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[1] Sul ruolo del diritto nella lotta al dolore,
v. Bondolfi, Questioni di etica o di diritto?, in Janus, 2001, n.
1, 44-50 (il quale ritiene che la scienza giuridica possa assolvere
un ruolo ben preciso, almeno con riguardo alle cure palliative:
«è evidente che la cultura giuridica che sta dietro
le norme non ha ancora percepito come, in alcune situazioni, il
poter morire rappresenta oggettivamente il miglior interesse per
la persona in situazione terminale. Tale interesse non è
così assoluto da poter fondare un diritto positivo a essere
uccisi su richiesta, ma è sufficiente perlomeno per un diritto
alla cura palliativa adeguata delle proprie manifestazioni del dolore»,
così ivi, 49).
V. inoltre Spinsanti, Il diritto di non soffrire, in Janus, 2001,
n. 1, 51-59.
[2] Il dibattito internazionale sul tema dellalleviamento
del dolore nei malati terminati è vivo da parecchi anni.
Di ciò costituisce una prova il rapporto dello Hastings Center,
Gli scopi della medicina: nuove priorità, pubblicato in versione
italiana a cura di Mori, in Politeia, 1997, n. 45, che ha coinvolto
ben tredici Paesi con la collaborazione dellOrganizzazione
mondiale della sanità.Tra le quattro priorità che
il documento segnala vi è oltre lalleviamento del dolore,
lassistenza ai malati terminali.
[3] Il Canada è il primo Paese dove il governo
non solo permette (come in Olanda) luso della marijuana, ma
addirittura la coltiva e la distribuisce, concedendone lappalto
a una apposita organizzazione commerciale. La legalizzazione - sia
pure soltanto a fini clinici, dietro prescrizione medica ai pazienti
cronici o terminali - fa seguito alla sentenza pronunciata il 31.7.2000
alla Corte Suprema, che aveva dichiarato incostituzionali le norme
che impedivano in maniera tassativa luso della marijuana.
Nel partito liberalizzatore si è schierato decisamente anche
lEconomist, anche se non tutti gli interpreti sono daccordo.
La Canadian Medical Association ha criticato la legge, affermando
che non sono mai stati effettuati seri studi scientifici sul dosaggio
della droga. Cfr. il Corriere della sera, la Repubblica, 31.7.2001.
[4] U. S. Supreme Court [Usa], 26.6.1997, Vacco
c. Quill e Stato Washington c. Glucksberg, in Foro it., 1998, IV,
76, con nota di Ponzanelli; v. inoltre il commento di Monticelli,
Il problema delleutanasia in Usa: il caso Glucksberg,
in Dir. pen. e proc., 1998, 644-649.
Con queste due pronunce, la Corte Suprema degli Stati Uniti riforma
due sentenze delle Corti federali dappello di Washington e
di New York, che avevano ritenuto, la prima, contraria al principio
della due process clause del XIV emendamento, e la seconda, a quello
della equal protection clause dello stesso emendamento, le leggi
dei rispettivi Stati, che consideravano illecito criminale lassistenza
al suicidio di un malato. A stendere lopinione di maggioranza
è lo stesso Rehnquist, autore della sentenza Cruzan. In grande
sintesi, la Corte Suprema ritiene che «is not a fundamental
liberty interest protected by due process clause» il diritto
di assistere qualcuno nella commissione di un suicidio. Pertanto,
le leggi dei due Stati sono assolutamente in linea con la Costituzione
americana. Si pone, con grande chiarezza, la distinzione tra rifiuto
o sospensione delle cure e assistenza al suicidio: «la nostra
assunzione dellesistenza del diritto di rifiutare i trattamenti
sanitari non si fondava sulla premessa dellesistenza di un
diritto generale ed astratto ad accelerare la morte, ma sul diritto,
secondo la tradizione, allintegrità del proprio corpo
e a non subire interventi invasivi indesiderati».
[5] In particolare, si esclude che la cosiddetta
terminal sedation ossia la pratica che è diretta ad
indurre e mantenere artificialmente lo stato di incoscienza, quale
estremo rimedio alla sofferenza del paziente possa considerarsi
una forma di assistenza al suicidio.
[6] Sulle conseguenze in tema di trattamenti palliativi
delle sentenze della Corte Suprema degli Stati Uniti, si veda leditoriale
di Burt, The Supreme Court speaks: not assisted suicide but a constitutional
right to palliative care, in New England J. Med., 1997, vol. 337,
1234-1236.
[7] Rapporto del Consiglio dEuropa, Protezione
dei diritti umani e della dignità del malato terminale e
del morente (21.5.1999).
[8] Sugli effetti di trattamenti palliativi, si
vedano - sotto il profilo medico - Fohr, The double effect of pain
medication: separating myth from reality, in J. Palliat. Med., 1998,
n.1, 315-326; Brody, Double effect: does it have a proper use in
palliative care?, in J. Palliat. Med., 1998, n.1, 329-331; Quill,
Principle of double effect and end-of-life pain management: additional
myths and a limited role, in J. Palliat Med., 1998, n.1, 333-336.
Vi è una grossa differenza fra il trattamento palliativo
e la pratica del cocktail litico, come opportunamente tiene a precisare
de Hennezel, La dolce morte, Milano, 2002, 295 e ss.
[9] In argomento v. Reichlin, Letica e la
buona morte, Torino, 2002, 89 e ss.
