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Preliminarmente occorre ricordare che fino a pochi anni or sono
la dottrina ed la giurisprudenza riconoscevano solo due grandi genera
di danni liquidabili: quello patrimoniale regolato dal combinato
disposto delle norme ex artt.1218,1226,2056 c.c. e quello non patrimoniale
o morale.
A queste due grandi genera si aggiunse, in seguito, quello dei
danni, prevalentemente alla salute, regolati ex artt.2043 ss c.c.-
il c.d. danno biologico-, che alla fine, data la vastità
delle species che andava a disciplinare, era diventata una norma-categoria
quasi onnicomprensiva.
Infatti in questa categoria si faceva confluire una pluralità
di danni: alla vita di relazione, alla capacità lavorativa,
danno estetico etc.; si ricordi che in questa categoria conferivano
sia danni a carattere patrimoniale( ad es. capacità lavorativa
etc.) che a carattere non patrimoniale.
Attualmente in dottrina ci sono tre diverse scuole di pensiero:
una che individua due maxi-categorie di danni risarcibili, ricalcanti
la divisione tra responsabilità contrattuale ex artt 1218
ss c.c. e responsabilità aquiliana o extracontrattuale ex
art.2043 ss c.c., un'altra che distingueva tra danno biologico,
inteso nella sua accezione più ampia, danno patrimoniale
e danno morale, ed un'ultima che sostanzialmente ricalca la vecchia
scuola di pensiero sopra descritta.
In tutte queste scuole di pensiero l'art. 2059 c.c. aveva un valore
marginale, residuale ed integrativo delle altre categorie individuate.
In passato, quindi, il pretium doloris per la perdita di un congiunto
- danno, inizialmente, non riconosciuto né dalla dottrina
né dalla giurisprudenza italiana, ma, poi, mutuato nel nostro
ordinamento, dall'analoga esperienza francese ed americana- veniva
liquidato con una somma ricompressa all'interno del danno biologico,
pur applicandosi la disciplina ex art.2059 c.c.
Lo stesso dicasi per l'esempio del diritto al risarcimento danni
per la vacanza rovinata, che veniva liquidato, con molta difficoltà,
esclusivamente a titolo di danno per (grave) inadempimento contrattuale
ex art.1455 c.c. (v. prima corrente dottrinale).
Come si può vedere, dunque, il danno da stressa vacanza
rovinata, il pretium doloris, quello alla vita di relazione erano
liquidati all'interno dell'uno o dell'altro dei genera, individuati
dalle scuole di pensiero sopra descritte, per lo più, rectius,
erano liquidati come sub-categorie di danno biologico ex art.2043
c.c.
Si ricordi che alcuni autori, seppur criticando l'ampia portata
che, nel corso degli anni, ha assunto questa norma, hanno dato vita
ad un'ulteriore scuola di pensiero che, affiancando, prima, e ,
poi, sostituendo, pian piano le tre correnti di pensiero precedenti,
sosteneva che l'art.2043 c.c. aveva una tale vastità di applicazioni
da inglobare al suo interno, come sub-genera, le altre maxi categorie
individuate dalle scuole di pensiero o, più semplicemente,
che tutti i danni, ad un titolo o ad un altro, andavano ricondotti
all'art.2043 c.c., quindi la categoria dei danni patrimoniali ex
artt. 1218 ss e 2056 c.c. e dei danni morali ex art.2059 c.c. veniva
a scomparire del tutto.
Infatti i danni de qua influiscono, a carattere patrimoniale o
meno, sulla sfera vitale del soggetto, quindi, in estrema sintesi,
nella sua sfera biologica in senso lato, perciò regolata
ex art.2043 c.c.
È facilmente comprensibile come questa corrente dottrinale,
ancor più delle altre, lasciasse forti dubbi e lacune, anche
per le evidenti forzature su cui si basava i propri fondamenti giuridico-letterati.
