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1. Bene - nella sentenza
8828/2003 della Cassazione - la brevità, la leggerezza,
la chiarezza; bene lo stile stringato, la lucidità, la progressione
articolata e cadenzata dei passaggi interni: il miglior complimento
che si può farle (ma forse è un po' cattivo) è
che non sembra una sentenza italiana;
2. Veniali e irrisorie alcune micro-scorrettezze dogmatiche; nel
§ 3.1.4. si parla ad es. di "tutela riconosciuta al danno"
(quando è palese come un danno non si tuteli); nel §
3.1.4.2. si accenna al danno biologico quale lesione di un interesse
(e va invece tenuto fermo che il d.b. sarà semmai la conseguenza
di quella lesione ....);
3. Meritoria, in generale, la lettura/rivisitazione costituzionale
dell'art. 2059, rispetto al quale potrebbero però sostenersi
- con buone pretese di verità - entrambi i punti di vista,
e cioè:
(a) che tale articolo di legge è stato, dalla 8828, tirato
fuori dallo stanzino dei robivecchi, fatto oggetto di respirazione
bocca a bocca, riverniciato completamente, salvato all'ultimo momento
dalla rottamazione, rilanciato come grande star della responsabilità
civile e magari di tutto il diritto privato; insomma un grande e
luminoso futuro davanti a sé;
(b) o che tutt'al contrario, attraverso il robusto maquillage messo
in opera - anzi la plastica devastante, alla Michael Jackson - il
2059 è stato sostanzialmente "abrogato", dalla
Cassazione invece che dalla Corte costituzionale, avendo perso ogni
originalità rispetto all'art..2043, il quale gli ha tolto
l'unica vera piuma distintiva (la dipendenza penalistica), lo ha
inglobato interamente, devitalizzato, lo ha ridotto a un numero,
a una sorta di pertinenza;
4. Ciò tanto più se si tiene conto che fra "ingiustizia"
del danno patrimoniale, di cui all'ultima norma citata, e "contrarietà
ai valori costituzionali" del danno non patrimoniale, di cui
all'art 2059, non potrà esservi mai grande differenza (diverso
il tenore dei materiali su cui indagare, non la qualità degli
ordini normativi da cui attingere risposte, e nemmeno la struttura
formale del giudizio di ingiustizia da compiere, neppure in ordine
ai momenti consequenziali);
5. Resta in effetti confermato - se si guardano le cose un po'
dall'alto della cattedrale, alla luce dell'ultimo trentennio di
diritto vivente - che nel territorio della r.c., a differenza di
quanto credevano i nostri padri, non è tanto la norma giuridica
a comandare ai danni, ma sono semmai i danni (ingiusti) che comandano
strategicamente e orientano il cammino della norma giuridica (e
che, se questa non si adatta, la strattonano e magari la cancellano,
oppure la salvano, ma per spirito di misericordia o perché
non può più fare del male);
6. Confermato, cioè, che la "forza delle cose"
è - in via di massima - tale nell'istituto dei fatti illeciti
per cui (è da prevedersi che) già domani, o dopodomani,
ai primissimi segni di disfunzione o scarsa ospitalità o
gestione inadeguata per una qualsiasi scheggia di danno esistenziale
sul neo-terreno del 2059 - di qui il titolo delle presenti note,
riallacciantesi a un famoso verso di Dylan Thomas - il "torto
incompreso" si ri-installerebbe verosimilmente in un attimo,
senza timidezze di sorta, con la stessa naturalezza con cui Lassie
ritrovava la strada di casa, sul "vecchio buon terreno"
del 2043, oppure costringerebbe la S.C. a un ulteriore restyling
generale del 2059, oppure farebbe saltare questa povera disposizione
per sempre;
7. Conta cioè - nella r.c. - il che cosa, contano il come,
lo statuto, le tutele, la sostanza, la disciplina; assai meno il
dove, la sede, il contenitore, l'involucro, il gancio numerico;
e quando si parla della persona una verità del genere si
moltiplica per dieci;
8. Accettabile comunque in linea di principio, a certe condizioni,
lo spostamento del danno esistenziale nel 2059;
9. Queste condizioni sono:
(a) una lettura - oggi e domani - non angusta della Costituzione,
cioè senza paraocchi, non claustrale, non onnipotente, non