[10] Si noti che, anche nel campo delle cure palliative,
vi è un obbligo di informazione in capo al medico. Così
Marra, Non vale il sì dato dai malati sotto leffetto
del dolore. Consenso difficile nelle cure palliative, in Bioetica,
2000, n. 2, 355-356. LA. giustamente ricomprende le cure per
alleviare il dolore nella più generale nozione del trattamento
medico chirurgico, pur non essendo esse finalizzate alla cura. Pertanto,
«data la natura analoga al trattamento medico-chirurgico,
i pazienti hanno diritto sia a una informazione completa e chiara
sia a ricevere una prestazione professionale corretta. Il che significa
ricevere dal medico una delucidazione (con una terminologia accessibile)
sulle cure che saranno somministrate al fine di lenire lo stato
di sofferenza. Non dovrà mancare lillustrazione delle
eventuali conseguenze e degli effetti collaterali connessi al trattamento.
(
) Per verificare la validità del consenso del paziente,
il medico dovrà sempre (e in ogni caso) valutare se esso
sia stato concesso dal malato consapevolmente e con lucidità
oppure se la decisione sia un effetto del dolore e, quindi, frutto
di scelte non correttamente ponderate dellammalato circa la
gravità del proprio stato, trovandosi in condizione di incapacità
naturale».
A proposito di consenso informato e di cure palliative, v. quanto
espresso dal Comitato Etico presso la Fondazione Floriani, pubblicato
su Corriere medico, 23.3.2000 (ora in Bioetica, 2000, n.2, 357-358).
[11] Nella pratica medica si presentano, non di
rado, situazioni di difficile interpretazione, qualora lette alla
luce della regola del doppio effetto. In alcune circostanze, ad
esempio, non è possibile lenìre la sofferenza se non
mediante la cosiddetta terminal sedation; attraverso tale pratica
il paziente, consenziente, viene portato allo stato di incoscienza
al fine di sollevarlo dal dolore, altrimenti non controllabile (v.
passim, nel testo). Ove si riconoscesse il diritto del paziente
di rifiutare anticipatamente, per il tempo dell'incoscienza, trattamenti
di sostentamento vitale, quali l'alimentazione e l'idratazione artificiali,
ecco che l'obiettivo di indurre la morte - moralmente inaccettabile-
sarebbe raggiunto attraverso il gioco di due pratiche formalmente
legittime.
Negli Stati Uniti dove si ammette e si regolamenta il diritto
del paziente a rifiutare le cure, per il tempo in cui dovesse verificarsi
uno stato di incoscienza il problema della terminal sedation
solleva in effetti non poche perplessità, qualora analizzato
alla luce della regola del doppio effetto. Sul punto, per un approfondimento
pratico, si veda Quill, Byock, Responding to Intractable Terminal
Suffering: The Role of Terminal Sedation and Voluntary Refusal of
Food and Fluids, in Annals of Internal Medicine, 7 marzo 2000, vol.
132, 408-14.
Allo stesso modo, bisogna dire che la rigida applicazione del canone
in esame finirebbe per mettere in crisi il riconosciuto diritto
a rifiutare le cure, ogni qualvolta il proposito del paziente fosse
quello di morire, qualora tale intento dovesse essere raggiunto
mediante la sospensione di un trattamento vitale. Un paziente il
quale soffra di problemi respiratori tali da costringerlo, per la
sopravvivenza, alla ventilazione artificiale, potrebbe a quella
stregua essere ammesso a rinunciare al trattamento - ed il medico
potrebbe assecondarne la richiesta - solo se si rappresentasse la
possibilità di sopravvivenza senza il supporto artificiale.
Per alcune riserve in merito alla teoria del doppio effetto, cfr.
Quill, Dresser, Brock, The rule of double effect: a critique of
its role in end of life decision making, in New England J. Med.,
1997, vol. 337, 1768-1771.
[12] Una critica puntuale alle previsione della
PRPA in Orentlicher, Caplan, The Pain Relief Promotion Act of 1999:
a serious threat to palliative care, in J. Am. Med. Ass., 2000,
vol. 283, 255-258; nonché Johnson, Disciplinary actions and
pain relief: analysis of the Pain Relief Act, in J. Law Med. Ethics,
1996, vol. 24, 319-327.
[13] E la conseguente eventuale sanzione non sarà
limitata alla revoca dellautorizzazione a prescrivere sostanze
soggette a controllo, ma, in base alla legge, estesa alla condanna
a pene detentive dai 20 anni di carcere allergastolo. Si veda
21 USCA § 841 (b) (1) (C) (1999).
In merito alle conseguenze penali della somministrazione di trattamenti
palliativi, si veda Alpers, Criminal act or palliative care? Prosecutions
involving the care of the dying, in J. Law Med. Ethics, 1998, vol.
26, 308-331.
[14] «La sofferenza non è solo il
dolore, è un insieme di sensazioni negative, di sentimenti
e di pensieri che fanno male, è dolore esperito come peso,
minaccia, contraddizione, rispetto allideale della vita umana.
