Riflessioni sul danno esistenziale e, in particolar modo, sulla liquidazione del danno in caso di morte di un congiunto, di un grave danno estetico, del danno da vacanza rovinata etc. Ex art.2043 c.c. o ex art.2059 c.c.


Dott.ssa Giulia Milizia

Preliminarmente occorre ricordare che fino a pochi anni or sono la dottrina ed la giurisprudenza riconoscevano solo due grandi genera di danni liquidabili: quello patrimoniale regolato dal combinato disposto delle norme ex artt.1218,1226,2056 c.c. e quello non patrimoniale o morale.

A queste due grandi genera si aggiunse, in seguito, quello dei danni, prevalentemente alla salute, regolati ex artt.2043 ss c.c.- il c.d. danno biologico-, che alla fine, data la vastità delle species che andava a disciplinare, era diventata una norma-categoria quasi onnicomprensiva.

Infatti in questa categoria si faceva confluire una pluralità di danni: alla vita di relazione, alla capacità lavorativa, danno estetico etc.; si ricordi che in questa categoria conferivano sia danni a carattere patrimoniale( ad es. capacità lavorativa etc.) che a carattere non patrimoniale.

Attualmente in dottrina ci sono tre diverse scuole di pensiero: una che individua due maxi-categorie di danni risarcibili, ricalcanti la divisione tra responsabilità contrattuale ex artt 1218 ss c.c. e responsabilità aquiliana o extracontrattuale ex art.2043 ss c.c., un'altra che distingueva tra danno biologico, inteso nella sua accezione più ampia, danno patrimoniale e danno morale, ed un'ultima che sostanzialmente ricalca la vecchia scuola di pensiero sopra descritta.

In tutte queste scuole di pensiero l'art. 2059 c.c. aveva un valore marginale, residuale ed integrativo delle altre categorie individuate.

In passato, quindi, il pretium doloris per la perdita di un congiunto - danno, inizialmente, non riconosciuto né dalla dottrina né dalla giurisprudenza italiana, ma, poi, mutuato nel nostro ordinamento, dall'analoga esperienza francese ed americana- veniva liquidato con una somma ricompressa all'interno del danno biologico, pur applicandosi la disciplina ex art.2059 c.c.

Lo stesso dicasi per l'esempio del diritto al risarcimento danni per la vacanza rovinata, che veniva liquidato, con molta difficoltà, esclusivamente a titolo di danno per (grave) inadempimento contrattuale ex art.1455 c.c. (v. prima corrente dottrinale).

Come si può vedere, dunque, il danno da stressa vacanza rovinata, il pretium doloris, quello alla vita di relazione erano liquidati all'interno dell'uno o dell'altro dei genera, individuati dalle scuole di pensiero sopra descritte, per lo più, rectius, erano liquidati come sub-categorie di danno biologico ex art.2043 c.c.

Si ricordi che alcuni autori, seppur criticando l'ampia portata che, nel corso degli anni, ha assunto questa norma, hanno dato vita ad un'ulteriore scuola di pensiero che, affiancando, prima, e , poi, sostituendo, pian piano le tre correnti di pensiero precedenti, sosteneva che l'art.2043 c.c. aveva una tale vastità di applicazioni da inglobare al suo interno, come sub-genera, le altre maxi categorie individuate dalle scuole di pensiero o, più semplicemente, che tutti i danni, ad un titolo o ad un altro, andavano ricondotti all'art.2043 c.c., quindi la categoria dei danni patrimoniali ex artt. 1218 ss e 2056 c.c. e dei danni morali ex art.2059 c.c. veniva a scomparire del tutto.

Infatti i danni de qua influiscono, a carattere patrimoniale o meno, sulla sfera vitale del soggetto, quindi, in estrema sintesi, nella sua sfera biologica in senso lato, perciò regolata ex art.2043 c.c.

