Considerazioni sul danno da vacanza rovinta ed overbooking
tra vecchia e nuova normativa europea.


Dott.ssa Giulia Milizia
(Patrocinatore legale del foro di Grosseto)

Il contratto di viaggio, così come inteso in termini moderni, mutuato dal vecchio contratto di crociera turistica, è un contratto atipico che trova una sua prima disciplina nella Convenzione internazionale di Bruxelles del 23/4/70 (CCV), recepita in Italia con la L.1084/77 entrata in vigore il 4/10/79. Tale normativa era relativa ai viaggi all'estero e la lacuna per i viaggi interni fu colmata dalla direttiva CEE n.90/314, relativa ai viaggi all inclusive ed al Dlgs n.111/95, che recepiva tale norma comunitaria.

Il contratto di crociera prevedeva l'organizzazione del viaggio da parte di un vettore professionista (compagnia navale) che offriva al cliente oltre che un contratto di trasporto marittimo (obbligazione principale) tutta una serie di contratti satelliti, cioè obbligazioni accessorie quali la fornitura di vitto, alloggio, svaghi etc.

Come si è detto la disciplina è stata regolata solo di recente e trova il suo fondamento e la sua regolazione in un contratto, innominato ed atipico, che è la somma di varie normative di settore: contratto di trasporto, di agenzia, d'intermediazione, alberghiero, mandato, fornitura di servizi, prestazione di opera etc.

Popolarmente, quando si parla di viaggi, i vari contratti vengono riconnessi alla figura del tour operator, ma ciò è inesatto.

Infatti, quella del tour operator è connessa ad una delle due tipologie di contratto previste dalla CCV ossia è legata a quella della organizzazione del viaggio, in base al quale questi s'impegna a suo nome a procurare al viaggiatore, a fronte di un prezzo globale, una serie di prestazioni comprensive del trasporto (v. prenotazione e/o consegna biglietti aerei etc.), il soggiorno separato dal trasporto e/o qualunque altro servizio che ad esse si riferisca. Questo tipo di contratto è assimilato da parte della dottrina alla prestazione di opera o rectius all'appalto di servizi.

Dal contratto sopra descritto si distingue radicalmente il contratto di intermediazione di viaggio o contratto di agenzia, in base al quale una persona s'impegna a procurare al viaggiatore, per mezzo di un prezzo, sia un contratto di organizzazione di viaggio sia uno dei servizi separati che permettano di effettuare un viaggio od un soggiorno qualsiasi.

Questa differenziazione è di grande importanza, poiché questo ultimo contratto, secondo la dottrina dominante, è identificabile con un mandato con rappresentanza conferito dal cliente, con la conseguenza che l'agente non sarà responsabile dei disservizi o della mancata o non corretta esecuzione delle prestazioni, nelle quali si configura il viaggio, ma sarà responsabile, entro i massimali assicurativi, solo della violazione del mandato de quo (es. mancanza di prenotazione dell'albergo etc.).

Quindi è di grande importanza tenere ben distinte queste due forme di contratto e cercare di ricondurre, data la forte somiglianza, un'inadempienza all'una od all'altra tipologia.

In questi anni, dato lo sviluppo e la nascita di agenzie in franchasing e/o che organizzavano esse stesse alcuni tipi di viaggi, le due forme si sono confuse talmente tanto da identificarsi de facto, erroneamente, con quella del tour operator.

Questo comporta una netta dicotomia nell'individuazione della responsabilità ascrivibile all'organizzatore ed all'intermediario, ciascuno per l'adempimento della propria prestazione.

Infatti, l'intermediario sarà responsabile solo per l'inadempimento del mandato ricevuto dal viaggiatore, l'organizzatore, invece, in una pluralità di casi, che spesso si confondono e/o si affiancano a quella dell'agente.