La sofferenza può prescindere dal dolore, e non sempre vi
è una proporzione tra dolore e sofferenza: vi sono situazioni
in cui la consistenza obiettiva del dolore è significativa
ma la sofferenza percepita è minima, mentre esistono sofferenze
profonde che hanno minimo rapporto con il dolore fisico. Il dolore
connesso a una malattia o un trauma ha una componente somatica su
cui si innestano risonanze emotive, culturali ed esistenziali; è
sempre fisico, ma non è mai solo fisico perché ad
esso si può aggiungere un insieme di altre sensazioni negative
che non fanno meno male. E questo è un motivo in più
per alleviare il dolore totale», così Gallucci, Intervista,
in Zavoli, Il dolore inutile. La pena in più del malato,
Milano, 2002, 192-200.
[15] De Bac, Appello del presidente dei medici:
«Prescrivere morfina è un obbligo morale», in
il Corriere della Sera, 4 febbraio 2003.
[16] Eloquente in tal senso quanto affermato in
unintervista il Presidente della Simg (Società italiana
dei medici generici), in occasione di un intervento del Ministro
della Salute attualmente in carica Girolamo Sirchia
volto a stimolare una maggiore sensibilità del personale
medico verso la terapia del dolore acuto e cronico: «Dopo
ventanni di regime del terrore, in cui tutto era sottoposto
a sanzioni penali, non è facile ricostruire una cultura dei
medici in tal senso. A questo punto, ci siamo un po tutti
impegnati, associazioni e società scientifiche, a promuovere
una conoscenza del problema e a stimolare la sensibilità
dei medici nelladoperare in maniera appropriata e corretta
questi farmaci», così (Cricelli, Invertista, in Daniele,
In ritardo la terapia contro il dolore, in La Stampa, 26.2.2003,
16).
[17] «Che si tratti anche qui, come
per altri fronti e aspetti della pedagogia di educare, diciamo,
gli educatori? IL più strenuo patronato della pratica analgesica
fornisce dati imbarazzanti sulla realtà attestatesi in materia
nel mondo. Circa 30.000 persone al giorno soffrono, in Italia, di
dolori correlati al cancro. La notizia è del Tribunale dei
diritti del malato. LOrganizzazione mondiale della Sanità
(OMS) utilizza il consumo annuale di analgesici oppioidi in ogni
paese, come indice sensibile per una valutazione dellefficacia
dei programmi di controllo del dolore da cancro. In particolare,
viene considerato probatorio quello relativo al consumo terapeutico
della morfina. Dal 1984 al 1997 il consumo di morfina per uso terapeutico
in Italia è raddoppiato: ciò nonostante, consumiamo
allincirca lo stesso quantitativo pro capite annuo di Andorra,
dellEstonia e del Sud Africa; la Namibia ne consuma poco più;
la Polonia e lUngheria il doppio, la Spagna il triplo; il
Regno Unito, i Paesi Bassi e il Lussemburgo 7 volte di più,
il Canada 12 volte; circa l80% dei medici italiani di famiglia,
ospedalieri eccetera secondo un dato del 99 non possiede
il ricettario speciale per la prescrizione degli oppioidi»,
così Zavoli op. cit., 39-40.
[18] La rivista «Altroconsumo» ha
pubblicato, nel dicembre 2000, uninchiesta sulle cure palliative,
dal titolo E liberaci dal male, 2000, vol. 133, 12. Si afferma,
qui, che «nel campo delle cure palliative lItalia è
il fanalino di coda in Europa», e ciò sulla base di
unindagine condotta in parallelo anche in altri quattro paesi
europei, per un totale di oltre 4000 intervistati. In effetti il
confronto non è incoraggiante. In Italia solo il 44% dei
familiari giudica le cure del tutto soddisfacenti, contro il 68%
in Belgio, il 64% in Spagna. In Portogallo tale percentuale supera
il 70%. Chi ha usufruito di cure palliative da parte di équipe
specializzate, comunque, è più soddisfatto della lotta
al dolore rispetto a chi ha ricevuto cure generiche. Le carenze
nelle cure palliative pare riflettersi sulla frequenza delle richieste
di eutanasia: tra chi riceve cure generiche, la richiesta continua
e ripetuta di eutanasia risulta dell8%, ma tra chi ha ricevuto
cure palliative la percentuale scende al 3,5%.
[19] «A questo proposito Antonio Panti,
Presidente dellordine dei Medici di Firenze, in un articolo
apparso su Janus 2001, pubblica numeri sconcertanti. Ecco quanti
medici della sua Regione hanno chiesto i ricettari per la prescrizione
di stupefacenti terapeutici: Firenze, su 6835 medici iscritti allordine,
380; Pisa su 3072, 84; Grosseto, su 1108, 82; Siena su 2087, 95»,
così (Zavoli, op. cit., 40).
Sulla situazione italiana il Direttore dellUfficio per la
Relazione sulla stato sanitario del Paese presso il Ministero della
Salute, così si esprime: «Luso della morfina
è un indicatore grossolano, anche se lunico a disposizione
degli statistici, per avere indicazioni sulla terapia del dolore
oncologico (
) E necessario fare dei distinguo. I dati
in nostro possesso provengono dal circuito delle farmacie, quindi
ci danno conto del consumo extra-ospedaliero. Quello, comunque,
non dovrebbe spostare molto il dato, considerato il turn-over demenziale.
Il dato in nostro possesso è il seguente: per lanno
2000 il consumo è stato 3,5 die (dose standard di mantenimento
consumata ogni giorno ogni mille abitanti) il che significa , dopo
gli opportuni calcoli, che 203.000 pazienti hanno consumato una
dose standard di morfina ogni giorno; per lanno 2001 il consumo
è stato di 4 die, quindi i pazienti sono saliti a 232.000.