complessata, non emergenziale, non autistica, che sappia valorizzare
tutto quel che di serio c'è sul conto della persona nell'insieme
del diritto italiano, e ciò specialmente dal punto di vista
"dinamico", dentro e fuori la r.c.; una lettura con forti
capacità di ascolto, che tenga conto dello spirito e delle
regole delle più importanti leggi speciali successive al
1948, della normativa transnazionale e comunitaria sugli esseri
umani e sulle formazioni sociali in cui essi operano, delle indicazioni
offerte da certe leggi regionali, delle proposte e ricostruzioni
della dottrina "migliore", non solo giuridica, e comunque
non solo di stampo risarcitorio (altrimenti l'intero riassetto in
esame rischia di implodere: e qui la 8828 appare forse un po' laconica,
formalistica);
(b) l'effettiva attuazione, alla prima occasione, della manovra
ricompositiva che la 8828 per prima addita e pronostica, vale a
dire il trasloco anche del danno biologico nel seno del 2059 (altrimenti
tutto il discorso salterebbe) ;
10. Bene la (ovvia?) precisazione circa il fatto che la figura-base
di gestione anche del danno non patrimoniale - per l'an respondeatur
- resta tecnicamente il 2043 (danno, ingiustizia, causalità,
spesso colpevolezza, spesso imputabilità);
11. Bene in particolare il seguente passaggio (§ 3.1.7.):
"L'art. 2059 non delinea una distinta figura di illecito produttiva
dì danno non patrimoniale, ma, nel presupposto della sussistenza
di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito
civile, consente nei casi determinati dalla legge, anche la riparazione
di danni non patrimoniali (eventualmente in aggiunta a quelli patrimoniali
nel caso dì congiunta lesione di interessi di natura economica
e non economia)";
12. Viene cioè enfatizzato, in qualche modo lungo la scia
della recente sentenza Cass, sul 2054 c.c., il riconoscimento del
fatto che c'è sostanzialmente, alla fine del quarto libro
del c.c. italiano (varietà dei criteri di imputazione a parte),
un'unica grande fattispecie-chiave di responsabilità civile,
rispetto a cui l'art. 2059 - ormai depenalizzato, normalizzato,
costituzionalizzato, "duemilaquarantatreificato" - è
chiamato a svolgere, giù nella sala macchine, o al reparto
fatturazioni, niente più che funzioni di amministrazione,
di liquidazione, in merito a spicchi ben precisi del quantum, quelli
di tipo non patrimoniale;
13. Bene - nel § 3.1.8. - la definitiva sepoltura irrogata
alla balorda categoria dei danni "di riflesso", "di
rimbalzo" (non può dirsi inchiostro sprecato, perché
su riferimenti del genere qualcuno dei nostri interpreti ancora
sembra marciarci) ;
14. Bene - nel § 3.1.9.9. - la pur lapalissiana ripulsa dei
vari discorsi sulla "prevedibilità" come momento
tecnicamente significativo, nel contesto qui in esame;
15. Bene, anche rispetto al danno non patrimoniale, la generale
puntualizzazione "consequenzialistica", temperata subito
dopo dal richiamo alle presunzioni giudiziali quale efficace, provvidenziale
mezzo di prova (ma le tentazioni del danno-evento non finiranno
qui, verosimilmente, per taluni fra i nostri tortmen: forse perché
si tratta di una locuzione così intrigante, new-age; o forse
perché a qualcuno, per altri 3 o 4 anni, continuerà
a sembrare quello un pedaggio necessario in vista di una semplificazione
dello statuto processuale per la vittima):
16. Bene l'esplicita precisazione circa la piena risarcibilità
del danno non-patrimoniale che sia stato sofferto dagli enti; circa
la necessità - cioè - che una posta siffatta venga
anch'essa riparata dal responsabile, come lemma di tipo para-esistenziale
(difficile magari non chiedersi quanto la 8828, tenuto conto anche
della recente sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti,
in tema di corruzione, abbia/non abbia pensato ad alcuni processi
penali in corso nel nostro paese) ;
17. Bene la sottolineatura circa il fatto che all'interno del 2059
ciò che conta davvero, e che vale effettivamente di più,
è quanto si richiama in via diretta ai suoni e alle luci
della quotidianità, della normalità dei gesti, delle
