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SOMMARIO:
1.Alcune applicazioni
pratiche: I Trusts di famiglia - 2.
Il fondo patrimoniale - 2.1. La circolare del Ministero delle
finanze 221 del 30 novembre 2000 - 3.
Il Trust nella separazione e nel divorzio - 4.
Il Trust quale forma alternativa alle polizze vita.
1. Alcune
applicazioni pratiche: I Trusts di famiglia
Molteplici sono le possibili applicazioni dei trusts
in ambito famigliare (1),
il che comprende anche l'ambito successorio, che, seppure presenti
molteplici possibilità applicative tali da evitare l'insorgenza
di eventuali problemi legati all'apertura della successione, non
potrà essere trattata in questa sede, e ciò in ragione
della accennata vastità dell'argomento; può dirsi
tuttavia, che l'istituzione del Trust in generale consente di:
1) attribuire diritti immobiliari a minori svincolando dalle complicati
procedure del codice di rito;
2) vincolare un bene che cadrà in successione a determinate
regole o accadimenti;
3) proteggere la famiglia da sperperi, conferendole le rendite ma
non il capitale;
4) condizionare l'attribuzione patrimoniale ad eventi futuri ed
incerti;
In tutti i tipi di trust nell'ambito della disciplina del diritto
di famiglia, risulta di notevole rilievo sistematico sottolineare
come sia di assoluta importanza evidenziare i soggetti beneficiari
del trust stesso, che risulteranno titolari nei confronti del trustee
del diritto di ricevere l'adempimento delle obbligazioni che il
trust ha imposto al trustee medesimo (2).
A tal proposito, ed in particolare allo scopo di proteggere la famiglia
da sperperi, è possibile prevedere nell'atto istitutivo che
il beneficiario non sia indicato quale titolare del diritto di pretendere
dal trustee la rendita o l'intero patromonio allo spirare della
durata del trust, ma avrà nei confronti del trustee una semplice
aspettativa
2. Il
Fondo Patrimoniale
Pur con le evidenti lacune che presenta l'istituto civilistico del
fondo patrimoniale, determinate prevalentemente dal fatto che i
beni racchiusi nel fondo sono semplicemente destinati a soddisfare
i bisogni della famiglia, anziché essere segregati in un
Trust, quest'ultimo viene necessariamente assimilato al primo, quantomeno
in relazione agli effetti che possono essere prodotti dalla costituzione
di un Trust familiare.
Probabilmente uno dei più immediati effetti che il trust
produrrà, intervenendo nel nostro ordinamento, sarà
quello di sostituire l'istituto civilistico del fondo patrimoniale,
che è senza dubbio obsoleto sotto vari aspetti; pur avendo,
infatti, la dottrina indicato il fondo come uno dei pochi esempi
civilistici di patrimonio di destinazione, una giurisprudenza largamente
permissiva ha fatto si che a questa assimilazione teorica conseguisse
una scarso rilievo pratico; a tal proposito è esemplificativa
l'interpretazione dell'art. 169, relativo alle possibilità
di alienare i beni oggetto del fondo, nella sua accezione più
ampia che la giurisprudenza ha ridotto a mera norma procedurale.
Allo stesso modo poi non ha applicato l'art. 320 prevedendo un contestuale
obbligo di reimpiego per i bisogni della famiglia sulle somme incassate
dalla vendita dei beni. Si è prodotto quindi l'effetto pratico
per il quale il fondo patrimoniale civilistico può oggi essere
disfatto e rifatto a mero piacimento dei coniugi e per ragioni di
fatto indipendenti dai bisogni della famiglia.
E' noto che in un Trust possono farsi confluire
un insieme di beni di appartenenza dei coniugi e destinabili esclusivamente
ad essere preposti al soddisfacimento dei bisogni della famiglia
stessa, la cui sorte non coinvolgerà il Trust, talché
quest'ultimo è immune dalle vicende della coppia e dalle
possibili crisi della coppia medesima, cosicché qualora i
coniugi istituissero un trust, il primo effetto sarebbe che le loro
singole vicende patrimoniali, ma anche sentimentali, sarebbero del
tutto estranee alla vita del trust che continuerebbe a spiegare
i suoi effetti nei confronti dei beneficiari così come previsto
nell'atto istitutivo, anche se resta ferma comunque l'ipotesi, del
tutto ammissibile, che i coniugi abbiano previsto lo scioglimento
del trust in caso di loro separazione o divorzio (3).
