SOMMARIO
1. Introduzione
2. Il danno non patrimoniale
3. L'ampliamento dell'area della
responsabilità
4. Il danno morale
5. Natura non patrimoniale del
danno biologico
6. Valutazioni della S.C.
7. Il danno esistenziale
8. Limiti delle sentenze
8827 e 8828/2003
9. Differenze fra danno esistenziale
e biologico
10. Diversità fra danno
esistenziale e danno morale
11. Riferimenti normativi:
Costituzione e oltre
12. Una ricostruzione persuasiva
13. Casistica
13.1. Cose che valgono
13.2. Le figure portanti
14. Cambiamenti, riconciliazioni
14.1. Lezioni del passato
15. Il requisito dell'ingiustizia
16. Patrimoniale e non patrimoniale
16.1. Esemplificazioni
17. I danni esistenziali ingiusti
18. Diritto alla "felicità" in che senso
19. Il rapporto di causalità
20. Il futuro prossimo fra artt. 2043 e 2059 c.c.
21. Il no a etichette meramente negative
22. Tre categorie di danno
non patrimoniale
23. Espansioni future
24. Riequilibri interni
24.1. Che cosa cambia
25. Nuove voci funzionali
26. Raccordi
27. Danni plurimi e combinazioni
ricorrenti
1. Introduzione
Sono molte le ragioni per cui la pronuncia in esame, agli occhi
del civilista, si presenta istruttiva e originale. La delicatezza
umana dell'episodio storico, in primo luogo; l'importanza delle
questioni che il caso solleva, sotto i profili del quantum debeatur
(tipologia delle voci risarcibili, commisurazioni specifiche per
ciascuna, etc.); le qualità logiche e sistematiche che la
decisione della Corte rivela.
Non ultimo, il fatto che sia stato un collegio penale ad emetterla.
Il mondo alla rovescia, verrebbe voglia di commentare! I giudici
penali della Cassazione che, in tema di danno alla persona, mostrano
di conoscere/comprendere il senso delle alternative in gioco - per
certi versi - più e meglio degli stessi giudici civili
La vicenda di base è nota. Il 13 febbraio 1992 Daniele Barillà,
titolare da qualche anno di una ditta artigiana di assemblaggio
di materiale elettrico, viene arrestato per reati (da lui in effetti
non commessi) concernenti il traffico di sostanze stupefacenti.
Condannato, subirà una detenzione, dapprima cautelare e poi
in espiazione della pena, per complessivi sette anni, cinque mesi
e dieci giorni. Si scopre poi che il Barillà è innocente:
il 17 luglio 2000 l'uomo, che ha sempre continuato a proclamarsi
non colpevole, viene assolto per non aver commesso il fatto. Di
qui la domanda di riparazione dell'errore giudiziario - domanda
che la Corte di Genova (dopo aver nominato due periti per l'accertamento
delle conseguenze psico-fisiche della detenzione subita) accoglierà
positivamente, determinando l'ammontare del dovuto nella somma di
3.947.994,00 euro.
A seguito dei ricorsi contro tale provvedimento (proposti dall'Avvocatura
dello Stato nonché dalla Procura della Corte d'appello di
Genova) la Corte
di cassazione, sezione quarta penale, respinge con la sentenza in
commento [link al sito: http://www.dannoallapersona.it,
n.d.r.] - dopo avere annullato l'ordinanza ligure limitatamente
ad alcuni profili dell'indennizzo - i ricorsi stessi.
2. Il danno non patrimoniale
Più d'una - sul terreno dei danni non patrimoniali (alle
cui tematiche il discorso si limiterà di qui in avanti) -
le questioni che la Cassazione affronta esplicitamente.
Fra i punti di maggior interesse per il tortman: il significato
dei modelli che sono venuti affacciandosi, da ultimo, nel settore
del danno alla persona; la nozione di danno morale soggettivo, gli
orientamenti disciplinari emersi al riguardo, le funzioni che il
risarcimento è chiamato a svolgere in quest'area; le origini
lontane e vicine del danno biologico, le dispute sulla patrimonialità/non
patrimonalità di simile voce, la querelle circa la sede codicistica
da preferire.
Ancora: l'attendibilità o meno dei timori, manifestati da
certi dottrinari, circa gli squilibri cui l'istituto aquiliano andrebbe
incontro oggigiorno - stante l'affermarsi di linee eccessivamente
indulgenti (si afferma) nei confronti della vittima; i tratti distintivi
del danno esistenziale, le sue peculiarità rispetto al danno
biologico e al danno morale, l'opportunità o meno di far
luogo ad allargamenti di tutela, in quest'ambito, la sufficienza
o meno dei filtri che sono offerti dal sistema.
Sono tutti passaggi rispetto ai quali le ricostruzioni fornite
dalla S.C. appaiono - s'è detto - del tutto equilibrate e
condivisibili.
3. L'ampliamento dell'aera della responsabilità
Punto di partenza, nel ragionamento della Corte, è il riscontro
dell'evoluzione recentemente avvenuta in materia di danno alla persona.
(a) Ricordano i giudici, in primo luogo, come <<l'evidente
iniquità della limitazione della risarcibilità del
danno non patrimoniale alle ipotesi di reato (e alle altre limitate
ipotesi via via introdotte dal legislatore)>> abbia avuto
l'effetto di indurre <<dottrina e giurisprudenza a costruire,
in un primo tempo, ipotesi di danni risarcibili come danni patrimoniali
anche in casi nei quali la lesione patrimoniale era assai poco evidente
e comunque poteva mancare>>;
(b) in tal senso - continua la pronuncia - la prima citazione non
può che andare alla figura del danno biologico (<<costituito,
come si è detto, dalla lesione dell'integrità psico
fisica della persona che è stato fondato sulla diretta violazione
del diritto alla salute e all'integrità psicofisica della
persona, garantito dall'articolo 32 della Costituzione, ma con il
richiamo all'articolo 2043 c.c., e non all'articolo 2059 del medesimo
codice, anche dopo che ne è stata riconosciuta la natura
non patrimoniale>>);
(c) la seconda menzione, non meno eloquente, concerne l'entrata
in scena del danno esistenziale - categoria sui cui tratti caratteristici
l'estensore dichiara di voler tornare più avanti, nel corso
della motivazione; anticipando solo che, di questo tipo di pregiudizio,
la <<natura non patrimoniale, a differenza di quello biologico,
è sempre stata indiscussa>>:
(d) ecco poi, in generale, la precisazione secondo cui il <<danno
non patrimoniale risarcibile>> non può essere riduttivamente
ricondotto al c.d. <<danno morale soggettivo>> cioè
<<alla mera sofferenza psicologica, al patema d'animo, al
turbamento contingente conseguente al fatto illecito>> - trattandosi
(ricordano i giudici) di un'entità che abbraccia <<invece
tutte le conseguenze dell'illecito che non sono suscettibili di
una valutazione pecuniaria>>;
(e) si sottolinea anzi, al riguardo, come l'ampliarsi della nozione
di danno non patrimoniale ben al di là dei confini del danno
morale soggettivo abbia avuto, fra le sue prime conseguenze, quella
di consentire l'estensione della risarcibilità del danno
non patrimoniale anche a soggetti diversi dalle persone fisiche;
(f) particolarmente indicativo, sotto altro profilo, suona poi anche
in Italia <<l'orientamento della giurisprudenza comunitaria
che, dopo avere in più occasioni riaffermato che la risarcibilità
del danno morale costituisce problema riservato alle legislazioni
nazionali, ha in un caso che potrebbe anche essere ritenuto di natura
"bagatellare" (quello della "vacanza rovinata")>>
- caso che, proprio per questa ragione, conferma agli occhi dei
giudici <<la tendenza espansiva del danno non patrimoniale>>
riconosciuto la risarcibilità del danno morale conseguente
all'inadempimento delle prestazioni pattuite dagli organizzatori
di viaggi organizzati;
(g) viene infine ricordato, dalla S.C., come <<l'evoluzione
giurisprudenziale più significativa in tema di danno non
patrimoniale>> sia cosa vicina, recentissima; <<con
due sentenze depositate il medesimo giorno (31
maggio 2003 nn. 8828, che indica le soluzioni proposte, e 8827
che, su questi temi, richiama e fa proprie le argomentazioni dell'altra
sentenza) la terza sezione civile di questa Corte ha ribadito innanzitutto
come non possa più essere ricondotto, il concetto di danno
non patrimoniale, al mero danno morale soggettivo e ha interpretato
l'articolo 2059 in esame nel senso che "il danno non patrimoniale
deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi
in cui sia leso un valore inerente alla persona'". Ha ritenuto
che una lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 2059
Cc imponga di ritenere inoperante il limite posto da tale norma
"se la lesione ha riguardato valori della persona costituzionalmente
garantiti" ed in particolare i diritti inviolabili dell'uomo
riconosciuti e garantiti dall'articolo 2 della Costituzione>>.
4. Il danno morale
Di qui una serie di puntualizzazioni, fornite dalla S. C. penale,
in ordine alla fisionomia complessiva che la categoria del danno
morale è venuto assumendo, ai nostri giorni - con il corredo
di alcuni rilievi di dettaglio, a proposito delle sviste che la
corte genovese di merito mostra di aver commesso al riguardo.
Quest'ultima ha in particolare errato, sostiene la Cassazione,
nel far rifluire ogni voce del danno morale soggettivo entro il
raggio di quello esistenziale (figura che appare al centro, ricordiamo,
delle impugnazioni proposte dai soccombenti in cassazione). La verità
è che, sul punto in esame, <<l'interpretazione della
Corte di merito sul danno morale soggettivo appare riduttiva, perché
questa tipologia di danno ha perso, o visto attenuato nel tempo,
l'originario carattere sanzionatorio per assumere sempre più
una veste anche riparatoria>>.
Occorre anzi tenere presente - concludono i giudici penali - che
la sent. di Cass. n. 8827 del 2003 <<ha compiuto un ulteriore
passo per svincolare dal reato anche il danno morale soggettivo,
avendo ritenuto che, nel caso di pregiudizi derivanti dalla lesione
di un interesse costituzionalmente protetto, "il pregiudizio
consequenziale integrante il danno morale soggettivo (patema d'animo)
è risarcibile anche se il fatto non sia configurabile come
reato'' >>.
5. Natura non patrimoniale del danno biologico
Seguono da parte della Corte alcune illustrazioni (tutte, bisogna
dire, da condividere) in merito alla nozione e alla disciplina del
danno biologico.
Osserva anzitutto la S.C. come la categoria in questione rappresenti,
essenzialmente, il frutto di un'elaborazione di stampo giurisprudenziale
- pur avendo il danno biologico trovato da ultimo <<significative
conferme a livello legislativo con l'entrata in vigore del D.Lgs
38/2000 e della legge 57/2001>>. E si ricorda poi, opportunamente,
come il nocciolo dei pregiudizi inflitti dall'agente sia rappresentato
qui <<dalla compromissione, di natura areddituale, dell'integrità
psicofisica della persona>>.
Continuano poi i giudici: <<Sul punto della collocazione teorica
del danno biologico deve rilevarsi che la qualificazione come danno
non patrimoniale data dal giudice della riparazione appare del tutto
corretta e confermata dalla giurisprudenza di legittimità.
La lesione del bene giuridico tutelato non necessariamente comporta
un pregiudizio di natura patrimoniale: chi vive esclusivamente di
investimenti finanziari potrà continuare a farlo, e a percepire
i medesimi introiti, anche se ha subito un gravissimo incidente
che ne provoca l'immobilità>>.
Viene precisato subito dopo: <<Per converso un danno biologico
modesto (per es. una lesione permanente ad una mano) potrà
provocare un danno economico rilevantissimo ad un affermato pittore
o ad un noto pianista. Ma, in quest'ultimo caso, il danno economico
andrà risarcito autonomamente come riduzione della capacità
lavorativa (in questo caso specifica) e non come danno biologico
che troverà un suo autonomo risarcimento (ma taluni, come
si è già accennato, preferiscono usare, per il danno
non patrimoniale e quindi anche per il danno biologico, il termine
riparazione)>>.