Un lieve aumento, ma calcolando intorno ai 150.000 i pazienti oncologici
che ne hanno bisogno, si può ipotizzare che, in realtà,
la terapia del dolore era già praticata nel sistema sanitario
prima della legge sugli oppiacei», (Cardea, Intervista, in
Zavoli, op. cit., 127-132).
[20] Per approfondimenti sul tema del dolore,
v., tra gli altri, di Besson, Il dolore, Milano, 1996; Stella e
Barbarini, Il dolore nel paziente oncologico: problematiche e indicazioni
terapeutiche, in Medicinae Doctor, 1998, 24-28 (in particolare,
questi ultimi studiosi affermano: «occorre credere nel paziente
e in ciò che dice; il dolore - esperienza del tutto soggettiva
è quello che egli dichiara di avere, non quello che
noi pensiamo possa o debba avere. Il parametro più importante
è sicuramente lintensità del dolore, mentre
stadio e prognosi risultano meno rilevanti: un paziente con dolore
forte deve ricevere un analgesico altrettanto forte»).
[21] Con il tempo, ci si è resi conto che
il dolore è unesperienza soggettiva che obbliga, chi
cerca di lenirlo, ad intervenire di volta in volta in una maniera
diversa (Veronesi, Da bambino avevo un sogno, Milano, 2002, 113
e ss.; la percezione e lintensità del dolore sono influenzate
da aspetti estranei alla patologia di cui lammalato soffre,
come si evince da Chapman e Turner, Aspetti psicologici del dolore,
in Loeser (a cura di), Trattamento del dolore, Roma, 2002, 180-189).
«Occorre credere nel paziente e in ciò che dice; il
dolore esperienza del tutto soggettiva è quello
che egli dichiara di avere, non quello che noi pensiamo possa o
debba avere. Il parametro più importante è sicuramente
lintensità del dolore, mentre stadio e prognosi risultano
meno rilevanti: un paziente con dolore forte deve ricevere un analgesico
altrettanto forte», così Stella e Barbarici, op. cit.,
24-28.
[22] E il caso del dolore da arto-fantasma.
Si può verificare, infatti, che il malato, nonostante lamputazione
dellarto, affermi di soffrire terribilmente di dolori in quella
parte del corpo che non cè più. E evidente
come difficilmente un medicinale potrà alleviare dolori del
genere. In proposito, si legga la vicenda narrata da de Hennezel,
op. cit., 15-19.
«Nella pratica clinica quotidiana ci troviamo spesso di fronte
a pazienti che presentano un dolore che sembra essere neuropatico
e ci accorgiamo della difficoltà di giungere ad una diagnosi,
alla identificazione dei meccanismi patogenetici che stanno allorigine
dei vari sintomi evidenziati dai pazienti (
) Il paziente lamenta,
in differenti associazioni, tre possibili tipi di dolore, di intensità
estremamente variabile e raramente uguale a quella di altri tipi
di dolore in genere somatici. Nonostante la modestia della sua intensità,
il dolore è in grado di esasperare il paziente per la continuità,
quotidianità, per lassenza di un attimo di sollievo.
Indipendentemente dalla loro intensità, questi tipi di dolore
sono in grado di sovvertire lesistenza di una persona e di
provocare gravi turbe psicologiche», così (Bonezzi
e Demartini, Aspetti clinici nel dolore neuropatico periferico,
in Contro il dolore, n.1, 2002, 29-51).
[23] «Ci troviamo allo stesso punto in cui,
più o meno cinquanta anni fa, si sono comprese le malattie
infettive e altre malattie microbiche. Stiamo cominciando a capire
che ogni tipo di dolore sia il dolore neuroplastico, sia
infiammatorio o dovuto al cancro è unentità
a sé stante. I dolori sono diversi e distinti e probabilmente
provocati da meccanismi totalmente differenti. Da qui si può
elaborare la terapia più giusta a curare ciascun dolore.
Per la prima volta siamo in grado di capire quali sono i meccanismi
che producono il dolore, quali le qualità specifiche delle
medicine adatte a curare il dolore e a quale stadio della malattia
vanno somministrate. Considerando tutti questi fattori, penso che
oggi abbiamo una maggiore capacità di curare i pazienti,
di migliorare la qualità della loro vita ,evitando il prodursi
di quegli effetti collaterali che prima erano inevitabili»,
così Mantyh, Intervista, in Zavoli, op. cit., 245.
[24] I malati terminali oncologici rappresentano
«un problema orfano, nella scena delle attività
sanitarie. Il paziente oncologico che, attraverso la progressione
e la disseminazione del tumore, arriva a uno stadio in cui non sono
più disponibili terapie specifiche, diventa di fatto un oggetto
ingombrante da tutti i punti di vista: per la medicina, perché
è la testimonianza del fallimento degli interventi che spesso
rasentano laccanimento terapeutico; per le famiglie, che nellorganizzazione
sociale attuale non sono, in molti casi, nella condizione di potersene
occupare in modo adeguato»: così Garattini, Introduzione,
Il malato terminale oncologico esperienze dallhospice, (a
cura di) Riva, Roma, 2001, 1-2.
de Hennezel, op. cit., 117 e ss. ricorda la storia di un medico
tedesco che (nonostante ciò fosse illegale nel suo paese)
ha praticato leutanasia. Hacketal - questo il nome - ha poi
girato un filmato per giustificare la pratica. Il caso, particolarmente
drammatico e toccante, è quello di una donna colpita da un
tumore al viso, operato molte volte e ormai giunto a proporzioni
insostenibili. La vicenda è emblematica, perché la
donna - nel filmato - dimostra di provare unatroce sofferenza,
dovuta non solo al dolore fisico causatole dalla malattia, ma soprattutto
alla perdita totale della propria identità. E la situazione
nel suo insieme che la spingerà a chiedere ed ottenere che
le venga praticata leutanasia.
