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Il contratto di viaggio, così come inteso in termini moderni,
mutuato dal vecchio contratto di crociera turistica, è un
contratto atipico che trova una sua prima disciplina nella Convenzione
internazionale di Bruxelles del 23/4/70 (CCV), recepita in Italia
con la L.1084/77 entrata in vigore il 4/10/79. Tale normativa era
relativa ai viaggi all'estero e la lacuna per i viaggi interni fu
colmata dalla direttiva CEE n.90/314, relativa ai viaggi all inclusive
ed al Dlgs n.111/95, che recepiva tale norma comunitaria.
Il contratto di crociera prevedeva l'organizzazione del viaggio
da parte di un vettore professionista (compagnia navale) che offriva
al cliente oltre che un contratto di trasporto marittimo (obbligazione
principale) tutta una serie di contratti satelliti, cioè
obbligazioni accessorie quali la fornitura di vitto, alloggio, svaghi
etc.
Come si è detto la disciplina è stata regolata solo
di recente e trova il suo fondamento e la sua regolazione in un
contratto, innominato ed atipico, che è la somma di varie
normative di settore: contratto di trasporto, di agenzia, d'intermediazione,
alberghiero, mandato, fornitura di servizi, prestazione di opera
etc.
Popolarmente, quando si parla di viaggi, i vari contratti vengono
riconnessi alla figura del tour operator, ma ciò è
inesatto.
Infatti, quella del tour operator è connessa ad una delle
due tipologie di contratto previste dalla CCV ossia è legata
a quella della organizzazione del viaggio, in base al quale questi
s'impegna a suo nome a procurare al viaggiatore, a fronte di un
prezzo globale, una serie di prestazioni comprensive del trasporto
(v. prenotazione e/o consegna biglietti aerei etc.), il soggiorno
separato dal trasporto e/o qualunque altro servizio che ad esse
si riferisca. Questo tipo di contratto è assimilato da parte
della dottrina alla prestazione di opera o rectius all'appalto di
servizi.
Dal contratto sopra descritto si distingue radicalmente il contratto
di intermediazione di viaggio o contratto di agenzia, in base al
quale una persona s'impegna a procurare al viaggiatore, per mezzo
di un prezzo, sia un contratto di organizzazione di viaggio sia
uno dei servizi separati che permettano di effettuare un viaggio
od un soggiorno qualsiasi.
Questa differenziazione è di grande importanza, poiché
questo ultimo contratto, secondo la dottrina dominante, è
identificabile con un mandato con rappresentanza conferito dal cliente,
con la conseguenza che l'agente non sarà responsabile dei
disservizi o della mancata o non corretta esecuzione delle prestazioni,
nelle quali si configura il viaggio, ma sarà responsabile,
entro i massimali assicurativi, solo della violazione del mandato
de quo (es. mancanza di prenotazione dell'albergo etc.).
Quindi è di grande importanza tenere ben distinte queste
due forme di contratto e cercare di ricondurre, data la forte somiglianza,
un'inadempienza all'una od all'altra tipologia.
In questi anni, dato lo sviluppo e la nascita di agenzie in franchasing
e/o che organizzavano esse stesse alcuni tipi di viaggi, le due
forme si sono confuse talmente tanto da identificarsi de facto,
erroneamente, con quella del tour operator.
Questo comporta una netta dicotomia nell'individuazione della responsabilità
ascrivibile all'organizzatore ed all'intermediario, ciascuno per
l'adempimento della propria prestazione.
Infatti, l'intermediario sarà responsabile solo per l'inadempimento
del mandato ricevuto dal viaggiatore, l'organizzatore, invece, in
una pluralità di casi, che spesso si confondono e/o si affiancano
a quella dell'agente.