La distinzione fra negozio istitutivo e negozio di trasferimento
attiene ad entrambe le fattispecie. Ugualmente la tendenziale unilateralità
del trust si rispecchia nel fondo patrimoniale se si accede alla
teoria di molti per la quale non occorre l'accettazione di entrambi
i coniugi se la convenzione matrimoniale è stipulata solo
da uno dei due. L'accettazione se richiesta, riguarda poi solo il
negozio di trasferimento e non quello istitutivo e gli incrementi
di beni del fondo, per opera del disponente o di terzi, sono assoggettati
automaticamente all'effetto segregativo.
Si può altresì arrivare a dire che oggetto del fondo
non è un bene ma, come nel trust, un diritto ed è
possibile che alla cessazione del fondo, determinati diritti, medio
tempore segregati, vengano riacquistati dai coniugi o da terzi;
perciò anche nella fattispecie civilistica la proprietà
è segregata e temporanea seppure per effetto del semplice
vincolo di destinazione che viene impresso ai beni che confluiscano
nel fondo all'atto della sua costituzione.
Tutte le lacune e le debolezze del fondo patrimoniale, tuttavia,
emergono ulteriormente qualora si esamini la posizione del beneficiari
del fondo e i concreti diritti, di controllo sulla gestione dei
beni del fondo, che questi possono esercitare.
Ad un potere di controllo pressoché inesistente si aggiunga,
infatti, che secondo il disposto di cui all'art.171 cod.civ."la
destinazione del fondo termina a seguito di annullamento scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio" (4),
cosicché qualsiasi crisi della coppia travolge irrimediabilmente
il fondo disattendendo le legittime aspettative dei beneficiari,
ad esempio la prole, a maggior ragione se trattasi di minori.
I coniugi quindi in sostanza perdono qualsiasi potere dispositivo
sui beni, anche se l'evolversi della vita della coppia va di pari
passo con l'esistenza stessa del fondo patrimoniale, coinvolgendo
necessariamente le vicende patrimoniali della famiglia.
Si pensi, per esempio, al caso pratico in cui un imprenditore individuale,
sposato con un figlio, decida di costituire un fondo patrimoniale
destinando alcuni dei suoi beni al soddisfacimento dei bisogni della
famiglia; senonché l'imprenditore fallisce e non molto tempo
dopo, la moglie chiede la separazione.
Per effetto della separazione si scioglie il fondo patrimoniale,
cosicché i beni che ne facevano parte rientrano nel patrimonio
dell'imprenditore, nel frattempo fallito in proprio; tutto ciò
che faceva parte del fondo, quindi, viene attratto alla massa dell'attivo
fallimentare e l'imprenditore vede svanire la propria aspettativa
e quella del figlio nei confronti del patrimonio che aveva destinato
alla famiglia e soprattutto alla sua sopravvivenza, essendo costretto
a subire una sorte, che in questa ipotesi, altri hanno determinato.
Diverso discorso dovrebbe farsi qualora i coniugi, anziché
un fondo patrimoniale avessero istituito un trust, ciò da
cui deriva, quale primo ed importante effetto, il fatto che i beneficiari,
che la prassi porta per lo più ad indicare nei componenti
della famiglia, e quindi la prole, sarebbero garantiti dal trustee
ed avrebbero un vero e proprio diritto esercitabile contro questi
per ogni e qualsiasi eventuale inadempimento rispetto agli scopi
del trust (5).
Non da ultimo poi si noti che il trustee, è soggetto a responsabilità
precise derivanti dalla funzione che esercita, ma è altresì
sottoposto alla vigilanza del guardiano il che garantisce oltremodo
l'efficace amministrazione dei beni in trust ed il perseguimento
dello scopo in esso previsto; a ciò si aggiunga che l'amministrazione
dei beni in trust è regolata solo dal suo atto istitutivo
e come tale scevra da tutte le problematiche relative alla comunione
o separazione dei beni che, per inciso, potrebbe continuare ad esistere
sui beni residui di proprietà dei coniugi.
L'esistenza di un trust infine non consentirebbe la facile alienazione
dei beni che lo compongono, producendo altresì l'effetto
di disincentivare la costituzione di fondi patrimoniali simulati
o abusivi.
Per ciò che concerne da ultimo la problematica
relativa all'annotazione del trust sull'atto di matrimonio, il problema
pare di facile soluzione.
Si sa che le convenzioni matrimoniale possono essere opposte a terzi
solo se annotate a margine dell'atto di matrimonio e se hanno per
oggetto beni immobili o mobili registrati, devono essere trascritti.