LA. riporta poi un caso, abbastanza simile, di una donna
francese ottantaduenne; Marie-France - questo il nome della paziente
- allatroce sofferenza provata (che pure i medici cercavano
di lenire) aveva aggiunto un progressivo ripiegamento su stessa,
che aveva finito per isolarla da tutti i familiari e amici. La donna
dichiarerà di non pretendere di imporre ad altri la propria
decadenza, e così motiverà la propria decisione di
non voler vedere altri al mondo che una sola amica. In seguito al
lavoro di équipe e di sostegno psicologico ed affettivo,
linferma rinuncerà con il tempo alle sue richieste
di eutanasia.
[25] Le terapie più correntemente utilizzate
- come trattamento antalgico - sono, oltre alla terapia farmacologica,
l'analgesia regionale con oppioidi per via spinale, l'analgesia
regionale con anestetici locali o neurolitici e gli interventi neurolesivi
che interrompono le vie nocicettive.
[26] Non sempre la morfina riesce ad essere uno
strumento efficace per combattere il dolore. Un piccolo studio suggerisce
che la ketamina può venire in aiuto alla morfina quando questa
non basta a controllare il dolore. «Dieci malati di cancro,
cui gli oppiacei non recavano sollievo sufficiente, hanno ricevuto
ketamina (0,25 o 0,50 mg/kg ) oppure un placebo» spiega Mercadante,
della SAMOT di Palermo, primo firmatario dello studio pubblicato
in J. Pain Sympt. Manage, 2000, vol. 20, 246-252. «Il farmaco
ha ridotto in quasi tutti lintensità del dolore, con
più efficacia alle dosi più alte e con un vantaggio
significativo sul placebo» Anche gli effetti indesiderati,
quali allucinazioni, il senso di testa vuota e la sonnolenza
erano però frequenti e legati alla dose. Lautore sottolinea
comunque la necessità di una maggiore sperimentazione in
materia.
Secondo i risultati di uno studio britannico, condotto al St. Marks
NHS Trust di Harrow e pubblicato in British Med. J., 2001, n. 322,
1154-1158, così citato in Riv. it. cure palliative, 2001,
vol. 3, n.2, 97, anche per il dolore cronico non oncologico il fentanyl
è una soluzione efficace, preferibile, a giudizio dei malati,
alla morfina orale a rilascio prolungato. Laurie Allen, prima autrice
dello studio, spiega che sono stati esaminati per effettuare lo
studio oltre 200 adulti di ogni età, già in cura con
oppiacei per dolori sia neuropatici sia nocicettivi o per una combinazione
dei due. Metà ha ricevuto per un mese la morfina e per il
mese successivo il fentanyl, in dosi equivalenti a quelle delloppiaceo
che già impiegava; laltra metà ha assunto gli
stessi farmaci nellordine inverso. «Il 65% ha dichiarato
di preferire il cerotto e solo il 28% la morfina; il motivo principale
indicato era il miglior controllo del dolore» osserva Allen.
«Anche se nel complesso lincidenza di effetti avversi
è stata simile nei due gruppi, la stitichezza era quasi dimezzata
tra chi in quel momento usava il fentanyl, costoro hanno anche punteggi
migliori di qualità di vita».
[27] Bisogna segnalare che un dolore particolarmente
acuto può avere ripercussioni sulla salute mentale del malato
di cancro; cfr. in proposito Massie, Chertkov, Roth, Psychological
Issues, in (a cura di) De Vita, Jr., Hellman e Rosenberg, Cancer,
Principles & Practice of Oncology, Lippincott Williams &
Wilkins, 6th ed., 3063. In particolare, le più frequenti
complicazioni psichiatriche nei malati terminali di cancro sono
lansia, la depressione e il delirio; così Flatow, Long,
Specialized care of the terminally ill, in (a cura di) De Vita,
Jr., Hellman e Rosenberg, op. cit., 3084-3086.
[28] E stato dimostrato, anche recentemente,
come siano infondate le remore alluso di oppioidi. In tal
senso, Joranson, Ryan, Gilson, Dahl, Trends in Medical Use and Abuse
of Opioid Analgesics, in J. Am. Med. Ass., 2000, vol. 283, 1710-1714
(la ricerca ha chiarito, in particolare, linfondatezza del
timore secondo cui limpiego di oppioidi in medicina faciliterebbe
gli abusi. Ciò è stato dimostrato attraverso il raffronto
dei dati, durante gli ultimi anni, negli Stati Uniti, tra il loro
uso terapeutico fortemente aumentato e il numero di
abusi rimasto immutato. Infatti, tra il 1990 e il 1996, si
è registrato un netto aumento (quasi del 60%) delluso
medico di morfina, di fentanyl (di oltre il 1000%), di ossicodone
(del 23%) e di idromorfone (del 20%); lunico oppioide il cui
uso è calato è la meperidina, caratterizzata da una
breve durata dazione e dallaccumulo di metaboliti tossici.