Si ricordi che le norme di diritto distinguono tre forme tassative
d'inadempimento: a) agli obblighi di organizzazione del viaggio,
salvo che non provi di aver agito ex art. 2236 c.c. (responsabilità
professionale); b) di qualsiasi tipo alla fornitura, personalmente
o tramite terzi, dei singoli servizi (trasporto, alloggio, vitto
etc), per i quali risponde in base alle regole che regola ciascun
servizio e c) difettosa esecuzione dei servizi da parte dei terzi
(culpa in eligendo), salvo che non provi di aver usato la dovuta
diligenza nell'operare la scelta della persona esecutrice degli
stessi (art.13-15 CCV).
Perciò il tour operator sarà responsabile se il viaggiatore
si rompe una gamba mentre raggiunge o scende da un mezzo alternativo,
che lo conduca all'albergo o alla destinazione richiesta in caso
di sospensione del prenotato volo, per qualsiasi motivo (v.recentissima
sentenza del Trib. Di Milano inizio gennaio 2005), oppure ex art.
1681 c.c. subisca danni per il ribaltamento del mezzo di trasporto
messo a disposizione dall'organizzatore ed usato dallo stesso cliente
(trib. Ge 20/7/98, in tal caso è responsabile il tour operator
che può agire in rivalsa sull'organizzatore), oppure sarà
responsabile per l'omessa indicazione nei biglietti di viaggio dei
luoghi di destinazione sì da consentire un mutamento di programma
all'insaputa dei turisti (Pret. Conegliano 4/2/97) oppure per l'omesso
avviso all'albergatore che i viaggiatori sarebbero arrivati con
un giorno di ritardo, sì da far cancellare automaticamente
la prenotazione (Trib. Mi 26/11/92).
Si ricordi che il pacchetto all inclusive, per definizione, comprende
quei soggiorni di durata superiore alle 24 ore od estesi ad un periodo
che comprenda almeno una notte, verso mete italiane od estere e
risultante dalla combinazione di almeno due servizi tra il trasporto,
i servizi di alloggio od altri servizi turistici non accessori ai
precedenti (ad es. escursioni, animazione, svaghi vari etc.) ex
artt. 1 e2 Dlgs 111/95 (v. Rossetti, Se la "vacanza rovinata"
è quella del portatore di handicap, in D&G n.31 del 13/9/03,
ed.Giuffrè)..
Si consideri che ex art 2697 l'onere della prova per il viaggiatore
è alquanto difficoltoso, soprattutto nei numerosi casi di
mancata corrispondenza tra viaggio pattuito e quello effettivamente
realizzato.
Infatti mentre è più agevole dimostrare la responsabilità
del tour operator i danni inerenti ai servizi di trasporto o per
la mancata prenotazione del viaggio o dell'albergo è molto
difficile dimostrare la responsabilità per overbooking (posti
disponibili inferiori rispetto a quelli venduti) o per vendita di
aliud pro alio, poiché il contratto di viaggio può
essere, a mio avviso, anche un contratto atipico di compravendita.
Questi disagi sono per lo più legati al proliferare di compagnie
low cost e dei c.d. viaggi last minute, che non sempre sono degli
affari vantaggiosi come prospettati, sia anche perché i viaggiatori,
pur di risparmiare al massimo, si affidano a compagnie sconosciute.
Inoltre spesso i contratti de quo sono redatti con caratteri piccoli,
di non agevole lettura, o contengo delle postille scritte in tale
maniera, così che persone, per lo più anziane, si
trovano a firmare dei contratti svantaggiosi.
Altro problema è quello che, nella maggior parte dei casi,
non è specificato il numero dei voli disponibili a prezzi
vantaggiosi o dei pacchetti a prezzi stracciati, nonché,
molto raramente,sono indicati ed esplicati dettagliatamente il numero
di posti disponibili, la durata dell'offerta, i costi aggiuntivi,
per es. per il bagaglio aggiunto, per la security, per i viaggi
e/o voli non compresi o che non rientrino nell'offerta.