Solo dagli anni novanta in poi, timidamente, si profilò
l'ipotesi con alcune coraggiose sentenze fecero rientrare alcune
categorie come il danno estetico, il danno da vita relazionale etc.,
prima risarciti contestualmente sotto questa o quell'altra maxi
categoria, ma venivano risarciti ex art.2059, norma intesa come
regolante danni afferrenti anche all'esistenza dell'individuo, onde
per cui questo nuovo danno fui definito danno esistenziale.
Si precisi che, per configurarsi e liquidarsi il danno esistenziale,
i torts subiti dovevano essere di una gravità tale da impedire
all'individuo di poter svolgere un tenore di vita uguale a quello
goduto prima del fatto illecito all'origine del danno, secondo una
corrente minoritaria, ma di grande importanza.
Invece un'altra corrente, pur inserendosi nella disputa se considerare
alcuni danni ex art.2059 c.c. come liquidabili solo all'interno
della più vasta categoria dei danni alla salute, individuò,
grazie al supporto di una vasta e costante giurisprudenza dei tribunali
di merito, il primo nucleo della nuova corrente dottrinaria e giurisprudenziale,
che si è affermata in questi anni e, pian piano, sta diventando
maggioritaria, la quale riconosce i danni liquidati ex art.2059
c.c. come categoria di danno autonoma dal danno biologico liquidato
ex art.2043 c.c., poiché, quest'ultimo, trovava il suo fondamento
direttamente nell'art.32 Cost., quindi direttamente nella sfera
salute del soggetto.
Vi erano forti dubbi interpretativi su quest'ultima affermazione.
Questi dubbi furono risolti dalla sentenza della Corte Costituzionale
n.184/86, evidenziante come il danno ex art.2043 c.c. incidesse,
sia dal lato patrimoniale sia da quello non patrimoniale, sull'esistenza
fisica del soggetto, quindi sulla salute in senso lato, ed era sempre
risarcibile in via equitativa, dal momento che lo stesso tipo di
lesione non può essere valutato diversamente da soggetto
a soggetto" pur dovendosi valutare "l'effettiva incidenza
dell'accertata menomazione sulle attività della vita quotidiana,
attraverso le quali si manifesta in concreto l'efficienza psicofisica
del soggetto danneggiato", mentre l'art.2059 c.c. limitava
ai soli casi tassativamente previsti dalla legge le conseguenze
di carattere morale del danno subito.
Partendo da questa distinzione di base e da quest'ultime due affermazioni,
negli ultimi anni, i tribunali di merito e la Suprema Corte, anche
se in misura minore, con il contributo della più recente
dottrina (v. ex multis Cendon e Coviello), si è venuto a
delimitare ed ad ampliare l'ambito dell'art.2059 c.c. ed è
nata la categoria ed è nata la categoria del danno esistenziale,
che si sta ampliando di giorno in giorno, evidenziando, così,
quelle problematiche già evidenziate da una delle scuole
di pensiero sopra descritte relative all'art.2043 c.c.
Solo recentemente, infatti, partendo da questo presupposto e, soprattutto,
con le pronunce della S.C. di quest'ultimi due anni, in primis,
ex multis, le Cass.Civ. nn.7281, 7282, 7283, 8827 e 8828/03, nonché
la sentenza della Corte Costituzionale n.233/03, si è formata
una nuova scuola di pensiero che riconosce all'art.2059 c.c. un
proprio ben marcato, seppur ampio, campo d'azione, trasformandolo,
così, de facto, in una nuova categoria: danno esistenziale,
che regola tutte quelle lesioni a carattere patrimoniale e/o morale,
che impediscano all'individuo di esercitare il suo diritto alla
felicità, intesa nella sua accezione più lata, cioè
di esplicare tutte quelle attività che lo portino ad uno
sviluppo psico-fisico completo.