È facilmente comprensibile come questa corrente dottrinale, ancor più delle altre, lasciasse forti dubbi e lacune, anche per le evidenti forzature su cui si basava i propri fondamenti giuridico-letterati.

Solo dagli anni novanta in poi, timidamente, si profilò l'ipotesi con alcune coraggiose sentenze fecero rientrare alcune categorie come il danno estetico, il danno da vita relazionale etc., prima risarciti contestualmente sotto questa o quell'altra maxi categoria, ma venivano risarciti ex art.2059, norma intesa come regolante danni afferrenti anche all'esistenza dell'individuo, onde per cui questo nuovo danno fui definito danno esistenziale.

Si precisi che, per configurarsi e liquidarsi il danno esistenziale, i torts subiti dovevano essere di una gravità tale da impedire all'individuo di poter svolgere un tenore di vita uguale a quello goduto prima del fatto illecito all'origine del danno, secondo una corrente minoritaria, ma di grande importanza.

Invece un'altra corrente, pur inserendosi nella disputa se considerare alcuni danni ex art.2059 c.c. come liquidabili solo all'interno della più vasta categoria dei danni alla salute, individuò, grazie al supporto di una vasta e costante giurisprudenza dei tribunali di merito, il primo nucleo della nuova corrente dottrinaria e giurisprudenziale, che si è affermata in questi anni e, pian piano, sta diventando maggioritaria, la quale riconosce i danni liquidati ex art.2059 c.c. come categoria di danno autonoma dal danno biologico liquidato ex art.2043 c.c., poiché, quest'ultimo, trovava il suo fondamento direttamente nell'art.32 Cost., quindi direttamente nella sfera salute del soggetto.

Vi erano forti dubbi interpretativi su quest'ultima affermazione.

Questi dubbi furono risolti dalla sentenza della Corte Costituzionale n.184/86, evidenziante come il danno ex art.2043 c.c. incidesse, sia dal lato patrimoniale sia da quello non patrimoniale, sull'esistenza fisica del soggetto, quindi sulla salute in senso lato, ed era sempre risarcibile in via equitativa, dal momento che lo stesso tipo di lesione non può essere valutato diversamente da soggetto a soggetto" pur dovendosi valutare "l'effettiva incidenza dell'accertata menomazione sulle attività della vita quotidiana, attraverso le quali si manifesta in concreto l'efficienza psicofisica del soggetto danneggiato", mentre l'art.2059 c.c. limitava ai soli casi tassativamente previsti dalla legge le conseguenze di carattere morale del danno subito.

Partendo da questa distinzione di base e da quest'ultime due affermazioni, negli ultimi anni, i tribunali di merito e la Suprema Corte, anche se in misura minore, con il contributo della più recente dottrina (v. ex multis Cendon e Coviello), si è venuto a delimitare ed ad ampliare l'ambito dell'art.2059 c.c. ed è nata la categoria ed è nata la categoria del danno esistenziale, che si sta ampliando di giorno in giorno, evidenziando, così, quelle problematiche già evidenziate da una delle scuole di pensiero sopra descritte relative all'art.2043 c.c.

Solo recentemente, infatti, partendo da questo presupposto e, soprattutto, con le pronunce della S.C. di quest'ultimi due anni, in primis, ex multis, le Cass.Civ. nn.7281, 7282, 7283, 8827 e 8828/03, nonché la sentenza della Corte Costituzionale n.233/03, si è formata una nuova scuola di pensiero che riconosce all'art.2059 c.c. un proprio ben marcato, seppur ampio, campo d'azione, trasformandolo, così, de facto, in una nuova categoria: danno esistenziale, che regola tutte quelle lesioni a carattere patrimoniale e/o morale, che impediscano all'individuo di esercitare il suo diritto alla felicità, intesa nella sua accezione più lata, cioè di esplicare tutte quelle attività che lo portino ad uno sviluppo psico-fisico completo.