Infatti sono capitati casi di soggetti che erano convinti di aver
prenotato un volo low cost al costo indicativo di €.9,99 circa
e poi, non avendo chiesto conferma e/o verificato di essere tra
i fortunati rientranti nell'offerta, si sono trovati a pagare cifre
astronomiche in alcuni casi, nelle ipotesi migliori, anche pari
ad €.120,00, perché non potevano usufruire dell'offerta
per carenza di posti o, senza giungere a quelle cifre indicate sopra,
il prezzo è decisamente lievitato per le spese aeroportuali,
di sicurezza etc.
Occorre, a questo punto, specificare che quando si legge sui giornali
etc che la compagnia X offre dei voli per la località Y ad
€.10,00 non si deve intendere che tutti i posti sugli aerei
di quella compagnia per tutta la durata dell'offerta sono da considerarsi
a quel prezzo, ma solo una minima parte. Infatti ogni compagnia
riserva un tot posti a tratta da offrire a prezzi speciali, mentre
tutti gli altri debbono essere considerati a tariffa intera.
A questo problema si aggiunga quello dei last minute, di cui ho
parlato sopra, che è talmente noto da non necessitare di
ulteriori spiegazioni.
Per correttezza informativa si ricordi che le compagnie aeree e
no, nonché le agenzie di viaggio prevedono una quota di viaggi
a prezzi scontatissimi per chi prenota all'ultimo momento circa
15 gg prima per una data destinazione.
Per lo più sono viaggi offerti dalle agenzie, perché
il turista che li aveva prenotati in precedenza all'ultimo momento
vi ha rinunciato, così che lo sconto aumenta quanto più
e ravvicinata la partenza per la destinazione prenotata (a mio avviso
si potrebbe ravvisare una sorta di cessione di contratto atipica).
Non sempre il viaggiatore sceglie la destinazione, in questi tipi
di rotte, ma per lo più si affida al caso accettando incondizionatamente
la meta che gli verrà assegnata. Infatti esistono dei last
minute in cui il soggetto indica solo il periodo in cui indicativamente
intende partire.
Ad es. io prenoto presso la mia agenzia di fiducia un last minute
per il periodo natalizio, il primo viaggio che si renderà
disponibile, alle condizioni sopra esplicate, mi sarà assegnato
qualsiasi sia la meta di destinazione. Quindi si può essere
fortunati e fare un viaggio ai Carabi a pochi euro, rispetto alla
tariffa standard per quel periodo, ma potrebbe capitare anche un
viaggio in Italia. Sta al turista scegliere se accettare o meno
l'offerta.
Da quanto sopra è facile capire che il comportamento poco
professionale di alcuni tour operator e/o compagnie di trasporto
ha portato, in diversi casi, a fenomeni di overbooking, cioè
di sovraffollamento dei voli (per lo più).
Di conseguenza turisti, per questo fenomeno, si sono visti annullare
il volo o rimandarlo con notevoli attese in aeroporto, disagi talvolta
aumentati per gli scioperi indetti, senza il dovuto preavviso, dal
personale delle compagnie de quo.
In questi casi si può individuare l'elemento di maggiore
novità del nuovo regolamento
261/04 in vigore dal prossimo 17/2/05.
Infatti, in base alla precedente disciplina, i passeggeri, specialmente
se avevano prenotato un volo all inclusive - esclusa da questa forma
di tutela-, avevano pochi mezzi di difesa.
L'agenzia o la compagnia aerea, a seconda dei casi, nelle migliore
delle ipotesi offrivano una notte in albergo ai malcapitati comprensiva
del trasporto allo stesso e, nelle più fauste ipotesi, veniva
concesso il diritto a max 2 telefonate a carico del tour operator,
il resto restava a carico del turista, stressato non solo da ore
di attesa vana in aeroporto in vista dell'imbarco in un successivo
volo, ma anche dalle taciute debite informazioni di cui sopra.
Il più delle volte, in verità non era concesso l'uso
del telefono e, in ogni caso, restava escluso l'uso del fax, del
computer et similia, i cui costi gravavano sul turista, con conseguente
aumento dei disagi e dei danni subiti.
