdita del
frutto del concepimento: questioni di responsabilità
medica e risarcimento del danno (unipotesi di danno esistenziale?),
nota a Cass. 11 marzo 1998, n. 2677, cit., 739.
[20] BONA - CASTELNUOVO, La perdita del frutto
del concepimento: questioni di responsabilità medica
e risarcimento del danno (unipotesi di danno esistenziale?),
, cit., 739, ritengono che, se il danno da perdita del frutto
del concepimento non pare collocabile nellottica del danno
morale avente come funzione principale quella della sanzione
penale, è, invece, più complesso stabilire
se esso si ponga come danno morale subiettivo scevro da rilevanti
contaminazioni punitive oppure sia inquadrabile come danno esistenziale.
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