Con queste ultime sentenze non solo nasce la categoria del danno esistenziale che, secondo il più moderno ordinamento dottrinale che, secondo il più moderno orientamento dottrinale, si contrappone al danno biologico ex art.2043 c.c., inteso nell'accezione ultima su ricordata,creando un nuovo duopolio, ma viene individuato l'ambito di applicazione dell'art.2059 c.c. che va dal danno psichico a quello estetico ed alla vita di relazione, prima liquidati insieme al danno biologico, al danno da mobbing, al pretium doloris, al danno da vacanza rovinata, al danno conseguente ad un servizio fotografico saltato ed al taglio di capelli mal eseguito che abbiano rovinato un matrimonio, al danno da incidenti stradali, da multe ingiuste, da black-out etc

Da questi brevi esempi e da quelli riportati dal Cendon nel suo saggio:"Caso Barillà: perché sì al danno esistenziale, secondo la Cassazione Penale" pubblicato sul sito www.filodiritto.it -cui si rimanda integralmente-, si comprende quanto sia vasto il campo di applicazione di questa norma, tale da essere considerata, sotto alcuni aspetti quasi onnicomprensivo.

In ogni caso tali ambiti, come suggerisce il Cendon, possono essere tripartiti in "I) ciò che fa capo alle funzioni del corpo e della mente; II) l'insieme dei patemi d'animo e delle sofferenze interne; III) le attività realizzatrici dell'essere umano, quali pregiudicate dall'aggressione a beni diversi dalla salute."

A questa tripartizione si può aggiungere un'ulteriore divisione tra danni da illeciti endofamiliari (es. maltrattamenti in famiglia) e danni da illeciti esterni (v.vacanza rovinata, patemi d'animo dovuti dall'impossibilità di far valere un proprio diritto di fronte ad un'ingiustizia legale e non).
Quindi, per concludere, per comprendere se un dato danno andrà liquidato all'interno della sfera dell'art.2043 c.c. od in quella dell'art.2059 c.c. andranno osservate le poche regole sinora evidenziate.

Si precisi che all'interno di questa nuova prevalente corrente di pensierosa S.C. ha puntualizzato che il danno è sempre patrimoniale o non patrimoniale, negando la configurabilità del danno esistenziale quale tertium genus, anche se, in pratica, come si è smentita nelle più recenti pronunce, contraddicendosi più volte (ex multis la contestata sentenza Cass.Civ. n.14488/04 in cui si nega il risarcimento danni ad un minore nato con handicap congenito, non diagnosticato in fase pre natale) ha liquidato come danno esistenziale danni a carattere sia patrimoniale che morale (quali ads es. quelli relativi a nozze, vacanze rovinate, black-out etc.)

In limine per complezza d'informazione si evidenzi come da alcuni tribunali di merito, come quello di Roma, alcune sentenze ed alcuni coraggiosi magistrati tra cui il Dott.Rossetti, ideatore delle c.d. "Tabelle Rossetti" hanno evidenziato come non tutti i danni, compresi quelli sopra evidenziati, possono essere ricondotti alla categoria del danno esistenziale in quanto si verrebbero a creare delle pericolose e vietate duplicazioni liquidative con la responsabilità aquiliana (artt.2043 e 2056 c.c.), e hanno introdotto (Rossetti) dei rigidi parametri d'individuazione e liquidazione del danno de quo. Le tabelle di cui sopra, specialmente, prevedono un valore monetario e percentualistico decisamente più basso rispetto ai criteri usati comunemente.

Ad avviso, però della scrivente, le motivazioni su cui si basano queste sentenze o, rectius questa nuova corrente minoritaria, seppur rigorose e scientifiche, non possono essere condivise e perché troppo astratte, sotto alcuni aspetti, nonché, forse, talvolta un po' severe, e perché, soprattutto finiscono nel cadere in contraddizione confermando, seppur nel tentativo di negare, la teoria maggioritaria da ultimo descritta (v. ex multis gli articoli pubblicati da Marco Rossetti su Diritto&Giustizia, edito dalla Giuffrè, anno 2004 specialmente "Danno biologico, risarcibilità e fondamento normativo" pubblicato sul n.15 pagg.55-61, nonché l'intero inserto speciale"Danno esistenziale: la prova e la liquidazione" edito sul medesimo n. anche a cura di Flavio Peccenini e di Mauro Di Marzio).