Ecco poi dalla S. C. il (richiamo al) passaggio in cui, nel testo
della 8827 e della 8828/03, si dichiara esplicitamente che l'orientamento
tradizionale, favorevole a collocare la disciplina del danno biologico
nell'art. 2043 c.c., "non appena ne sarà fornita l'occasione,
merita di essere rimeditato>>.
Aggiunge la Cassazione penale come tale impostazione sia "stata
autorevolmente accolta anche dalla Corte costituzionale che, investita
per l'ennesima volta della questione di costituzionalità
dell'articolo 2059 Cc, ha, con la sentenza
233/03, condiviso integralmente il mutamento giurisprudenziale
del giudice di legittimità sul danno non patrimoniale e ha
espressamente affermato la natura non patrimoniale del danno biologico
tutelabile attraverso la tutela fornita dall'articolo 2059 Cc che,
proprio in conseguenza di questa interpretazione costituzionalmente
orientata, si è salvato ancora una volta dalla dichiarazione
di incostituzionalità".
A tale riguardo anzi - contro l'opinione di "autorevole corrente
dottrinaria", la quale "ha posto motivatamente in discussione
questo orientamento ed in particolare la tendenza a creare, con
l'interpretazione ricordata dell'articolo 2059 Cc, una clausola
generale di responsabilità non patrimoniale relegando l'articolo
2043 del medesimo codice a clausola generale di responsabilità
patrimoniale" - sempre la Cass. penale ribadisce di "condividere
l'orientamento ricordato" della 833/2003, affermando "la
natura non patrimoniale del danno biologico" e approvando in
concreto "la sua collocazione all'interno dell'articolo 2059
Cc quale danno alla salute tutelato direttamente dall'articolo 32
della Costituzione".
6. Valutazioni della S.C.
Inizia qui un altro capitolo della sentenza - di taglio più
scopertamente critico, in merito ai percorsi disciplinari sopra
illustrati.
Dopo una breve premessa - a metà fra realismo letterario
e prudenza dogmatica (meglio non <<addentrarsi in una problematica
che sarebbe opera di presunzione tentare di risolvere da parte del
giudice penale di legittimità>>) - rimarca la Corte
che <<le fondate preoccupazioni della corrente dottrinaria
contraria a questa evoluzione della giurisprudenza preoccupazioni
dirette soprattutto alla finalità di non estendere in modo
abnorme una forma di responsabilità per sua natura dai contorni
generici e indefiniti possono essere significativamente attenuate
con una duplice considerazione: 1) anche il danno non patrimoniale
richiede pur sempre l'ingiustizia (oltre che l'elemento soggettivo
e il rapporto di causalità) secondo i criteri di valutazione
formatisi nell'interpretazione dell'articolo 2043 c.c. (che può
quindi continuare a rappresentare la clausola generale della responsabilità
compresa quella per danni non patrimoniali; un passaggio della sentenza
8828/03 lo dice espressamente); 2) l'applicazione estensiva dell'articolo
2059 c.c. non dà luogo ad un abnorme ampliamento dei casi
di danni risarcibili perché la selezione degli interessi
meritevoli di tutela avviene con il parametro costituzionale (addirittura,
se il riferimento è all'articolo 2, con la sola considerazione
dei diritti l'inviolabili)>>.
In altre parole: <<il sistema della responsabilità
per danno non patrimoniale è dotato di due filtri, quello
dell'articolo 2043 e, una volta superato questo varco, quello dell'articolo
2059 (casi previsti dalla legge, reato, lesione di diritti costituzionalmente
protetti). E questo assetto, tra l'altro, garantisce un sufficiente
grado di tipicità delle ipotesi di danno riparabile venendo
incontro ad un'altra preoccupazione espressa da una parte della
dottrina. Si aggiunga, come possibile (e discusso) ulteriore criterio
selettivo (peraltro non richiamato né dalla Corte costituzionale
né dalla Cassazione), quello sostenuto da autorevole dottrina
che richiede inoltre, come previsto da altri ordinamenti per i danni
non patrimoniali, una gravità dell'offesa che giustifichi
la riparazione>>.
Conclusione finale sul punto: <<ingiustizia del danno e valori
costituzionali valgono sufficientemente a selezionare i danni meritevoli
di tutela riparatoria, anche se provocati nell'esercizio di attività
legittime (ma con conseguenze ingiuste) rispetto a quelli bagatellari>>.
Siamo di fronte insomma - con il trasloco dell'intero danno non
patrimoniale, in tutte le sue vesti possibili, comprese quelle sin
qui affidate alla gestione dell'art.2043 c.c. - ad un << disegno
complessivo di razionalizzazione del sistema della responsabilità
civile, nell'ambito di un processo che mostra una condivisibile
tendenza alla tutela dei valori della persona anche quando i pregiudizi
subiti dalla medesima non abbiano risvolti economici ma si risolvano
nella lesione dell'integrità fisica e morale, degli interessi
riguardanti gli affetti, i rapporti personali e familiari>>.
Tutte <<situazioni giuridiche spesso contrabbandate come aventi
carattere patrimoniale proprio per garantirne la tutela giurisdizionale>>;
ciò che corrisponde, d'altronde, a una linea di tendenza
nient'affatto sorprendente nella responsabilità civile -
se è vero che in questo campo <<spesso sono stati i
danni ingiusti a orientare l'interpretazione della norma e non viceversa>>.
7. Il danno esistenziale
Seguono alcuni capoversi - da parte della S.C. - circa i tratti
distintivi della figura dottrinaria/giurisprudenziale che, sempre
più in questi anni, è venuta occupando il posto di
centro nella "nuova" responsabilità aquiliana:
il danno esistenziale.
Da quali lidi la categoria in esame arrivi, in primo luogo: ricordano
appunto i giudici che essa <<costituisce il frutto di un'elaborazione
giurisprudenziale e dottrinale relativamente recente>>. In
cosa consista il pregiudizio che si lamenta: esso <<è
ricollegato ad un peggioramento non temporaneo della qualità
della vita del danneggiato con un conseguente mutamento radicale
delle sue abitudini, dei suoi rapporti personali e familiari>>.
Atteggiamenti della dottrina in proposito: <<sulla natura,
presupposti e fondamento del danno esistenziale la dottrina è
divisa (si sono formate tre scuole facenti capo a sedi universitarie
denominate triestina, torinese e pisana, quest'ultima contraria
alla categoria del danno esistenziale)>>. Propensioni manifestate
dalle corti italiane: la <<giurisprudenza è sempre
più orientata a ritenere ammissibile la riparazione del danno
esistenziale e questo percorso è da ritenere confermato dalle
citate sentenze 8828 e 8827 e da quella della Corte costituzionale
n. 233 (quest'ultima, a differenza delle altre due, fa esplicito
riferimento anche al danno esistenziale)>>.
8. Limiti delle sentenze 8827 e 8828/2003
Ecco il tono della sentenza in commento cambiare alquanto, però,
di qui in poi - facendosi (da riepilogativo) schiettamente e apertamente
critico verso gli approcci della 8828 e della 8827, sul punto specifico.
Poco convincente, ai giudici del caso Barillà, appare in
particolare la maniera con cui le dette pronunce hanno affrontato
le problematiche di gestione del danno esistenziale, e delle altre
voci di danno non patrimoniale (biologico, morale). In effetti:
(a) da un lato, <<il giudice civile di legittimità
sembra propendere per un concetto unitario di danno non patrimoniale>>;
(b) dall'altro, lo stesso giudice afferma di ritenere <<
non proficuo >> (di qui in poi la S.C. citerà esplicitamente
le parole delle due sentenze del 2003) <<ritagliare all'interno
di tale generale categoria specifiche figure di danno etichettandole
in vario modo: ciò che rileva, al fini dell'ammissione al
risarcimento, in riferimento all'articolo 2059, è l'ingiusta
lesione di un interesse inerente alla persona, dal quale conseguano
pregiudizi non suscettivi di valutazione economica>>.
Orbene, <<in questa ottica - rileva la S.C. penale - le sentenze
citate della terza sezione evitano di fare espresso riferimento
al danno esistenziale>>. <<Ma - ed ecco le note di perplessità
del collegio, proprio tenuto conto delle situazioni concretamente
all'origine della 8828 e della 827 - l'esame dei casi presi in considerazione
conferma che i danni accertati erano riferiti a questo tipo di danno
(in un caso riguardavano la perdita del rapporto parentale; nell'altro
lo sconvolgimento delle abitudini dei genitori conseguente alle
gravissime lesioni subite dal figlio ridotto allo stato vegetativo)
perché si riferivano a casi che la precedente giurisprudenza,
anche di legittimità, collocava tra i danni di natura esistenziale>>.
9. Differenze fra danno esistenziale e biologico
Proseguendo lungo le stesse linee (distinguibilità ontologica
tra i vari lemmi del danno patrimoniale, valore anche pratico di
tali differenze), i giudici penali avvertono subito dopo l'esigenza
di offrire una serie di puntualizzazioni quanto ai rapporti correnti
fra il danno esistenziale, da un lato, e le altre due poste non
patrimoniali, dall'altro lato.
Si tratta, in particolare, di non far mancare un riscontro (e un'attenta
risposta) alle osservazioni che figurano poste a base dell'impugnativa
della sentenza genovese - da parte della Procura e dell'Avvocatura.
Circa i nessi fra danno biologico e danno esistenziale, allora:
<<non è condivisibile la critica di fondo contenuta
nei due ricorsi che, sostanzialmente, lamentano che, con il riconoscimento
del danno esistenziale, si opererebbe un'indebita duplicazione risarcitoria
con il danno biologico. Questa duplicazione non esiste perché
il danno esistenziale è cosa diversa dal danno biologico
e non presuppone alcuna lesione fisica o psichica, né una
compromissione della salute della persona, ma si riferisce ai già
indicati sconvolgimenti delle abitudini di vita e delle relazioni
interpersonali provocate dal fatto illecito. Si vedano gli esempi
esaminati, e già accennati, nelle sentenze 8827 e 8828>>.
10. Diversità fra danno esistenziale
e danno morale
Non diverse le conclusioni per quanto concerne il raffronto fra
i due modelli del d.morale e del d.esistenziale.
Occorre evitare ancora una volta - rimarca la Cassazione - di confondere
<<la natura delle due tipologie di danno: il danno morale
soggettivo (pati) si esaurisce nel dolore provocato dal fatto dannoso,
è un danno transeunte di natura esclusivamente psicologica;
il danno esistenziale (non facere ma anche un facere obbligato che
prima non esisteva), pur avendo conseguenze di natura psicologica,
si traduce in cambiamenti peggiorativi permanenti, anche se non
sempre definitivi, delle proprie abitudini di vita e delle relazioni
interpersonali>>.
E <<la non sovrapponibilità tra le due categorie di
danno emerge chiaramente proprio in relazione all'ingiusta detenzione:
la privazione della libertà personale per un solo giorno
può provocare un gravissimo danno morale ma il danno esistenziale,
in questi casi, può anche mancare>>.
Sono nozioni cui gli stessi giudici genovesi (continua la S.C.)
fanno un consapevole riferimento, allorché - con riguardo
alla vittima dell'errore giudiziario - parlano, sia pure erroneamente,
di danno morale: <<la Corte fa infatti riferimento al "carico
di sofferenze" ma lo ricollega al modificato regime di vita
e alla privazione della libertà personale, le cui conseguenze
perdurano nel tempo, non avendo potuto il Barillà, dopo la
scarcerazione, ripristinare le sue precedenti abitudini di vita.
Non quindi - conclude la S.C. - sofferenza psicologica transitoria
connaturata al danno morale soggettivo ma sconvolgimento perdurante
nel tempo (anche successivamente all'avvenuta scarcerazione) delle
abitudini di vita che costituisce l'aspetto caratterizzante del
danno esistenziale>>.