Con queste ultime sentenze non solo nasce la categoria del danno
esistenziale che, secondo il più moderno ordinamento dottrinale
che, secondo il più moderno orientamento dottrinale, si contrappone
al danno biologico ex art.2043 c.c., inteso nell'accezione ultima
su ricordata,creando un nuovo duopolio, ma viene individuato l'ambito
di applicazione dell'art.2059 c.c. che va dal danno psichico a quello
estetico ed alla vita di relazione, prima liquidati insieme al danno
biologico, al danno da mobbing, al pretium doloris, al danno da
vacanza rovinata, al danno conseguente ad un servizio fotografico
saltato ed al taglio di capelli mal eseguito che abbiano rovinato
un matrimonio, al danno da incidenti stradali, da multe ingiuste,
da black-out etc
Da questi brevi esempi e da quelli riportati dal Cendon nel suo
saggio:"Caso Barillà:
perché sì al danno esistenziale, secondo la Cassazione
Penale" pubblicato sul sito www.filodiritto.it -cui si
rimanda integralmente-, si comprende quanto sia vasto il campo di
applicazione di questa norma, tale da essere considerata, sotto
alcuni aspetti quasi onnicomprensivo.
In ogni caso tali ambiti, come suggerisce il Cendon, possono essere
tripartiti in "I) ciò che fa capo alle funzioni del
corpo e della mente; II) l'insieme dei patemi d'animo e delle sofferenze
interne; III) le attività realizzatrici dell'essere umano,
quali pregiudicate dall'aggressione a beni diversi dalla salute."
A questa tripartizione si può aggiungere un'ulteriore divisione
tra danni da illeciti endofamiliari (es. maltrattamenti in famiglia)
e danni da illeciti esterni (v.vacanza rovinata, patemi d'animo
dovuti dall'impossibilità di far valere un proprio diritto
di fronte ad un'ingiustizia legale e non).
Quindi, per concludere, per comprendere se un dato danno andrà
liquidato all'interno della sfera dell'art.2043 c.c. od in quella
dell'art.2059 c.c. andranno osservate le poche regole sinora evidenziate.
Si precisi che all'interno di questa nuova prevalente corrente
di pensierosa S.C. ha puntualizzato che il danno è sempre
patrimoniale o non patrimoniale, negando la configurabilità
del danno esistenziale quale tertium genus, anche se, in pratica,
come si è smentita nelle più recenti pronunce, contraddicendosi
più volte (ex multis la contestata sentenza Cass.Civ. n.14488/04
in cui si nega il risarcimento danni ad un minore nato con handicap
congenito, non diagnosticato in fase pre natale) ha liquidato come
danno esistenziale danni a carattere sia patrimoniale che morale
(quali ads es. quelli relativi a nozze, vacanze rovinate, black-out
etc.)
In limine per complezza d'informazione si evidenzi come da alcuni
tribunali di merito, come quello di Roma, alcune sentenze ed alcuni
coraggiosi magistrati tra cui il Dott.Rossetti, ideatore delle c.d.
"Tabelle Rossetti" hanno evidenziato come non tutti i
danni, compresi quelli sopra evidenziati, possono essere ricondotti
alla categoria del danno esistenziale in quanto si verrebbero a
creare delle pericolose e vietate duplicazioni liquidative con la
responsabilità aquiliana (artt.2043 e 2056 c.c.), e hanno
introdotto (Rossetti) dei rigidi parametri d'individuazione e liquidazione
del danno de quo. Le tabelle di cui sopra, specialmente, prevedono
un valore monetario e percentualistico decisamente più basso
rispetto ai criteri usati comunemente.
Ad avviso, però della scrivente, le motivazioni su cui si
basano queste sentenze o, rectius questa nuova corrente minoritaria,
seppur rigorose e scientifiche, non possono essere condivise e perché
troppo astratte, sotto alcuni aspetti, nonché, forse, talvolta
un po' severe, e perché, soprattutto finiscono nel cadere
in contraddizione confermando, seppur nel tentativo di negare, la
teoria maggioritaria da ultimo descritta (v. ex multis gli articoli
pubblicati da Marco Rossetti su Diritto&Giustizia, edito dalla
Giuffrè, anno 2004 specialmente "Danno biologico, risarcibilità
e fondamento normativo" pubblicato sul n.15 pagg.55-61, nonché
l'intero inserto speciale"Danno esistenziale: la prova e la
liquidazione" edito sul medesimo n. anche a cura di Flavio
Peccenini e di Mauro Di Marzio).
