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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85, recante
delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate
nelle riunioni dell'11 gennaio e del 15 gennaio 2002;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 gennaio 2002;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, della
difesa, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente
e della tutela del territorio, della salute e per le politiche comunitarie;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
L'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 1 (Principi generali).
1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra
tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite
dallo Stato.
2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle
strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti
emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali
e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si
ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli
obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti
dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità
della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione
del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione.
3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali
ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione
europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce
il Piano nazionale per la sicurezza stradale.
4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini
periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici
della circolazione stradale.
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all'opinione
pubblica i dati più significativi utilizzando i più
moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune
categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale
ed educativo".
Art. 2.
1. All'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni
sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione.
L'autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere
luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con
veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione
e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare atletiche,
ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale
che interessano più comuni. Per le gare con veicoli a motore
l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali
sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità
di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse
nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province
per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle
autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare
sono subordinate.";
b) al comma 2, le parole: "quelle di competenza del prefetto"
sono sostituite dalle seguenti: "le altre";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche
i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il
preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del
programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora
venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino
gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché
al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste
entro il trentuno dicembre dell'anno precedente. Il preventivo parere
del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità
a cui partecipano i veicoli di cui all'articolo 60, purché
la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a
40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità
alle norme tecnico sportive della federazione di competenza.";
d) al comma 4, nel primo periodo, dopo le parole: "deve essere
richiesta", le parole: "alla prefettura" sono soppresse
e le parole: "dei lavori pubblici, dei trasporti," sono
sostituite dalle seguenti: "delle infrastrutture e dei trasporti,";
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba
inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori,
prima di chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta
di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione.
L'autorità competente può concedere l'autorizzazione
a spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando
gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità,
dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";
f) al comma 6, nel primo periodo, le parole: "L'autorizzazione
alla prefettura" sono sostituite dalle seguenti: "Per
tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione";
g) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario,
nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche
su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli
organi di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in
loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite
di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia,
l'organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi,
in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a
cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo
le relative prescrizioni.
6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità
di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta
tecnica ai sensi del comma 6-bis, i dispositivi e le caratteristiche
dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le relative
modalità di svolgimento. L'abilitazione è rilasciata
dal Ministero dell'interno.
6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con
altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all'interno
del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia
preventivo accordo, la scorta può essere effettuata dalla
polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica
con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter.";
h) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento
plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti,
sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell'autorizzazione
è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento
di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito
dei partecipanti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi
di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1.";
i) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza
una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne
autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro centotrentuno ad euro cinquecentoventiquattro,
se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con
animali, ovvero di una somma da euro seicentocinquantacinque ad
euro duemilaseicentoventitre, se si tratta di competizione sportiva
con veicoli a motore. In ogni caso l'autorità amministrativa
dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo
le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.";
l) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
"8-bis. Chiunque organizza una competizione sportiva in velocità
con veicoli a motore indicata nel presente articolo senza esserne
autorizzato nei modi previsti è punito con l'arresto da uno
ad otto mesi e con l'ammenda da euro cinquecento ad euro cinquemila.
Alla stessa pena soggiace chiunque, a qualsiasi titolo, partecipa
alla competizione non autorizzata. All'accertamento del reato consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
da due a sei mesi ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato
divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI. Con la sentenza di condanna è
sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti.".
Art. 3.
1. All'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Circolazione
dei ciclomotori";
b) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "1. I
ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di:
a) un certificato di circolazione, contenente i dati di identificazione
e costruttivi del veicolo, nonché quelli della targa e dell'intestatario,
rilasciato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ovvero da
uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, con le
modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di aggiornamento
dell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226;
b) una targa, che identifica l'intestatario del certificato di circolazione.
2. La targa è personale. Il titolare la trattiene in caso
di vendita. La fabbricazione e la vendita delle targhe sono riservate
allo Stato, che può affidarle con le modalità previste
dal regolamento a soggetti terzi.
3. Ciascun ciclomotore è individuato nell'Archivio nazionale
dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da una scheda elettronica,
contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i
dati costruttivi e di identificazione di tutti i veicoli di cui,
nel tempo, il titolare della targa sia risultato intestatario, con
l'indicazione della data e dell'ora di ciascuna variazione d'intestazione.
I dati relativi alla proprietà del veicolo sono inseriti
nel sistema informatico del Dipartimento per i trasporti terrestri
a fini di sola notizia, per l'individuazione del responsabile della
circolazione.
