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ART. 1.
Responsabilità del produttore.
1. Il produttore è responsabile del danno cagionato dai difetti
del suo prodotto.
ART. 2.
Prodotto.
Prodotto, ai fini delle presenti disposizioni, è ogni bene
mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile.
Si considera prodotto anche l'elettricità.
Sono esclusi i prodotti agricoli del suolo e quelli dell'allevamento,
della pesca e della caccia, che non abbiano subito trasformazioni.
Si considera trasformazione la sottoposizione del prodotto a un
trattamento che ne modifichi le caratteristiche, oppure vi aggiunga
sostanze. Sono parificati alla trasformazione, quando abbiano carattere
industriale, il confezionamento e ogni altro trattamento, se rendano
difficile il controllo del prodotto da parte del consumatore o creino
un affidamento circa la sua sicurezza.
ART. 3.
Produttore.
Produttore è il fabbricante del prodotto finito o di una
sua componente e il produttore della materia prima.
Per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell'allevamento,
della pesca e della caccia, produttore è che li abbia sottoposti
a trasformazione.
Si considera produttore anche chi si presenti come tale apponendo
il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o
sulla sua confezione.
ART. 4.
Responsabilità del fornitore.
Quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla
stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito
il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, se
abbia omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre
mesi dalla richiesta, l'identità e il domicilio del Produttore
o della persona che gli ha fornito il prodotto.
La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto
che ha cagionato il danno, il luogo e, con ragionevole approssimazione,
il tempo dell'acquisto; deve inoltre contenere l'offerta in visione
del prodotto, se ancora esistente.
Se la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non è
stata preceduta dalla richiesta prevista dal comma 2, il convenuto
può effettuare la comunicazione entro i tre mesi successivi.
In ogni caso, su istanza del fornitore presentata alla prima udienza
del giudizio di primo grado, il giudice, se le circostanze lo giustificano,
può fissare un'ulteriore termine non superiore a tre mesi
per la comunicazione prevista dal comma 1.
Il terzo indicato come produttore o precedente fornitore può
essere chiamato nel processo a norma dell'art. 106 del codice di
procedura civile e il fornitore convenuto può essere estromesso,
se la persona indicata comparisce e non contesta l'indicazione.
Nell'ipotesi prevista dal comma 3, il convenuto può chiedere
la condanna dell'attore al rimborso delle spese cagionategli dalla
chiamata in giudizio.
Le disposizioni del presente articolo si applicano al prodotto importato
nella Comunità europea, quando non sia individuato l'importatore,
anche se sia noto il produttore.
ART. 5.
Prodotto difettoso.
Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che
ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte
le circostanze, tra cui:
il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione,
la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni
e le avvertenze fornite;
l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato
e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente
prevedere;
il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
ART. 6.
Esclusione della responsabilità.
1. La responsabilità è esclusa:
se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore
ha messo il prodotto in circolazione;
se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o
per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né
lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività
professionale;
se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto
a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;
se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento
in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva
ancora di considerare il prodotto come difettoso;
nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di
una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla
concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte
o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni
date dal produttore che l'ha utilizzata.
ART. 7.
Messa in circolazione del prodotto.
Il prodotto è messo in circolazione quando sia consegnato
all'acquirente, all'utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche
in visione o in prova.
La messa in circolazione avviene anche mediante la consegna al vettore
o allo spedizioniere per l'invio all'acquirente o all'utilizzatore.
La responsabilità non è esclusa se la messa in circolazione
dipende da vendita forzata, salvo che il debitore abbia segnalato
specificamente il difetto con dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario
all'atto del pignoramento o con atto notificato al creditore procedente
e depositato presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione entro
quindici giorni dal pignoramento stesso.
ART. 8.
Prova.
Il danneggiato deve provare il danno, il difetto e la connessione
causale tra difetto e danno.
Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità
secondo le disposizioni dell'art. 6. Ai fini dell'esclusione da
responsabilità prevista nell'art. 6, lettera b), è
sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è
probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui
il prodotto è stato messo in circolazione.
Se appare verosimile che il danno sia stato causato da un difetto
del prodotto, il giudice può ordinare che le spese della
consulenza tecnica siano anticipa. te dal produttore.
ART. 9.
Pluralità di responsabili.
Se più persone sono responsabili del medesimo danno, tutte
sono obbligate in solido al risarcimento.
Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella
misura determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno,
dalla gravità delle eventuali colpe e dalla entità
delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione
avviene in parti uguali.
ART. 10.
Colpa del danneggiato.
Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il risarcimento
si valuta secondo le disposizioni dell'art. 1227 del codice civile.
Il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato
consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava
e nondimeno vi si sia volontariamente esposto.
Nell'ipotesi di danno a cosa, la colpa del detentore di questa è
parificata alla colpa del danneggiato.
ART. 11.
Danno risarcibile.
1. E' risarcibile in base alle disposizioni del presente decreto:
il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto
difettoso, purché di tipo normalmente destinato all'uso o
consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato.
2. Il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda
la somma di lire settecentocinquantamila.
ART. 12.
Clausole di esonero da responsabilità.
1.E' nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente,
nei confronti del danneggiato, la responsabilità prevista
dal presente decreto.
ART. 13.
Prescrizione.
Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in
cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del
danno, del difetto e dell'identità del responsabile.
Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia
a decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe
dovuto avere conoscenza di un danno di gravità sufficiente
a giustificare l'esercizio di un'azione giudiziaria.
ART. 14.
Decadenza.
Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni
dal giorno in cui il produttore o l'importatore nella Comunità
europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il
danno.
La decadenza è impedita solo dalla domanda giudiziale, salvo
che il processo si estingua, dalla domanda di ammissione del credito
in una procedura concorsuale o dal riconoscimento del diritto da
parte del responsabile.
L'atto che impedisce la decadenza nei confronti di uno dei responsabili
non ha effetto riguardo agli altri.
ART. 15.
Responsabilità secondo altre disposizioni di legge.
Le disposizioni del presente decreto non escludono né limitano
i diritti che siano attribuiti al danneggiato da altre leggi.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai danni cagionati
dagli incidenti nucleari previsti dalla legge 31 dicembre 1962,
n. 1860, e successive modificazioni.
ART. 16.
Disposizione transitoria.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti
messi in circolazione prima della data della sua entrata in vigore
e comunque prima del 30 luglio 1988.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare.
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