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Nella prassi seguita da molti comandi di polizia, qualora si accerti
che un soggetto minore degli anni diciotto compia una violazione
di una norma del codice della strada, usualmente si procede a redigere
verbale di contestazione nei confronti dello stesso, qualificato
come trasgressore, e a notificarne una copia ai genitori.
Occorre, però, considerare che ai sensi dell'art. 2 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, "non può essere assoggettato
a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il
fatto, non aveva compiuto i diciotto anni"; inoltre, "della
violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace,
salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". Pertanto,
nel caso che sia accertata l'infrazione di una norma del Codice
della Strada commessa da un minorenne, deve essere considerato trasgressore
non il minorenne stesso, ma colui o coloro che sono tenuti alla
sua sorveglianza, i quali rispondono della violazione non per responsabilità
solidale, ma a titolo personale e diretto in qualità di trasgressori,
per culpa in vigilando e/o in educando. Questa impostazione è
supportata da varie sentenze della Corte di Cassazione (fra le molte:
sez. I civ., 22 gennaio 1999, n. 572 - sez. III civ., 25 gennaio
2000, n. 7268). Di particolare importanza è una recente sentenza
(Cass., sez. I civ., 26 marzo 2002, n. 4286) con la quale la Corte
di Cassazione, fra l'altro, ha affermato che "ancorché
riguardo alla violazione commessa dal minore debba essere redatto
immediato verbale sui fatti accertati, la contestazione della violazione
deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza
del minore, con la redazione di apposito verbale di contestazione
nei loro confronti, nel quale deve essere enunciato il rapporto
intercorrente con il minore che ne imponeva la sorveglianza al momento
del fatto e la specifica attribuzione ad essi della responsabilità
per l'illecito amministrativo".
Dunque, nel caso di violazione del Codice della Strada commessa
da minore, deve essere redatto immediatamente il verbale di accertamento
e, successivamente, il verbale di contestazione. La contestazione
deve essere effettuata nei confronti delle persone tenute alla sorveglianza
del minore, le quali, quindi, devono essere considerate e chiaramente
qualificate, nel verbale, come effettivi trasgressori, in quanto,
ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 689/81, hanno consentito
o non hanno impedito al minore, soggetto alla loro sorveglianza,
di violare una norma del Codice della Strada.
La stessa Cassazione, con la sentenza citata, ha sottolineato che
non può essere ritenuta "idoneo atto di contestazione
nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore,
ove non accompagnata da elementi specifici di contestazione nei
loro confronti, la semplice notificazione anche ad essi della copia
di un verbale di contestazione del fatto al minore".
Ovviamente, resta salva la possibilità, per colui che deve
sorvegliare sul minore, di dare la prova di non aver potuto impedire
il fatto, dimostrando di avere esercitato una vigilanza adeguata.
Trattandosi, come perlopiù avviene, di violazione commessa
con ciclomotore, il verbale deve essere notificato, ai sensi dell'art.
201 del Codice della Strada, anche al titolare del contrassegno
di identificazione in qualità di obbligato in solido. Non
è applicabile l'art. 196, c. 2, in base al quale se la violazione
è commessa da persona capace di intendere e di volere, ma
soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona
rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della
vigilanza è obbligata, in solido con l'autore della violazione,
al pagamento della somma dovuta; infatti, l'infradiciottenne non
è persona capace di intendere e di volere, soggetta all'altrui
autorità, direzione o vigilanza, ma è persona incapace
ex lege.
Per esemplificare, nel caso di una violazione commessa da un minore
con un ciclomotore, dopo aver accertato il fatto si deve procedere
alla redazione di un verbale di contestazione, nel quale devono
essere indicati alcuni elementi come di seguito descritti.
TRASGRESSORE
Deve essere indicato come trasgressore colui che è tenuto
alla sorveglianza del minore.
SOLIDALE
Responsabile solidale è il titolare del contrassegno di identificazione.
VIOLAZIONE
Può essere usata un'espressione del tipo seguente:
"Ha violato l'art.
del Codice della Strada e l'art.
2 della legge n. 689/81, poiché in qualità di genitore
(o tutore) del minore XY, nato a
, residente a
, permetteva
(o non impediva) allo stesso di
(deve essere descritta l'infrazione
commessa dal minore)".
Si sottolinea l'importanza di citare espressamente l'art. 2 della
legge n. 689/81 e di definire esattamente il rapporto intercorrente
con il minore ("genitore di
", tutore di
"),
al fine di evidenziare la culpa in vigilando e/o in educando del
genitore o di colui che è tenuto alla sorveglianza.
DICHIARAZIONI
Qualora la violazione sia contestata immediatamente al soggetto
che deve sorvegliare sul minore, l'operatore di polizia deve mettere
a verbale le sue dichiarazioni e non quelle del minore. Le eventuali
dichiarazioni del minore possono comunque essere raccolte in sede
di accertamento, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689/81.
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