4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio del
certificato di circolazione e per la produzione delle targhe sono
stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, secondo criteri di economicità e di massima
semplificazione.";
c) al comma 6, le parole: "idoneità tecnica" sono
sostituite dalla seguente: "circolazione";
d) i commi 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
"7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è
stato rilasciato il certificato di circolazione è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
centotrentuno a euro cinquecentoventiquattro.
8. Chiunque circola con un ciclomotore sprovvisto di targa è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro sessantacinque a euro duecentosessantadue.
9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non propria
è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro millecinquecentoquarantanove a euro seimilacentonovantasette";
e) al comma 10, le parole: "un contrassegno di identificazione"
sono sostituite dalle seguenti: "una targa";
f) i commi 11, 12, 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:
"11. Chiunque fabbrica o vende targhe con caratteristiche difformi
da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore
munito delle suddette targhe è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro millecinquecentoquarantanove
a euro seimilacentonovantasette.
12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non è
stato richiesto l'aggiornamento del certificato di circolazione
per trasferimento della proprietà secondo le modalità
previste dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro trecentoventisette a euro milletrecentoundici.
Alla medesima sanzione è sottoposto chi non comunica la cessazione
della circolazione. Il certificato di circolazione è ritirato
immediatamente da chi accerta la violazione ed è inviato
al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri,
che provvede agli aggiornamenti previsti dopo l'adempimento delle
prescrizioni omesse.
13. L'intestatario che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione
del certificato di circolazione o della targa non provvede, entro
quarantotto ore, a farne denuncia agli organi di polizia è
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro sessantacinque a euro duecentosessantadue. Alla medesima
sanzione è soggetto chi non provvede a chiedere il duplicato
del certificato di circolazione entro tre giorni dalla suddetta
denuncia.
14. Alle violazioni previste dai commi 5, 6 e 7 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo
le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti
dai commi 5 e 6, si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta
salva la facoltà degli enti da cui dipende il personale di
polizia stradale che ha accertato la violazione, di chiedere tempestivamente
che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle
caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti istituzionali
e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in caso di accertata
illegittimità della confisca e distruzione. Alla violazione
prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del fermo
amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso
di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI.".
Art. 4.
1. All'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
"8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento,
l'intestatario della carta di circolazione può chiedere,
per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto
di cui all'articolo 101, comma 1, e con le modalità stabilite
dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione
alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non
sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia
la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente
l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni
dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è
consentita la circolazione ai sensi dell'articolo 102, comma 3.";
b) al comma 11, le parole: "commi 1, 2, 3 e 4" sono sostituite
dalle seguenti: "commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera b)".
Art. 5.
1. All'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) anni quattordici per guidare ciclomotori purché
non trasporti altre persone oltre al conducente;";
b) al comma 1, lettera d), numero 1), prima della parola: "motoveicoli"
è anteposta la seguente: "ciclomotori,"
c) al comma 4, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "La
stessa sanzione si applica al conducente di ciclomotore che trasporti
un passeggero senza aver compiuto gli anni diciotto.".
Art. 6.
1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Patente,
certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli
e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori"
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Per guidare un ciclomotore il minore di età
che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità
alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per
i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale,
organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis.";
c) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti
dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento
e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle
patenti di guida, dei certificati di idoneità alla guida
e dei certificati di abilitazione professionale, con l'obiettivo
della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento
dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni e delle autoscuole
di cui all'articolo 123.";
d) al comma 3, l'alinea, è sostituito dal seguente: "3.
La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue
nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati
per le rispettive categorie:";
e) al comma 5, ultimo periodo, è soppressa la parola: ",
comunque," ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Fanno eccezione le autovetture, i tricicli ed i quadricicli
in servizio di piazza o di noleggio con conducente per il trasporto
di persone, qualora ricorrano le condizioni per il rilascio del
certificato di abilitazione professionale ai conducenti muniti della
patente di guida di categoria B, C e D speciale, di cui al comma
8-bis.";
f) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
"11-bis. Gli aspiranti al conseguimento del certificato di
cui al comma 1-bis possono frequentare appositi corsi organizzati
dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato è
subordinato ad un esame finale svolto da un funzionario esaminatore
del Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani che frequentano
istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria possono
partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all'interno della
scuola, nell'ambito dell'autonomia scolastica. Ai fini dell'organizzazione
dei corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla
base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici
del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni
a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni
pubbliche e private impegnate in attività collegate alla
circolazione stradale. I corsi sono tenuti prevalentemente da personale
insegnante delle autoscuole. La prova finale dei corsi organizzati
in ambito scolastico è espletata da un funzionario esaminatore
del Dipartimento per i trasporti terrestri e dall'operatore responsabile
della gestione dei corsi. Ai fini della copertura dei costi di organizzazione
dei corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche, al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono assegnati
i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura
prevista dall'articolo 208, comma 2, lettera c). Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, stabilisce, con proprio
decreto, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, le direttive, le modalità,
i programmi dei corsi e delle relative prove, sulla base della normativa
comunitaria.";
g) dopo il comma 13 è inserito il seguente:
"13-bis. Chiunque, non essendo titolare di patente, guida ciclomotori
senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al
comma 11-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro cinquecentosedici a euro duemilasessantacinque.";
h) il comma 14 è soppresso;
i) al comma 17, le parole: "di cui al comma 15" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui ai commi 13-bis e 15".