Si ricordi che le norme di diritto distinguono tre forme tassative d'inadempimento: a) agli obblighi di organizzazione del viaggio, salvo che non provi di aver agito ex art. 2236 c.c. (responsabilità professionale); b) di qualsiasi tipo alla fornitura, personalmente o tramite terzi, dei singoli servizi (trasporto, alloggio, vitto etc), per i quali risponde in base alle regole che regola ciascun servizio e c) difettosa esecuzione dei servizi da parte dei terzi (culpa in eligendo), salvo che non provi di aver usato la dovuta diligenza nell'operare la scelta della persona esecutrice degli stessi (art.13-15 CCV).

Perciò il tour operator sarà responsabile se il viaggiatore si rompe una gamba mentre raggiunge o scende da un mezzo alternativo, che lo conduca all'albergo o alla destinazione richiesta in caso di sospensione del prenotato volo, per qualsiasi motivo (v.recentissima sentenza del Trib. Di Milano inizio gennaio 2005), oppure ex art. 1681 c.c. subisca danni per il ribaltamento del mezzo di trasporto messo a disposizione dall'organizzatore ed usato dallo stesso cliente (trib. Ge 20/7/98, in tal caso è responsabile il tour operator che può agire in rivalsa sull'organizzatore), oppure sarà responsabile per l'omessa indicazione nei biglietti di viaggio dei luoghi di destinazione sì da consentire un mutamento di programma all'insaputa dei turisti (Pret. Conegliano 4/2/97) oppure per l'omesso avviso all'albergatore che i viaggiatori sarebbero arrivati con un giorno di ritardo, sì da far cancellare automaticamente la prenotazione (Trib. Mi 26/11/92).

Si ricordi che il pacchetto all inclusive, per definizione, comprende quei soggiorni di durata superiore alle 24 ore od estesi ad un periodo che comprenda almeno una notte, verso mete italiane od estere e risultante dalla combinazione di almeno due servizi tra il trasporto, i servizi di alloggio od altri servizi turistici non accessori ai precedenti (ad es. escursioni, animazione, svaghi vari etc.) ex artt. 1 e2 Dlgs 111/95 (v. Rossetti, Se la "vacanza rovinata" è quella del portatore di handicap, in D&G n.31 del 13/9/03, ed.Giuffrè)..

Si consideri che ex art 2697 l'onere della prova per il viaggiatore è alquanto difficoltoso, soprattutto nei numerosi casi di mancata corrispondenza tra viaggio pattuito e quello effettivamente realizzato.

Infatti mentre è più agevole dimostrare la responsabilità del tour operator i danni inerenti ai servizi di trasporto o per la mancata prenotazione del viaggio o dell'albergo è molto difficile dimostrare la responsabilità per overbooking (posti disponibili inferiori rispetto a quelli venduti) o per vendita di aliud pro alio, poiché il contratto di viaggio può essere, a mio avviso, anche un contratto atipico di compravendita.

Questi disagi sono per lo più legati al proliferare di compagnie low cost e dei c.d. viaggi last minute, che non sempre sono degli affari vantaggiosi come prospettati, sia anche perché i viaggiatori, pur di risparmiare al massimo, si affidano a compagnie sconosciute.

Inoltre spesso i contratti de quo sono redatti con caratteri piccoli, di non agevole lettura, o contengo delle postille scritte in tale maniera, così che persone, per lo più anziane, si trovano a firmare dei contratti svantaggiosi.

Altro problema è quello che, nella maggior parte dei casi, non è specificato il numero dei voli disponibili a prezzi vantaggiosi o dei pacchetti a prezzi stracciati, nonché, molto raramente,sono indicati ed esplicati dettagliatamente il numero di posti disponibili, la durata dell'offerta, i costi aggiuntivi, per es. per il bagaglio aggiunto, per la security, per i viaggi e/o voli non compresi o che non rientrino nell'offerta.

