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Nel codice civile al titolo II "La proprietà",
capo II "Della proprietà fondiaria" si trova l'art.
844 che disciplina la materia delle immissioni moleste.
Far luce all'interno di questo ambito non è sempre agevole
e con queste brevi righe cercheremo di capire in quali ipotesi le
immissioni sonore superano la normale tollerabilità, e quali
azioni possono essere svolte a tutela di colui che subisce dette
immissioni.
Occorre prima di tutto scindere la materia nelle sue due componenti
pubblicistica e privatistica.
Dal lato pubblicistico ricordiamo tra le leggi più importanti
aventi ad oggetto l'inquinamento acustico: L. 26.10.1995 n. 447,
DPCM 1.3.1991, DLGS 15.8.1991 n. 277 DPCM 14.11.1997, DM 16.3.1998.
Tutte hanno una finalità di interesse collettivo, di tutela
della salute pubblica e della qualità della vita in un determinato
contesto ambientale, e trovano applicazione ogni qual volta le immissioni
acustiche ledano il bene della salute.
In particolare, la L. 1995/447 pone delle specifiche competenze
a carico dello stato, delle regioni, delle province e dei comuni,
stabilendo che debbano essere realizzati dei piani nei quali inquadrare
le varie zone del paese a seconda delle immissioni sonore che vi
si propagano, permettendo così di distinguere le aree residenziali
da quelle industriali, agrarie e così via, e collegando ad
ogni singola area individuata il limite massimo di tollerabilità
per i rumori che qui si producono.
A difesa della salute collettiva le autorità amministrative
(sindaco, presidente della provincia, presidente della giunta regionale,
prefetto, ministro dell'ambiente) possono prendere i provvedimenti
d'urgenza di cui all'art. 9 L. 1995/447. Si tratta di provvedimenti
motivati che permettono il ricorso temporaneo a speciali forme di
contenimento e di abbattimento delle immissioni anche attraverso
l'inibitoria totale o parziale delle attività, e la possibilità
di irrogare sanzioni pecuniarie ai trasgressori.
Le leggi di tutela dell'inquinamento acustico, quindi, attengono
a rapporti di natura esclusivamente pubblicistica intercorrenti
tra la P.A., chiamata a tutelare l'interesse collettivo, e i privati
esercenti le attività contemplate nelle norme, escludendosi,
così, qualsiasi collegamento con la salvaguardia della proprietà
fondiaria. Per tale ragione la normativa pubblicistica non potrà
trovare applicazione nei rapporti tra privati (Cass. 2001/4963).
Dal lato privatistico la materia delle immissioni di rumori è
regolata dalla disposizione di cui all'art. 844 c.c., che come detto
è posto a tutela della proprietà fondiaria.
Prima di tutto è opportuno ricordare che le immissioni cui
l'art. 844 c.c. si riferisce sono esclusivamente quelle indirette,
cioè quelle derivanti dalla propagazione o ripercussione
di una attività svolta nel fondo del vicino e sono, quindi,
escluse le immissioni dirette realizzate nel fondo altrui (Cass.
78/1364). Si tratta, pertanto, di fenomeni collaterali a legittime
attività umane.
Tre sono i caratteri distintivi che devono essere utilizzati per
verificare quando una immissione sia lecita o meno. Due caratteri
sono obbligatori, e ci riferiamo alla normale tollerabilità
e al contemperamento delle ragioni della proprietà con le
esigenze della produzione, ed uno è facoltativo, e cioè
la priorità d'uso (Cass. 85/6534).
Il criterio a cui viene fatto maggiore riferimento è, come
noto, la normale tollerabilità, che non ha un carattere assoluto
ma relativo rispetto alla situazione oggetto dell'esame. In particolare,
con riferimento alle immissioni sonore, occorre sempre valutare
la situazione ambientale, che varia da luogo a luogo, le caratteristiche
della zona, le abitudini degli abitanti e soprattutto il cosiddetto
rumore di fondo (Cass. 83/5157).