Art. 7.
1. Dopo l'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art. 126-bis (Patente a punti). - 1. All'atto del rilascio
della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale
punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella
misura indicata nella tabella allegata, a seguito della violazione
di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le
norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella
medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione
deve risultare dal verbale di contestazione.
2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione
che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro
trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata,
all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione
si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi
amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i
termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di
trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia
dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine
per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito
dei ricorsi medesimi. La comunicazione può essere effettuata
solo se la persona del conducente, quale responsabile della violazione,
sia stata identificata inequivocabilmente; tale comunicazione avviene
per via telematica o mediante moduli cartacei predisposti dal Dipartimento
per i trasporti terrestri.
3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati
dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente
può controllare in tempo reale lo stato della propria patente
con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti
terrestri.
4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio
non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati
dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò
autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente
di riacquistare sei punti. A tale fine, l'attestato di frequenza
al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per
i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento
dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti
i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le
modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento.
5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma
6, la mancanza, per il periodo di tre anni, di violazioni di una
norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio,
determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro
il limite dei venti punti.
6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente
deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo
128. A tale fine, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri
competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di
guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure
di cui all'articolo 201, comma 3, è atto definitivo. Qualora
il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti
entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione,
la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con
atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti
terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al
titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di
cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione
del documento.".
Art. 8.
1. Al comma 9 dell'articolo 141 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Fuori dei casi previsti dall'articolo
9, chiunque, a qualsiasi titolo o per qualunque finalità,
gareggia in velocità con veicoli a motore, è punito
con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da euro cinquecentosedici
a euro cinquemilacentosessantaquattro, nonché con la confisca
del veicolo con il quale è stata commessa la violazione.
All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente da due a sei mesi ai sensi del capo
II, sezione II, del titolo VI.".
Art. 9.
1. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela
della vita umana la velocità massima non può superare
i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane
principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per
le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri
abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad
un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche
costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli
appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie più corsia
di emergenza per ogni senso di marcia, gli enti proprietari o concessionari
possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150
km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del
tracciato, previa installazione degli appositi segnali, semprechè
lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche
prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio.
In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocità
massima non può superare i 110 km/h per le autostrade ed
i 90 km/h per le strade extraurbane principali.".
Art. 10.
1. Il comma 6 dell'articolo 143 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, è soppresso.
Art. 11.
1. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito
il seguente:
"1-bis. Per i ciclomotori ed i motocicli, in qualsiasi condizione
di marcia, è obbligatorio l'uso dei proiettori anabbaglianti
e delle luci di posizione.".
Art. 12.
1. All'articolo 153 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a) dopo le parole "i proiettori anabbaglianti:"
sono inserite le seguenti: "in autostrada;".
Art. 13.
1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando
la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di
veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero
di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è disposta
la revoca della patente di guida, ai sensi del capo II, sezione
II, del titolo VI.";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Quando si abbia motivo di ritenere che il conducente del
veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante
dall'influenza dall'alcool, gli organi di polizia stradale di cui
all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più
vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare
l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.";
c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e
sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico
viene effettuato, su richiesta degli organi di polizia stradale
di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie
di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate,
con strumenti e modalità stabilite con decreto del Ministero
della salute, di concerto con il Ministero dell'interno. Le strutture
sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa
certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando
il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni
di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti
di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati
al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo
32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.";
d) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Qualora dall'accertamento, eseguito a norma dei commi 4
e 4-bis, risulti un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti
dal regolamento, il conducente è considerato in stato di
ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma
2.";
e) al comma 6, le parole: "di cui al comma 4," sono sostituite
dalle seguenti: "di cui ai commi 4 e 4-bis,".
Art. 14.
1. Il comma 2 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"2. Quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il
conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso
di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale
di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi
previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture
sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia
stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso
quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo
di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli
esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti
o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni
si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività
di rilevamento e soccorso. Le predette strutture sanitarie, su richiesta
degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1
e 2, effettuano altresì tali accertamenti sui conducenti
coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche.