Perciò è preferibile individuare come criterio distintivo
dei vari genera di danno quello ricavato prevalentemente dalle sentenze
della Corte Costituzionale (v. anche Cass.Civ. nn.19057/03,8204/03
e relativa giurisprudenza correlata) ogni qualvolta che un danno,
patrimoniale o meno, incida solo sulla sfera fisica del soggetto,
intesa come salute in senso stretto, andrà liquidato quale
danno biologico ex art.2043 c.c., mentre ogni volta che un danno
riguarda una qualsiasi attività che permetta ad un individuo
di esplicare la sua esistenza o, più semplicemente, di portare
a termine, il suo sviluppo psico-fisico quale individuo, inteso
in senso lato, andrà liquidato ex art.2059 c.c., quale, cioè,
danno esistenziale.
Per completezza narrativa, per concludere, si evidenzi anche un
altro aspetto dubbio della distinzione sull'applicabilità
dell'art.2043 o dell'art.2059 c.c. al c.d. danno tanatologico.
Infatti si è visto che la S.C. non sempre ha liquidato tale
danno o lo ha liquidato sotto l'uno o l'altro articolo e raramente,
soprattutto con le pronunce dei tribunali di merito (V. Venezia,
Foggia, Bari etc. nonché il sopra citato inserto speciale)
è stato liquidato sotto entrambi gli aspetti.
In estrema sintesi, dato che sul tema si dovrebbero versare, e sono
stati e verranno versati, fiumi d'inchiostro, la S.C. tende a liquidare
il danno tanatologico ex art.2043 c.c quando il de cuius è
sopravvissuto, dopo l'evento lesivo, per un tempo abbastanza lungo
per la formazione di un diritto al risarcimento danni, patrimoniali
e morali, per le lesioni subite, provocanti la morte, trasferibili
agli eredi.
Si noti che negli ultimi tempi si è avuta una tendenza a
diminuire sempre di più il lasso di tempo sufficiente alla
formazione del diritto (29 gg.) nonché si è delineata
una forte incertezza sul quantum da liquidare: i tribunali di merito
e qualche sporadica sentenza della S.C. liquidano agli eredi un
danno pari al 100% del danno biologico, poiché la morte è
la suprema lesione che comporta, logicamente, l'invalidità
del soggetto.
Un'altra corrente tende a liquidare in via equitativa una somma
intermedia tra il danno biologico e il danno morale oppure tra le
stesse voci ed anche il valore dell'invalidità permanente
assoluta.
In ogni caso vi è ancora molta incertezza sul punto.
Invece il danno tanatologico andrà liquidato come danno
psichico o pretium doloris in senso stretto ex art. 2059 c.c. quando
influirà sul dolore provato dagli eredi per la perdita prematura
del caro, nonché sul loro diritto ad avere una famiglia ect.
Per concludere, riassumendo, anche in questo caso il danno tanatologico
andrà liquidato ex art. 2043 c.c. quando la morte comporta
danni che influiscono prevalentemente sulla sfera patrimoniale degli
eredi, sempre che in capo al de cuius si sia potuto formare un diritto
al risarcimento al danno biologico trasferibile agli eredi, come
esplicato sopra, mentre se il danno influirà sulla sfera
psichica e sulla possibilità-diritto degli eredi di avere
una famiglia sarà risarcibile ex art. 2059 c.c.
Quindi i criteri di distinzione tra le due tipologie di danno sopra
individuati possono essere presi, con i dovuti distinguo da applicare
caso per caso, come criteri guida per comprendere se un danno andrà
liquidato ex. art. 2043 c.c. o ex art. 2059 c.c. o sotto entrambi
gli aspetti come può accadere a volte col danno tanatologico.
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