Con l'entrata in vigore di questo nuovo regolamento, invece, si
ha una vera e propria rivoluzione in quanto non solo la tutela è
estesa anche ai pacchetti "tutto compreso", ma anche sono
previste forme più rigorose e molteplici di risarcimento
danni, così che gli interessi dei turisti risultano difesi
in maniera più ampia e severa.
Il legislatore, quindi, con un apprezzabile sforzo normativo e
garantista, ha cercato di colmare alcune necessarie lacune della
normativa europea previgente, nonché di chiarire e regolamentare
alcuni aspetti oscuri e dubbiosi, anche se solo il tempo e la pratica
sapranno dire se è riuscito negli intenti prefissi.
Il regolamento prevede modi di ristoro del danno diversi, anche
nell'importo spettante al passeggero, a seconda delle varie situazioni,
della gravità dell'illecito e della sua prevedibilità
o meno.
Si ricordi che tutte le compagnie hanno l'obbligo di esporre tale
normativa e/o di darne informazione ai turisti per il principio
del consenso informato e della massima trasparenza commerciale.
Per quanto riguarda l'overbooking, per es., le compagnie hanno
la facoltà di reperire viaggiatori che rinuncino volontariamente
all'imbarco in cambio delle medesime modalità di indennizzo
previste per chi venga respinto.
Se non si riuscisse a raggiungere un numero sufficiente di "rinunciatari"
le compagnie possono respingere i passeggeri in eccesso offrendo
loro l'alternativa tra un volo alternativo in orari prossimi a quelli
di partenza, od in data di gradita al viaggiatore, oppure richiedere
ed offrire a proprie spese un volo di ritorno verso la località
di partenza, senza contare che il passeggero de qua ha la possibilità
di pretendere un indennizzo che varia a seconda del chilometraggio
del viaggio o della singola tratta da €.250 ad €.600,
oppure chiedere il rimborso del biglietto entro 7 giorni.
Inoltre si consideri che per tutto il tempo dell'attesa per il
ritorno o la partenza con volo alternativo il viaggiatore ha diritto
al vitto (pasti e bevande) gratuito e, se necessaria, la sistemazione
in albergo col diritto all'uso del telefono (2 telefonate) o del
fax e similia a carico del tour operator.
Quanto sopra è molto utile ed attuale, dati i recenti casi
di cronaca, che hanno visto molti turisti bloccati nei luoghi di
villeggiatura, senza possibilità di avere un volo di ritorno,
per il fallimento e/o sopraggiunte e prevedibili difficoltà
finanziarie della compagnia-vettrice.
Si evidenzi che le medesime forme d'indennizzo sono previste anche
nel caso di cancellazione del volo, salvo che non sia dovuta a cause
di forza maggiore e/o circostanze eccezionali altrimenti non evitabili,
oppure che il viaggiatore fosse stato informato della cancellazione
con congruo preavviso, di almeno 2 settimane e/o tale da potergli
permettere il reperimento di un volo alternativo agli orari originariamente
concordati o in prossimità degli stessi.
Per i ritardi, da calcolarsi in base alla tratta, superiori da
un minimo di 2 ore fino ad un massimo di 4 ore e più, il
turista ha diritto al vitto gratuito, al trasporto e sistemazione
in albergo, se necessario, ed alle telefonate o similia, fino al
rimborso del biglietto od ad un volo alternativo se il ritardo supera
le 5 ore (V. art.Voli in ritardo ed overbooking adesso ci sarà
un rimborso di Antonella Baccaro in Corriere della sera del 29/12/04).
Dati i rilievi fatti circa la vecchia disciplina precedentemente
in vigore e la difficoltà, fino all'attuazione di questo
nuovo regolamento di ottenere risarcimenti, per lo più irrisori,
è chiara la portata rivoluzionaria di questo nuovo regolamento.
In limine solo il tempo e la futura giurisprudenza in materia ci
diranno se questa nuova normativa è efficace o meno, salvo,
però, evidenziare alcune discrasie come un rimborso eccessivo,
pari al costo del biglietto dell'intero volo, nel caso in cui sia
cancellata o si verifichino ritardi su di una sola tratta, oppure
sul fatto che non siano state previste dai vari stati UE sanzioni
in caso di mancata ottemperanza a tali obblighi.