Ecco perché l'ordinanza genovese, al di là di qualche
imprecisione sul terreno definitorio o qualificatorio, non può
che ritenersi nella sostanza impeccabile: <<nel caso in esame
il giudice di merito ha accertato l'esistenza di tutti i presupposti
per la risarcibilità del danno esistenziale subito da Barillà,
e ben può affermarsi che l'ipotesi in esame costituisca un
caso emblematico dello sconvolgimento esistenziale che procurano
una detenzione, una sottoposizione a processo e una condanna ad
una lunga pena da espiare, poi rivelatesi ingiuste, e da cui conseguono
la privazione della libertà personale, l'interruzione delle
attività lavorative e di quelle ricreative, l'interruzione
dei rapporti affettivi e di quelli interpersonali, il mutamento
radicale peggiorativo e non voluto delle abitudini di vita e altre
che non è necessario precisare>>.
Conclude su questi aspetti la S.C.: <<insomma l'ingiusta detenzione
e l'ingiusta sottoposizione a processo costituiscono forse un caso
ancor più significativo tra quelli che la giurisprudenza
ha fino ad oggi preso in considerazione per fondare la risarcibilità
del danno esistenziale>>.
11. Riferimenti normativi: Costituzione e
oltre
Ultimo nodo per i giudici penali: il sistema dei riferimenti normativi
la cui violazione sarebbe idonea a legittimare, volta per volta,
il risarcimento del danno esistenziale.
Premette al riguardo la Corte: <<Quanto al fondamento giuridico
(il rinvio, da taluno ritenuto riserva di legge, contenuto nell'articolo
2059 c.c.) in questo caso la tutela si fonda non solo sulla norma
costituzionale generica (articolo 2 che riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell'uomo) ma anche sulle norme, specifiche,
che sanciscono l'inviolabilità della libertà personale
(articolo 13) e tutelano le libertà, previste negli articoli
successivi, che la detenzione inevitabilmente comprime o addirittura
esclude (per es. la libertà di circolazione)>>.
Ecco allora la precisazione di maggior rilievo, operativamente:
si tratta in ogni caso di richiami (oltre che complessi in se stessi)
non strettamente circoscrivibili al testo puro e semplice della
nostra Costituzione: e <<ne consegue che correttamente la
Corte di merito ha ritenuto la risarcibilità (o riparabilità)
anche del danno esistenziale perché ricollegato ad una privazione
o restrizione legittime ma successivamente rivelatesi ingiuste degli
indicati diritti garantiti non solo dalla nostra Costituzione ma
anche dai già ricordati articolo 5 comma 50 della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo e sull'articolo 9 n. 5 del Patto internazionale
dei diritti civili e politici>>.
La conclusione finale è d'obbligo: <<sembra del tutto
condivisibile l'affermazione fatta in dottrina, proprio a commento
dell'ordinanza in esame, che l'articolo 643 Cpp "contempli
uno dei casi di risarcibilità dei danni non patrimoniali
a cui rinvia l'articolo 2059 c.c.">>.
12. Una ricostruzione persuasiva
Uno dei tratti che più spicca in questa sentenza penale -
se la si confronta con certi scritti dottrinari e decisioni giurisprudenziali,
anche recenti - è la mancanza di ogni sospettosità/catastrofismo
nell'approccio alle questioni sul danno.
Nessuno dei preconcetti e dei timori di collasso che vediamo permeare,
da qualche anno, tante fra le obiezioni avanzate dai c.d. "antiesistenzialisti".
Non - in particolare - gli allarmismi nei confronti degli attori
in giudizio (spesso additati quali simulatori di professione, pronti
a trasformare qualsiasi inezia in fonte di lucro); non la diffidenza
verso il ceto degli avvocati (accusati ritualmente di scarsa coscienziosità,
disposti ad assecondare ogni messinscena dei clienti); non gli scetticismi
circa la perspicacia dei giudici (visti come inermi dinanzi alle
commedie, all'oscuro dei guasti che la loro ingenuità determinerebbe).
Accenti fiduciosi invece, quelli della S.C. penale, ispirati a ragionevoli
aperture di credito verso il sistema; gli "addetti ai lavori"
pensati come operatori in grado, tendenzialmente, di fare il loro
mestiere e di scansare i tranelli del caso. Distensione, sapienza
dogmatica, pacatezza di tono. Moniti a non sottovalutare l'importanza
dei filtri che sono attivi - secondo quanto il legislatore ha previsto
- per la responsabilità aquiliana in generale.
Un diritto normale per persone qualsiasi che subiscono incidenti
di tutti i giorni - lesioni tali da incrinare, di tanto o di poco,
la qualità e la serenità della vita.
Il riscontro - repertori giurisprudenziali alla mano - per le garanzie
istituzionali che il processo appresta, a favore di entrambi i protagonisti;
il richiamo alla severità degli ostacoli che attendono al
varco chiunque punti a un ristoro per i danni: l'attitudine della
macchina aquiliana a sbarrare, operativamente, l'ingresso alle istanze
insensate, pretestuose - o fatte oggetto, sotto altra veste, di
un preventivo, integrale risarcimento (dentro o fuori il processo).
Il conteggio dei fardelli destinati a gravare, in giudizio, su
ogni mossa o contromossa del plaintiff - in merito alla prova del
dolo e della colpa, oppure circa il fattore oggettivo di collegamento;
o ancora in ordine al nesso di causalità, ovvero riguardo
alla sussistenza e alla misura del danno.
In particolare: l'onere per chi abbia subito un torto di dimostrare
l'effettività, e possibilmente la misura, dei contraccolpi
patrimoniali e non patrimoniali - quello biologico, quello morale,
quello esistenziale - così come lamentati nella citazione.
Pena il rifiuto di ogni salvaguardia ex lege Aquilia.
Onere prospettato, bisogna dire, in chiave fin troppo rigorosa
da alcune recenti pronunce, specialmente quanto all'ultima voce
lesiva, pur ammessa in linea di principio come meritevole di ascolto
- tanto, è stato osservato, da avvicinare la sostanza dei
risultati così ottenuti a certe invocazioni degli anti-esistenzialisti
(al punto da far rimpiangere, per un attimo, le stesse eterodossie
e disinvolture di marca eventistica!).
13. Casistica
Si capisce come la Corte del caso Barillà possa orientarsi,
d'altro canto, nel bilancio relativo alla casistica giurisprudenziale
- quella di legittimità come quella di merito, in particolare
rispetto alle pronunce dell'ultimo decennio. E si tratta di passaggi
ancora una volta da condividere.
Gli "antiesistenzialisti" parlano, come fanno in continuazione,
di danni (da qualificarsi) immaginari o esagerati, comunque di pregiudizi
insignificanti per qualità e quantità, spesso in agguato
nelle cause civili di oggigiorno? Di quasi-spose vittime di tagli
sbagliati di capelli, di automobilisti multati inopinatamente per
divieto di sosta - di lacrime destinate a scorrere per motociclette
nuove rubate, di viaggiatori lasciati ad attendere per ore e ore
in aeroporto, senza informazioni di sorta?
E' facile avvedersi come non siano quelli, in materia, gli esempi
davvero eponimi, portanti; e lo stesso andrà ripetuto per
quasi tutte le ipotesi di condanna (di natura pretesamente futile,
bagatellare) che vengono evocate nei dibattiti. Le decisioni circa
il cagnolino o il gattino di casa, ucciso apposta o per sbaglio
da un terzo; oppure quelle sulla studentessa laureata con quindici
punti meno del dovuto, sull'automobilista incidentato con un fermo
macchina di qualche giorno, sul liceale alloggiato suo malgrado
presso una famiglia di anziani bigotti statunitensi, sul proprietario
di un cellulare attivato dall'ente gestore dopo settimane di attesa.
E così di seguito.
E' palese come non possa bastare un ventaglio del genere a "ridicolizzare",
di tanto o di poco, la figura del danno esistenziale - a trasformarla
in qualcosa di diverso da quello che essa è. E ciò
per due ordini di considerazioni almeno.
Una domanda anzitutto: avremmo mai assistito in Italia - qualora
l'inventario dei reperti si esaurisse per intero nelle curiosità
di cui sopra - a uno sviluppo così intenso, vigoroso della
categoria? Bestiole, motocicli e cellulari possederebbero da soli
il dono di irretire la Cassazione, nelle sue varie sezioni, di sedurre
al primo incontro anche la Corte costituzionale?
La verità è che, se quelli e nessun altro fossero
stati gli episodi risolti dalle nostre corti, tutto sarebbe rimasto
entro i confini di un'aneddotica marginale - ai limiti del pettegolezzo
o del folklore. Difficilmente avremmo assistito, quanto al modo
di guardare all'universo del non patrimoniale (non solamente al
d.e.), al "rivoluzionamento" che si è verificato
nel nostro paese, a partire dagli anni '90, presso tanta parte della
dottrina e della giurisprudenza.
13.1. Cose che valgono
Il che non comporta beninteso (e arriviamo così al secondo
punto) l'attribuzione di una parvenza di verità alla parte
riposta, sottintesa del discorso avversario - non giustifica, in
particolare, le ironie o le indignazioni di prammatica, messe in
campo da alcuni antiesistenzialisti, riguardo alle pronunce "eclettiche"
di cui sopra.
Ci vuol poco ad accorgersi che:
(a) alcune delle controversie in esame (quelle relative all'uccisione
dell'animale domestico, ad esempio) riguardavano propriamente istanze
di danno morale, più che di danno esistenziale in senso stretto;
(b) pressoché in tutte le vicende i turbamenti fatti valere
apparivano, per se stessi, degni di attenzione, antropologicamente
sacrosanti e comprensibili; ciò proprio alla stregua dei
principi generali del sistema, quando non in forza di regole specifiche
di protezione, suggellate in qualche testo di legge, di natura penale,
civile o amministrativa (ma anche evenienze del genere a parte:
avrebbe senso un'ermeneutica disposta, a parole, a ben considerare
l'essere umano e le sue necessità - e pronta nei fatti a
concludere, dinanzi a condotte suscitatrici di perturbamenti nel
90% dei casi, che sarà giusta la scelta di vietarle formalmente
e che le compromissioni arrecate alle vittime resteranno però,
in caso di trasgressione, prive di rilievo giuridico?);
(c) convincente, in definitiva, la scelta dei giudici di ammettere
per quei frangenti il ristoro, dando soddisfazione alla parte lesa
(il che è valso, nel contempo, a mantenere il dizionario
aquiliano al passo con i tempi - in linea con la complessità
di ciò che tutti "siamo e vogliamo", non escluse
le piccole cose di gozzaniana memoria);
(d) a trovarsi in gioco - nelle vicende all'origine di quei verdetti
- era talvolta un contratto in senso proprio, nel quale ad una delle
parti figuravano promesse determinate prestazioni, di dare o di
fare qualche cosa (il tutto, significativo per il benessere quotidiano
dell'interessato: vacanza, comunicazione, svago, istruzione, documentazione
di momenti felici, etc.); esecuzione non avvenuta poi ad opera dell'obbligato,
senza giustificazioni accettabili, donde l'indiscutibilità
della pretesa risarcitoria nei sui vari capitoli, di tenore economico
o meno (artt.1174 e 1218 c.c.);
(e) l'ammontare dei risarcimenti concessi dal giudice mostra di
essere stato, in quasi tutte le occasioni, notevolmente esiguo,
talvolta alle soglie dell'irrisorietà/derisorietà
- poco più di una corresponsione simbolica.
13.2. Le figure portanti
Rimane in ogni caso: non è nel riscontro di pronunce simili,
più o meno estemporanee, che l'essenza del danno esistenziale
può cercarsi. Non soltanto lì perlomeno; ben altre
debbono essere, per lo studioso, le figure di condanna giudiziale
da tenere in conto - e basta sfogliare i repertori dell'ultimo quindicennio
per accorgersene.
I lutti familiari in primo luogo (dovuti al fatto illecito di un
terzo); le macroinvalidazioni che abbiano colpito un congiunto,
dopo un incidente stradale o di lavoro, le violenze sessuali rivolte
a una figlia minorenne. I figli nati malformati per errore dell'ostetrico,
la perdita traumatica del feto, le nascite intempestive e non desiderate.
E ancora, le lesioni arrecate da un terzo alla capacità procreativa,
di una donna o di un uomo, le malevolenze endo-coniugali gravi,
il mancato mantenimento di un figlio per mesi o per anni di seguito,
il disconoscimento (da parte del padre) di un neonato frutto di
fecondazione assistita.
