Il danno futuro da uccisione
(Articolo così estratto da Luigi Viola, I danni derivanti da morte, Halley Editrice, Macerata, 2005)


Avv. Luigi Viola

Il legislatore, nell’ambito dell’ampio concetto di danno ingiusto, ex art. 2043 c.c., sembra legittimare l’interprete a verificare tutti i danni suscettibili di risarcimento, derivanti da un fatto antigiuridico, in un’ottica costituzionalmente orientata di tutela piena (e non meramente formale) della situazione giuridica del danneggiato illegittimamente lesa.

Sotto questo profilo interpretativo, allora, particolare significato giuridico assume la figura del danno futuro, consistente essenzialmente in un danno di cui si prevede con ragionevole certezza il verificarsi in un tempo successivo alla domanda di risarcimento o alla scadenza [1].

Tipica ipotesi di danno futuro è il danno che i congiunti della persona uccisa risentiranno nel corso del tempo per il mancato apporto dei contributi assistenziali da parte della vittima.

Tale impostazione, in verità, presta il fianco a numerose critiche: innanzitutto, sembra entrare in contrasto con la lettera della legge, sia con riferimento all’art. 2043 c.c. che sembra imporre il risarcimento dei soli danni presenti, sia con riguardo all’art. 1223 c.c. che limita la risarcibilità ai danni immediati e diretti; secondariamente, tale tesi risarcitoria rischia di essere eccessivamente teorica, poiché è sostanzialmente impossibile affermare che certamente in futuro un determinato soggetto avrebbe contribuito, in senso economico, all’assistenza dei parenti e/o delle persone c.d. care, rischiando di entrare in contrasto, tra l’altro, con l’esigenza generale di certezza del diritto.

Secondo l’ipostazione prevalente, invece, tale figura di danno sarebbe pienamente ammissibile nel nostro ordinamento giuridico, e la tesi contraria (ovvero negativa) dovrebbe ridursi notevolmente di portata argomentativa. Si sostiene, infatti, che l’art. 2043 c.c. nonché l’art. 1223 c.c. non escludono expressis verbis la possibilità risarcitoria di danni futuri, ma al contrario, invero, sembrano implicitamente confermarla; in particolare, si dice, laddove l’illecito aquiliano impone la verificazione di un fatto causativo di danno, si riferisce anche a danni permanenti e cioè a quei danni che troveranno i più significativi risvolti ingiusti nel futuro, imponendo al giudice di tener presente la dinamicità [2] di tali danni.

Diversamente argomentando, si precisa, si rischierebbe di svuotare di significato la tutela aquiliana, ex art. 2043 c.c., riducendola notevolmente di portata applicativa perché, evidentemente, la sola limitazione ai danni c.d. statici risulterebbe un quid minoris rispetto alla tutela piena. Inoltre, si rischierebbe di trattare in modo uguale situazioni diseguali in contrasto, tra l’altro, con l’art. 3 Cost., poiché si arriverebbe alla parificazione risarcitoria (soprattutto in tema di quantum debeatur) tra danni c.d. statici e danni c.d. dinamici [3].

L’argomentazione [4] più convincente, poi, emerge proprio con riferimento all’art. 1223 c.c., il quale prevede il risarcimento tanto del c.d. danno emergente, quanto del c.d. lucro cessante: se si sottolinea che, a rigore, il lucro cessante [5] è un danno futuro tanto da richiedere, ai fini della sua determinazione, un ragionamento sostanzialmente probabilistico (proiettato nel futuro) basato sul mancato guadagno ipotizzabile a seguito dell’illecito, allora, evidentemente, si intuisce come è lo stesso legislatore ad ammettere la risarcibilità di danni futuri [6], riducendo notevolmente di portata i problemi interpretativi relativi all’an.

In questa prospettiva, il problema dell’interprete è sostanzialmente spostato sul piano dell’onere probatorio e del quantum debeatur [7].