Perciò è preferibile individuare come criterio distintivo dei vari genera di danno quello ricavato prevalentemente dalle sentenze della Corte Costituzionale (v. anche Cass.Civ. nn.19057/03,8204/03 e relativa giurisprudenza correlata) ogni qualvolta che un danno, patrimoniale o meno, incida solo sulla sfera fisica del soggetto, intesa come salute in senso stretto, andrà liquidato quale danno biologico ex art.2043 c.c., mentre ogni volta che un danno riguarda una qualsiasi attività che permetta ad un individuo di esplicare la sua esistenza o, più semplicemente, di portare a termine, il suo sviluppo psico-fisico quale individuo, inteso in senso lato, andrà liquidato ex art.2059 c.c., quale, cioè, danno esistenziale.

Per completezza narrativa, per concludere, si evidenzi anche un altro aspetto dubbio della distinzione sull'applicabilità dell'art.2043 o dell'art.2059 c.c. al c.d. danno tanatologico.

Infatti si è visto che la S.C. non sempre ha liquidato tale danno o lo ha liquidato sotto l'uno o l'altro articolo e raramente, soprattutto con le pronunce dei tribunali di merito (V. Venezia, Foggia, Bari etc. nonché il sopra citato inserto speciale) è stato liquidato sotto entrambi gli aspetti.
In estrema sintesi, dato che sul tema si dovrebbero versare, e sono stati e verranno versati, fiumi d'inchiostro, la S.C. tende a liquidare il danno tanatologico ex art.2043 c.c quando il de cuius è sopravvissuto, dopo l'evento lesivo, per un tempo abbastanza lungo per la formazione di un diritto al risarcimento danni, patrimoniali e morali, per le lesioni subite, provocanti la morte, trasferibili agli eredi.

Si noti che negli ultimi tempi si è avuta una tendenza a diminuire sempre di più il lasso di tempo sufficiente alla formazione del diritto (29 gg.) nonché si è delineata una forte incertezza sul quantum da liquidare: i tribunali di merito e qualche sporadica sentenza della S.C. liquidano agli eredi un danno pari al 100% del danno biologico, poiché la morte è la suprema lesione che comporta, logicamente, l'invalidità del soggetto.

Un'altra corrente tende a liquidare in via equitativa una somma intermedia tra il danno biologico e il danno morale oppure tra le stesse voci ed anche il valore dell'invalidità permanente assoluta.

In ogni caso vi è ancora molta incertezza sul punto.

Invece il danno tanatologico andrà liquidato come danno psichico o pretium doloris in senso stretto ex art. 2059 c.c. quando influirà sul dolore provato dagli eredi per la perdita prematura del caro, nonché sul loro diritto ad avere una famiglia ect.

Per concludere, riassumendo, anche in questo caso il danno tanatologico andrà liquidato ex art. 2043 c.c. quando la morte comporta danni che influiscono prevalentemente sulla sfera patrimoniale degli eredi, sempre che in capo al de cuius si sia potuto formare un diritto al risarcimento al danno biologico trasferibile agli eredi, come esplicato sopra, mentre se il danno influirà sulla sfera psichica e sulla possibilità-diritto degli eredi di avere una famiglia sarà risarcibile ex art. 2059 c.c.

Quindi i criteri di distinzione tra le due tipologie di danno sopra individuati possono essere presi, con i dovuti distinguo da applicare caso per caso, come criteri guida per comprendere se un danno andrà liquidato ex. art. 2043 c.c. o ex art. 2059 c.c. o sotto entrambi gli aspetti come può accadere a volte col danno tanatologico.