È intorno a questi esempi che la rifinitura del modello
"esistenziale", nei contorni che oggi conosciamo, ha preso
storicamente le mosse: qui si è, per la prima volta, parlato
di quotidianità alterata, di agenda sconvolta, di peggior
interfacciamento con gli altri - di qualità della vita meno
alta, di ritocchi forzati nel relazionarsi e nello stare al mondo.
Ipotesi tutte - com'è palese - di aggressioni e collisioni
non da poco; ciascuna all'origine di seri imbarazzi per l'equilibrio
personale per l'attore, talvolta fonte di risarcimenti con molti
zeri.
E sono caratteristiche che ritroviamo, puntualmente, in molti altri
tra i filoni dell'illecito - pur al di fuori del campo familiare.
Le immissioni prolungate nel tempo, anzitutto; e poi le violazioni
della privacy, gli attentati all'onore, le case d'abitazione incivili
o invivibili, le lesioni ambientali di massa, i processi dalla durata
infinita; e, ancora, le molestie sessuali sul posto di lavoro, il
mobbing, i licenziamenti ingiuriosi, le ferie non godute per anni,
gli attentati ai diritti del lavoratore. L'elenco potrebbe continuare.
14. Cambiamenti, riconciliazioni
Non è improbabile che tanti siano, già oggi, gli interpreti
disposti a seguire la Corte nel suo percorso ricostruttivo. Senso
della realtà, rigore strategico, visione dall'alto del sistema;
misura e intelligenza negli approcci: ecco i fattori che più
toccano - d'abitudine - le corde e la ragione dei lettori, imponendosi
alla fine nelle dispute.
Taluni autori affezionati al passato potranno inclinare ancora
alla neghittosità, ai misoneismi di principio; al non expedit
circa questo o quel risvolto classificatorio. Fra gli accademici,
specie quelli meno familiarizzati con la sala macchina della responsabilità,
qualche oppositore ai nuovi moduli continuerà verosimilmente
a non "farsi incantare".
Nell'insieme però il danno esistenziale - prospettato com'è
dalla S.C. senza baldanze, né stonature gestionali o processuali
(ad es., sul terreno della prova) - dovrebbe guadagnare altri consensi.
E' stato scritto che vi sarebbe in Italia (da un decennio in qua,
rispetto al settore in esame) una pluralità di "scuole
di pensiero"; il che è tutto sommato vero. E che ognuna
di esse osteggerebbe pregiudizialmente il punto di vista delle altre,
senza riconoscere agli "avversari" alcun merito. Si è
parlato di spaccature totali, di diatribe accanite e roventi.
Affermazioni del genere appaiono - va detto - un po' al di fuori
dal mondo. Diversità fra questo e quel gruppo di studiosi
ve ne sono, indubbiamente. Si è trattato però spesso
(occorre dire) di intersezioni o curvature esteriori, sul piano
lessicale o retorico - preferenze legate, soprattutto, alle suggestioni
nei confronti di questo o quel retroterra extracivilistico. La medicina
legale o la farmacologia, come alleate strategiche, piuttosto che
la psichiatria o la criminologia. Incontri di viaggio con la morale
o l'economia, invece che esplorazioni avviate con la sociologia
o l'antropologia; e così di seguito.
Talvolta niente più che passaggi di maniera, autobiografismi
di un certo scienziato, di un erudito; accentuazioni giocate su
un'opportunità applicativa invece che su un' altra. Tal'altra
semplici esigenze dello show-business convegnistico - un gioco delle
parti insomma.
Del resto: sono proprio gli anti-esistenzialisti - alcuni di essi
perlomeno, e neppur fra i più concilianti - a invitare occasionalmente
chi li ascolta, allorché si parla del loro focolare, a "non
fare di ogni erba un fascio"; che sottolineano, rispetto ai
nuovi crinali del danno, la necessità di non confondere tra
l'una e l'altra delle voci di famiglia ("non siamo uguali,
basta leggere con attenzione, i confronti parlano") .
14.1. Lezioni del passato
In ogni caso: grazie anche a decisioni come questa, della S.C.
nel caso Barillà, è plausibile che le trascorse distanze
di campo (già diminuite significativamente a seguito delle
pronunce gemelle di Cassazione del 2003, poi della Corte cost. 233/2003)
verranno ancor più attenuandosi. L'aria che si respira non
è già la stessa di due anni fa - è sufficiente
frequentare gli incontri di studio, leggere fra le righe degli ultimi
contributi. Né vincitori né vinti, il vento sta ormai
girando (salvo che per taluni irriducibili).
Del resto, se pensiamo alle vicende dell'intera responsabilità
civile, nel corso dell'ultimo secolo e mezzo: quanti non sono stati
- rispetto alle proposte di lettura affluenti - i casi di un "no"
iniziale, da parte dell'accademia o delle alte magistrature, seguito
da un "sì" altrettanto perentorio, caloroso, a
più o meno breve distanza di tempo?
E' spesso andata così. Non c'è quasi novità
che non abbia, sul principio, destato le più fiere avversioni
nell'establishment - e che non sia stata accolta nel salotto buono
dell'istituto, dopo qualche lustro o decennio. L'ammissibilità
del danno morale, ad esempio; oppure l'analisi economica del diritto,
il ricorso alle vie d'uscita della responsabilità oggettiva,
la tutela esterna del credito, il doppio rapporto di causalità,
l'abuso del diritto; o, ancora, il danno biologico, la disciplina
degli interessi legittimi, la rilevanza autonoma del dolo, l'applicabilità
dei criteri obiettivi di imputazione alla pubblica amministrazione,
l'obbligo di riversare il profitto conseguito attraverso l'illecito.
E' sovente bastato, agli innovatori, "sedersi sulla riva del
fiume".
Così, per lo stesso danno esistenziale - e dintorni immediati.
La storia è ancor breve qui. Già oggi, quanti non
sono però i ravvedimenti silenziosi, i salti letterari della
quaglia! quante le contro-letture tramontate in fretta, i protocolli
di settore corretti sino a diventare irriconoscibili, le parole
d'ordine (un tempo perentorie) che serpeggiano sempre meno spavaldamente!
La (pretesa) indistinguibilità fra danno morale e danno
esistenziale, ad esempio; vessillo un tempo maggioritario - lapalissiano
quasi; attualmente i sostenitori dichiarati si contano sulle dita
di una mano. Oppure: la convinzione che tutto al mondo sia biologico,
che ogni guaio dell'individuo sia riconducibile ai mali della salute
incrinata; tesi diffusissima sino a poco fa, plebiscitaria, mostra
ogni giorno di perdere consensi - fors'anche a livello popolare,
certamente nel campo del diritto civile.
E così di seguito: le prospettazioni del danno biologico,
e dello stesso danno esistenziale, come mere species di danno patrimoniale.
La tesi che punta a far coincidere il nucleo del d. esistenziale
e, rispettivamente, quello del d. psichico (o le stesse pigrizie
di chi non sa linguisticamente distinguerli). Le ricostruzioni -
oggi non proprio scomparse interamente; un tempo però dogmi
di fede, immancabili nelle monografie più in voga, nella
manualistica del primo anno d'università - secondo cui il
risarcimento del danno morale obbedirebbe (prevalentemente o esclusivamente)
a funzioni di tipo sanzionatorio, afflittivo. Si potrebbe continuare
a lungo.
15. Il requisito dell'ingiustizia
Ecco allora - in merito al danno non patrimoniale - le linee-guida
del (possibile e magari definitivo, comunque non effimero) "trattato
di pace" fra le varie scuole italiane di tortmen: così
come tratteggiate dal pennello della Cassazione penale, a livello
sia scolastico che tecnico.
Per quel che attiene in particolare al requisito dell'<<ingiustizia>>
del danno - fintantoché l'art. 2059 c.c. rimanga in vita,
perlomeno: nello scenario che arieggia, cioè, all'imprescindibilità
di un rinvio nominale alla Costituzione, quale tabernacolo dei valori
rilevanti anche ai fini del risarcimento.
Un dato sarà sufficiente sottolineare, in proposito: e ci
si riferisce alla necessità di far luogo a una lettura non
chiusa (non autocratica, non impaurita, non formalistica) della
nostra Carta fondamentale. Il che significa puntare essenzialmente,
sotto il profilo delle fonti, su un sistema di richiami "a
corone circolari", a faglie progressive di materiali - ciascuna
delle quali relativa a classi ben distinte di evidenze legislative;
vale a dire:
(a) al centro - coerentemente con un paradigma di responsabilità
com'è quello italiano, che s'impernia sulla presenza di una
clausola generale (cfr., in tal senso, anche Cass. 8828/2003) -
gli artt. 2 e 3 della Costituzione;
(b) subito all'intorno, il richiamo ai vari articoli (della nostra
carta fondamentale) ove si menzionano passaggi/contesti della persona
di immediato rilievo, ai fini del diritto privato - specie quelli
più eloquenti sotto l'angolatura non patrimoniale: segretezza,
associazione, riunione, processo, famiglia, maternità, disagio,
scuola, paesaggio, lavoro, etc.;
(c) più oltre, il corredo delle dichiarazioni internazionali
in cui appaiono toccati, più o meno direttamente, i temi
delle relazioni umane e dei beni fondamentali dell'individuo (le
proclamazioni in sede Onu, anzitutto, la Dichiarazione dei diritti
dell'uomo, la Convenzione di New York sui diritti dei bambini; la
carta di Nizza, le indicazioni a livello europeo e comunitario,
etc.).
(d) più all'esterno ancora, con riferimento al quadro nazionale,
il ventaglio delle disposizioni ordinarie che, in maniera più
o meno immediata, si occupano dei diritti della persona, delle formazioni
sociali, della sofferenza fisica e psichica, del fare areddituale
di ciascun soggetto - non esclusa l'attenzione del legislatore per
la disciplina dei beni, delle istituzioni, dei centri, delle strutture
tecnologiche, dei filamenti ambientali, dei servizi, etc., di più
accentuato risalto sotto i profili della "qualità della
vita" (v. ad es. le leggi 26.7.1975, n. 354, sull' ordinamento
penitenziario; 9.12.1977, n. 903, sulla parità di trattamento;
14.4.1982, n. 164, sul transessualismo; 25.1.1992, n. 74, sulla
pubblicità ingannevole; 25.6.1993, n. 205, sulla discriminazione
razziale, etnica e religiosa; 28.8.1997, n. 285, sull'infanzia e
adolescenza; 31.12.1996, n. 675, sul trattamento dati personali;
6.3.1998, n. 40, sull'immigrazione; 12.3.1999, n. 68, sul lavoro
dei disabili; e si potrebbe ricordare ancora le varie normative
sulla cittadinanza, sull'adozione, sulla tutela dei consumatori,
sui viaggi tutto compreso, sulle barriere architettoniche, sullo
sciopero nei servizi pubblici, sull'handicap, sull'aborto, sui servizi
socio-sanitari, e così via).
16. Patrimoniale e non patrimoniale
Ecco allora che:
- mirando a ricomporre il panorama (dell'ingiustizia del danno)
dal punto di vista delle situazioni della persona, quali regolate
nell'insieme di quelle disposizioni;
- volendo guardare, nel contempo, alla tipologia degli intralci
quotidiani/relazionali che ogni aggressione è destinata ad
irradiare, rispetto ai campi delle singole prerogative;
- ebbene, non sembra difficile l'approdo a una sequenza di tavole
generali, in cui a ciascuno fra i beni meritevoli di tutela giuridica
(salute, immagine, onore, normalità familiare, sessualità,
riservatezza, identità complessiva, benessere ambientale,
diritti civili nell'ambito del lavoro, aspettative scolastiche,
diritti nel processo, interessi legittimi, etc.) si accompagni il
riscontro per alcune costanti "vittimologiche", sotto
il profilo negativo/ripercussionale: ciascuna in funzione del grado
di oppressività che ogni attentato nasconde, rispetto alle
sub-voci patrimoniali e non patrimoniali.