Con riferimento al primo profilo relativo all’onere probatorio, l’attore dovrà allegare alla pretesa risarcitoria prove relative al fatto che il soggetto ucciso, verosimilmente, avrebbe contribuito ai bisogni dello stesso attore (che, nella maggior parte dei casi, è rappresentato dai familiari), attraverso l’allegazione, ad esempio, di ricevute relative a piccoli contributi erogati in seguito allo svolgimento di attività lavorative continuative e/o occasionali, nonché in riferimento al fatto che eventuali donazioni ricevute in vita dal de cuius erano state trasferite in favore dei parenti più stretti, ecc.

In altri termini, come sottolinea la stessa giurisprudenza [8], si tratta di affidarsi anche a presunzioni semplici, purchè non limitate all’ id quod plerumque accidit.

Sotto tale profilo, allora, appare evidente che i danni futuri non sono generalmente accertabili nel loro preciso ammontare, e lo stesso loro accadimento, pur essendo ragionevolmente certo, è comunque basato su un calcolo di probabilità.

Proprio in questo senso, poi, è stato sostenuto che la configurazione del danno futuro come danno da dimostrare in via probabilistica, tramite un giudizio di verosimiglianza, rischia di far coincidere il danno futuro con il danno da perdita di occasione favorevole (c.d. chance): se il danno futuro è un danno probabile, allora, è un danno da perdita di occasione favorevole, poiché solo quest’ultima ipotesi risarcitoria tollera ragionamenti statistico-probabilistici.

Tuttavia, invero, il danno da perdita di occasione favorevole è danno attuale, che è risarcibile se e in quanto l’occasione favorevole sia funzionalmente connessa alla cosa o al diritto leso [9]. Chi, ad esempio, è illegittimamente escluso da un concorso pubblico perde l’occasione di vincere il concorso stesso [10].

Diversamente dal danno futuro, che richiede la ragionevole certezza in ordine ad un evento che dovrà accadere, il danno da perdita di occasione favorevole è determinabile in ragione della maggiore o minore probabilità dell’occasione perduta.

In altri termini, nell’ambito della perdita da occasione favorevole emerge la perdita, illegittima, di una possibilità, mentre in tema di danno futuro emerge l’alta probabilità (verosimiglianza) di aver perso un vantaggio economico; fermo restando, altresì, che nella prima ipotesi il ragionamento, per così dire, di possibilità è effettuato in astratto e, cioè, con riferimento a quello che ipoteticamente sarebbe potuto accadere, mentre nel secondo caso il ragionamento probabilistico [11] si effettuerà in concreto, con riferimento all’iter comportamentale posto in essere dal de cuius prima della morte rispetto ai familiari (ovvero, in senso ampio, c.d. vittime secondarie dell’illecito).

Sul piano del quantum debeatur, inevitabilmente, si procederà secondo lo schema equitativo previsto dal legislatore, in quanto il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, ex art. 1226 c.c.; fermo restando, ad ogni modo, che bisognerà tener presente tutti gli elementi del caso concreto [12], come attività lavorativa [13] del defunto, nonché il vantaggio derivante dal fatto che i danneggiati ricevono anticipatamente e in una sola rata apporti economici che, in assenza di morte del de cuius, sarebbero stati dilazionati nel tempo [14], ecc.

E’ stato sottolineato, poi, come il danno futuro così inteso, nonché in considerazione del fatto che è danno patrimoniale, dovrebbe essere risarcibile solo nell’ipotesi in cui il soggetto defunto già lavorasse ovvero avesse, ad ogni modo, entrate economiche; id est, il danno patrimoniale futuro potrebbe basarsi solo sul rilievo concreto che il de cuius lavorava [15] e già erogava parte dei guadagni. Diversamente argomentando, viene precisato, verrebbe meno il distinguo tra danni patrimoniali e non patrimoniali, imposto dallo stesso legislatore, desumibile dalla lettura dell’art. 2059 c.c.

