Il Trust: applicazioni pratiche

(Aggiornamento in pillole per il consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna -
Relazione tenuta a Bologna il 16 febbraio 2001)


Avv. Carla Nassetti

SOMMARIO:

1.Alcune applicazioni pratiche: I Trusts di famiglia - 2. Il fondo patrimoniale - 2.1. La circolare del Ministero delle finanze 221 del 30 novembre 2000 - 3. Il Trust nella separazione e nel divorzio - 4. Il Trust quale forma alternativa alle polizze vita.

 

1. Alcune applicazioni pratiche: I Trusts di famiglia

Molteplici sono le possibili applicazioni dei trusts in ambito famigliare (1), il che comprende anche l'ambito successorio, che, seppure presenti molteplici possibilità applicative tali da evitare l'insorgenza di eventuali problemi legati all'apertura della successione, non potrà essere trattata in questa sede, e ciò in ragione della accennata vastità dell'argomento; può dirsi tuttavia, che l'istituzione del Trust in generale consente di:
1) attribuire diritti immobiliari a minori svincolando dalle complicati procedure del codice di rito;
2) vincolare un bene che cadrà in successione a determinate regole o accadimenti;
3) proteggere la famiglia da sperperi, conferendole le rendite ma non il capitale;
4) condizionare l'attribuzione patrimoniale ad eventi futuri ed incerti;
In tutti i tipi di trust nell'ambito della disciplina del diritto di famiglia, risulta di notevole rilievo sistematico sottolineare come sia di assoluta importanza evidenziare i soggetti beneficiari del trust stesso, che risulteranno titolari nei confronti del trustee del diritto di ricevere l'adempimento delle obbligazioni che il trust ha imposto al trustee medesimo (2).
A tal proposito, ed in particolare allo scopo di proteggere la famiglia da sperperi, è possibile prevedere nell'atto istitutivo che il beneficiario non sia indicato quale titolare del diritto di pretendere dal trustee la rendita o l'intero patromonio allo spirare della durata del trust, ma avrà nei confronti del trustee una semplice aspettativa

2. Il Fondo Patrimoniale

Pur con le evidenti lacune che presenta l'istituto civilistico del fondo patrimoniale, determinate prevalentemente dal fatto che i beni racchiusi nel fondo sono semplicemente destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, anziché essere segregati in un Trust, quest'ultimo viene necessariamente assimilato al primo, quantomeno in relazione agli effetti che possono essere prodotti dalla costituzione di un Trust familiare.
Probabilmente uno dei più immediati effetti che il trust produrrà, intervenendo nel nostro ordinamento, sarà quello di sostituire l'istituto civilistico del fondo patrimoniale, che è senza dubbio obsoleto sotto vari aspetti; pur avendo, infatti, la dottrina indicato il fondo come uno dei pochi esempi civilistici di patrimonio di destinazione, una giurisprudenza largamente permissiva ha fatto si che a questa assimilazione teorica conseguisse una scarso rilievo pratico; a tal proposito è esemplificativa l'interpretazione dell'art. 169, relativo alle possibilità di alienare i beni oggetto del fondo, nella sua accezione più ampia che la giurisprudenza ha ridotto a mera norma procedurale. Allo stesso modo poi non ha applicato l'art. 320 prevedendo un contestuale obbligo di reimpiego per i bisogni della famiglia sulle somme incassate dalla vendita dei beni. Si è prodotto quindi l'effetto pratico per il quale il fondo patrimoniale civilistico può oggi essere disfatto e rifatto a mero piacimento dei coniugi e per ragioni di fatto indipendenti dai bisogni della famiglia.