interfacce correnti, dei progetti in atto e degli scambi, del ronzio
comunicativo fra persona e persona - vocaboli e suoni che appaiono
caratteristici, tutti quanti, del ceppo esistenziale (pur non chiamato
tale dalla 8828, la quale contrappone semmai verbalmente il "danno
da lesione di valori inerenti alla persona" al "danno
morale soggettivo");
18. Realistica, insomma, l'indicazione secondo cui il dato del
dolore interiore dovrà bensì continuare a pesare per
la r.c, talvolta anche molto, spesso più di prima, ma di
solito meno dell'altra voce pregiudizievole, e ciò tendenzialmente
anche in termini di quattrini (al contrario di ciò che dicono
e fanno certe sentenze di merito, per fortuna minoritarie);
19. Bene anche ribadire - equilibratamente, come fa appunto la
8828, senza ossessioni paranoiche (spesso strumentali a qualcos'altro)
- che non ci devono essere in una sentenza duplicazioni risarcitorie;
che il giudice della r.c. è chiamato a vigilare a tal fine,
giocando con sapienza tra le quantificazioni interne, dosando e
distribuendo il tutto, distinguendo con lucidità fra questa
e quella partita, chiamando le cose col loro nome, sorvegliando
con severità intrecci e crocicchi , specie quelli più
in ombra, più impegnativi;
20. Peccato però non dichiarare apertamente - per converso
- che, qualora il danno non patrimoniale arrecato a una persona
risulti in concreto serio, grave, profondo, esiziale, duraturo,
stravolgente, il risarcimento dovrà anch'esso essere adeguato,
non simbolico, non spilorcio, non derisorio, non ridicolo, non oltraggioso,
non platonico: qui la Cass. mostra forse di nutrire un po' di timore
per la supposta capricciosità e prodigalità dei giudici
italiani (?), soffre un po' della sindrome del pompiere, pare eccessivamente
ansiosa di mettere "paletti";
21. I quali giudici nostrani - bisogna dire - nel corso del passato
risarcivano semmai troppo poco in almeno il 30% dei casi e forse
più (detto altrimenti: perché solo il colpo da parte
della S.C./2003 alla botte, della temibile prodigalità/faciloneria
delle nostre corti; e non anche il colpo al cerchio, degli eccessi
passati di austerità, di tirchieria?) ;
22. Non buone l'indecisione e l'evasività che si colgono,
nella sentenza in esame, quanto ai meriti/demeriti di una prospettazione
analitica, piuttosto che sintetica, della polpa complessiva del
danno non patrimoniale; visto che:
- qua, l'8828 sembra seriamente infastidita da un possibile permanere
di figure diverse sotto l'ombrello del rifondato non patrimoniale,
- là, invece persuasa che ci sono, ed è bene che ci
siano, che rimangano, più voci lesive distinte (almeno due:
quella esistenziale e quella dolorosa) ;
23. Poco felice, in particolare, il seguente passaggio della 8828:
"Non sembra tuttavia proficuo ritagliare all'interno di tale
generale categoria specifiche figure di danno, etichettandole in
vario modo: ciò che rileva, ai fini dell'ammissione a risarcimento,
in riferimento all'art. 2059, è l'ingiusta lesione di un
interesse inerente alla persona, dal che conseguano pregiudizi non
suscettibili di valutazione economica". Una simile impostazione
- che baricentra il discorso sull'an o comunque sull'evento, sul
dato della violazione - fa in realtà a pugni con quanto la
8828 in altri luoghi sottolinea per prima, ossia la primazia del
momento consequenzialistico;
24. Perché in effetti: non sarà logico, oltre che
spontaneo, che quando io (interprete) arrivo al cuore della fattispecie
concreta, quando m'imbatto nel centro delle cose aquiliane, e scopro
che i materiali sofferenziali/compromissivi che ho sotto gli occhi
risultano in realtà molteplici e complessi; non sarà
naturale che io debba analizzare accuratamente quel magma, che passi
a soppesare col bilancino e col microscopio quelle varie conseguenze,
che le distingua, che le accorpi, che le battezzi, che le confronti,
che le ascolti, che le ordini e le riordini in qualche insieme mediano,
in modo da poterle anche capire meglio, e comunque usare poi correttamente?