Invero, la giurisprudenza prevalente [16], pur qualificando giuridicamente il danno futuro come danno patrimoniale (e quindi, di massima, riferibile a soggetti lavoratori), tende ad evidenziare come le utilità familiari date quotidianamente, seppur derivanti da soggetti non lavoratori (ad esempio casalinghe), in concreto si possono tradurre anch’esse in utilità economiche, soprattutto laddove si pensi che i familiari sono esonerati dal richiedere lo svolgimento della stessa attività a soggetti retribuibili esterni alla famiglia; in altri termini, in questo senso, le utilità familiari si traducono in risparmi di spesa, quantificabili nell’ipotesi di danno futuro.

Pertanto, quello subito dal marito e dal figlio minore per il decesso, a seguito dell’altrui fatto illecito, del congiunto (rispettivamente moglie e madre), costituisce, anche nel caso in cui quest’ultimo fosse stato privo di un effettivo reddito personale, danno patrimoniale risarcibile, concretatesi nella perdita, da parte dei familiari, di una serie di prestazioni economicamente valutabili, attinenti alla cura, all’educazione e all’assistenza, cui il marito ed il figlio avevano e hanno diritto nei confronti della rispettiva moglie e madre, nell’ambito del rapporto familiare [17].

In questa prospettiva, sembra potersi dire che la differenza tra danno patrimoniale e non patrimoniale vada nel tempo annullandosi, oppure, più condivisibilmente, il concetto di danno patrimoniale si distingue da quello non patrimoniale, ex art. 2059 c.c., non tanto sotto il profilo soggettivo (id est con riferimento a soggetti lavoratori o non lavoratori), quanto piuttosto sotto l’aspetto oggettivo.

In altri termini, si dice, il danno patrimoniale è tale perché incide direttamente sul piano economico [18] dei danneggiati (nella specie i parenti della vittima dell’illecito altrui), causando un depauperamento ingiustificato (rectius: illecito), diversamente dai danni non patrimoniali direttamente riferibili alla sfera umana (seppur patrimonializzabili). In sintesi, il danno patrimoniale riguarda, appunto, il patrimonio inteso in senso rigorosamente economico [19], il danno non patrimoniale l’uomo (inteso in senso ampio, con specifico riferimento alle attività realizzatrici della persona umana, ex art. 2 Cost).

D’altronde, l’aspetto direttamente lesivo del patrimonio emerge chiaramente laddove si pensi al fatto che in tema di risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla morte dei genitori, qualora i figli, a seguito di detto evento, siano stati accolti dai nonni e questi abbiano provveduto alle spese di mantenimento, istruzione ed educazione dei nipoti, sino al raggiungimento della loro indipendenza economica, il pregiudizio patrimoniale risulta subito dai nonni medesimi, i quali soli hanno, pertanto, diritto al risarcimento delle dette spese, cui hanno dovuto far fronte in sostituzione totale dei genitori [20]; id est in tale fattispecie ciò che si assume leso non è il diritto alla famiglia, ex art. 29 e ssgg. Cost., ovvero un danno morale (inteso come transeunte turbamento psichico), quanto piuttosto un danno economico, strictu sensu.

In definitiva, dunque, il danno futuro subito dalle vittime c.d. secondarie dell’illecito sfociato in morte, è qualificabile giuridicamente come danno patrimoniale [21] (nel senso sopra chiarito) extracontrattuale iure proprio; con il corollario logico-giuridico che sarà necessario dimostrare, sul piano processuale, il danno economico effettivamente subito [22], eziologicamente collegato ad un illecito causativo di morte; fermo restando, altresì, l’irrilevanza della qualità di erede (perché si tratta di danno iure proprio) e la piena cumulabilità (a fini risarcitori) con altre voci di danno aventi natura giuridica diversa (quali, appunto, i danni non patrimoniali).

 

[1] Bianca, Diritto Civile-la responsabilità, Milano, 1994; vd. altresì Zeno-Zencovich, in Riv. dir. comm., 1986, II, 213; vd. Princigalli, in Riv. crit. dir. priv., 1985, 315; Cass. 1147/1992.