Laumentato utilizzo è un parametro importante per lOrganizzazione
mondiale della sanità, in quanto indice di un migliore trattamento
del dolore. Per contro, durante lo stesso periodo, il numero totale
di segnalazioni di abuso è aumentato soltanto del 6,6%, come
rilevato dal Drug Abuse Warning Network; tra laltro, in proporzione
a quello di altri farmaci, labuso degli oppioidi è
diminuito, passando dal 5 a meno del 4%).
Per altri profili v. O'Neill, Hanks, Simpson, Fallon, Jenkins,
Wesnes, The cognitive and psychomotor effects of morphine in healthy
subjects: a randomised controlled trial of repeated (four) oral
doses of dextropropoxyphene, morphine, lorazepam and placebo, in
Pain, 2000, n. 85, 209-215, ove si rileva come esistano malati i
quali, nel periodo in cui assumono oppiacei, sono perfettamente
in grado di guidare. E confermato così il fatto che
gli analgesici a base di morfina non compromettono necessariamente
le capacità cognitive.
Nei malati terminali di cancro, a minare le capacità neuropsicologiche
è di solito il dolore, ben più che gli oppiacei: così
Siogren e i suoi colleghi, dellospedale Bispebierg di Copenaghen,
a conclusione di un articolato studio su 130 pazienti, suddivisi
in svariati gruppi. Gli studiosi hanno potuto esaminare in modo
distinto gli effetti dei vari fattori su una serie di prestazioni
neuropsicologiche, e sono giunti alla conclusione che luso
orale di oppiacei per lunghi periodi non influisce, di per sé,
sui risultati dei test. A seconda della capacità misurata,
il fattore preponderante è risultato invece il performance
status o la presenza di dolore; v. Pain, 2000, n. 86, 237-245.
La tossicità da oppiacei - qualora venga rispettata la dose
terapeutica - si limita abitualmente alla possibile comparsa di
soli 3 sintomi: sonnolenza; nausea e vomito e stipsi. Altri effetti
collaterali, quali la depressione respiratoria, la disforia e la
ritenzione urinaria si osservano solo in caso di sovradosaggio;
in tal senso Andreoletti, Morfina: istruzioni per luso, in
Medicinae doctor, 1999, 30.
Per ulteriori approfondimenti in tema, si vedano Jacox et al.,
New clinical practice guidelines for the management of pain in patients
with cancer, in New England J. Med., 1994, vol. 330, 651-655; FO.
N. CA. M., Le cure palliative e lassistenza alla malattia
in fase terminale. Protocollo Marzo 1997; Arner, Lack of analgesic
effect of opioids on neuropathic and idiopathic forms of pain, in
Pain, 1988, n. 33, 11-23; Ventafridda et al., Trattamento farmacologico
del dolore cronico da cancro: gli oppioidi, in Argomenti di oncologia,
1988, n. 9, 213-221; Ventafridda, Terapia del dolore, in Riv. it.
cure palliative, 1988, 53-73.
[29] La diffusa sensibilità nei confronti
della lotta al dolore - in particolare quello provocato dal cancro
- ha portato alla sperimentazione di metodi alternativi alluso
della morfina: v. Munafò e Trim, Dolore cronico. Il manuale
dellinfermiere, Milano, 2001, 133 e ss. Tra queste terapie,
vi sono lagopuntura, lipnosi, il rilassamento, la TENS
(Transcutaneaus Electrical Nerve Stimulation). Esse hanno già
prodotto qua e là risultati incoraggianti, ma solo il tempo
e la ricerca potranno confermare le loro potenzialità e i
loro limiti. Sottolineano il ruolo fondamentale delle cure alternative,
da un punto di vista psicologico, Massie, Chertkov, Roth, Psychological
Issues, cit., 3064.
Non subisce pause, comunque, la ricerca - in sede scientifica -
di farmaci alternativi alla morfina. E recente la notizia
di uno studioso filippino il quale ha individuato una molecola,
un peptide, dotata di una caratteristica eccezionale: mille volte
più potente della morfina. La molecola è stata estratta
dal paguro che vive immerso nei mari dei Carabi; un crostaceo apparentemente
innocuo, ma in effetti armato di un veleno molto potente, capace
di immobilizzare allistante i piccoli pesci scelti come prede.
Tale scoperta potrebbe consentire di produrre un nuovo farmaco,
atto, secondo gli esperti, ad imprimere una profonda rivoluzione
nel campo della lotta al dolore. Cfr. il Corriere della sera, 21.7.2001.
[30] La dose adeguata è quella che fa passare
il dolore - o lo attenua in misura conveniente - senza provocare
effetti collaterali indesiderati. Va sempre preferita la via orale;
gli effetti collaterali (nausea, stitichezza) debbono essere trattati
sistematicamente: i placebo non vanno mai usati.