Inutile sottolineare l'utilità che uno quadro siffatto
preannuncia, a livello istruttorio, in particolare sul terreno del
quantum - come traccia lungo cui tenderanno a ripartirsi i singoli
impatti e cascami pregiudizievoli (quali emergenti nelle singole
controversie). Non meno evidente tuttavia la necessità di
evitare sopravvalutazioni, automatismi deduttivi.
Quanto alle attese dell'interprete, allora: sarà pur lecito,
ogniqualvolta vengano in gioco (minacce a) posizioni di natura schiettamente
patrimoniale - proprietà, usufrutto, diritti personali di
godimento, etc. - pensare a coefficienti di maggior insidiosità
sul terreno reddituale, contabile, piuttosto che non su quello morale
od esistenziale.
E tuttavia: considerate la frequente vischiosità delle sfere
individuali, tenuto conto quanti siano nella vita di ognuno i momenti
deputati a soddisfare (in prima battuta) esigenze d'ordine non materiale,
non pecuniario, sono palesi anche i limiti di un'impostazione che
non scontasse abbastanza la probabilità che assalti simili
- combinandosi con questo o quel filamento peculiare, nella sfera
di quel danneggiato o di tutti i danneggiati possibili - finiscano
per generare, in parallelo, compromissioni di tipo comunicativo,
sentimentale, biologico, edonistico, partecipativo, emotivo, colloquiale,
e così via.
16.1. Esemplificazioni
Basta pensare - ma i richiami sarebbero infiniti - al modo in cui
ogni individuo si comporta nella sua propria casa d'abitazione,
di città o di montagna, oppure all'uso che si fa abitualmente
dei camper o delle roulottes, all'importanza delle protesi sanitarie
per un handicappato. Magari all'attaccamento che un artista può
nutrire per il suo strumento musicale, per gli scalpelli di famiglia,
alle cose che agevolano la fruizione del tempo libero, agli oggetti
pensati per la cultura o per i ricordi, all'artigianato, agli animali
d'affezione, ai mezzi in grado di migliorare la mobilità
o la tattilità di un soggetto infermo, di un bambino, di
un disabile.
In qualche misura - allargando lo sguardo - occorrerà pensare
anche ai telefonini, alla pubblica amministrazione, ai dischi rigidi
dei computer, all'impianto dell'acqua e del gas, alle cavallette,
ai rullini fotografici, alle centraline di ogni sorta, agli specchietti
per le allodole, ai blocchi stradali, ai contraccettivi difettosi,
alla posta elettronica, alle collezioni in corso. Oppure ai black-out,
alle fonti di cattivi odori, ai giocattoli-trappola, alle bocciature
ingiuste, ai virus biologici o elettronici, agli analgesici, ai
telecomandi, agli scarichi del bagno ostruiti, al cibo, alle automobili,
allo spamming, alle valanghe dovute all' imprudenza altrui. O magari
alle password, alle obbligazioni societarie, agli spinelli, alle
videocamere, alle chat-line, alle autoambulanze in ritardo, ai collegamenti
via cavo, agli intonaci, ai cani altrui che abbaiano, agli alberi
che si protendono, ai francobolli, ai dirottamenti aerei, agli eco-mostri,
ai compact disk, al denaro. E così di seguito.
Difficile immaginare, fermandoci alle ipotesi più elementari,
che accadimenti come la distruzione di questo o quell'oggetto, oppure
il suo smarrimento in mare aperto (magari un danneggiamento, una
consumazione, un mancato accomodamento, un difetto di fabbricazione;
o piuttosto un'intrusione, un occultamento, una messa fuori uso,
un'alienazione a non domino) finisca per generare riflessi sul terreno
puramente venale, materiale - e null'altro.
Non diverse, d'altro canto, le conclusioni cui pervenire sul versante
"simmetrico" della casistica aquiliana - quello delle
(sequenze che si collegano a) violazioni di una posizione iscrivibile,
nella nomenclatura tradizionale, sotto il registro della "non
patrimonialità".
Le ragioni per avversare ogni semplificazione, circa i giochi di
causa ed effetto possibili, appaiono anzi stavolta ancor più
forti. E basterà un richiamo alle libertà fondamentali
dell'uomo, ai diritti della personalità, a quei vari presidî
di natura individuale - dalla salute, alla libertà, dal nome
alla dignità, dall'onore all'immagine, dall'autodeterminazione
alla riservatezza, etc. - la cui lesione fa paventare al titolare,
nell'ordine delle cose, anche ricadute di tipo economico.
E' quanto i repertori giurisprudenziali documentano, ogni giorno
più diffusamente. Più ancora che per le voci del cuore
o dello spirito, è facile constatare in quante occasioni
di scontro - tenuto conto del modo in cui la parte lesa era venuta
organizzando la propria economia - le conseguenze risulteranno temibili
(dirompenti talvolta) proprio a livello patrimoniale.
Utilità di tavole empatico/eziologiche sì, dunque,
a seconda dell'astratta natura degli interessi destinati a venire
in gioco; ma al tempo stesso, fuori e dentro al giudizio, necessità
di riscontri accurati circa le variabili in campo - quelle capaci
di incidere sul tenore e sulle dimensioni effettive del pregiudizio.
17. I danni esistenziali ingiusti
Quanto poi al danno esistenziale, è palese come il filo
conduttore per l'interprete - nel montaggio dei riferimenti normativi
che interessano - sarà tutt'uno con la chiave fornita dalle
"attività realizzatrici della persona".
Si tratterà di tener conto, pertanto, della misura in cui
il legislatore mostra di ricollegare al fulgore di certe condizioni
generali - alla mancata compromissione di talune prerogative - la
possibilità per l'individuo di esprimersi lungo le svariate
ribalte della sfera affettiva e sessuale, della reattività
quotidiana di tipo biologico, del lavoro e della politica, della
creatività e dell'arte, dello svago e del tempo libero.
Riguardo poi ai fattori di "complicazione" del giudizio
- destinati, eventualmente, a sparigliare il gioco fra etichette
della patrimonialità e non patrimonialità, nella concreta
secolarità delle vittime - è indubbio come saranno
anch'essi censibili a tavolino (sfruttando al meglio le indicazioni
offerte dalla giurisprudenza). E, anche nei loro confronti, va sottolineato
come ogni combinazione sarà destinata a mutare secondo le
tipologie degli illeciti.
Ciò sotto entrambe le angolature che rilevano. Tanti possono
essere in effetti - nello scenario di un diritto al risarcimento
costruito dal basso - gli elementi capaci di "esistenzializzare"
il campo antropologico/operazionale di un interesse; o che promettono,
all'inverso, di "de-esistenzializzare" valenze e rapporti
in merito a un certo crinale della persona.
Resta il fatto che, proprio sul fronte esistenziale, l'elemento
dell'ingiustizia si direbbe avviato - in una proiezione dall'oggi
- a raggiungere latitudini e profondità sempre maggiori.
(I) Al Leit-motiv della attività realizzatrici è
giocoforza riconoscere, nella scala dei valori del sistema, un tasso
di meritevolezza fra i più elevati. E guardare le cose dal
punto di vista dell'homo faber significa mettere in causa, fenomenologicamente,
un orizzonte vicino ai 360°. L'avvitarsi fra le due eliche (del
fatto e del diritto) non potrà che condurre - ormai che si
è capito come avviene - a scansioni via via più ricche
sotto il profilo qualitativo, come sotto quello quantitativo.
(II) Nel momento in cui al centro della scena s'insedia la "qualità
della vita", le probabilità che all'origine della catena
vi sia un torto verso altri soggetti (familiari soprattutto) diventano
subito maggiori che altrove. Più duratura risulterà
cioè l'incidenza sulle attività realizzatrici del
congiunto, che non quella suscettibile di pesare sul reddito o sulla
salute fisica o psichica, o sul benessere emotivo dei parenti della
vittima iniziale;
(III) Opera ben più che altrove, in questo campo, il meccanismo
indotto dai mutamenti di percezione chimico/dogmatica che hanno
luogo, circa la natura ultima dei danni (infra § 24). Basta
leggere le sentenze più recenti. Sempre più raro diventa,
col passaggio del tempo, il caso in cui ci si orienti a ribattezzare
sub specie di biologica, o di morale, o di patrimoniale, una posta
ormai archiviata sotto il segno dell'esistenzialità. Già
oggi ricorre spesso, invece, l'eventualità opposta - e non
è detto che la curva dei ravvedimenti non verrà ancora
ad innalzarsi, durante i prossimi anni.
18. Diritto alla "felicità" in
che senso
E' frequente in dottrina, soprattutto ultimamente, la propensione
a rovesciare gli approcci più consueti, nei riguardi delle
"attività realizzatrici" della persona - a ricomporre
il quadro delle norme secondo una chiave, per così dire,
in positivo.
Non tanto, cioè, l'attenzione per ciò che si sia
tradotto (a seguito del torto) nella perdita di opportunità
comunicative, nella frustrazione di un disegno esistenziale. Anche
aspetti simili beninteso, così come chiariti nel giudizio,
rispetto ai vissuti del plaintiff. Insieme a essi, però,
la considerazione per i lieviti da registrare ex ante, speculari
rispetto al danno - visti come componenti di un progetto di vita,
indipendentemente dai discorsi sul risarcimento.
I tratti del facere individuale, e gli interscambi con il prossimo,
stando a ciò che potrebbe/dovrebbe accadere - secondo quanto
si vorrebbe in mancanza di impedimenti ("sono le catene che
danno le ali", diceva Paul Éluard
sì,
ma non sempre!).
La ricerca di salvaguardie allora - e di nuove occasioni - per
i propri spazi espressivi, colloquiali. La spinta a interfacciarsi
con persone e cose, a "diventare quello che si è",
sotto le voci più svariate: creatività, scienza, lavoro,
affetti, scavi, gioco, partecipazione, ambiti collettivi, viaggi,
e così via.
Passaggi da mettere al centro (ecco il punto) di una prerogativa
individuale di tipo nuovo - il diritto alla "realizzazione
della persona", come si è detto - inedita rispetto alle
tradizionali posizioni soggettive, sia per estensione sia per timbro.
I rapporti di scambio, in questa luce, con la filosofia e con il
linguaggio della 8828/2003. La necessità di assumere quale
centro per le letture sul danno non patrimoniale (nonché
varco onde aggirare le forche caudine dell'art. 2059 c.c.) lo spirito
dei primi 47 articoli della Costituzione - soprattutto il motivo
della valorizzazione della persona umana, lungo ogni passaggio della
quotidianità.
Le corrispondenze fra i due ordini formali del discorso, quello
"politico" di fondo e quello più strettamente "applicativo":
(x) le indicazioni di cui all'art.3, 2° comma della Costituzione,
da una parte, con le postulazioni rivolte a una clausola generale,
quale riferimento di "default" per ogni contesto relazionale
della persona; (y) le restrizioni codicistiche in punto di protezione
aquiliana, dall'altra parte, con l'intervento della 8828/2003 quale
affondo per la rimozione degli ostacoli ingiusti, sulla via di una
miglior salvaguardia dei danneggiati.
L'opportunità di modulazioni sintetiche, allora - dal suono
tuttavia generoso, rinascimentale. L'approdo a una formula non tanto
ristretta da cancellare, assorbendole, le frazioni di cittadinanza
messe in circolo (diritto alla serenità familiare, alla tranquillità
ambientale, alla normalità lavorativa, alla quiete dell'abitazione
domestica, alla vivacità sessuale, etc.); e idonea, nel contempo,
a cogliere/rappresentare i fili di ogni attività realizzatrice,
il loro far capo a una stessa creatura - a un solo ponte di comando.
L'utilità esplicativa di locuzioni - come questa - attente
ai momenti della promozionalità, dell'agire e dell'essere
nel mondo. L'attitudine a permettere, in tal modo, un più
congruo apprezzamento dell'illecito, anche agli effetti della quantificazione.