La competenza in ogni caso, per inoltrare le richieste di rimborsi
e risarcimenti danni (è sempre individuabile una responsabilità
del vettore, sia esso la compagnia aerea e/o il tour operator) spetta
al giudice competente per valore. Per individuare la competenza
per territorio si consideri che vale la regola, a mio avviso, del
c.d. foro del consumatore, cioè sarà competente il
giudice, individuato per valore, del luogo di residenza del turista
ricorrente.
Per concludere occorre evidenziare qualche altro aspetto-disavventura
in cui può incorrere un viaggiatore ed alcune riflessioni
in tema di onere della prova.
Infatti, purtroppo con una percentuale discretamente alta, può
capitare che al posto dell'albergo extralusso o del villaggio turistico
ultra moderno delle brochures viste in agenzia il turista s'imbatta
in vere strutture fatiscenti o, peggio inesistenti.
In questi casi oltre a dover contattare subito, ove possibile,
il proprio tour operator, occorre filmare o fare fotografie dello
stato dei luoghi, avvertire, se necessario le locali forze dell'ordine
e pretendere una sistemazione adeguata e conforme a quella pattuita.
Una volta rientrati denunciare tramite raccomandata con ricevuta
di ritorno l'accaduto chiedendo il dovuto risarcimento danni.
Tutto ciò assurge un aspetto ancor più grave quando
il tour operator garantisce al turista disabile una sistemazione
atta alle sue esigenze, salvo che, poi, il malcapitato si sia trovato
in una camera non conforme alla normativa in materia ed in una struttura
con barriere architettoniche tali da costringerlo a rinunciare alla
vacanza, ormai diventata un incubo.
Quanto sopra vale anche in questo caso, poiché tutte le
strutture pubbliche-ricettive debbono, a norma di legge, essere
conformi alla normativa regionale e nazionale a tutela dei disabili,
cioè debbono aver abbattuto le barriere architettoniche (v.
ex multis Trib. Roma 19/5/03, 18/4/98,26/5/97, Pret.4/6/80).
Anche in questo, come negli altri casi sopra descritti oltre che
un risarcimento danni per violazione degli obblighi contrattuali
vige un rimborso ex art.2059 (v. mio articolo sul danno esistenziale
pubblicato su www. diritto.it).
Per concludere si denunci un altro rischio a cui possono andare
incontro alcuni consumatori: i viaggi gratis.
Infatti sempre più spesso sedicenti operatori turistici
contattano direttamente il consumatore blandendolo con la promessa
di una vincita di un viaggio gratuito, che in realtà nelle
migliori ipotesi gratuito non è.
In diversi casi i malcapitati si sono trovati a sottoscrivere contratti
di acquisto di multiproprietà o materiale di vario altro
tipo. Ci sono stati casi in cui, seppur non precedentemente informato,
il turista ha acquistato della merce cui era subordinato il buono
per la vacanza gratuita ed una volta partito per la suddetta vacanza
non ha trovato alcun albergo prenotato oppure si è dovuto
pagare anche l'intero pacchetto turistico.
È palese che questi casi, oltre ad essere denunciati alle
competenti autorità (truffa, truffa contrattuale etc.), comportino
l'automatica applicazione, a mio avviso, della disciplina ex art
1469bis ss c.c. circa le clausole vessatorie contenute nei contratti
stipulati dal consumatore, per lo più tratto in inganno da
postille scritte con caratteri così piccoli e fitti da risultare
di difficile lettura, specie se anziano, o in termini non comprensibili
o, peggio ancora, inesistenti, nel vero e proprio senso della parola.
In ogni caso penso che se il turista, non comportandosi come quello
fai da te di una nota pubblicità, inizia a prendere coscienza
dei propri diritti e doveri, molte di queste truffe si potranno
evitare in futuro così che le cause risolte a favore del
passeggero vadano aumentando.
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