E' noto che in un Trust possono farsi confluire un insieme di beni di appartenenza dei coniugi e destinabili esclusivamente ad essere preposti al soddisfacimento dei bisogni della famiglia stessa, la cui sorte non coinvolgerà il Trust, talché quest'ultimo è immune dalle vicende della coppia e dalle possibili crisi della coppia medesima, cosicché qualora i coniugi istituissero un trust, il primo effetto sarebbe che le loro singole vicende patrimoniali, ma anche sentimentali, sarebbero del tutto estranee alla vita del trust che continuerebbe a spiegare i suoi effetti nei confronti dei beneficiari così come previsto nell'atto istitutivo, anche se resta ferma comunque l'ipotesi, del tutto ammissibile, che i coniugi abbiano previsto lo scioglimento del trust in caso di loro separazione o divorzio (3).
La distinzione fra negozio istitutivo e negozio di trasferimento attiene ad entrambe le fattispecie. Ugualmente la tendenziale unilateralità del trust si rispecchia nel fondo patrimoniale se si accede alla teoria di molti per la quale non occorre l'accettazione di entrambi i coniugi se la convenzione matrimoniale è stipulata solo da uno dei due. L'accettazione se richiesta, riguarda poi solo il negozio di trasferimento e non quello istitutivo e gli incrementi di beni del fondo, per opera del disponente o di terzi, sono assoggettati automaticamente all'effetto segregativo.
Si può altresì arrivare a dire che oggetto del fondo non è un bene ma, come nel trust, un diritto ed è possibile che alla cessazione del fondo, determinati diritti, medio tempore segregati, vengano riacquistati dai coniugi o da terzi;
perciò anche nella fattispecie civilistica la proprietà è segregata e temporanea seppure per effetto del semplice vincolo di destinazione che viene impresso ai beni che confluiscano nel fondo all'atto della sua costituzione.
Tutte le lacune e le debolezze del fondo patrimoniale, tuttavia, emergono ulteriormente qualora si esamini la posizione del beneficiari del fondo e i concreti diritti, di controllo sulla gestione dei beni del fondo, che questi possono esercitare.
Ad un potere di controllo pressoché inesistente si aggiunga, infatti, che secondo il disposto di cui all'art.171 cod.civ."la destinazione del fondo termina a seguito di annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio" (4), cosicché qualsiasi crisi della coppia travolge irrimediabilmente il fondo disattendendo le legittime aspettative dei beneficiari, ad esempio la prole, a maggior ragione se trattasi di minori.
I coniugi quindi in sostanza perdono qualsiasi potere dispositivo sui beni, anche se l'evolversi della vita della coppia va di pari passo con l'esistenza stessa del fondo patrimoniale, coinvolgendo necessariamente le vicende patrimoniali della famiglia.
Si pensi, per esempio, al caso pratico in cui un imprenditore individuale, sposato con un figlio, decida di costituire un fondo patrimoniale destinando alcuni dei suoi beni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia; senonché l'imprenditore fallisce e non molto tempo dopo, la moglie chiede la separazione.
Per effetto della separazione si scioglie il fondo patrimoniale, cosicché i beni che ne facevano parte rientrano nel patrimonio dell'imprenditore, nel frattempo fallito in proprio; tutto ciò che faceva parte del fondo, quindi, viene attratto alla massa dell'attivo fallimentare e l'imprenditore vede svanire la propria aspettativa e quella del figlio nei confronti del patrimonio che aveva destinato alla famiglia e soprattutto alla sua sopravvivenza, essendo costretto a subire una sorte, che in questa ipotesi, altri hanno determinato.
Diverso discorso dovrebbe farsi qualora i coniugi, anziché un fondo patrimoniale avessero istituito un trust, ciò da cui deriva, quale primo ed importante effetto, il fatto che i beneficiari, che la prassi porta per lo più ad indicare nei componenti della famiglia, e quindi la prole, sarebbero garantiti dal trustee ed avrebbero un vero e proprio diritto esercitabile contro questi per ogni e qualsiasi eventuale inadempimento rispetto agli scopi del trust (5).
Non da ultimo poi si noti che il trustee, è soggetto a responsabilità precise derivanti dalla funzione che esercita, ma è altresì sottoposto alla vigilanza del guardiano il che garantisce oltremodo l'efficace amministrazione dei beni in trust ed il perseguimento dello scopo in esso previsto; a ciò si aggiunga che l'amministrazione dei beni in trust è regolata solo dal suo atto istitutivo e come tale scevra da tutte le problematiche relative alla comunione o separazione dei beni che, per inciso, potrebbe continuare ad esistere sui beni residui di proprietà dei coniugi.
L'esistenza di un trust infine non consentirebbe la facile alienazione dei beni che lo compongono, producendo altresì l'effetto di disincentivare la costituzione di fondi patrimoniali simulati o abusivi.