L'accentuazione dei risvolti progettuali come tramite per dar conto
dei tratti dinamici dell'ingiustizia - per legittimare valutazioni
estese, nella law in action, all' intera fascia operativa della
vittima
Il motivo stesso della "felicità" quale bandolo
tutt'altro che impresentabile per il diritto, una volta ritrovate
le chiavi etimologiche della parola - ossia le valenze della fertilità,
della fecondità (che è in ciascun essere): negli affetti,
nel lavoro, nell'arte, nella politica, nelle avventure, nel volontariato,
nello svago, etc. Ogni individuo guardato lungo le sue coordinate
specifiche, di rigoglio possibile, di fioritura - nella cornice
dei bisogni/desideri di sempre, proteso a far passare dal dentro
al fuori i "sì" e i "no" che si avvicendano.
19. Il rapporto di causalità
Sin qui i discorsi sull'ingiustizia del danno.
Non diverse comunque - quanto al rilievo (anche sul terreno non
patrimoniale) dei criteri limitativi che vigono in materia - le
conclusioni cui pervenire rispetto un altro segmento basilare del
giudizio di responsabilità: quello del rapporto causale.
Nessuna differenza, in particolare, per ciò che concerne
le voci di natura esistenziale. Non è meno forte del consueto
l'esigenza che risulti circoscritta convenientemente, pur qui, l'ambito
di ciò che sarà risarcibile alla vittima - evitando
che l'incognita di esborsi irragionevoli, dovuti al combinarsi di
fattori bizzarri o remoti, sia tale da disincentivare in partenza
chi si accinge ad agire.
Irresponsabilità, pertanto, qualora la causalità
naturale non sussista. A non potrà chiedere a B - il cui
mozzicone di sigaretta abbia provocato l'incendio del bosco, nel
quale A era abituato a fare jogging mattutino - un qualche risarcimento
in relazione alle corse silvestri mancate, laddove emerga che A
quella mattina si era già rotto per conto suo una gamba.
C che ha investito e mandato all'ospedale D non dovrà risarcirlo
per il fatto che D non ha più recitato nella filodrammatica
di quartiere durante i mesi successivi, laddove emerga che il giorno
prima dell'incidente D aveva dichiarato - seriamente, irrevocabilmente
- di non voler mai più recitare.
Necessità poi che sia riscontrabile, nel frangente, un nesso
di causalità adeguata. Se la cattiva organizzazione dell'agenzia
di viaggi fa sì che un certo turista passi le vacanze in
un albergo scadente, quando gli alberghi erano tutti allo stesso
livello di mediocrità e insufficienza in quella zona, non
vi sarà responsabilità laddove risulti che il cliente
era, comunque, deciso a recarsi nella detta parte del mondo. Non
sarà imputabile, insomma, il danno esistenziale nel caso
in cui l'azione, da rimproverarsi al convenuto, non abbia aumentato
il rischio che si verificassero compromissioni di quella certa attività
realizzatrice - nel caso in cui l'illecito si sia limitato a produrre
la presenza della vittima in un determinato sito, all'interno di
un contesto entro cui questa si sarebbe comunque trovata, e nel
quale le probabilità dell' evento apparivano uniformemente
distribuite.
Pieno risalto, ancora, per la regola che fa capo allo scopo della
norma violata. Irrilevanza, dunque, degli inconvenienti legati al
mancato compimento dell'impresa X (dato pur riconducibile al gesto
del convenuto) laddove emerga trattarsi di attività estranee
a quelle di cui la norma violata mirava a garantire lo svolgimento.
Se - a causa delle mancate informazioni da parte della compagnia
aerea, circa il fatto che l'apparecchio che dovrei prendere è
guasto - finisce che passo otto ore in aeroporto attendendo invano,
non potrò chiedere il risarcimento per il fatto che il pollo
che ho mangiato allo snack-bar dell'aeroporto mi ha fatto male,
o che un'impiegata della segreteria mi ha coperto di insulti, o
che un ascensore che mi portava alla toilette si è bloccato.
Opportunità, infine, di non lasciare a carico della vittima
le compromissioni pur di scarso rilievo, oppure quelle riconducibili
a fattori idiosincratici, o quelle dovute alla concomitanza di elementi
lontani e sofisticati, laddove risulti avere il convenuto agito
con dolo, e in certi casi con colpa grave.
Conclusione - merita precisare - tanto più sicura nei frangenti
di dolo specifico, quando emerga aver il convenuto agito proprio
allo scopo di danneggiare, tarpando la vittima su quel certo versante:
caso di A il quale investe B con una motocicletta per impedirgli
di fare la corte a una ragazza, o perché non vuole che partecipi
a un corso di cucina messicana.
Lo stesso però - aggiungiamo - in numerosi casi di dolo
generico. Ciò, a maggior ragione allorquando la desistenza
della vittima, rispetto al compimento di una data attività,
sia dovuta proprio all'odiosità dell'aggressione (A diffama
B in maniera pesante; B, animo sensibile, si scoraggia dinanzi a
tanta cattiveria, e tralascia di partecipare a un concorso di floricoltura,
di cui A ignorava però l'esistenza). Comunque - in misura
più o meno intensa - anche nei casi in cui quell'incidenza
non sia così evidente, e resti in vita tuttavia, per l'ordinamento,
l'opportunità di colpire esemplarmente il danneggiante malizioso,
mettendo a tacere per una volta gli argomenti che s'intonano ai
meriti della libertà di movimento e alle necessità,
per la stessa lex Aquilia, di non deprimerla.
20. Il futuro prossimo fra artt. 2043 e 2059
c.c.
Gli elementi sin qui indicati appaiono sufficienti a far intravedere
in che maniera tutta una serie di passaggi, sul terreno del danno
biologico, morale, esistenziale, verranno a evolversi nell'immediato
futuro.
Inutile osservare, beninteso, come ogni previsione si annunci tutt'altro
che semplice, entro il comparto dell'illecito. E i pronostici sembrano
ancor più azzardati per un'area quale quello (del danno)
non patrimoniale - dove le categorie per metà si presentano
relativamente acerbe, irruenti, per l'altra metà figurano
precocemente invecchiate e bisognose di un restyling.
E' verosimile, tuttavia, che i riassetti avvenuti nell'ultimo periodo,
non foss'altro che per l'autorevolezza degli artefici (la stessa
Cassazione penale nel caso Barillà), non subiranno incrinature
tanto presto. E fra le "bocce" forme della disciplina
- contemplando il panorama dall'oggi - possono in particolare segnalarsi:
(a) la permanenza in vita, formalmente, per l'art. 2059 c.c., la
sua non cancellazione dal testo ufficiale del codice civile (la
sua riduzione però a controfigura settoriale dell'art. 2043
c.c.);
(b) il trasloco sul terreno di tale norma (art. 2059) di tutte
le figure significative del danno non patrimoniale - manovra che
appare destinata, come s'è detto, a non farsi mettere in
discussione per un po' di tempo;
(c) la fine, in particolare, dopo una quindicina d'anni o poco
più, della signoria nominale dell'art.2043 c.c. sul danno
biologico;
(d) un declino sempre più generalizzato, concettualmente
e applicativamente, per le impostazioni di stampo c.d. "eventistico"
(e ciò sul terreno biologico, esistenziale, morale - anche
riguardo a quest'ultimo, in linea di principio); la riconferma in
generale delle letture "consequenzialistiche": l'onere
per l'attore di fornire lui dunque - patrimoniali o non patrimoniali
che siano - le prove delle conseguenze lesive;
(e) la necessità/sufficienza - testé sottolineata
- che alla base di ogni filamento non patrimoniale per cui si agisce
ex lege Aquilia sia ravvisabile, sotto il profilo dell'ingiustizia,
un interesse della persona meritevole di tutela, alla luce dei valori
costituzionali (intesi però con riferimento all'insieme dell'ordinamento
giuridico, ossia all'integralità dei materiali normativi
che interessano: cfr. retro);
(f) la normale applicabilità delle regole sul nesso di causalità,
e ciò in relazione a tutte le voci pregiudizievoli, anche
quelle non patrimoniali;
(g) la piena vigenza - in punto di presupposti della responsabilità,
particolarmente circa il criterio di imputazione attivabile: sorveglianza,
impresa, pericolosità, proprietà, custodia, etc. -
degli artt. dal 2047 al 2054 c.c. anche sul terreno non patrimoniale,
nessuna voce di danno esclusa; e lo stesso deve ripetersi, sempre
ai fini dell'an respondeatur, con riguardo a disposizioni di responsabilità
oggettiva o semioggettiva comunque presenti nel sistema italiano,
dentro e fuori il c.c.;
(h) la gestione della prova - relativamente ai lemmi non patrimoniali
- attraverso gli strumenti della valutazione equitativa, combinati
con riferimenti di natura tabellare; lo spazio da concedere in quest'ambito
ai ragionamenti presuntivi; la possibilità per l'avversario
di controprovare e rovesciare le risultanze sfavorevoli; il tutto
- si può dire - attraverso copioni/protocolli diversi secondo
il tipo di pregiudizio, messo in causa, e, verosimilmente, in modo
neppur eguale o uniforme per i singoli sub-settori (famiglia, lavoro,
ambiente, processo, etc.).
21. Il no a etichette meramente negative
Altre indicazioni è probabile che cambieranno, di tanto
o di poco. Ma occorre distinguere. Nella maggior parte dei casi,
non è difficile immaginare in che maniera le tracce potranno
evolversi; solo su alcuni aspetti di dettaglio il domani appare
meno sicuro.
Fra i punti fermi vi è, plausibilmente, il no a un'impostazione
che si accontenti, per i materiali in esame, di parlare semplicemente
(con un'espressione di tipo generale - unico riferimento cui far
capo, al quale nient'altro dovrebbe fare seguito, come attributo
o come sostantivo) di danno non patrimoniale
Decisivi in tal senso i rilievi - già affacciati da qualche
autore - circa l'inidoneità di una piattaforma atteggiata
in termini meramente oppositivi (e dunque povera di contenuto) a
svolgere sul terreno dell'art 2059 c.c. compiti soddisfacenti di
amministrazione.
Approcci simili potevano forse bastare (si è rimarcato)
nelle fasi aurorali/embrionali della responsabilità civile.
In contesti del genere, anzi, un mero ricorso a dei "no"
e a dei "contro" sarà magari appropriato - per
la necessità di far risaltare allora le differenze di segno,
proprie dei capitoli emergenti.
Oggi che in Italia la casistica si è tanto arricchita -
non solo dal punto di vista qualitativo (colonne cinquanta volte
più estese nei repertori, rispetto a trent'anni fa), ma anche
sul terreno qualitativo (numerose voci inedite alla ribalta) - è
palese come l'insistenza su etichette puramente "avversative"
appaia, rispetto ai materiali di cui all'ultima disposizione del
quarto libro del c.c., qualcosa di inadeguato. Un ripiego istituzionalmente
povero - poco più di un'<<apparecchiatura>> di
bottega, che si arresta là dove le informazioni di lavoro
dovrebbero invece cominciare, sgorgare.
Viene meno anche il pungolo a effettuare, da parte dello studioso,
approfondimenti di sorta; ogni precisazione diventa gratuita, un
gesto fuori misura - una prova di zelo non richiesto. Non c'è
il calibro per raccontare né quindi il modo di sapere punto
per punto (ecco l'infelicità in senso proprio) come la vittima
stesse prima di quell'aggressione, quali inconvenienti il torto
le abbia procurato.
Diverrà ardua (a istruttoria conclusa) una quantificazione
aderente alla realtà delle compromissioni - rispettosa del
nome e del senso delle perdite. Manca il lemmario elementare di
servizio: aumenta il pericolo che alcuni tra i contraccolpi del
caso finiscano per non farsi nemmeno percepire, nel processo, o
si accentua (all'inverso) il rischio che il giudice non riesca a
evitare duplicazioni risarcitorie.
22. Tre categorie di danno non patrimoniale
Ben giustificata invece - sotto profili di nomenclatura, per l'universo
non patrimoniale - la messa in gioco di un modello articolato lungo
tre "fuochi" generali: (I) ciò che fa capo alle
funzioni del corpo e della mente; (II) l'insieme dei patemi d'animo
e delle sofferenze interne; (III) le attività realizzatrici
dell'essere umano, quali pregiudicate dall'aggressione a beni diversi
dalla salute.