Infatti sono capitati casi di soggetti che erano convinti di aver prenotato un volo low cost al costo indicativo di €.9,99 circa e poi, non avendo chiesto conferma e/o verificato di essere tra i fortunati rientranti nell'offerta, si sono trovati a pagare cifre astronomiche in alcuni casi, nelle ipotesi migliori, anche pari ad €.120,00, perché non potevano usufruire dell'offerta per carenza di posti o, senza giungere a quelle cifre indicate sopra, il prezzo è decisamente lievitato per le spese aeroportuali, di sicurezza etc.

Occorre, a questo punto, specificare che quando si legge sui giornali etc che la compagnia X offre dei voli per la località Y ad €.10,00 non si deve intendere che tutti i posti sugli aerei di quella compagnia per tutta la durata dell'offerta sono da considerarsi a quel prezzo, ma solo una minima parte. Infatti ogni compagnia riserva un tot posti a tratta da offrire a prezzi speciali, mentre tutti gli altri debbono essere considerati a tariffa intera.

A questo problema si aggiunga quello dei last minute, di cui ho parlato sopra, che è talmente noto da non necessitare di ulteriori spiegazioni.

Per correttezza informativa si ricordi che le compagnie aeree e no, nonché le agenzie di viaggio prevedono una quota di viaggi a prezzi scontatissimi per chi prenota all'ultimo momento circa 15 gg prima per una data destinazione.

Per lo più sono viaggi offerti dalle agenzie, perché il turista che li aveva prenotati in precedenza all'ultimo momento vi ha rinunciato, così che lo sconto aumenta quanto più e ravvicinata la partenza per la destinazione prenotata (a mio avviso si potrebbe ravvisare una sorta di cessione di contratto atipica). Non sempre il viaggiatore sceglie la destinazione, in questi tipi di rotte, ma per lo più si affida al caso accettando incondizionatamente la meta che gli verrà assegnata. Infatti esistono dei last minute in cui il soggetto indica solo il periodo in cui indicativamente intende partire.

Ad es. io prenoto presso la mia agenzia di fiducia un last minute per il periodo natalizio, il primo viaggio che si renderà disponibile, alle condizioni sopra esplicate, mi sarà assegnato qualsiasi sia la meta di destinazione. Quindi si può essere fortunati e fare un viaggio ai Carabi a pochi euro, rispetto alla tariffa standard per quel periodo, ma potrebbe capitare anche un viaggio in Italia. Sta al turista scegliere se accettare o meno l'offerta.

Da quanto sopra è facile capire che il comportamento poco professionale di alcuni tour operator e/o compagnie di trasporto ha portato, in diversi casi, a fenomeni di overbooking, cioè di sovraffollamento dei voli (per lo più).

Di conseguenza turisti, per questo fenomeno, si sono visti annullare il volo o rimandarlo con notevoli attese in aeroporto, disagi talvolta aumentati per gli scioperi indetti, senza il dovuto preavviso, dal personale delle compagnie de quo.

In questi casi si può individuare l'elemento di maggiore novità del nuovo regolamento 261/04 in vigore dal prossimo 17/2/05.

Infatti, in base alla precedente disciplina, i passeggeri, specialmente se avevano prenotato un volo all inclusive - esclusa da questa forma di tutela-, avevano pochi mezzi di difesa.

L'agenzia o la compagnia aerea, a seconda dei casi, nelle migliore delle ipotesi offrivano una notte in albergo ai malcapitati comprensiva del trasporto allo stesso e, nelle più fauste ipotesi, veniva concesso il diritto a max 2 telefonate a carico del tour operator, il resto restava a carico del turista, stressato non solo da ore di attesa vana in aeroporto in vista dell'imbarco in un successivo volo, ma anche dalle taciute debite informazioni di cui sopra.

Il più delle volte, in verità non era concesso l'uso del telefono e, in ogni caso, restava escluso l'uso del fax, del computer et similia, i cui costi gravavano sul turista, con conseguente aumento dei disagi e dei danni subiti.

