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Il legislatore, nellambito dellampio concetto di danno
ingiusto, ex art. 2043 c.c., sembra legittimare linterprete
a verificare tutti i danni suscettibili di risarcimento, derivanti
da un fatto antigiuridico, in unottica costituzionalmente
orientata di tutela piena (e non meramente formale) della situazione
giuridica del danneggiato illegittimamente lesa.
Sotto questo profilo interpretativo, allora, particolare significato
giuridico assume la figura del danno futuro, consistente essenzialmente
in un danno di cui si prevede con ragionevole certezza il verificarsi
in un tempo successivo alla domanda di risarcimento o alla scadenza
[1].
Tipica ipotesi di danno futuro è il danno che i congiunti
della persona uccisa risentiranno nel corso del tempo per il mancato
apporto dei contributi assistenziali da parte della vittima.
Tale impostazione, in verità, presta il fianco a numerose
critiche: innanzitutto, sembra entrare in contrasto con la lettera
della legge, sia con riferimento allart. 2043 c.c. che sembra
imporre il risarcimento dei soli danni presenti, sia con riguardo
allart. 1223 c.c. che limita la risarcibilità ai danni
immediati e diretti; secondariamente, tale tesi risarcitoria rischia
di essere eccessivamente teorica, poiché è sostanzialmente
impossibile affermare che certamente in futuro un determinato soggetto
avrebbe contribuito, in senso economico, allassistenza dei
parenti e/o delle persone c.d. care, rischiando di entrare in contrasto,
tra laltro, con lesigenza generale di certezza del diritto.
Secondo lipostazione prevalente, invece, tale figura di danno
sarebbe pienamente ammissibile nel nostro ordinamento giuridico,
e la tesi contraria (ovvero negativa) dovrebbe ridursi notevolmente
di portata argomentativa. Si sostiene, infatti, che lart.
2043 c.c. nonché lart. 1223 c.c. non escludono expressis
verbis la possibilità risarcitoria di danni futuri, ma al
contrario, invero, sembrano implicitamente confermarla; in particolare,
si dice, laddove lillecito aquiliano impone la verificazione
di un fatto causativo di danno, si riferisce anche a danni permanenti
e cioè a quei danni che troveranno i più significativi
risvolti ingiusti nel futuro, imponendo al giudice di tener presente
la dinamicità [2]
di tali danni.
Diversamente argomentando, si precisa, si rischierebbe di svuotare
di significato la tutela aquiliana, ex art. 2043 c.c., riducendola
notevolmente di portata applicativa perché, evidentemente,
la sola limitazione ai danni c.d. statici risulterebbe un quid minoris
rispetto alla tutela piena. Inoltre, si rischierebbe di trattare
in modo uguale situazioni diseguali in contrasto, tra laltro,
con lart. 3 Cost., poiché si arriverebbe alla parificazione
risarcitoria (soprattutto in tema di quantum debeatur) tra danni
c.d. statici e danni c.d. dinamici [3].
Largomentazione [4]
più convincente, poi, emerge proprio con riferimento allart.
1223 c.c., il quale prevede il risarcimento tanto del c.d. danno
emergente, quanto del c.d. lucro cessante: se si sottolinea che,
a rigore, il lucro cessante [5]
è un danno futuro tanto da richiedere, ai fini della sua
determinazione, un ragionamento sostanzialmente probabilistico (proiettato
nel futuro) basato sul mancato guadagno ipotizzabile a seguito dellillecito,
allora, evidentemente, si intuisce come è lo stesso legislatore
ad ammettere la risarcibilità di danni futuri [6],
riducendo notevolmente di portata i problemi interpretativi relativi
allan.
In questa prospettiva, il problema dellinterprete è
sostanzialmente spostato sul piano dellonere probatorio e
del quantum debeatur [7].