25. Mettiamola così allora, per semplicità: "Figure"
distinte magari no, se proprio la parola dispiace, o appare troppo
schizofrenogena per i deboli lombi del 2059; "Voci" diverse
però sì, altrimenti è certo che non solo andiamo
contro la realtà ma in più ci complichiamo inutilmente
la vita;
26. Male in altri termini - una volta chiarito come le etichette
(pur se non vanno per se stesse idolatrate) siano tuttavia strumenti
preziosi della nostra conoscenza, senza di che anche il giurista
rischierebbe di smarrirsi - il non valorizzare adeguatamente il
"gioco" euristico-contabile che soprattutto le singole
"super-voci" ripercussionali sono destinate a svolgere,
nel testo delle sentenze e nella nostra stessa mente, per il conteggio
del danno non patrimoniale e per la stessa stesura di una norma
del codice (come per tante altre cose);
27. Male insomma il sostanziale disarmo e la neghittosità
cui la 8828 indulge sul terreno organizzativo, architettonico del
sapere giuridico; male l'avarizia e la negazione all'operatore di
ogni software; male arrestarsi alla nebulosità rinunciataria,
oracolare, senza contenuto, e in definitiva mistica, di una locuzione
codicistica tutta imperniata su un "non";
28. Peccato, anzi, non cogliere l'occasione per invitare più
scopertamente i giudici italiani a redigere sentenze - non già
prolisse, inclini agli obiter, alle esibizioni culturali, ai compitini
dimostrativi, quanto piuttosto - analitiche soprattutto sul terreno
del quantum, rigorose, documentate su ogni riflesso, trasparenti,
pragmatiche nella fotografia della vita di ogni giorno, controllabili,
particolareggiate, fenomenologiche, punteggiate proprio sul terreno
dell'art. 1226 c.c. di considerazioni minuziose per il tempo, lo
spazio, i decibel, le fatture, gli scontrini, i cespiti, gli indizi,
le caselle, i numeri; orientate appunto a distribuire i vari filamenti
negativi, volta a volta accusati dalle vittime, lungo alcuni crinali
leader, unificanti (ecco a cosa servono le voci!):
29. Non bene insomma, da parte della 8828, il non rimarcare abbastanza
il fatto che nel momento stesso in cui si viene a confermare, sia
pur lungo alvei diversi, il trend di maggior attenzione per la persona
sotto i profili del quantum, con riguardo al danno non patrimoniale,
occorrerebbe saper dire ai giudici e a tutti quanti noi: "Sia
il tempo e lo spazio che ti concederai - facendo il tuo lavoro -
sempre diviso in due parti, fra loro eguali, quella dell'an e quella
del quantum; scrivendo potrai se vuoi concedere più spazio
al quantum, mai il contrario";
30. Un po' pilatesco insomma - in una decisione per tanti versi
meritoria, così ispirata, coraggiosa, risoluta, ambiziosa
e riuscita - il non provvedere a offrire (sia pur senza voli di
natura sociologica) "dritte" di maggior respiro quanto
alla nomenclatura delle varie voci mediane d'insieme, entro il nuovo
oceano del non patrimoniale;
31. Discutibile, cioè, il fatto di non insistere abbastanza
sui meriti culturali/laboratoriali dell'unità lessicale e
rappresentativa; biasimevole il non mostrare la sconvenienza strategica
- per un interprete davvero sensibile al buon lavoro dei colleghi,
al buon funzionamento della macchina - di qualsiasi risposta che
lasci galleggiare in prospettiva da sole, entro il 2059, staccate
fra di loro, isolate, sparpagliate, immobili, naufraghe, orfane,
le varie frange dell'universo esistenziale (o relazionale, colloquiale,
partecipativo, epifaniaco, secolare, aristotelico, che dir si voglia);
32. Lo stesso vale del resto - pari pari - per quanto concerne
le varie sfumature, i segmenti, le manifestazioni contingenti del
danno morale, quelle di tipo soggettivo/negativo, a cui nessuno
sembra pensare mai seriamente, almeno da questo punto di vista (il
che in fondo non stupisce più di tanto, se è vero
che non sempre i tortmen italiani pensano alle cose che contano:
ma i dolori umani, chiediamoci, sono poi tutti uguali fra loro?