L'annotazione nei registri dello stato civile è pubblicità
costitutiva mentre la trascrizione è pubblicità notizia.
L'art. 453 c.c prevede si possa annotare sui Registri dello Stato
Civile secondo come la legge dispone. In forza della legge di ratifica
della Convenzione dell'Aja un trust è quindi annotabile sull'atto
di matrimonio. Tuttavia il Trust è una convenzione matrimoniale
e pertanto non va annotata; del resto il Trust, prescinde dal fatto
che la coppia abbia contratto matrimonio, essendo perciò,
possibile anche per la coppia che convive more uxorio, costituire
un trust. A maggior ragione tale ipotesi rende evidente la superfluità
dell'annotazione anche nel caso in cui si sia in presenza di una
coppia regolarmente sposata. Non si può prescindere comunque
dalla contestuale trascrizione se il trust ha per oggetto beni immobili
(6).
Altro ed interessante aspetto del Trust che lo rende inevitabilmente
maggiormente efficace rispetto al fondo patrimoniale in relazione
alle finalità perseguite, è la possibilità
di indicare il trustee quale debitore in regresso, rispetto a qualsiasi
creditore del disponente, con potere di vendere i beni in trust
se le liquidità non fossero sufficenti ad assolvere i debiti
contratti.
Da ciò deriva che qualunque azione cautelare sarà
scongiurata per carenza di periculum in quanto non solo il trustee
è obbligato ad adempiere, ma la garanzia dell'adempimento
è oltremodo esistente per tutta la durata del trust, stante
l'intangibilità dei beni stessi (7)
2.1 La circolare del Ministero delle
finanze 221 del 30 novembre 2000.
A tal proposito, si rende opportuno precisare che in via
teorica il trasferimento di proprietà che avviene nell'ambito
di un trust, non producendo, in linea di massima, alcun arricchimento
patrimoniale del soggetto a cui il diritto è destinato, non
può che scontare l'imposta di registro a tassa fissa
La lettura della Circolare del Ministero delle Finanze, ci offre
tuttavia il pretesto per continuare il percorso di comparazione
fra Fondo Patrimoniale e Trust, che necessariamente coinvolge il
trattamento fiscale riservato al fondo patrimoniale medesimo, determinandone
con evidenza straordinaria, ed a maggior ragione, la sua applicabilità
al Trust.
Qualora, quindi, uno od entrambi i coniugi, sia proprietario o siano
proprietari di tutti i beni che si faranno confluire nel Trust,
si avrà il c.d. TRUST AUTODICHIARATIVO, e quindi semplicemente
si verificherà l'effetto segregativo dei beni la cui titolarità
si trasferirà in capo ai coniugi - trustee.
In tale ipotesi, in applicazione a quanto stabilito dalla recente
disciplina tributaria in materia di fondo patrimoniale, non essendoci
arricchimento personale del Trustee, resta esclusa anche l'imposta
di donazione, e pertanto l'imposta applicabile è quella di
registro, ed in particolare, essendo l'atto in esame fra quelli
previsti dall'art.11 della tariffa, £.250,000.
(E' esclusa, inoltre, in questo caso, l'applicazione dell'imposta
di trascrizione e catastale.)
Identico trattamento tributario si può ipotizzare nel caso
in cui i coniugi trasferiscano la proprietà dei propri beni
ad un TERZO CHE DIVENTA TRUSTEE; in questa ipotesi si verifica
un trasferimento di proprietà a titolo gratuito a favore
del trustee, ma non vi é l'arricchimento personale del trustee
medesimo, cosicché si applica lo stesso art.11 che prevede
il versamento dell'imposta di registro a tassa fissa, precisando
che non sono applicabili l'imposta di trascrizione e catastale.
E' inoltre possibile che nel Trust confluiscano BENI DI UN TERZO
che non se ne riserva la proprietà, e che indichi quali TRUSTEE
DUE CONIUGI i cui figli saranno indicati QUALI BENEFICIARI.
In questa ipotesi si verifica il trasferimento di proprietà
che comporta, dal punto di vista fiscale l'applicazione dell'imposta
di registro di cui all'art.11 - tariffa D.P.R.131/86.
E' inoltre soggetto all'imposta sulle donazioni il successivo trasferimento
dei beni dal Trustee ai beneficiari, e ciò in quanto, è
evidente che tale successivo trasferimento comporta un arricchimento
dei beneficiari medesimi.
