L'art. 844 c.c. e i rumori molesti


Avv. Francesca Antonini

Nel codice civile al titolo II "La proprietà", capo II "Della proprietà fondiaria" si trova l'art. 844 che disciplina la materia delle immissioni moleste.
Far luce all'interno di questo ambito non è sempre agevole e con queste brevi righe cercheremo di capire in quali ipotesi le immissioni sonore superano la normale tollerabilità, e quali azioni possono essere svolte a tutela di colui che subisce dette immissioni.

Occorre prima di tutto scindere la materia nelle sue due componenti pubblicistica e privatistica.
Dal lato pubblicistico ricordiamo tra le leggi più importanti aventi ad oggetto l'inquinamento acustico: L. 26.10.1995 n. 447, DPCM 1.3.1991, DLGS 15.8.1991 n. 277 DPCM 14.11.1997, DM 16.3.1998. Tutte hanno una finalità di interesse collettivo, di tutela della salute pubblica e della qualità della vita in un determinato contesto ambientale, e trovano applicazione ogni qual volta le immissioni acustiche ledano il bene della salute.
In particolare, la L. 1995/447 pone delle specifiche competenze a carico dello stato, delle regioni, delle province e dei comuni, stabilendo che debbano essere realizzati dei piani nei quali inquadrare le varie zone del paese a seconda delle immissioni sonore che vi si propagano, permettendo così di distinguere le aree residenziali da quelle industriali, agrarie e così via, e collegando ad ogni singola area individuata il limite massimo di tollerabilità per i rumori che qui si producono.
A difesa della salute collettiva le autorità amministrative (sindaco, presidente della provincia, presidente della giunta regionale, prefetto, ministro dell'ambiente) possono prendere i provvedimenti d'urgenza di cui all'art. 9 L. 1995/447. Si tratta di provvedimenti motivati che permettono il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento e di abbattimento delle immissioni anche attraverso l'inibitoria totale o parziale delle attività, e la possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie ai trasgressori.
Le leggi di tutela dell'inquinamento acustico, quindi, attengono a rapporti di natura esclusivamente pubblicistica intercorrenti tra la P.A., chiamata a tutelare l'interesse collettivo, e i privati esercenti le attività contemplate nelle norme, escludendosi, così, qualsiasi collegamento con la salvaguardia della proprietà fondiaria. Per tale ragione la normativa pubblicistica non potrà trovare applicazione nei rapporti tra privati (Cass. 2001/4963).

Dal lato privatistico la materia delle immissioni di rumori è regolata dalla disposizione di cui all'art. 844 c.c., che come detto è posto a tutela della proprietà fondiaria.
Prima di tutto è opportuno ricordare che le immissioni cui l'art. 844 c.c. si riferisce sono esclusivamente quelle indirette, cioè quelle derivanti dalla propagazione o ripercussione di una attività svolta nel fondo del vicino e sono, quindi, escluse le immissioni dirette realizzate nel fondo altrui (Cass. 78/1364). Si tratta, pertanto, di fenomeni collaterali a legittime attività umane.

Tre sono i caratteri distintivi che devono essere utilizzati per verificare quando una immissione sia lecita o meno. Due caratteri sono obbligatori, e ci riferiamo alla normale tollerabilità e al contemperamento delle ragioni della proprietà con le esigenze della produzione, ed uno è facoltativo, e cioè la priorità d'uso (Cass. 85/6534).

Il criterio a cui viene fatto maggiore riferimento è, come noto, la normale tollerabilità, che non ha un carattere assoluto ma relativo rispetto alla situazione oggetto dell'esame. In particolare, con riferimento alle immissioni sonore, occorre sempre valutare la situazione ambientale, che varia da luogo a luogo, le caratteristiche della zona, le abitudini degli abitanti e soprattutto il cosiddetto rumore di fondo (Cass. 83/5157).
Il rumore di fondo è la fascia rumorosa costante presente in una data zona e composta dal complesso di suoni di origine varia e non sempre identificabile, continui e caratteristici, su cui si innestano di volta in volta rumori più intensi prodotti da voci, veicoli ect.
Tutti questi elementi devono essere valutati secondo il criterio dell'uomo medio, prescindendo dalle valutazioni delle persone interessate, tanto che si ritiene non ammissibile la prova testimoniale in materia di immissioni moleste, dovendo le stesse essere accertate tramite apposita C.T.U.