Gli accertamenti sono effettuati con strumenti e modalità
stabiliti dal regolamento, ai fini della determinazione delle quantità,
indicate in conformità alle previsioni dello stesso regolamento;
essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcolemico
previsto nell'articolo 186. Le strutture sanitarie rilasciano agli
organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla
prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della
riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge.
I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti
ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati
al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo
32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario
positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo
di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo
della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.".
Art. 15.
1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono
destinati:
a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, della
legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività
connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale,
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura
dell'80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo
2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche
e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso
il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla
viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con
legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione
stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale della
Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza
e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza
della circolazione;
b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento
per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale
annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza
del veicolo;
c) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura
del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno
della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione
stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato
di idoneità alla conduzione dei ciclomotori.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, determina annualmente le
quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità.
Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio,
nel rispetto delle quote come annualmente determinate.".
Art. 16.
1. All'articolo 226 del decreto legislativo 20 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Previa
apposita istanza, gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri
rilasciano, a chi ne abbia qualificato interesse, certificazione
relativa ai dati tecnici ed agli intestatari dei ciclomotori, macchine
agricole e macchine operatrici; i relativi costi sono a totale carico
del richiedente e vengono stabiliti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze.";
b) al comma 11, dopo le parole: "di un determinato veicolo,"
sono aggiunte le seguenti: "che comportano decurtazione del
punteggio di cui all'articolo 126-bis".
Art. 17.
Aggiornamento denominazioni
1. Fermi restando gli aggiornamenti delle denominazioni di uffici
e strutture ministeriali già operati con il presente decreto,
in tutti gli altri casi in cui nel decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, sono previste
denominazioni di uffici e strutture ministeriali modificate per
effetto di intervenute disposizioni legislative, le stesse devono
intendersi modificate nel modo seguente:
a) le denominazioni: "Ministro e Ministero dei trasporti e
della navigazione" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro
e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";
b) le denominazioni: "Ministro e Ministero dei lavori pubblici"
sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti";
c) le denominazioni: "Ministro e Ministero della pubblica istruzione"
sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca";
d) le denominazioni: "Ministro e Ministero di grazia e giustizia"
sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero della
giustizia";
e) le denominazioni: "Ministro e Ministero del tesoro"
sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero dell'economia
e delle finanze";
f) le denominazioni: "Ministro e Ministero della sanità"
sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero della
salute";
g) le denominazioni: "Ministro e Ministero dell'ambiente"
sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio";
h) le denominazioni: "Ministro e Ministero dell'agricoltura
e foreste" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e
Ministero delle politiche agricole e forestali";
i) le denominazioni: "Ministro e Ministero del lavoro e della
previdenza sociale" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro
e Ministero del lavoro e delle politiche sociali";
l) le denominazioni: "Ministro e Ministero delle finanze"
sono sostituite dalle seguenti: "Ministro e Ministero dell'economia
e delle finanze";
m) la denominazione: "Ministro per i problemi delle aree urbane"
è sostituita dalla seguente: "Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti";
n) le denominazioni: "la o della Direzione generale della M.C.T.C."
sono sostituite dalle seguenti: "il o del Dipartimento per
i trasporti terrestri";
o) le denominazioni: "ufficio o uffici o ufficio provinciale
o uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C."
sono sostituite dalle seguenti: "ufficio o uffici competenti
del Dipartimento per i trasporti terrestri".
Art. 18.
Disposizioni finali e transitorie
1. I minori di età che alla data di entrata in vigore del
presente decreto abbiano compiuto gli anni quattordici devono, per
la guida dei ciclomotori, dotarsi del certificato di idoneità,
nell'osservanza delle modalità ed entro i termini indicati
nel regolamento.
2. La partecipazione ai corsi per il conseguimento del certificato
di idoneità alla guida dei ciclomotori può essere
effettuata anche da coloro che compiranno quattordici anni entro
l'anno scolastico in corso.
3. L'articolo 116, comma 13-bis, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, introdotto
dall'articolo 6 del presente decreto, entra in vigore il 1°
gennaio 2004.
4. Alle patenti in corso di validità alla data di entrata
in vigore del presente decreto è attribuito il punteggio
di venti punti previsto dall'articolo 126-bis del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni,
introdotto dall'articolo 7 del presente decreto.
Art. 19.
Entrata in vigore
1. Salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 18, il presente
decreto entra in vigore il 1° gennaio 2003.