Con l'entrata in vigore di questo nuovo regolamento, invece, si ha una vera e propria rivoluzione in quanto non solo la tutela è estesa anche ai pacchetti "tutto compreso", ma anche sono previste forme più rigorose e molteplici di risarcimento danni, così che gli interessi dei turisti risultano difesi in maniera più ampia e severa.

Il legislatore, quindi, con un apprezzabile sforzo normativo e garantista, ha cercato di colmare alcune necessarie lacune della normativa europea previgente, nonché di chiarire e regolamentare alcuni aspetti oscuri e dubbiosi, anche se solo il tempo e la pratica sapranno dire se è riuscito negli intenti prefissi.

Il regolamento prevede modi di ristoro del danno diversi, anche nell'importo spettante al passeggero, a seconda delle varie situazioni, della gravità dell'illecito e della sua prevedibilità o meno.

Si ricordi che tutte le compagnie hanno l'obbligo di esporre tale normativa e/o di darne informazione ai turisti per il principio del consenso informato e della massima trasparenza commerciale.

Per quanto riguarda l'overbooking, per es., le compagnie hanno la facoltà di reperire viaggiatori che rinuncino volontariamente all'imbarco in cambio delle medesime modalità di indennizzo previste per chi venga respinto.

Se non si riuscisse a raggiungere un numero sufficiente di "rinunciatari" le compagnie possono respingere i passeggeri in eccesso offrendo loro l'alternativa tra un volo alternativo in orari prossimi a quelli di partenza, od in data di gradita al viaggiatore, oppure richiedere ed offrire a proprie spese un volo di ritorno verso la località di partenza, senza contare che il passeggero de qua ha la possibilità di pretendere un indennizzo che varia a seconda del chilometraggio del viaggio o della singola tratta da €.250 ad €.600, oppure chiedere il rimborso del biglietto entro 7 giorni.

Inoltre si consideri che per tutto il tempo dell'attesa per il ritorno o la partenza con volo alternativo il viaggiatore ha diritto al vitto (pasti e bevande) gratuito e, se necessaria, la sistemazione in albergo col diritto all'uso del telefono (2 telefonate) o del fax e similia a carico del tour operator.

Quanto sopra è molto utile ed attuale, dati i recenti casi di cronaca, che hanno visto molti turisti bloccati nei luoghi di villeggiatura, senza possibilità di avere un volo di ritorno, per il fallimento e/o sopraggiunte e prevedibili difficoltà finanziarie della compagnia-vettrice.

Si evidenzi che le medesime forme d'indennizzo sono previste anche nel caso di cancellazione del volo, salvo che non sia dovuta a cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali altrimenti non evitabili, oppure che il viaggiatore fosse stato informato della cancellazione con congruo preavviso, di almeno 2 settimane e/o tale da potergli permettere il reperimento di un volo alternativo agli orari originariamente concordati o in prossimità degli stessi.

Per i ritardi, da calcolarsi in base alla tratta, superiori da un minimo di 2 ore fino ad un massimo di 4 ore e più, il turista ha diritto al vitto gratuito, al trasporto e sistemazione in albergo, se necessario, ed alle telefonate o similia, fino al rimborso del biglietto od ad un volo alternativo se il ritardo supera le 5 ore (V. art.Voli in ritardo ed overbooking adesso ci sarà un rimborso di Antonella Baccaro in Corriere della sera del 29/12/04).

Dati i rilievi fatti circa la vecchia disciplina precedentemente in vigore e la difficoltà, fino all'attuazione di questo nuovo regolamento di ottenere risarcimenti, per lo più irrisori, è chiara la portata rivoluzionaria di questo nuovo regolamento.

In limine solo il tempo e la futura giurisprudenza in materia ci diranno se questa nuova normativa è efficace o meno, salvo, però, evidenziare alcune discrasie come un rimborso eccessivo, pari al costo del biglietto dell'intero volo, nel caso in cui sia cancellata o si verifichino ritardi su di una sola tratta, oppure sul fatto che non siano state previste dai vari stati UE sanzioni in caso di mancata ottemperanza a tali obblighi.