Nel valutare la soglia massima oltre la quale un rumore diventa intollerabile, parte della giurisprudenza ha ritenuto applicabili i limiti contenuti nelle norme per la tutela dell'inquinamento acustico, ma occorre ricordare che mentre le norme richiamate si limitano ad indicare i valori massimi che le immissioni sonore possono raggiungere, l'art. 844 c.c. accerta caso per caso in relazione alla concreta situazione in esame la tollerabilità dei suoni, ponendo dei limiti sicuramente più bassi, volti ad evitare la nocività dei rumori, la quale può causare una lesione del diritto alla salute costituzionalmente tutelato (Cass. 1996/161; 2000/15392).
Posto conseguentemente che i valori contenuti nelle leggi sull'inquinamento acustico non sono richiamabili per valutare la tollerabilità delle immissioni ai sensi dell'art. 844 c.c., per individuare il limite massimo di tollerabilità si è fatto riferimento in un primo tempo al cosiddetto criterio assoluto. Il criterio assoluto si fonda sull'individuazione di limiti massimi (es. 25 phon per la camera da letto e 30 phon per il soggiorno secondo Trib. Torino 2.3.1960, ARC,1964,389) superati i quali l'immissione è assolutamente intollerabile. Tale criterio non ha però superato il vaglio di legittimità (Cass. 76/1796; Cass. 23.2.1982, FI,1983,I,1066) presentando delle forte incongruenze in quanto giunge ad escludere dalla tollerabilità anche dei rumori modesti coperti dalla normale soglia di rumorosità.
Si è preferito, quindi, il criterio comparativo individuato dalla Corte d'Appello di Milano (28.12.1976 in FI, 1977,I,2036) "nel collocare il limite oltre il quale le immissioni diventano intollerabili nel punto in cui la differenza tra il livello di intensità dei rumori in contestazione e quello del cosiddetto rumore di fondo non superi un dato valore". Si ritiene non tollerabile una immissione rumorosa prodotta dalla sorgente oggetto di esame che superi di oltre 3 dB il rumore di fondo. Questo significa che la componente del rumore immesso, da sola considerata, non può superare il rumore di fondo.
Al vaglio della legittimità (Cass. 72/1621; 96/161) questo criterio è stato ritenuto congruo; non senza però qualche incertezza in merito al se il traffico dovesse essere considerato nel rumore di fondo (in senso positivo si esprime l'orientamento prevalente App. Torino 23.3.1993, AL, 1994, 823), ovvero se la misurazione debba farsi a finestre aperte o chiuse (Cass. 1998/2366 si espressa nel senso di una rilevazione a finestre aperte).
Sempre all'interno del criterio comparativo un ulteriore orientamento giurisprudenziale differenza il limite di intollerabilità a seconda che i rumori si svolgano durante le ore diurne per cui non potrebbero superare i 5 dB ovvero nelle ore notturne in cui permane il limite dei 3 dB (P. Vigevano 27.3.1973 Giust. Civ., 1973,I,1421).

Le immissioni sonore dovranno, altresì, essere sottoposte al vaglio del contemperamento della tutela della proprietà rispetto alle esigenze della produzione, ed al criterio, che ha carattere sussidiario e facoltativo, del preuso; valutazioni entrambe lasciate alla discrezionalità del giudice.

Colui che subisca delle immissioni sonore, ritenute superiori alla normale tollerabilità, potrà agire da un lato richiedendo l'intervento della pubblica amministrazione per la violazione delle norme poste a tutela dell'inquinamento acustico e dall'altro proponendo, in sede civile, l'azione di cui all'art. 844 c.c. volta ad ottenere l'eliminazione delle cause stesse dei rumori. Inoltre, il proprietario del fondo immesso potrà cumulare all'azione ex art. 844 c.c., che ha natura reale e negatoria, l'azione personale diretta ad ottenere il risarcimento del pregiudizio subito a causa dei rumori molesti (Cass. 2000/7420).
Sarà, altresì, possibile agire ex art. 700 c.p.c. in quanto, comportando l'immissione nociva un'alterazione del benessere della persona, il periculum in mora è in re ipsa (Trib. Rimini 11.8.1988, 20.8.1988, NGCC,1988,730).
Non è possibile, infatti, parlare di immissioni di rumore senza far riferimento alla tutela della salute. Il collegamento tra le due materie è posto direttamente dalla Costituzione che nell'art. 32, norma di natura precettiva, impone il rispetto del diritto alla salute.
Essendo ormai pacifico che le immissioni sonore, altamente nocive, possono stravolgere l'equilibrio della persona rendendola incapace di produrre e ricevere le utilità derivanti dalla sua attività lavorativa e/o dal mondo esterno, queste danno luogo ad un danno biologico risarcibile ex art. 2043 c.c. come danno al benessere psichico dell'individuo.
Per tale ragione accanto all'azione negatoria di cui all'art. 844 c.c. è proponibile da parte di colui che subisce le immissioni l'azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. Naturalmente le due azioni mantengono la loro reciproca autonomia, non potendosi ritenere che la domanda di risarcimento dei danni sia compresa all'interno dell'azione reale intentata per l'inibizione delle immissioni (Cass. 89/3921).
Con l'azione di risarcimento danni ex art. 2043 c.c., in caso di immissioni illecite, si richiederà sia il danno derivante dalla lesione del bene della salute sia il danno patrimoniale derivante dal diminuito valore del fondo soggetto alle immissioni e il conseguente danno futuro.
Nel caso, poi, in cui il giudice accerti che le immissioni superano il limite della normale tollerabilità ma ritenga necessario contemperare le esigenze della produzione industriale con il diritto di proprietà, allora spetterà a colui che subisce le immissioni un indennizzo liquidato in via equitativa (Cass. 80/1593).

Infine, si ricorda che ai sensi dell'art. 7 c.p.c. le immissioni intollerabili di cui all'art. 844 c.c. sono di competenza del Giudice di Pace, questo, però, esclusivamente nel caso in cui entrambi i fondi, quello immettente e quello immesso, siano destinati a civile abitazione. Infatti, se anche uno solo dei due non è destinato a civile abitazione non sussiste il presupposto per l'applicazione dell'art. 7 c.p.c. e la competenza è stabilita secondo il criterio del valore. Si sostiene, inoltre, che il Giudice di Pace sia competente esclusivamente per l'azione reale, esulando, così, dalla sua sfera l'eventuale domanda di risarcimento dei danni alla persona (Napoletano 1994-986; Bucci - Crescenzi - Malpica 1993-9).


Bibliografia

Matteo Maccarone "Le immissioni tutela reale e tutela della persona. Danno esistenziale" Giuffrè 2002; Maria Rosaria Maugeri "Le immissioni - i grandi orientamenti della giurisprudenza civile e commerciale" collana di F. Galgano vol. 45, Cedam 1999; Atti del Convegno di Milano 29.5.2001 "Le immissioni nelle abitazioni: tutela della persona da campi elettromagnetici e da rumore, vibrazioni, odori, polveri, luci, calore etc."; Fabrizio Fracchia "L'inquinamento acustico" Cedam 2001.