[31] E ciò senza dimenticare le conseguenze
che, sul terreno disciplinare, un eventuale trattamento inadeguato
del dolore potrebbe produrre in capo al medico curante. «Nel
1999 nota il Tribunale dei diritti del malato la prestigiosa
rivista medica inglese British Medical Journal riportava la notizia
di un medico americano che era stato oggetto di un provvedimento
disciplinare per non aver trattato con i mezzi a sua disposizione
il dolore grave di un suo paziente», Zavoli, op. cit., 40.
[32] Vedi Furrow, Pain management and provider
liability: no more excuses, in J. Law Med. & Ethics, 2001, n.
29, 28-51.
[33] Furrow, op. loc. cit.
[34] In particolare sono da tenere presenti le
seguenti norme: art. 3 - Dovere del medico è la tutela
della vita, della salute fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo
dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità
della persona umana; art. 15 - I trattamenti che comportino
una diminuzione della resistenza psico-fisica del malato possono
essere attuati, previo accertamento delle necessità terapeutiche,
e solo al fine di procurare un concreto beneficio clinico al malato
o di alleviarne le sofferenze; art. 20 - Il medico non
può abbandonare il malato ritenuto inguaribile, ma deve continuare
ad assisterlo anche al solo fine di lenirne la sofferenza fisica
e psichica; art. 37 - In caso di malattie a prognosi
sicuramente infausta o pervenute alla fase terminale, il medico
deve limitare la sua opera all'assistenza morale e alla terapia
atta a risparmiare inutili sofferenze, fornendo al malato i trattamenti
appropriati a tutela, per quanto possibile, della qualità
di vita
Si veda, inoltre, quanto previsto dallAmerican Medical Associations
Code of Medical Ethics, ritenuto il fondamento delle azioni risarcitorie
nei confronti dei medici negligenti: physicians have an obligation
to relieve pain and suffering and to promote the dignity and autonomy
of dying patients in their care. This includes providing effective
palliative treatment even though it may foreseeable hasten death.
[35] In tal senso Cherney e Catane, Professional
Negligence in the Management of Cancer Pain, in Cancer, 1995, n.
76, 2181.
[36] E bene ricordare che la condotta di
un medico, il quale non si attivi tempestivamente per lenire i dolori
di un malato terminale, può avere anche una rilevanza penale.
E quanto ha stabilito Cass., VI sez. pen., 27 giugno 2000,
n. 10445, in Riv. pen., 2000, 1135: «Fra gli interventi che
il sanitario investito della funzione di guardia medica
è tenuto a compiere senza ritardo, ai sensi dellart.
13 d.P.R. 25 gennaio 1991, n. 41, ed il cui rifiuto è suscettibile
di dar luogo alla configurabilità del delitto di cui allart.
328, comma 1, c.p., possono rientrare anche quelli di c.d. terapia
del dolore. (Nella specie, in applicazione di tale principio,
la S.C. ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la penale
responsabilità di un medico il quale secondo la ricostruzione
dei fatti emergente dalla sentenza di merito si era indebitamente
rifiutato di accedere al domicilio di unammalata terminale
di cancro i cui familiari avevano richiesto un urgente intervento
finalizzato ad alleviare le atroci sofferenze della loro congiunta)».
[37] Manfredi, Intervista, in Zavoli op. cit.,
238.
[38] Ambrosio e Bona, Il risarcimento dei danni
da errata diagnosi di patologia tumorale, in AA.VV., Aspetti clinici,
medico-legali e giuridici nel ritardo diagnostico del carcinoma
laringeo, Torino, 2002, 79-126.
[39] «Potrebbe ben accadere che lerrore
diagnostico non privi il paziente di chance di vita, ma semplicemente
peggiori la sua esistenza per una miriade di fattori che vanno dal
doversi sottoporre ad interventi più invasivi al gravare
maggiormente sui propri famigliari. In breve, pare che il danno
esistenziale possa ritagliarsi un suo preciso spazio con riferimento
al peggioramento della qualità della vita, a meno che la
privazione delle chances si giochi non già sul versante quoad
vitam, bensì sotto il profilo del quoad valetudinem (cioè
di vita libera da malattia)», così Ambrosio e Bona,
op. cit., 98).
[40] «A proposito dellobbligo di risarcimento
dei danni a carico del servizio sanitario pubblico, si segnala unimportante
precedente in occasione del quale il pretore di Bologna aveva riconosciuto
il diritto al risarcimento del danno patrimoniale a favore di un
soggetto malato il quale a causa della mancanza di disponibilità
da parte di un ospedale pubblico di apparecchiature mediche idonee
a curarlo si era dovuto rivolgere ad un ente privato, con conseguenti
rilevanti esborsi di danaro (Pret. Bologna, 10 settembre 1987, in
Giust. civ., 1988, I, 3035, con nota adesiva di Dogliotti, Il diritto
alla salute ad una nuova svolta)», così Longo, I diritti
dei malati cronici e dei propri familiari, in Fam. e dir., 1999,
411);
[41] Furrow, op. cit., 35: «Witnessing a
family member in a hospital or nursing home suffer from unrelieved
pain is itself painful»; con riguardo allemotional distress
patito in relazione alla prestazione di trattamenti sanitari, si
ricorda ad esempio il caso Oswald v. Leyland, 453 N.W. 2d 634, IOWA
1990, con il quale fu riconosciuto un risarcimento per emotional
distress e mental anguish inflitto a due genitori, in relazione
alle prestazioni di medici ed ostetrici, che avevano fornito, in
maniera aggressiva e drammatizzata, informazioni sullo stato di
salute del nascituro. La Corte, sottolineando la vulnerabilità
dei genitori, affermò: where the nature of the relationship
between the parties is such that there arises a duty to exercise
ordinary care to avoid causing emotional harm
. [W]e think
liability for emotional injury should attach to the delivery of
medical services [quando la natura del rapporto tra le parti
è tale da far sorgere un dovere di utilizzare lordinaria
diligenza per evitare di causare una sofferenza psicologica (
)
riteniamo che dovrebbe derivare una responsabilità per danno
non patrimoniale dalla prestazione di servizi medici].