3. Il
Trust nella separazione e nel divorzio
Il trust in quest'ambito è senza dubbio uno strumento di
estrema importanza allo scopo di intervenire efficacemente nella
genesi della crisi della coppia, e quindi, nel momento antecedente
l'inizio del procedimento di separazione o divorzio o in un secondo
momento successivo alla conclusione di questi procedimenti con già
la statuizione di un obbligo alimentare a carico di un coniuge.
Nella prima fase delineata la istituzione di un trust servirebbe
indubbiamente a prevenire, o limitare, le richieste economiche dell'altro
coniuge, strumento spesso di ritorsione per conseguire forme di
risarcimento morale, altrimenti non possibili.
E' principio generale, infatti, per quanto concerne i rapporti fra
revocatoria ordinaria e Trust, che la protezione dei diritti dei
creditori è assicurata ancor prima della norma imperativa
di diritto positivo, dall'art.15 della Convenzione dell'Aja; perciò,
qualora il soggetto disponente, e quindi nella fattispecie l'ex
coniuge, al momento della costituzione del Trust, non abbia debiti
di sorta, potrà in seguito, opporre legittimamente il Trust
ad eventuali creditori, il cui relativo diritto sia sorto successivamente
all'istituzione del Trust stesso, quale per esempio l'obbligo alimentare
di cui abbia disposto il Giudice all'udienza Presidenziale.
In ogni caso, se il disponente ha un residuo patrimonio capiente
rispetto ai debiti contratti, qualsiasi azione da parte dei creditori,
dovrà convergere preventivamente su detto patrimonio fino
al suo esaurimento (8).
Il trust, tuttavia, potrebbe essere preventivamente istituito con
i beni che si vogliono far uscire dal proprio patrimonio personale,
limitando il residuo dello stesso a quanto servirà a far
fronte agli obblighi alimentari che seguiranno.
Ciò consentirebbe al coniuge che verrà gravato dall'obbligo
alimentare, tenendo ovviamente necessariamente presente l'estrema
delicatezza di un atto di questo tipo ai fini della sua validità,
di proteggere il proprio patrimonio da richieste economiche future,
garantendone l'integrità ad esclusivo beneficio della prole,
anche in caso di sua morte prematura.
I redattori, tuttavia, non dovranno mai dimenticare alcuni principi
fondamentali, per non subire immediate - e legittime - azioni revocatorie
destinate a tutelare i diritti della prole e dell'altro coniuge.
In sostanza andranno quindi rispettati i criteri economici che verosimilmente
i giudici adotteranno per determinare l'assegno alimentare o di
mantenimento, ponendo in essere un atto di trust solo finalizzato
ad evitare il procrastinarsi di ostili procedimenti giudiziali volti
a soddisfare pretese economiche spesso esorbitanti. Allo stesso
modo dovranno essere rispettati i diritti della prole che sarà
opportuno indicare come beneficiari del trust stesso.
Qualora, invece, uno dei coniugi sia già gravato da un obbligo
alimentare, l'istituzione di un Trust avrebbe una valenza estremamente
garantista relativamente ai diritti alimentari o di mantenimento
vantati da coniuge e prole, in quanto consentirebbe di isolare le
risorse del coniuge obbligato al mantenimento, o agli alimenti,
affinchè non possano essere distolte dall'adempimento di
queste obbligazioni.
Il primo positivo effetto sarebbe senza dubbio quello di evitare
qualsiasi conflitto fra i creditori del coniuge obbligato e i creditori
della prestazione alimentare.
Questi infatti sarebbero pienamente garantiti mentre l'obbligato
non potrebbe nemmeno pensare di non adempiere.
Trusts di questo genere sono dotati della flessibilità che
le strutture civilistiche difficilmente consentono; il tipico effetto
dei trusts di trasferire gli interessi sul piano beneficiario senza
toccare il titolo, che rimane al trustee, si presta per disposizioni
a termine o sottoposte a condizioni e alla successiva indicazione
di più beneficiari. Inoltre il trasferimento del diritto
al trustee eviterebbe l'interferenza indebita degli interessati
e le spiacevoli situazioni, anche psicologiche e morali, che spesso
vengono a crearsi.
4. Il
Trust quale forma alternativa alle polizze vita
E' necessario premettere che la finalità principale di tale
polizza è data dall'assicurare una somma di danaro in caso
di morte, della quale spesso i beneficiari sono rappresentati dai
famigliari del de cuius; il contraente infatti, versa somme di denaro
che confluiscono sotto forma di premi in un fondo, destinato al
verificarsi dell'evento morte o sopravvivenza del beneficiario,
a soddisfare i bisogni propri o delle persone indicate nella polizza
stessa, con un'evidente funzione previdenziale. A ciò si
aggiunga che la morte dell'assicurato interrompe immediatamente
il contratto senza possibilità alcuna per i beneficiari di
procrastinare ad un momento successivo la riscossione della somma.