Per ciò che concerne da ultimo la problematica relativa all'annotazione del trust sull'atto di matrimonio, il problema pare di facile soluzione.
Si sa che le convenzioni matrimoniale possono essere opposte a terzi solo se annotate a margine dell'atto di matrimonio e se hanno per oggetto beni immobili o mobili registrati, devono essere trascritti. L'annotazione nei registri dello stato civile è pubblicità costitutiva mentre la trascrizione è pubblicità notizia.
L'art. 453 c.c prevede si possa annotare sui Registri dello Stato Civile secondo come la legge dispone. In forza della legge di ratifica della Convenzione dell'Aja un trust è quindi annotabile sull'atto di matrimonio. Tuttavia il Trust è una convenzione matrimoniale e pertanto non va annotata; del resto il Trust, prescinde dal fatto che la coppia abbia contratto matrimonio, essendo perciò, possibile anche per la coppia che convive more uxorio, costituire un trust. A maggior ragione tale ipotesi rende evidente la superfluità dell'annotazione anche nel caso in cui si sia in presenza di una coppia regolarmente sposata. Non si può prescindere comunque dalla contestuale trascrizione se il trust ha per oggetto beni immobili (6).
Altro ed interessante aspetto del Trust che lo rende inevitabilmente maggiormente efficace rispetto al fondo patrimoniale in relazione alle finalità perseguite, è la possibilità di indicare il trustee quale debitore in regresso, rispetto a qualsiasi creditore del disponente, con potere di vendere i beni in trust se le liquidità non fossero sufficenti ad assolvere i debiti contratti.
Da ciò deriva che qualunque azione cautelare sarà scongiurata per carenza di periculum in quanto non solo il trustee è obbligato ad adempiere, ma la garanzia dell'adempimento è oltremodo esistente per tutta la durata del trust, stante l'intangibilità dei beni stessi (7)