Allegato
TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL'Art. 126-BIS
=====================================================================
| Norma violata |Punti
=====================================================================
Art. 141|Comma 8 |2
---------------------------------------------------------------------
|Comma 9, 1 periodo |4
---------------------------------------------------------------------
|Comma 9, 2° periodo |10
---------------------------------------------------------------------
Art. 142|Comma 8 |2
---------------------------------------------------------------------
|Comma 9 |10
---------------------------------------------------------------------
Art. 143|Comma 11 |4
---------------------------------------------------------------------
|Comma 12 |10
---------------------------------------------------------------------
|Comma 13, con rif. al comma 5 |4
---------------------------------------------------------------------
Art. 145|Comma 10, con rif. ai commi 2, 3, 4, 6, 8 e 9 |2
---------------------------------------------------------------------
|Comma 10, con rif. al comma 5 |4
---------------------------------------------------------------------
|Comma 11 |5
---------------------------------------------------------------------
|Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto |
Art. 146|di sosta e di fermata |1
---------------------------------------------------------------------
|Comma 3 |4
---------------------------------------------------------------------
Art. 147|Comma 5 |3
---------------------------------------------------------------------
|Comma 6 |5
---------------------------------------------------------------------
Art. 148|Comma 15 |2
---------------------------------------------------------------------
|Comma 16, 1 periodo |4
---------------------------------------------------------------------
|Comma 16, 2° periodo |5
---------------------------------------------------------------------
Art. 149|Comma 4 |3
---------------------------------------------------------------------
|Comma 5, 2° periodo |5
---------------------------------------------------------------------
Art. 150|Comma 4 |1
---------------------------------------------------------------------
|Comma 5 |5
---------------------------------------------------------------------
Art. 152|Comma 3 |2
---------------------------------------------------------------------
Art. 153|Comma 10 |3
---------------------------------------------------------------------
|Comma 11 |1
---------------------------------------------------------------------
Art. 154|Comma 7 |4
---------------------------------------------------------------------
|Comma 8 |2
---------------------------------------------------------------------
Art. 161|Comma 2 |4
---------------------------------------------------------------------
|Comma 4 |2
---------------------------------------------------------------------
Art. 162|Comma 5 |2
---------------------------------------------------------------------
Art. 164|Comma 8 |3
---------------------------------------------------------------------
Art. 165|Comma 3 |2
---------------------------------------------------------------------
Art. 167|Commi 2, 3, 5 e 6, con rif. a: |
---------------------------------------------------------------------
| a) eccedenza non superiore a 1t |1
---------------------------------------------------------------------
| b) eccedenza non superiore a 2t |2
---------------------------------------------------------------------
| c) eccedenza non superiore a 3t |3
---------------------------------------------------------------------
| d) eccedenza superiore a 3t |4
---------------------------------------------------------------------
|Comma 7 |3
---------------------------------------------------------------------
Art. 168|Comma 7 |4
---------------------------------------------------------------------
|Comma 8 |10
---------------------------------------------------------------------
|Comma 9 |10
---------------------------------------------------------------------
Art. 169|Comma 7 |3
---------------------------------------------------------------------
|Comma 8 |4
---------------------------------------------------------------------
|Comma 9 |2
---------------------------------------------------------------------
|Comma 10 |1
---------------------------------------------------------------------
Art. 170|Comma 6 |1
---------------------------------------------------------------------
Art. 171|Comma 2 |3
---------------------------------------------------------------------
Art. 172|Commi 8 e 9 |3
---------------------------------------------------------------------
Art. 173|Comma 3 |4
---------------------------------------------------------------------
Art. 174|Comma 7 |1
---------------------------------------------------------------------
Art. 175|Comma 13 |4
---------------------------------------------------------------------
|Comma 14, con rif. al comma 7, lettera a) |2
---------------------------------------------------------------------
|Comma 16 |2
---------------------------------------------------------------------
Art. 176|Comma 19 |10
---------------------------------------------------------------------
|Comma 20, con rif. al comma 1, lettera b) |4
---------------------------------------------------------------------
|Comma 20, con rif. al comma 1, lettere c) e d) |10
---------------------------------------------------------------------
|Comma 21 |2
---------------------------------------------------------------------
Art. 178|Comma 4 |1
---------------------------------------------------------------------
Art. 179|Comma 9 |10
---------------------------------------------------------------------
Art. 186|Comma 2 |10
---------------------------------------------------------------------
Art. 187|Comma 4 |10
---------------------------------------------------------------------
Art. 189|Comma 5 |4
---------------------------------------------------------------------
|Comma 6 |10
---------------------------------------------------------------------
|Comma 9 |2
---------------------------------------------------------------------
Art. 191|Comma 4 |3
Per le violazioni commesse entro i primi cinque anni dal rilascio
della patente di guida, i punti riportati nella presente tabella,
per ogni singola violazione, sono raddoppiati.
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