Con riferimento al primo profilo relativo allonere probatorio,
lattore dovrà allegare alla pretesa risarcitoria prove
relative al fatto che il soggetto ucciso, verosimilmente, avrebbe
contribuito ai bisogni dello stesso attore (che, nella maggior parte
dei casi, è rappresentato dai familiari), attraverso lallegazione,
ad esempio, di ricevute relative a piccoli contributi erogati in
seguito allo svolgimento di attività lavorative continuative
e/o occasionali, nonché in riferimento al fatto che eventuali
donazioni ricevute in vita dal de cuius erano state trasferite in
favore dei parenti più stretti, ecc.
In altri termini, come sottolinea la stessa giurisprudenza [8],
si tratta di affidarsi anche a presunzioni semplici, purchè
non limitate all id quod plerumque accidit.
Sotto tale profilo, allora, appare evidente che i danni futuri
non sono generalmente accertabili nel loro preciso ammontare, e
lo stesso loro accadimento, pur essendo ragionevolmente certo, è
comunque basato su un calcolo di probabilità.
Proprio in questo senso, poi, è stato sostenuto che la configurazione
del danno futuro come danno da dimostrare in via probabilistica,
tramite un giudizio di verosimiglianza, rischia di far coincidere
il danno futuro con il danno da perdita di occasione favorevole
(c.d. chance): se il danno futuro è un danno probabile, allora,
è un danno da perdita di occasione favorevole, poiché
solo questultima ipotesi risarcitoria tollera ragionamenti
statistico-probabilistici.
Tuttavia, invero, il danno da perdita di occasione favorevole è
danno attuale, che è risarcibile se e in quanto loccasione
favorevole sia funzionalmente connessa alla cosa o al diritto leso
[9]. Chi, ad esempio,
è illegittimamente escluso da un concorso pubblico perde
loccasione di vincere il concorso stesso [10].
Diversamente dal danno futuro, che richiede la ragionevole certezza
in ordine ad un evento che dovrà accadere, il danno da perdita
di occasione favorevole è determinabile in ragione della
maggiore o minore probabilità delloccasione perduta.
In altri termini, nellambito della perdita da occasione favorevole
emerge la perdita, illegittima, di una possibilità, mentre
in tema di danno futuro emerge lalta probabilità (verosimiglianza)
di aver perso un vantaggio economico; fermo restando, altresì,
che nella prima ipotesi il ragionamento, per così dire, di
possibilità è effettuato in astratto e, cioè,
con riferimento a quello che ipoteticamente sarebbe potuto accadere,
mentre nel secondo caso il ragionamento probabilistico [11]
si effettuerà in concreto, con riferimento alliter
comportamentale posto in essere dal de cuius prima della morte rispetto
ai familiari (ovvero, in senso ampio, c.d. vittime secondarie dellillecito).
Sul piano del quantum debeatur, inevitabilmente, si procederà
secondo lo schema equitativo previsto dal legislatore, in quanto
il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare,
ex art. 1226 c.c.; fermo restando, ad ogni modo, che bisognerà
tener presente tutti gli elementi del caso concreto [12],
come attività lavorativa [13]
del defunto, nonché il vantaggio derivante dal fatto che
i danneggiati ricevono anticipatamente e in una sola rata apporti
economici che, in assenza di morte del de cuius, sarebbero stati
dilazionati nel tempo [14],
ecc.
E stato sottolineato, poi, come il danno futuro così
inteso, nonché in considerazione del fatto che è danno
patrimoniale, dovrebbe essere risarcibile solo nellipotesi
in cui il soggetto defunto già lavorasse ovvero avesse, ad
ogni modo, entrate economiche; id est, il danno patrimoniale futuro
potrebbe basarsi solo sul rilievo concreto che il de cuius lavorava
[15] e già erogava
parte dei guadagni. Diversamente argomentando, viene precisato,
verrebbe meno il distinguo tra danni patrimoniali e non patrimoniali,
imposto dallo stesso legislatore, desumibile dalla lettura dellart.
2059 c.c.