2.1 La circolare del Ministero delle finanze 221 del 30 novembre 2000.
A tal proposito, si rende opportuno precisare che in via teorica il trasferimento di proprietà che avviene nell'ambito di un trust, non producendo, in linea di massima, alcun arricchimento patrimoniale del soggetto a cui il diritto è destinato, non può che scontare l'imposta di registro a tassa fissa
La lettura della Circolare del Ministero delle Finanze, ci offre tuttavia il pretesto per continuare il percorso di comparazione fra Fondo Patrimoniale e Trust, che necessariamente coinvolge il trattamento fiscale riservato al fondo patrimoniale medesimo, determinandone con evidenza straordinaria, ed a maggior ragione, la sua applicabilità al Trust.
Qualora, quindi, uno od entrambi i coniugi, sia proprietario o siano proprietari di tutti i beni che si faranno confluire nel Trust, si avrà il c.d. TRUST AUTODICHIARATIVO, e quindi semplicemente si verificherà l'effetto segregativo dei beni la cui titolarità si trasferirà in capo ai coniugi - trustee.
In tale ipotesi, in applicazione a quanto stabilito dalla recente disciplina tributaria in materia di fondo patrimoniale, non essendoci arricchimento personale del Trustee, resta esclusa anche l'imposta di donazione, e pertanto l'imposta applicabile è quella di registro, ed in particolare, essendo l'atto in esame fra quelli previsti dall'art.11 della tariffa, £.250,000.
(E' esclusa, inoltre, in questo caso, l'applicazione dell'imposta di trascrizione e catastale.)
Identico trattamento tributario si può ipotizzare nel caso in cui i coniugi trasferiscano la proprietà dei propri beni ad un TERZO CHE DIVENTA TRUSTEE; in questa ipotesi si verifica un trasferimento di proprietà a titolo gratuito a favore del trustee, ma non vi é l'arricchimento personale del trustee medesimo, cosicché si applica lo stesso art.11 che prevede il versamento dell'imposta di registro a tassa fissa, precisando che non sono applicabili l'imposta di trascrizione e catastale.
E' inoltre possibile che nel Trust confluiscano BENI DI UN TERZO che non se ne riserva la proprietà, e che indichi quali TRUSTEE DUE CONIUGI i cui figli saranno indicati QUALI BENEFICIARI.
In questa ipotesi si verifica il trasferimento di proprietà che comporta, dal punto di vista fiscale l'applicazione dell'imposta di registro di cui all'art.11 - tariffa D.P.R.131/86.
E' inoltre soggetto all'imposta sulle donazioni il successivo trasferimento dei beni dal Trustee ai beneficiari, e ciò in quanto, è evidente che tale successivo trasferimento comporta un arricchimento dei beneficiari medesimi.

3. Il Trust nella separazione e nel divorzio

Il trust in quest'ambito è senza dubbio uno strumento di estrema importanza allo scopo di intervenire efficacemente nella genesi della crisi della coppia, e quindi, nel momento antecedente l'inizio del procedimento di separazione o divorzio o in un secondo momento successivo alla conclusione di questi procedimenti con già la statuizione di un obbligo alimentare a carico di un coniuge.
Nella prima fase delineata la istituzione di un trust servirebbe indubbiamente a prevenire, o limitare, le richieste economiche dell'altro coniuge, strumento spesso di ritorsione per conseguire forme di risarcimento morale, altrimenti non possibili.
E' principio generale, infatti, per quanto concerne i rapporti fra revocatoria ordinaria e Trust, che la protezione dei diritti dei creditori è assicurata ancor prima della norma imperativa di diritto positivo, dall'art.15 della Convenzione dell'Aja; perciò, qualora il soggetto disponente, e quindi nella fattispecie l'ex coniuge, al momento della costituzione del Trust, non abbia debiti di sorta, potrà in seguito, opporre legittimamente il Trust ad eventuali creditori, il cui relativo diritto sia sorto successivamente all'istituzione del Trust stesso, quale per esempio l'obbligo alimentare di cui abbia disposto il Giudice all'udienza Presidenziale.
In ogni caso, se il disponente ha un residuo patrimonio capiente rispetto ai debiti contratti, qualsiasi azione da parte dei creditori, dovrà convergere preventivamente su detto patrimonio fino al suo esaurimento (8).
Il trust, tuttavia, potrebbe essere preventivamente istituito con i beni che si vogliono far uscire dal proprio patrimonio personale, limitando il residuo dello stesso a quanto servirà a far fronte agli obblighi alimentari che seguiranno.
Ciò consentirebbe al coniuge che verrà gravato dall'obbligo alimentare, tenendo ovviamente necessariamente presente l'estrema delicatezza di un atto di questo tipo ai fini della sua validità, di proteggere il proprio patrimonio da richieste economiche future, garantendone l'integrità ad esclusivo beneficio della prole, anche in caso di sua morte prematura.
I redattori, tuttavia, non dovranno mai dimenticare alcuni principi fondamentali, per non subire immediate - e legittime - azioni revocatorie destinate a tutelare i diritti della prole e dell'altro coniuge.
In sostanza andranno quindi rispettati i criteri economici che verosimilmente i giudici adotteranno per determinare l'assegno alimentare o di mantenimento, ponendo in essere un atto di trust solo finalizzato ad evitare il procrastinarsi di ostili procedimenti giudiziali volti a soddisfare pretese economiche spesso esorbitanti. Allo stesso modo dovranno essere rispettati i diritti della prole che sarà opportuno indicare come beneficiari del trust stesso.
Qualora, invece, uno dei coniugi sia già gravato da un obbligo alimentare, l'istituzione di un Trust avrebbe una valenza estremamente garantista relativamente ai diritti alimentari o di mantenimento vantati da coniuge e prole, in quanto consentirebbe di isolare le risorse del coniuge obbligato al mantenimento, o agli alimenti, affinchè non possano essere distolte dall'adempimento di queste obbligazioni.
Il primo positivo effetto sarebbe senza dubbio quello di evitare qualsiasi conflitto fra i creditori del coniuge obbligato e i creditori della prestazione alimentare.
Questi infatti sarebbero pienamente garantiti mentre l'obbligato non potrebbe nemmeno pensare di non adempiere.
Trusts di questo genere sono dotati della flessibilità che le strutture civilistiche difficilmente consentono; il tipico effetto dei trusts di trasferire gli interessi sul piano beneficiario senza toccare il titolo, che rimane al trustee, si presta per disposizioni a termine o sottoposte a condizioni e alla successiva indicazione di più beneficiari. Inoltre il trasferimento del diritto al trustee eviterebbe l'interferenza indebita degli interessati e le spiacevoli situazioni, anche psicologiche e morali, che spesso vengono a crearsi.