[2] Vd. Viola, La prescrizione nei danni lungolatenti, in www.filodiritto.com, 2004.

[3] Né potrebbe accogliersi, sotto tale profilo interpretativo e costituzionalmente orientato, la tesi di quanti ritengono di dover distinguere tra danni permanenti e danni immediati ad effetti permanenti, poiché, ad ogni modo, anche i primi sarebbero meritevoli di tutela piena da parte dell’ordinamento civile.

[4] Vd. Zeno-Zencovich, cit.

[5] Cass. 4205/2002 ha precisato che i danni patrimoniali futuri risarcibili sofferti dal coniuge di persona deceduta a seguito di fatto illecito, ravvisabili nella perdita di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che, sia in relazione ai precetti normativi (ex artt. 143-144 c.c., e ssgg.) che per la pratica di vita improntata a regole etico-sociali di solidarietà e di costume, il defunto avrebbe presumibilmente apportato, assumono l’aspetto del lucro cessante, ed il relativo risarcimento è collegato ad un sistema presuntivo a più incognite, costituite dal futuro rapporto economico tra i coniugi e dal reddito presumibile del defunto, ed in particolare dalla parte di esso che sarebbe stata destinata al coniuge; la prova del danno è raggiunta quando, alla stregua di una valutazione compiuta sulla scorta dei dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, messi in relazione alle circostanze del caso concreto, risulti che il defunto avrebbe destinato una parte del proprio reddito alla necessità del coniuge o avrebbe apportato al medesimo utilità economiche anche senza che ne avesse bisogno.

[6] Ovvero, per così dire, dinamici.

[7] Secondo Cass. 1384/1993 e Cass. 592/1999, nella liquidazione del danno futuro per la morte di un congiunto che con certezza o con rilevante grado di probabilità avrebbe continuato ad elargire ai superstiti durevoli e costanti sovvenzioni, il giudice deve tener conto non solo del reddito della vittima al momento del sinistro, ma anche dei probabili incrementi di guadagno dovuti, per gli impiegati, ad eventuali immissioni in ruolo, allo sviluppo della carriera, e ad altri consimili eventi che con prudente apprezzamento e sulla base dell’id quod plerumque accidit si sarebbero verificati.

[8] Vd. Cass. 12756/1999 che ha precisato come i parenti della vittima in tema di onere probatorio relativo al danno futuro possono far riferimento a presunzioni semplici.

[9] Vd. Zeno-Zencovich, cit; vd. Cass. 6906/1983, nonché T. Monza 21 Febbraio 1992, in Corriere Giur. 1992, 1021, con nota di Caporali: la chance perduta costituisce una entità economica a sé stante esistente nel patrimonio del soggetto al momento del verificarsi dell’evento dannoso.

[10] Bianca, op. cit.

[11] Secondo Cass. 11097/1992, con riguardo al risarcimento del danno futuro sofferto dai familiari per la morte di un congiunto, ed in particolare alla privazione della legittima aspettativa dei genitori ad un contributo economico da parte del figlio prematuramente scomparso, è necessario che le circostanze del caso permettano di ritenere probabile, e non soltanto possibile, l’anzidetto danno futuro, sicchè il risarcimento deve di regola escludersi in rapporto ai futuri risparmi che il defunto avrebbe realizzato, dovendo ritenersi probabile che il medesimo si sarebbe formato una famiglia i cui membri avrebbero avuto esclusivamente diritto sui risparmi del loro genitore e marito.