La scelta di costituire un trust, contestualmente al perfezionarsi
del contratto di polizza, con cui il contraente dispone la designazione
di un Trustee, quale soggetto legittimato a ricevere il capitale
derivante dalla polizza stessa, della quale tuttavia, possono comunque
rimanere beneficiari, seppure di regresso, il contraente o i suoi
figli, avrebbe senza dubbio molteplici vantaggi, quali, per esempio
il fatto che il disponente potrebbe dettare disposizioni sull'uso
da farsi della somma riscossa in caso di sua morte; potrebbe quindi
prevedere forme di reinvestimento del danaro, la temporanea corresponsione
di rendite (ad esempio fino a quando i figli non abbiano cessato
gli studi, o non si siano sposati) senza toccare il capitale, fino
al punto di consentire al trustee di utilizzare il capitale riscosso
per livellare posizioni dei legittimari e procedere alla relative
divisioni. Tutto ciò sarebbe al di fuori, non solo delle
complicate procedure previste dal nostro ordinamento, ma anche a
piena e totale garanzia degli eredi soprattutto se minori (9).
E' inoltre di estrema importanza, nell'ambito
degli effetti prodotti nella fattispecie, dalla costituzione di
un Trust, il fatto che i creditori del beneficiario, non potrebbero
aggredire nel modo più assoluto, le somme dovute dall'assicuratore
a quest'ultimo.
Nell'ipotesi in cui il beneficiario - assicurato sia fallito, assume
notevole importanza una recente sentenza della Corte di Cassazione
n.8676/2000, che travolgendo quello che era stato l'orientamento
precedente, ha stabilito che "le somme dovute dall'assicuratore
a seguito del riscatto esercitato dalla curatela fallimentare per
premi di assicurazione su polizza vita versato dall'assicurato -
fallito, rientrano nella massa dei beni fallimentari..."; la
sentenza sembrerebbe disattendere il principio di cui all'art.1923
cod.civ. nella sua necessaria correlazione con l'art.46 nn.2 e 5
L.F., secondo cui la somma capitale dovuta al contraente stesso
od al beneficiario a causa della polizza vita, non essendo pignorabile,
non avrebbe dovuto ricadere nell'attivo fallimentare, e ciò
in ragione della natura meramente previdenziale che viene attribuita
al contratto di polizza che costituisce la fonte delle somme in
oggetto.
La decisione in esame fa leva, dunque, sull'aspetto previdenziale
che inevitabilmente caratterizza l'indennità una volta che
si verifica l'evento assicurato, e cioè la morte dell'assicurato
medesimo o la sopravvivenza del medesimo; non altrimenti viene attribuita
tale natura alle somme che vengono richieste in restituzione dalla
curatela a seguito del riscatto per effetto del recesso.
Il carattere previdenziale atterrebbe cioè alla sola obbligazione
principale, mentre il riscatto presuppone una situazione esattamente
contraria, ossia la cessazione anticipata del rapporto, che viene
a frustrare detta finalità previdenziale (10).
Tuttavia è possibile, tramite la costituzione di un Trust,
il cui Trustee, per espressa disposizione del disponente stipuli
un contratto di polizza vita, in cui l'evento assicurato sia la
morte o la sopravvivenza del disponente stesso, evitare che le somme
eventualmente riscattate in seguito al recesso anticipato, confluiscano
nell'attivo fallimentare dell'imprenditore - disponente, nel frattempo
fallito; ed infatti in questo caso è il Trustee e solo quest'ultimo
che potrà esercitare eventualmente il diritto di riscattare
le somme, mentre l'imprenditore che potrà essere nominato
beneficiario, come altrimenti beneficiari potrebbero essere, per
esempio, i figli, non sarebbe titolare di alcun diritto surrogabile
dalla curatela fallimentare.
Identico discorso deve farsi nel caso in cui, il trustee divenga
contraente per effetto della cessione del contratto, ciò
quantomeno su un piano teorico, anche se tale ipotesi suscita alcune
perplessità dal momento che è evidentemente maggiormente
esposta ad essere colpita da revocatoria fallimentare e/o ordinaria
anche se quest'ultima è subordinata alla difficile prova,
il cui onere spetta alla parte che chiede la revoca del trust, della
preordinazione dolosa unitamente alla collaborazione del terzo.
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