4. Il Trust quale forma alternativa alle polizze vita

E' necessario premettere che la finalità principale di tale polizza è data dall'assicurare una somma di danaro in caso di morte, della quale spesso i beneficiari sono rappresentati dai famigliari del de cuius; il contraente infatti, versa somme di denaro che confluiscono sotto forma di premi in un fondo, destinato al verificarsi dell'evento morte o sopravvivenza del beneficiario, a soddisfare i bisogni propri o delle persone indicate nella polizza stessa, con un'evidente funzione previdenziale. A ciò si aggiunga che la morte dell'assicurato interrompe immediatamente il contratto senza possibilità alcuna per i beneficiari di procrastinare ad un momento successivo la riscossione della somma.
La scelta di costituire un trust, contestualmente al perfezionarsi del contratto di polizza, con cui il contraente dispone la designazione di un Trustee, quale soggetto legittimato a ricevere il capitale derivante dalla polizza stessa, della quale tuttavia, possono comunque rimanere beneficiari, seppure di regresso, il contraente o i suoi figli, avrebbe senza dubbio molteplici vantaggi, quali, per esempio il fatto che il disponente potrebbe dettare disposizioni sull'uso da farsi della somma riscossa in caso di sua morte; potrebbe quindi prevedere forme di reinvestimento del danaro, la temporanea corresponsione di rendite (ad esempio fino a quando i figli non abbiano cessato gli studi, o non si siano sposati) senza toccare il capitale, fino al punto di consentire al trustee di utilizzare il capitale riscosso per livellare posizioni dei legittimari e procedere alla relative divisioni. Tutto ciò sarebbe al di fuori, non solo delle complicate procedure previste dal nostro ordinamento, ma anche a piena e totale garanzia degli eredi soprattutto se minori (9).