V. anche Wargelin v. Sisters of Mercy Health Corporation, 385 N.W.
2d 732, Mitch. Ct. App. 1986, con riguardo al caso del neonato cianotico
e privo di respiro, posto dallostetrica sul petto della madre
(come se fosse stato sano) e poi sottrattole per essere sottoposto
inutilmente a tentativi di rianimazione mediante stimolazione elettrica.
Rispetto al risarcimento del danno a favore dei familiari è
stato fatto giustamente notare che: «il rifiuto di un ospedale
pubblico di effettuare quelle prestazioni sanitarie necessarie ad
un malato cronico ivi compreso il ricovero può
integrare il reato di cui allart. 328 c.p. E di fronte ad
un rifiuto del genere, un familiare stretto che da quel momento
si vede costretto a modificare in negativo gli aspetti della propria
vita che caratterizzano larmoniosa dimensione psicologica
ed esistenziale raggiunta (vita familiare) (
) ben potrebbe
aver titolo a domandare il risarcimento sia del danno patrimoniale
sia del danno non patrimoniale», così Longo, I diritti
dei malati cronici e dei propri familiari, in Fam. e dir., 1999,
412).
[42] «Mi prendo la libertà di giudicare
umiliante per il sistema sanitario sebbene essa esprima una
benvenuta supplenza in materia la sentenza grazie alla quale
unammalata di tumore con forti dolori si è vista riconoscere
il diritto di assumere la marijuana. Il magistrato veneziano Barbara
Bordot ha ordinato allASL di San Donà di Piave di procurarsi
allestero per esempio in Olanda, dove a scopo terapeutico
la droga è venuta in farmacia il quantitativo necessario
per lenire il dolore di un malato terminale. Era la prima volta
che ciò accadeva in Italia, dove luso della cannabis
è, senza eccezioni, illegale. Al di là di ogni altro
problema cui il caso rimanda, la sentenza rappresenta una grave
lezione», così Zavoli, op. cit., 65).
[43] Sulla tutela durgenza a favore di persone
bisognose di cure immediate nei confronti della p.a., v. la recente
ordinanza cautelare del Trib. Roma, Sez. Lavoro, 6.3.2001, Pres.
Torrice, Est. Leone, a quanto consta, fino ad oggi inedita. Con
questa ordinanza il Giudice capitolino ha imposto alla ASL di pagare
mensilmente la retta, per la frequenza da parte di un giovane autistico
di una struttura terapeutica privata non convenzionata, stante linesistenza
nel territorio regionale di strutture pubbliche specializzate, deputate
all'accoglienza ed alla cura dei soggetti autistici, e a causa della
presenza di un'unica struttura convenzionata "Anni Verdi",
con un ridotto numero di posti disponibili.
Il passaggio della motivazione che qui interessa è il seguente:
«Le premesse in fatto sopra enunciate rappresentano con evidenza
un quadro di sicura compromissione della salute di Gianluca L.,
cui il nostro legislatore costituente ha riconosciuto e sancito,
con l'art. 32, un diritto ed una conseguente tutela che non sembra
essere stata attuata nel caso di specie. La norma costituzionale
indica come fondamentale diritto dell'uomo, quello alla salute,
non altrimenti comprimibile da limitazioni ed omissioni di sorta.
L'art. 3 dello stesso testo costituzionale, dopo aver sancito l'eguaglianza
e la pari dignità di tutti i cittadini, impone come compito
dello Stato quello di rimuovere in concreto tutti gli ostacoli che,
in concreto, (...) impediscono il pieno sviluppo della persona umana.
Quelle enunciate non rappresentano soltanto le norme programmatiche
cui ispirare gli interventi legislativi ovvero amministrativi, ma
costituiscono precetti di immediata applicazione nel concreto riconoscimento
dei diritti dei singoli. L'enunciato diritto alla salute, ed il
contestuale obbligo di rimozione degli ostacoli impeditivi dello
sviluppo pieno della persona umana, si traducono, infatti, nel pieno
riconoscimento del soggetto in questione a ricevere le cure necessarie
alla sua salute, ed a riceverle secondo le modalità pratiche
più adeguate a perseguire l'efficacia della tutela, pur se
incompatibili con le strutture sanitarie attualmente esistenti».
Il tribunale prosegue affermando che la p.a. ha il compito istituzionale
di superare gli ostacoli impeditivi del pieno sviluppo della persona
umana e che, quindi, è in ogni caso obbligata ad un facere
in questo senso - non rappresentando giustificazione alla sua immobilità
una somma di carenze di natura strutturale od economica. E
evidente come il principio della tutelabilità - anche in
via durgenza - di un diritto alla realizzazione personale,
sia senzaltro estensibile alla fattispecie qui in considerazione
del malato terminale.
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