Non è difficile accorgersi - benché i "tagli"
architettonici divergano sensibilmente - come ciascuno dei riferimenti
(e a riconoscerlo sono gli stessi giudici del caso Barillà;
ma già prima la 233/2003 della Corte costituzionale) possieda
le qualità per governare, nei tre ambiti rispettivamente,
una frangia significativa di ripercussioni.
Poche, infrequenti statisticamente, senza grande valore intrinseco,
le tipologie di malesseri o disappunti non riportabili - in via
diretta - sotto questa o quella delle tre egide.
Quanto alle note comuni ai tre settori:
(a) si tratta di voci/universo d'ampio raggio, tutte con un forte
tasso di confederalità, idonee comunque ad abbracciare sub-filoni
(ripercussionali) alquanto diversi e disomogenei;
(b) benché nel segno di ispirazioni differenti, ciascun'area
appare tale da postulare, onde essere gestita, approcci non circoscritti
al mero scadenzario del diritto - sensibili cioè ai suggerimenti
di una molteplicità di discipline: antropologia, medicina
legale, economia, psichiatria, sociologia, etc.;
(c) all'interno di ciascun ambito saranno destinati a giocare più
modulazioni funzionali, variamente intrecciate fra loro: scontata
l'ovvia costante/imprescindibilità del motivo reintegratorio,
qui tenderanno a primeggiare co-finalità di tipo sanzionatorio,
là invece istanze di ordine preventivo, o precauzionale,
là ancora valenze di ordine distributivo, riequilibratore,
etc.; quasi sempre prevarranno, in concreto, mix originali e particolari:
si tratterà spesso di distribuzioni correlabili al riguardo
per i momenti strutturali della fattispecie - combinazioni preziose
in vista di un prontuario disciplinare, di un self-help per i giudizi
in corso;
(d) ovunque potrà farsi sentire il peso dei fattori idiosincratici,
legati alle peculiarità psico-fisiche della vittima - suscettibili
di incidere variamente a seconda del danno considerato (biologico,
esistenziale, morale); i riscontri del caso non potranno che avvenire
in concreto, ope iudicis; come risultato si avrà in tutti
i casi un aggiustamento, in più o in meno, del quantum decretato
dalle tabelle;
(e) ogni figura del danno non patrimoniale, tenuto conto delle
vicende di base, tenderà ad entrare in scena non da sola;
gli accoppiamenti e le frazioni in materia sono destinati a variare:
ben più spesso che nel campo patrimoniale accadrà
che siano riscontrabili, all'origine, illeciti di tipo plurioffensivo:
sicché il conto per il danneggiante finirà non di
rado per consistere:
- di un'ampia lista di legittimati attivi, con più di una
"vittima secondaria" da soddisfare;
- ciascuna coi suoi cahiers de doléances specifici (esistenziale
e morale soprattutto).
23. Espansioni future
Più d'una allora, rispetto a tutto questo, le direttrici
di cui è ragionevole immaginare il consolidarsi, nella sala
macchina della responsabilità. E quella più significativa
è rappresentata proprio dall'incremento, quantitativo e qualitativo,
che ci si può attendere per gli esiti in ambito non patrimoniale
- non sempre (bisogna dire) attraverso i percorsi più collaudati
della lex Aquilia.
Due in particolare, fra quelli emersi ultimamente nella law in
action, i comparti più "intriganti", imprevedibili
- che si segnalano soprattutto sul terreno (del danno) esistenziale.
(a) Un primo cenno appare quello inerente al capitolo c.d. illeciti
endo-familiari - quando accade che ad arrecare la lesione sia il
componente di una certa famiglia, a subirla un altro membro dello
stesso nucleo domestico: un coniuge contro l'altro, i genitori o
uno solo di essi contro un figlio, i fratelli contro le sorelle,
e così via.
E' stato ben chiarito, al riguardo: non sempre - tra un congiunto
e l'altro - il ricorso ai mezzi del primo libro del c.c. appare
sufficiente a sciogliere i nodi dell'illecito: e non si vede perché
il ristoro (esteso secondo i casi al momento biologico, a quello
morale, a quello esistenziale) dovrebbe - qualora un danno purchessia
residui a quell'esercizio - non essere possibile alla vittima.
(b) Un secondo richiamo, ancor più significativo, è
quello relativo alle ipotesi di inadempimento contrattuale - allorché
sia la mancata esecuzione di una prestazione (quale definita fra
le parti, in sede pattizia) all'origine dello spaesamento risentito
dalla vittima.
Gli esempi sono ancor più numerosi, qui. Comportamenti negligenti
da parte del medico, destinati ad arrecare un danno biologico e/o
morale al contraente-cliente, nonché d. morali e d. esistenziali
ai parenti. Illeciti di vario tipo posti in essere dal datore di
lavoro. Scorrettezze compiute dall'agenzia turistica, dalla compagnia
dei telefoni, dalla società di trasporto. Inadempienze da
parte del locatore, che trascuri riparazioni a suo carico, costringendo
per anni il conduttore a una vita disagiata. Errori e dimenticanze
del parrucchiere, del fotografo, dello chaffeur, del cuoco, dei
musicisti, del sarto, proprio nel giorno delle nozze. E così
di seguito.
Impossibile soffermarsi qui nell'analisi dei dettagli. E' palese
tuttavia come ci si trovi dinanzi, in ambedue le ipotesi, a meccanismi
alquanto singolari - anche dal punto di vista del danno non patrimoniale
(b1) Quanto all'ultima menzione, in particolare: si tratta di frangenti
in cui non è scontato che il titolare potrebbe ambire a una
protezione efficace, qualora fosse colpito in via extracontrattuale:
mentre saranno palesi le necessità di tutela là dove
il bene (antropologico) di cui al danno sia proprio quello che il
titolare - stipulando il contratto - aveva inteso coltivare o promuovere.
(a1) Quanto alla prima ipotesi. Data la delicatezza del settore
(che mette in causa sentimenti profondi, legami spesso insondabili)
occorreranno ex lege Aquilia soluzioni altrettanto morbide. Ad esempio:
bisognerà che ci si trovi al cospetto di danni che un richiamo
agli strumenti del primo libro (separazione, divorzio, etc.) non
varrebbe a neutralizzare; sarà necessario - quando non siano
in gioco obbligazioni al mantenimento - il compimento di un illecito
grave, commesso magari di proposito; poiché lo scontro aquiliano
dissolverà verosimilmente la famiglia, è difficile
immaginare che non dovranno promuoversi, contro il torto, anche
i rimedi di tipo familiare. E così via.
Dettagli statutari a parte: ciò che colpisce è il
vigore con cui il danno non patrimoniale viene bussando - qua e
là - alle porte dei tribunali. E se diverso appare il percorso
lungo cui argomentare la possibile condanna del defendant (qua,
la forza dell'accordo iniziale fra le parti; là, l'impegnatività
della famiglia e delle sue regole, che prevedono doveri, i quali
hanno per scopo proprio il benessere spirituale dei singoli), è
palese come ci si trovi davanti, per ambedue i capitoli, a meccanismi
destinati a operare come una sorta di "cavallo di Troia".
Le poste (esistenziali e morali) che entrano nella roccaforte
dell' illecito avranno da quel momento vita propria - e tenderanno
a far valere a 360° i loro diritti di cittadinanza, lungo ogni
altro contesto segnato dall'ingiustizia.
24. Riequilibri interni
Altri movimenti significativi (nella geografia interna del danno
non patrimoniale) sono poi quelli relativi agli "adeguamenti
di percezione" e ai ritocchi formali di catalogo, che periodicamente
avvengono in dottrina e in giurisprudenza - riguardo a quella che
è la sostanza delle compromissioni arrecate.
Le direzioni della scoperta, e dei correlativi spostamenti, appaiono
in proposito più d'una.
(i) Ad esempio: diventa evidente all'improvviso come non sarà
più lecito iscrivere sotto il segno della patrimonialità
(l'essenza di) ciò che di sgradevole capita - giorno dopo
giorno - nel momento in cui si sia rimasti vittime di un'immissione
sonora, atmosferica, sussultoria, elettromagnetica, odorosa, etc.
Più precisamente: ci si accorge un certo punto come - insieme
ai contraccolpi economici, a carico di chi abbia subito iniziative
del genere; o accanto all'eventuale insorgere di patologie psichiche
o fisiche; o in parallelo con l'eventuale patimento di sofferenze
- vi siano, nella quotidianità delle vittime, molteplici
ripercussioni sul terreno relazionale/antropologico.
Riflessi destinati ad aver luogo, altrettanto frequentemente, anzi
con regolarità (statistica) pressoché assoluta, lungo
i diversi ambiti intrusivi. E che finiscono - quasi sempre - per
costituirsi come l'autentico nucleo negativo/ossessivo del male,
dedotto in giudizio. Perché non chiamare quegli inconvenienti
con il loro vero nome, per l'avvenire, e registrarli sotto la giusta
casella aquiliana?
(ii) Oppure: ci si accorge come - nelle pieghe di cui è
disseminata la carriera di un malato, divenuto tale a seguito dell'illecito
altrui - tendano a nascondersi frequenti momenti di negatività/illiceità,
irriducibili per se stessi all'universo del "biologico",
comunque del "fisico" in senso stretto.
Momenti connessi a questa o a quell'aggressione, dentro e fuori
la struttura sanitaria, contro un determinato diritto della personalità
(decoro, riservatezza, consenso, modalità comunicative, false
diagnosi, abusi, autoritarismi, etc.). Oppure legati al pregiudizio
di una sottovoce o dell'altra, fra quelle non strettamente anatomiche
o fisiologiche, nel quadro di torti pur di matrice biologica: menomazioni
dell'equilibrio psichico, maternità perduta, aborto traumatico,
handicap sessuali, lesioni all'olfatto o al gusto, compromissioni
estetiche, e così via.
(iii) O ancora: diventa palese, da un certo momento in avanti,
la scarsa proprietà giudiziale di una criteriologia orientata
ad archiviare sotto il segno "psi" voci inerenti ai capitoli
- tutti esteriori - della quotidianità peggiorata, delle
delusioni o dei degradi per il fare/essere, degli sconvolgimenti
nell'agenda.
E siamo alle figure (ben note alle corti) della vacanza rovinata,
delle lesioni sessuali arrecate al coniuge, dei guasti all'ambiente,
delle violazioni dei diritti del lavoratore al riposo, dell'uccisione
o della macroinvalidazione di un familiare, degli attentati alla
privacy, dell' abitazione insalubre per colpa del locatore, e così
via.
24.1. Che cosa cambia
Che dire al riguardo? Si tratta di itinerari di trasformazione,
nella mappa del danno non patrimoniale, fra i più significativi
dell'ultimo periodo - e ciò per vari motivi, sempre più
chiari ormai:
- non è detto che i ritocchi, di cui prendere atto, si limitino
sempre a un gioco interno, di smistamento tra lemmi tutti già
preesistenti; talvolta il risultato si esprimerà nella nascita
di nuove categorie di danno, o almeno di locuzioni inedite, più
o meno persuasive e durature: è quanto è spesso accaduto
in passato (d. alla vita di relazione, d. ambientale, d. emotivo,
d. alla serenità familiare, danno edonistico, etc.), e anche
più recentemente (d. esistenziale):
- ogni addizione ha l'effetto di arricchire la partita interessata,
che vede mutare così la sua fisionomia, e variare la propria
forza attrattiva; per altre voci accade invece l'opposto: meccanismi
più complessi e sottili del previsto, dunque; esiste un calibro
ideale verso cui ogni figura tenderà, né eccessivamente
ampio (d. non patrimoniale) né troppo ristretto (tante germinazioni
degli ultimi vent'anni); le misure sfocate per eccesso o per difetto
sono condannate o durare poco, o riescono comunque di scarsa utilità;
- fino a un certo punto, è giusto dire che ci si trova al
cospetto di aree (del danno non patrimoniale) fra le meno costose
e impegnative: i trapassi linguistici o le innovazioni nominali
non si traducono, hic et nunc, in aumenti nella quantificazione
complessiva: ciò che ha luogo è semplicemente una
corresponsione riparatoria sotto altra veste, senza che le cifre
finali aumentino granché; talvolta, la maggior correttezza
della neo-qualificazione, dal punto di vista formale, può
essere anzi all'origine di risarcimenti più contenuti, ogniqualvolta
ci si avveda che l'impatto di quel certo capitolo (nell'universo
delle vittime) era stato in effetti sopravvalutato.