Invero, la giurisprudenza prevalente [16],
pur qualificando giuridicamente il danno futuro come danno patrimoniale
(e quindi, di massima, riferibile a soggetti lavoratori), tende
ad evidenziare come le utilità familiari date quotidianamente,
seppur derivanti da soggetti non lavoratori (ad esempio casalinghe),
in concreto si possono tradurre anchesse in utilità
economiche, soprattutto laddove si pensi che i familiari sono esonerati
dal richiedere lo svolgimento della stessa attività a soggetti
retribuibili esterni alla famiglia; in altri termini, in questo
senso, le utilità familiari si traducono in risparmi di spesa,
quantificabili nellipotesi di danno futuro.
Pertanto, quello subito dal marito e dal figlio minore per il decesso,
a seguito dellaltrui fatto illecito, del congiunto (rispettivamente
moglie e madre), costituisce, anche nel caso in cui questultimo
fosse stato privo di un effettivo reddito personale, danno patrimoniale
risarcibile, concretatesi nella perdita, da parte dei familiari,
di una serie di prestazioni economicamente valutabili, attinenti
alla cura, alleducazione e allassistenza, cui il marito
ed il figlio avevano e hanno diritto nei confronti della rispettiva
moglie e madre, nellambito del rapporto familiare [17].
In questa prospettiva, sembra potersi dire che la differenza tra
danno patrimoniale e non patrimoniale vada nel tempo annullandosi,
oppure, più condivisibilmente, il concetto di danno patrimoniale
si distingue da quello non patrimoniale, ex art. 2059 c.c., non
tanto sotto il profilo soggettivo (id est con riferimento a soggetti
lavoratori o non lavoratori), quanto piuttosto sotto laspetto
oggettivo.
In altri termini, si dice, il danno patrimoniale è tale
perché incide direttamente sul piano economico [18]
dei danneggiati (nella specie i parenti della vittima dellillecito
altrui), causando un depauperamento ingiustificato (rectius: illecito),
diversamente dai danni non patrimoniali direttamente riferibili
alla sfera umana (seppur patrimonializzabili). In sintesi, il danno
patrimoniale riguarda, appunto, il patrimonio inteso in senso rigorosamente
economico [19], il danno
non patrimoniale luomo (inteso in senso ampio, con specifico
riferimento alle attività realizzatrici della persona umana,
ex art. 2 Cost).
Daltronde, laspetto direttamente lesivo del patrimonio
emerge chiaramente laddove si pensi al fatto che in tema di risarcimento
del danno patrimoniale conseguente alla morte dei genitori, qualora
i figli, a seguito di detto evento, siano stati accolti dai nonni
e questi abbiano provveduto alle spese di mantenimento, istruzione
ed educazione dei nipoti, sino al raggiungimento della loro indipendenza
economica, il pregiudizio patrimoniale risulta subito dai nonni
medesimi, i quali soli hanno, pertanto, diritto al risarcimento
delle dette spese, cui hanno dovuto far fronte in sostituzione totale
dei genitori [20]; id
est in tale fattispecie ciò che si assume leso non è
il diritto alla famiglia, ex art. 29 e ssgg. Cost., ovvero un danno
morale (inteso come transeunte turbamento psichico), quanto piuttosto
un danno economico, strictu sensu.
In definitiva, dunque, il danno futuro subito dalle vittime c.d.
secondarie dellillecito sfociato in morte, è qualificabile
giuridicamente come danno patrimoniale [21]
(nel senso sopra chiarito) extracontrattuale iure proprio; con il
corollario logico-giuridico che sarà necessario dimostrare,
sul piano processuale, il danno economico effettivamente subito
[22], eziologicamente
collegato ad un illecito causativo di morte; fermo restando, altresì,
lirrilevanza della qualità di erede (perché
si tratta di danno iure proprio) e la piena cumulabilità
(a fini risarcitori) con altre voci di danno aventi natura giuridica
diversa (quali, appunto, i danni non patrimoniali).
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