E, se non è così, i sottoinsiemi relativi quali saranno?);
33. Criticabile cioè, per restare al tema della sentenza
in esame, il non capire e il non dire apertamente che "l'interesse
(
) alla intangibilità della sfera degli affetti e della
reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla inviolabilità
della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici
della persona umana nell'ambito dì quella peculiare formazione
sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile
agli artt. 2, 29 e 30 Cost." (così § 3.1.6.)
criticabile il tacere che un interesse del genere avrà anch'esso
- antropomorficamente - bisogno di una sua casa più ampia
o quanto meno di una stanza più ricca, nel vasto limbo del
danno non patrimoniale;
34. Una stanza a tutto campo - sottolineiamo - dove ogni sub-voce
possa ricercare e magari ritrovare identità/parentele di
tipo trasversale, accanto ai vari passaggi e frangenti del danno
non biologico (e magari anche di quello biologico) che più
le assomigliano; così come chiunque di noi, se teme di confondersi,
suole a casa sua mettere l'una accanto alle altre, in un certo album,
certe fotografie a soggetto; oppure uno accanto agli altri, su una
consolle, i pentolini e bricchetti del caffè; o ancora una
accanto alle altre, in una directory, le sentenze della Cass. sul
danno non patrimoniale; e così facendo le vede;
35. Peccato insomma, proprio nell'occasione di una pronuncia trainante,
non aver sottolineato l'opportunità di far capo ad un sub-contenitore
comune, nel nostro caso quello delle "attività realizzatrici"
compromesse (che pure la 8828 cita): peccato l'indisponibilità
o l'indifferenza - non c'era il tempo? - rispetto a una meditazione
e a una riarmonizzazione quattrocentesca, sistemica, dei vari segmenti
relazionali di rilevanza costituzionale;
36. Non buono in definitiva il non vedere che questa unità
antropologica, che c'è "scintillante" e "andante
con brio" dappertutto, nella nostra Costituzione, nella Carta
di Nizza, nella Convenzione di New York sui diritti dei bambini,
nella l. 104, etc., non può non esserci - quale lemma confederale,
magnetico - anche nella responsabilità civile; in questo
caso come realtà imperniata sul riguardo gli impoverimenti
dell'anima e del corpo, per l'ossigeno rubato e perduto, per lo
scambio amoroso turbato, per l'agenda sconvolta, per il progetto
di sé intaccato, etc.
37. Vincendo il premio Nobel William Faulkner disse un cinquantina
di anni fa: "L'uomo non solo riuscirà a sopravvivere,
prevarrà!". Se leggesse la 8828/2003, lo ripeterebbe
ancor oggi? Se pensiamo di sì, e se crediamo che avesse ragione
nel parlare così, e che la r.c. sia anch'essa coinvolta nella
faccenda, poco importa decidere se la norma da mettere in gioco
sarà adesso, hic et nunc, l'art. 2043 piuttosto che l'art.
2059, o se l'attenzione per il "fare-essere" compromesso
andrà un po' di qua e un po' di là, o magari nell'uno
o nell'altro articolo a seconda dei giorni pari e dei giorni dispari.
Siamo comunque in presenza di una tra le più importanti nostre
"ragioni di vita" - probabilmente anche della (al singolare)
voce aquiliana che più conta - ed è qualcosa che non
si ammainerà per molto tempo..
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