25. Nuove voci funzionali
Direttrici di espansione vera e propria (secondo quanto alcuni
episodi suggeriscono, nella giurisprudenza dell'ultimo periodo)
sono invece quelle relative all' affiancarsi di una serie di compiti,
tecnico/politici, non strettamente ortodossi per la lex Aquilia
- ulteriori rispetto a quelli svolti correntemente; distinti comunque
rispetto alla finalità che primeggia nell'illecito, ossia
il risarcimento del danno.
Due i riferimenti da considerare soprattutto.
(a) Un primo accenno è quello relativo alla possibilità
che la condanna nasca talvolta - sul terreno del danno non patrimoniale
- non già con l'obiettivo di neutralizzare qualche "perdita"
(al conto in banca o alla sfera personale di qualcuno), bensì
con l'intento di esprimere una sorta di biasimo, di riprovazione,
rispetto alla condotta posta in essere dal convenuto.
Così, soprattutto, in certi casi di chiamata al risarcimento
nei confronti della p.a. - relativamente a qualche (episodio di)
sanzione irrogata senza fondamento, o a qualche micro-persecuzione
burocratica di un cittadino.
Ad esempio, il recente caso di Perugia (siamo nel 2000), finito
addirittura in Cassazione (la sentenza del S.C. è del 2004).
Fattispecie - ricordiamo - di un automobilista al quale era stata
inflitta una contravvenzione per violazione del divieto di accesso
in zona a circolazione limitata. Nonostante il malcapitato avesse
fatto presente al vigile accertatore di essere munito di permesso
per accedere al centro storico, questi era rimasto fermo nella sua
posizione, posizione avallata successivamente dal Comando dei vigili
urbani. Di qui la necessità per la vittima di adire le vie
legali. Il giudice umbro - parlando di "frustrazione che il
cittadino avverte nei confronti dell'Autorità, con conseguente
turbamento e sensazione di totale impotenza e afonia, anche allorché
sa di trovarsi dalla parte della ragione!", e precisando potersi
parlare in relazione a ciò, oltre che di un sia pur lieve
danno patrimoniale, anche di un "danno alla salute" -
condannerà il Comune a (un risarcimento per) complessive
200.000 lire .
Com'è palese: non si può dire che il giudice (altre
sentenze appaiono ancor più laconiche) indugi più
di tanto circa le vere ragioni che l'hanno indotto a quell'esito.
Colpisce tuttavia - allorché si scorrono le righe della motivazione
- la frequente insistenza, da parte dell'estensore, circa il dato
dell'intollerabilità dei contegni posti in essere dalla p.a.
E ciò, tanto più a paragone dell'evasività
con cui viene trattato nella pronuncia, invece, il punto dei danni
patiti della vittima (ma non si stava parlando di responsabilità
extracontrattuale?) - o tenuto conto della scarsezza di informazioni
fornite in materia.
Sorprende, soprattutto, la disinvoltura con cui la decisione fa
riferimento a figure (di danno) tanto abusate in passato, quali
"ombrelli" sotto cui dar riparo pressoché a qualsiasi
tipo di disagio, quanto visibilmente impresentabili come involucri
per le prevaricazioni e i malesseri del caso.
Difficile non far capo, in definitiva, alle chiavi "decodificatorie"
di cui sopra. Prendendo atto come obiettivo del giudice sia per
l'appunto - dinanzi a ipotesi del genere - (a1) una censura formale
da esprimere, quanto all'arroganza dimostrata dal defendant; nonché
(a2) un suggello/riscatto per le umiliazioni inflitte alla vittima.
E riconoscendo nel contempo come i riferimenti al danno non patrimoniale
- che pur si afferma a parole di risarcire - altro non sono in realtà
che un "di più" di maniera, dal tenore essenzialmente
simbolico (come dimostra anche la modestia delle cifre).
(b) Un'ipotesi non tanto diversa è quella in cui il convenuto
figuri aver operato, contro la vittima, nel quadro di una determinazione
dolosa - magari con un vero e proprio animus nocendi.
E' quanto vediamo accadere, ad esempio, sul terreno di talune fattispecie
di mobbing, oppure di licenziamento ingiurioso; o ancora in ambito
familiare, per certi casi di maltrattamenti, o ancora in ipotesi
di omesso mantenimento dei figli; oppure in materia di beni naturali,
con riguardo a talune vicende di inquinamento, oppure di immissioni
prolungate nel tempo.
Trattasi di situazioni diverse, come si vede, rispetto a quelle
sopra segnalate (il danneggiante non è, qui, un soggetto
necessariamente "forte"; non c'è da parte sua soltanto
colpa lieve o grave, ma addirittura malignità, più
o meno raffinata) - e tuttavia ad esse assimilabili, per vari aspetti,
su un terreno di politica del diritto.
A entrare in gioco sono, comunque, valutazioni e orizzonti non
riducibili a quanto accade di consueto. Ed ecco allora il filo conduttore.
Il danno - che pure esiste nel secondo caso, in misura anche non
piccola, e appare causalmente collegato all'azione - di fronte a
semplici negligenze dell' agente o magari anche a trascuratezze
di un certo rilievo non sarebbe, verosimilmente, qualificabile come
ingiusto. Una volta che il dolo entri in scena, tutto il quadro
ricostruttivo si modifica. L'equilibrio nel bilanciamento degli
interessi cambia di significato, ogni ragione giustificatrice per
il defendant si appanna: anche voci (non patrimoniali) come quelle
di tipo morale o esistenziale, delle quali non si sarebbe magari
tenuto conto, diventano nel mutato contesto casi riparabili (o lo
saranno comunque in misura superiore: cfr. art.18 della legge 349/1986
sull'ambiente).
26. Raccordi
E' palese, in merito alla casistica testé ricordata, la
necessità di un serio approfondimento. Già a prima
vista spiccano comunque alcuni elementi:
(i) qui come là, le funzioni messe in campo dal giudice
non appaiono addirittura di segno opposto, rispetto alle istanze
affidate tradizionalmente all'illecito; in parte esprimono motivi
davvero autonomi, in parte possono dirsi strumentali - piuttosto
- alla miglior coltivazione di queste ultime;
(ii) la fenomenologia in questione verrà rafforzandosi,
con tutta probabilità, non solo via via che si accentui la
sensibilità rispetto alle valenze "politiche" che
sono in gioco, ma anche man mano che diminuisca (in generale) la
disponibilità dell'ordinamento a colpire, in ipotesi simili,
l'autore con misure di tipo penale o amministrativo - o che queste
ultime vedano scemare, in ogni caso, la fiducia (nutrita fino a
quel momento) circa le loro attitudini di sapore araldico/stentoreo;
(iii) poiché è ben raro, in vicende simili, che ricorrano
momenti di danno biologico in senso stretto (anche sub specie psichica),
o che siano riscontrabili condizioni di autentico dolore nell'offeso,
è verosimile che la categoria su cui far conto per "vestire
all'aquiliana" le condanne inflitte all'autore sarà,
per il futuro, soprattutto quella del d.esistenziale. Nel cui suggello
sempre più fermo, da parte della Cassazione, va colto insomma
un passaggio destinato a facilitare alla responsabilità civile
lo svolgimento dei suoi compiti di "supplenza", nonché
il puntello in vista di verdetti sensibili comunque alle necessità
di giustizia.
27. Danni plurimi e combinazioni ricorrenti
Rimane infine da saggiare - nell'ottica di un ampliarsi dell'aerea
del risarcimento, quale si annuncia per l'immediato futuro, sul
terreno dell'art. 2059 c.c. - l'attendibilità di una (ricerca
volta alla) messa a punto di alcune indicazioni toponomastiche.
L'obiettivo è quello di un'articolazione ragionata, nella
mappa dei danni non patrimoniali, attraverso la rifinitura di una
serie di combinazioni, distinte secondo le fattispecie considerate.
E' presto per dire se e fino a che punto tutto ciò sarà
attuabile. Sulla carta (occorre dire) le premesse favorevoli non
mancano: nelle tipologie degli illeciti più diffusi, è
facile avvedersi come non siano poche le costanti/serialità
d'ordine morfologico, distribuite lungo i vari crinali che interessano:
- "struttura del fatto": possibilità (ad esempio)
di ravvisare in concreto una sola condotta oppure più condotte
dannose; illeciti istantanei o invece prolungati nel tempo; comportamenti
che ogni volta violano uno solo, ovvero più diritti della
vittima; più eventi o un solo evento come effetti dell'azione
od omissione; e così via;
- "numero delle vittime": fatti che colpiscono un solo
soggetto, oppure una molteplicità di individui: nel secondo
caso, che danneggiano tutte le vittime secondo le stesse modalità,
oppure destinati a gravare in forma diversa sull'una piuttosto che
sull'altra; e via di seguito;
- "incidenza dei momenti idiosincratici"; prevalenza,
secondo i casi, degli elementi destinati a rendere il (potenziale)
danneggiato più temprato o più indifeso del consueto;
natura fisica o psichica degli stessi; maggiore o minor possibilità
di risalto per momenti simili, sotto il profilo giuridico; attitudine
delle predisposizioni a interessare tutte piuttosto che alcune soltanto,
tra le classi di illeciti; etc.;
- "colpevolezza": vocazione dei fatti in causa ad atteggiarsi
come risultati possibili di una colpa e di un dolo, oppure prevalentemente
o esclusivamente di uno solo dei due (casi di dolus in re ipsa,
ad esempio);
- "causalità"; frequenze (e aspettative) nella
messa in gioco di uno piuttosto che dell'altro criterio limitativo,
o di una pluralità di essi, a seconda delle ipotesi;
- "tipologie dei danni": situazioni in cui non potrà
mancare il prodursi di un d. biologico; o invece di un d. morale;
o piuttosto di un d. esistenziale; o in cui si verificheranno incroci
di vario tipo, fra l'uno e l'altro.
Con riguardo a quest'ultimo punto (occorre aggiungere) non sembra
impossibile spingere più a fondo l'analisi: puntando a un
censimento delle figure di illeciti secondo le graduazioni fra i
pregiudizi che tendano, nei vari scenari, a contraddistinguerle
- e giungendo a corredare il riscontro di ciascuna di esse con altrettanti
paradigmi di orientamento. Già a prima vista non è
difficile rendersi conto della verosimiglianza di tutta una serie
di intrecci, congegnati singolarmente come segue:
(a) malpratice medica: è un campo che appare dominato abitualmente
dal
(patimento di un) danno biologico; il danno morale avrà di
solito un certo peso, il d. esistenziale varrà soprattutto
per i familiari;
(b) incidenti stradali: la combinazione sarà di norma la
medesima;
(c) immissioni; scarso si annuncia qui il risalto del d. morale,
notevole quello del d. esistenziale; raro che possa determinarsi
un danno biologico in senso stretto;
(d) diffamazione: gran parte delle ripercussioni sarà stavolta
di tipo sofferenziale, non marginale il ruolo per il d. esistenziale;
rara l'eventualità di riflessi biologici;
(e) inadempimento degli obblighi di mantenimento familiare: il
danno è in questi casi soprattutto di natura esistenziale,
le altre tipologie saranno pressoché assenti;
(f) processi lumaca: di d.biologico tende ad essercene ben poco,
qui; il d. esistenziale farà sentire quasi sempre la sua
presenza, quello morale può assumere occasionalmente un certo
peso;
(g) lesioni delle capacità sessuali del partner; pregnanza
delle voci esistenziali, bassa consistenza delle altre.
E così di seguito. Si tratta, è appena il caso di
aggiungere, di indicazioni facilmente raccordabili con gli elementi
di cui sopra, relativi alla struttura delle fattispecie, alla colpevolezza,
alla causalità, etc. E neppur sembrano inimmaginabili - nella
costruzione degli schemi in questione - tavole in cui i rapporti
probabilistici per le varie categorie di danni vengono espressi
in termini aritmetici, gruppo per gruppo.
Il giudice si vedrà messo, cos& |