Il rumore di fondo è la fascia rumorosa costante presente
in una data zona e composta dal complesso di suoni di origine varia
e non sempre identificabile, continui e caratteristici, su cui si
innestano di volta in volta rumori più intensi prodotti da
voci, veicoli ect.
Tutti questi elementi devono essere valutati secondo il criterio
dell'uomo medio, prescindendo dalle valutazioni delle persone interessate,
tanto che si ritiene non ammissibile la prova testimoniale in materia
di immissioni moleste, dovendo le stesse essere accertate tramite
apposita C.T.U.
Nel valutare la soglia massima oltre la quale un rumore diventa
intollerabile, parte della giurisprudenza ha ritenuto applicabili
i limiti contenuti nelle norme per la tutela dell'inquinamento acustico,
ma occorre ricordare che mentre le norme richiamate si limitano
ad indicare i valori massimi che le immissioni sonore possono raggiungere,
l'art. 844 c.c. accerta caso per caso in relazione alla concreta
situazione in esame la tollerabilità dei suoni, ponendo dei
limiti sicuramente più bassi, volti ad evitare la nocività
dei rumori, la quale può causare una lesione del diritto
alla salute costituzionalmente tutelato (Cass. 1996/161; 2000/15392).
Posto conseguentemente che i valori contenuti nelle leggi sull'inquinamento
acustico non sono richiamabili per valutare la tollerabilità
delle immissioni ai sensi dell'art. 844 c.c., per individuare il
limite massimo di tollerabilità si è fatto riferimento
in un primo tempo al cosiddetto criterio assoluto. Il criterio assoluto
si fonda sull'individuazione di limiti massimi (es. 25 phon per
la camera da letto e 30 phon per il soggiorno secondo Trib. Torino
2.3.1960, ARC,1964,389) superati i quali l'immissione è assolutamente
intollerabile. Tale criterio non ha però superato il vaglio
di legittimità (Cass. 76/1796; Cass. 23.2.1982, FI,1983,I,1066)
presentando delle forte incongruenze in quanto giunge ad escludere
dalla tollerabilità anche dei rumori modesti coperti dalla
normale soglia di rumorosità.
Si è preferito, quindi, il criterio comparativo individuato
dalla Corte d'Appello di Milano (28.12.1976 in FI, 1977,I,2036)
"nel collocare il limite oltre il quale le immissioni diventano
intollerabili nel punto in cui la differenza tra il livello di intensità
dei rumori in contestazione e quello del cosiddetto rumore di fondo
non superi un dato valore". Si ritiene non tollerabile una
immissione rumorosa prodotta dalla sorgente oggetto di esame che
superi di oltre 3 dB il rumore di fondo. Questo significa che la
componente del rumore immesso, da sola considerata, non può
superare il rumore di fondo.
Al vaglio della legittimità (Cass. 72/1621; 96/161) questo
criterio è stato ritenuto congruo; non senza però
qualche incertezza in merito al se il traffico dovesse essere considerato
nel rumore di fondo (in senso positivo si esprime l'orientamento
prevalente App. Torino 23.3.1993, AL, 1994, 823), ovvero se la misurazione
debba farsi a finestre aperte o chiuse (Cass. 1998/2366 si espressa
nel senso di una rilevazione a finestre aperte).
Sempre all'interno del criterio comparativo un ulteriore orientamento
giurisprudenziale differenza il limite di intollerabilità
a seconda che i rumori si svolgano durante le ore diurne per cui
non potrebbero superare i 5 dB ovvero nelle ore notturne in cui
permane il limite dei 3 dB (P. Vigevano 27.3.1973 Giust. Civ., 1973,I,1421).
Le immissioni sonore dovranno, altresì, essere sottoposte
al vaglio del contemperamento della tutela della proprietà
rispetto alle esigenze della produzione, ed al criterio, che ha
carattere sussidiario e facoltativo, del preuso; valutazioni entrambe
lasciate alla discrezionalità del giudice.