E' inoltre di estrema importanza, nell'ambito degli effetti prodotti nella fattispecie, dalla costituzione di un Trust, il fatto che i creditori del beneficiario, non potrebbero aggredire nel modo più assoluto, le somme dovute dall'assicuratore a quest'ultimo.
Nell'ipotesi in cui il beneficiario - assicurato sia fallito, assume notevole importanza una recente sentenza della Corte di Cassazione n.8676/2000, che travolgendo quello che era stato l'orientamento precedente, ha stabilito che "le somme dovute dall'assicuratore a seguito del riscatto esercitato dalla curatela fallimentare per premi di assicurazione su polizza vita versato dall'assicurato - fallito, rientrano nella massa dei beni fallimentari..."; la sentenza sembrerebbe disattendere il principio di cui all'art.1923 cod.civ. nella sua necessaria correlazione con l'art.46 nn.2 e 5 L.F., secondo cui la somma capitale dovuta al contraente stesso od al beneficiario a causa della polizza vita, non essendo pignorabile, non avrebbe dovuto ricadere nell'attivo fallimentare, e ciò in ragione della natura meramente previdenziale che viene attribuita al contratto di polizza che costituisce la fonte delle somme in oggetto.
La decisione in esame fa leva, dunque, sull'aspetto previdenziale che inevitabilmente caratterizza l'indennità una volta che si verifica l'evento assicurato, e cioè la morte dell'assicurato medesimo o la sopravvivenza del medesimo; non altrimenti viene attribuita tale natura alle somme che vengono richieste in restituzione dalla curatela a seguito del riscatto per effetto del recesso.
Il carattere previdenziale atterrebbe cioè alla sola obbligazione principale, mentre il riscatto presuppone una situazione esattamente contraria, ossia la cessazione anticipata del rapporto, che viene a frustrare detta finalità previdenziale (10).
Tuttavia è possibile, tramite la costituzione di un Trust, il cui Trustee, per espressa disposizione del disponente stipuli un contratto di polizza vita, in cui l'evento assicurato sia la morte o la sopravvivenza del disponente stesso, evitare che le somme eventualmente riscattate in seguito al recesso anticipato, confluiscano nell'attivo fallimentare dell'imprenditore - disponente, nel frattempo fallito; ed infatti in questo caso è il Trustee e solo quest'ultimo che potrà esercitare eventualmente il diritto di riscattare le somme, mentre l'imprenditore che potrà essere nominato beneficiario, come altrimenti beneficiari potrebbero essere, per esempio, i figli, non sarebbe titolare di alcun diritto surrogabile dalla curatela fallimentare.
Identico discorso deve farsi nel caso in cui, il trustee divenga contraente per effetto della cessione del contratto, ciò quantomeno su un piano teorico, anche se tale ipotesi suscita alcune perplessità dal momento che è evidentemente maggiormente esposta ad essere colpita da revocatoria fallimentare e/o ordinaria anche se quest'ultima è subordinata alla difficile prova, il cui onere spetta alla parte che chiede la revoca del trust, della preordinazione dolosa unitamente alla collaborazione del terzo.

 

 

(1) Vd. Guida al diritto, cit. Dossier mensile n. 9\1997 e per una compiuta disamina in materia di trusts e successioni vd. E. CALO', cit.
(2) Analisi del disegno di legge sul Truste la sua applicazione nei rapporti di famiglia - prof.Giuseppe Fauceglia)
(3) Relaz.seminario diritto di famiglia - "Il Trust nella crisi della famiglia e della coppia 11 marzo 2000 - avv.Annapaola Tonelli..
(4) Relaz.seminario diritto di famiglia - "Il Trust nella crisi della famiglia e della coppia 11 marzo 2000 - avv.Annapaola Tonelli
(5) Bare trust - cit."Trusts" - M.Lupoi - Giuffrè.
(6) Relaz.seminario diritto di famiglia - "Il Trust nella crisi della famiglia e della coppia 11 marzo 2000 avv.Annapaola Tonelli.
(7) IPSOA riv.TRUSTS E ATTIVITA' FIDUCIARIE -avv.a.Tonelli.
(8) IPSOA riv.TRUSTS E ATTIVITA' FIDUCIARIE - avv.a.Tonelli
(9) Relaz.seminario diritto di famiglia - "Il Trust nella crisi della famiglia e della coppia 11 marzo 2000 - avv.Annapaola Tonelli.
(10) Giuffrè - n. 26 Guida al Diritto, 63.