[12] Cass. 1646/2000, ha precisato che in tema di liquidazione del danno patrimoniale in favore dei genitori di un soggetto deceduto, qualora venga dedotto non già il generale pregiudizio inerente alla perdita della futura assistenza economica, che i genitori hanno ordinariamente ragione di attendersi dalla prole, bensì quello, particolare, derivante dalla cessazione dell’attività di un’azienda familiare, costituita in forma di s.r.l., e curata personalmente dal predetto figlio deceduto, tale pregiudizio deve essere oggetto di specifica dimostrazione, in quanto la cessazione dell’attività di una società di capitali non può essere considerata conseguenza automatica ed inevitabile del venir meno di chi ne abbia o ne curi, comunque, le relazioni d’affari.

[13] Cass. 4137/1981, precisa che nel caso di morte di persona svolgente la libera professione il risarcimento del danno ai congiunti va liquidato sulla base del guadagno effettivamente percepito dal defunto al momento del sinistro.

[14] Qualora nella liquidazione del danno per la morte di un congiunto venga utilizzato il c.d. montante di anticipazione, che comporta una congrua riduzione in considerazione del fatto che essi sono percepiti anticipatamente, correttamente all’intera somma così liquidata viene applicata la rivalutazione per la perdita di acquisto della moneta tra la data dell’evento dannoso e quello della liquidazione del risarcimento (Cass. 2539/1982).

[15] Secondo Cass. 10085/1998, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale che spetta, ex art. 2043 c.c., ai congiunti di persona deceduta a causa di altrui fatto illecito, richiede l’accertamento che i medesimi siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a fruire in futuro.

[16] Cass. 15641/2002, impone il risarcimento del danno futuro anche nell’ipotesi di uccisione di soggetto minore di età.

[17] In tal senso Cass. 11453/1995; chiaramente, poi, Cass. 10773/1999 afferma che in tema di risarcimento di danni patrimoniali derivanti dalla morte di un prossimo congiunto, la circostanza che quest’ultimo non fosse ancora avviato al lavoro al momento del decesso derivato da fatto illecito altrui, non esclude, ipso facto, la configurabilità astratta di un danno patrimoniale futuro. In senso contrario vd. Cass. 10629/1998.

[18] Tra l’altro, Cass. 6321/2000, ha precisato che in caso di morte del danneggiato, anche il risarcimento dei danni patrimoniali derivanti ai congiunti postula l’adozione di un metodo di calcolo funzionale all’accertamento del reddito netto su cui determinare il danno futuro subito dagli eredi, sulla base della detrazione, dal reddito stesso, sia del relativo carico fiscale, sia della c.d. quota sibi (della parte, cioè, del reddito che il defunto avrebbe speso per sé), quota che può legittimamente quantificarsi come percentuale del reddito complessivo al lordo delle imposte e delle contribuzioni.

[19] Vd. Monateri, La responsabilità civile, Torino, 1998.

[20] Cass. 10898/2002.

[21] Vd. Amato, Brevi riflessioni in tema di danni da uccisione, in Danno e responsabilità, 1998; Bile, Criteri di liquidazione del danno da compromissione del reddito, in Danno e responsabilità, 1998; Franzoni,Il danno da uccisione, in La responsabilità civile, a cura di Cendon, Torino, 1998.

[22] La circostanza che le c.d. vittime secondarie dell’illecito non abbiano mai avuto bisogno di aiuti economici da parte della vittima primaria non esclude, sic et simpliciter, l’esistenza di un danno patrimoniale futuro (Cass. 491/1999).

Più precisamente Cass. 13336/1999 nonché Cass. 13358/1999 precisa che il fatto che i genitori di una persona rimasta gravemente minorata in conseguenza dell’atto illecito altrui non abbiano, fino al momento delle lesioni, avuto bisogno dell’aiuto economico della vittima, non è di per sé solo sufficiente ad escludere l’esistenza di un danno patrimoniale futuro in capo ai congiunti. La liquidazione di tale danno dovrà essere, invece, accordata dal giudice quando risulti, anche in base a fatti notori e dati di comune esperienza, che una contribuzione della vittima in favore dei genitori sarebbe stata possibile e verosimile, tenendo conto anche delle somme liquidate al leso a titolo di risarcimento del danno da perdita di capacità di produrre reddito.