La competenza in ogni caso, per inoltrare le richieste di rimborsi e risarcimenti danni (è sempre individuabile una responsabilità del vettore, sia esso la compagnia aerea e/o il tour operator) spetta al giudice competente per valore. Per individuare la competenza per territorio si consideri che vale la regola, a mio avviso, del c.d. foro del consumatore, cioè sarà competente il giudice, individuato per valore, del luogo di residenza del turista ricorrente.

Per concludere occorre evidenziare qualche altro aspetto-disavventura in cui può incorrere un viaggiatore ed alcune riflessioni in tema di onere della prova.

Infatti, purtroppo con una percentuale discretamente alta, può capitare che al posto dell'albergo extralusso o del villaggio turistico ultra moderno delle brochures viste in agenzia il turista s'imbatta in vere strutture fatiscenti o, peggio inesistenti.

In questi casi oltre a dover contattare subito, ove possibile, il proprio tour operator, occorre filmare o fare fotografie dello stato dei luoghi, avvertire, se necessario le locali forze dell'ordine e pretendere una sistemazione adeguata e conforme a quella pattuita.

Una volta rientrati denunciare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno l'accaduto chiedendo il dovuto risarcimento danni.

Tutto ciò assurge un aspetto ancor più grave quando il tour operator garantisce al turista disabile una sistemazione atta alle sue esigenze, salvo che, poi, il malcapitato si sia trovato in una camera non conforme alla normativa in materia ed in una struttura con barriere architettoniche tali da costringerlo a rinunciare alla vacanza, ormai diventata un incubo.

Quanto sopra vale anche in questo caso, poiché tutte le strutture pubbliche-ricettive debbono, a norma di legge, essere conformi alla normativa regionale e nazionale a tutela dei disabili, cioè debbono aver abbattuto le barriere architettoniche (v. ex multis Trib. Roma 19/5/03, 18/4/98,26/5/97, Pret.4/6/80).

Anche in questo, come negli altri casi sopra descritti oltre che un risarcimento danni per violazione degli obblighi contrattuali vige un rimborso ex art.2059 (v. mio articolo sul danno esistenziale pubblicato su www. diritto.it).

Per concludere si denunci un altro rischio a cui possono andare incontro alcuni consumatori: i viaggi gratis.

Infatti sempre più spesso sedicenti operatori turistici contattano direttamente il consumatore blandendolo con la promessa di una vincita di un viaggio gratuito, che in realtà nelle migliori ipotesi gratuito non è.

In diversi casi i malcapitati si sono trovati a sottoscrivere contratti di acquisto di multiproprietà o materiale di vario altro tipo. Ci sono stati casi in cui, seppur non precedentemente informato, il turista ha acquistato della merce cui era subordinato il buono per la vacanza gratuita ed una volta partito per la suddetta vacanza non ha trovato alcun albergo prenotato oppure si è dovuto pagare anche l'intero pacchetto turistico.

È palese che questi casi, oltre ad essere denunciati alle competenti autorità (truffa, truffa contrattuale etc.), comportino l'automatica applicazione, a mio avviso, della disciplina ex art 1469bis ss c.c. circa le clausole vessatorie contenute nei contratti stipulati dal consumatore, per lo più tratto in inganno da postille scritte con caratteri così piccoli e fitti da risultare di difficile lettura, specie se anziano, o in termini non comprensibili o, peggio ancora, inesistenti, nel vero e proprio senso della parola.

In ogni caso penso che se il turista, non comportandosi come quello fai da te di una nota pubblicità, inizia a prendere coscienza dei propri diritti e doveri, molte di queste truffe si potranno evitare in futuro così che le cause risolte a favore del passeggero vadano aumentando.