Colui che subisca delle immissioni sonore, ritenute superiori alla
normale tollerabilità, potrà agire da un lato richiedendo
l'intervento della pubblica amministrazione per la violazione delle
norme poste a tutela dell'inquinamento acustico e dall'altro proponendo,
in sede civile, l'azione di cui all'art. 844 c.c. volta ad ottenere
l'eliminazione delle cause stesse dei rumori. Inoltre, il proprietario
del fondo immesso potrà cumulare all'azione ex art. 844 c.c.,
che ha natura reale e negatoria, l'azione personale diretta ad ottenere
il risarcimento del pregiudizio subito a causa dei rumori molesti
(Cass. 2000/7420).
Sarà, altresì, possibile agire ex art. 700 c.p.c.
in quanto, comportando l'immissione nociva un'alterazione del benessere
della persona, il periculum in mora è in re ipsa (Trib. Rimini
11.8.1988, 20.8.1988, NGCC,1988,730).
Non è possibile, infatti, parlare di immissioni di rumore
senza far riferimento alla tutela della salute. Il collegamento
tra le due materie è posto direttamente dalla Costituzione
che nell'art. 32, norma di natura precettiva, impone il rispetto
del diritto alla salute.
Essendo ormai pacifico che le immissioni sonore, altamente nocive,
possono stravolgere l'equilibrio della persona rendendola incapace
di produrre e ricevere le utilità derivanti dalla sua attività
lavorativa e/o dal mondo esterno, queste danno luogo ad un danno
biologico risarcibile ex art. 2043 c.c. come danno al benessere
psichico dell'individuo.
Per tale ragione accanto all'azione negatoria di cui all'art. 844
c.c. è proponibile da parte di colui che subisce le immissioni
l'azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. Naturalmente le due azioni
mantengono la loro reciproca autonomia, non potendosi ritenere che
la domanda di risarcimento dei danni sia compresa all'interno dell'azione
reale intentata per l'inibizione delle immissioni (Cass. 89/3921).
Con l'azione di risarcimento danni ex art. 2043 c.c., in caso di
immissioni illecite, si richiederà sia il danno derivante
dalla lesione del bene della salute sia il danno patrimoniale derivante
dal diminuito valore del fondo soggetto alle immissioni e il conseguente
danno futuro.
Nel caso, poi, in cui il giudice accerti che le immissioni superano
il limite della normale tollerabilità ma ritenga necessario
contemperare le esigenze della produzione industriale con il diritto
di proprietà, allora spetterà a colui che subisce
le immissioni un indennizzo liquidato in via equitativa (Cass. 80/1593).
Infine, si ricorda che ai sensi dell'art. 7 c.p.c. le immissioni
intollerabili di cui all'art. 844 c.c. sono di competenza del Giudice
di Pace, questo, però, esclusivamente nel caso in cui entrambi
i fondi, quello immettente e quello immesso, siano destinati a civile
abitazione. Infatti, se anche uno solo dei due non è destinato
a civile abitazione non sussiste il presupposto per l'applicazione
dell'art. 7 c.p.c. e la competenza è stabilita secondo il
criterio del valore. Si sostiene, inoltre, che il Giudice di Pace
sia competente esclusivamente per l'azione reale, esulando, così,
dalla sua sfera l'eventuale domanda di risarcimento dei danni alla
persona (Napoletano 1994-986; Bucci - Crescenzi - Malpica 1993-9).
Bibliografia
Matteo Maccarone "Le immissioni tutela reale e tutela della
persona. Danno esistenziale" Giuffrè 2002; Maria Rosaria
Maugeri "Le immissioni - i grandi orientamenti della giurisprudenza
civile e commerciale" collana di F. Galgano vol. 45, Cedam
1999; Atti del Convegno di Milano 29.5.2001 "Le immissioni
nelle abitazioni: tutela della persona da campi elettromagnetici
e da rumore, vibrazioni, odori, polveri, luci, calore etc.";
Fabrizio Fracchia "L'inquinamento acustico" Cedam 2001.
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