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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Titolo I
ORGANI DEL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE
Art. 1
(Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie)
1. Per il coordinamento delle politiche derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee e per l'adeguamento della
normativa nazionale alle direttive comunitarie è costituito
il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie
che si avvarrà delle strutture e del personale specificati
nel relativo ordinamento cui sarà provveduto con decreto
del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, a seguito di delibera
del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni permanenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
2. In tale ordinamento verranno indicati i servizi necessari per
la gestione amministrativa degli affari di competenza nonchè
la dotazione organica e le relative modalità per la copertura
dei posti nell'ambito della dotazione organica della Presidenza
del Consiglio dei ministri.
Art. 2
(Competenze del comitato interministeriale per la programmazione
economica)
1. Il comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), salve le attribuzioni del Consiglio dei ministri, nell'ambito
dell'azione necessaria per armonizzare la politica economica nazionale
con le politiche comunitarie:
a) esamina le connessioni fra le politiche delle Comunità
europee e la programmazione economica nazionale;
b) elabora gli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana
in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle
amministrazioni ad essa interessate nonchè per la partecipazione
finanziaria dello Stato al bilancio comunitario;
c) adotta direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi
finanziari, sia comunitari che nazionali, indicandone le quote per
amministrazioni competenti, dettando altresì i criteri generali
per il controllo della spesa.
2. Agli indirizzi ed alle direttive generali di cui al comma 1
si attengono, nelle materie di rispettiva competenza, il comitato
interministeriale per il coordinamento della politica industriale
(CIPI) e il comitato interministeriale per la politica economica
estera (CIPES).
3. Il Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie
fa parte dei comitati indicati nei commi 1 e 2, nonchè del
comitato interministeriale del credito e del risparmio. Le funzioni
attribuite a tali comitati sono esercitate su iniziativa dei Ministri
competenti d'intesa col suddetto Ministro.
Art. 3
(Bilancio e programmazione comunitari)
1. Il comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), entro il 30 giugno di ogni anno, determina, con riferimento
anche al progetto preliminare di bilancio generale delle Comunità
europee, le linee di fabbisogno finanziario, statale e regionale,
connesso all'attuazione in Italia delle politiche comunitarie, indicando
le relative norme vigenti e le rispettive quote finanziarie di massima
sulla base delle informazioni contabili fornite dal fondo di rotazione,
di cui all'art. 5.
2. Il comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), entro il 31 ottobre di ogni anno, definisce il programma
degli interventi finanziari da effettuarsi nel corso dell'anno successivo
con il concorso comunitario, a tal fine coordinando fra loro i programmi
statali e regionali in materia.
Art. 4
(Comitato consultivo)
1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
un comitato presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri
o dal Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie
e composto da funzionari di qualifica non inferiore a dirigente
generale, in rappresentanza delle rispettive amministrazioni, designati
dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri degli affari
esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura
e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero,
della sanità, delle partecipazioni statali, per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali, per il coordinamento
delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Del comitato
fanno altresì parte l'Avvocato generale dello Stato, il Ragioniere
generale dello Stato, o funzionari da essi delegati, nonchè
rappresentanti di altri Ministeri eventualmente interessati in relazione
a specifici argomenti oggetto di esame.
2. Il comitato consultivo ha compiti di:
a) informazione e consulenza in ordine a questioni di carattere
giuridico, amministrativo, economico e finanziario concernenti le
attività comunitarie, le norme relative ed i loro riflessi
nell'ordinamento, nelle iniziative e nei programmi interni di carattere
economico e sociale;
b) studio e proposta delle misure da adottare per l'impiego compiuto
e coordinato delle risorse comunitarie e di quelle nazionali ad
esse complementari, nonchè per la rapida attuazione delle
norme comunitarie.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato
per il coordinamento delle politiche comunitarie provvedono con
proprio decreto alla costituzione della segreteria permanente del
comitato con personale della Presidenza del Consiglio dei ministri
oppure comandato dai Ministeri di cui al comma 1.
Art. 5
(Fondo di rotazione)
1. E' istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria
generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge
25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito
conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale
dello Stato denominato "Ministero del tesoro - fondo di rotazione
per l'attuazione delle politiche comunitarie", nel quale sono
versate:
a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge
3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data
di inizio della operatività del fondo di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee
per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria,
sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per
la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma
1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate
da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle
previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione
del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti
con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi
di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16
aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748.
Art. 6
(Erogazioni del fondo)
1. Il fondo di rotazione di cui all'art. 5, su richiesta delle
competenti amministrazioni e nei limiti delle quote indicate dal
CIPE ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), eroga alle amministrazioni
pubbliche ed agli operatori pubblici e privati interessati la quota
di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione
dei programmi di politica comunitaria e può altresì
concedere ai soggetti titolari dei progetti compresi nei programmi
medesimi, che ne facciano richiesta nei modi stabiliti dal regolamento,
anticipazioni a fronte dei contributi spettanti a carico del bilancio
delle Comunità europee.
2. L'insieme della quota e della anticipazione di cui al comma
1, erogato a ciascun operatore pubblico o privato, non può
superare il 90 per cento di quanto complessivamente spettante a
titolo di contributi nazionali e comunitari. Al relativo saldo a
conguaglio il fondo di rotazione provvede a seguito della certificazione,
da parte dell'amministrazione competente, dell'avvenuta attuazione
del progetto. Sulle anticipazioni di cui al comma 1 è trattenuto
l'interesse del 5 per cento sino alla data della certificazione
sopraindicata.
3. In caso di mancata attuazione del progetto nel termine da esso
previsto, o espressamente prorogato, l'amministrazione competente
è tenuta a provvedere al recupero ed alla restituzione al
fondo di rotazione delle somme erogate e anticipate con la maggiorazione
di un importo pari al tasso ufficiale di sconto in vigore nel periodo
intercorso tra la data della erogazione e la data del recupero,
nonchè delle eventuali penalità. Al recupero si applicano
le norme vigenti per la riscossione esattoriale delle imposte dirette
dello Stato.
4. Restano salve le attribuzioni delle amministrazioni e degli
organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 1971, n. 321, ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748.
Art. 7
(Informazione finanziaria)
1. Il fondo di rotazione, di cui all'art. 5, assicura la raccolta
e la elaborazione dei dati contabili concernenti i flussi finanziari
delle Comunità europee riguardanti l'Italia e quelli nazionali
ad essi collegati.
2. Per le finalità di cui al comma 1 affluiscono al fondo
di rotazione, a cura della rappresentanza permanente di Italia presso
le Comunità europee e di tutte le amministrazioni ed enti
interessati, i dati ed ogni altro utile elemento relativo ai flussi
finanziari, di cui allo stesso comma 1.
3. Al fondo di rotazione sono altresì comunicati, a cura
di tutte le amministrazioni statali, regionali e delle province
autonome, competenti all'attuazione delle politiche comunitarie,
gli elementi relativi alle provvidenze comunitarie ed a quelle interne
ad esse collegate, distintamente per ciascuno dei fondi comunitari
cui fanno capo, con indicazione delle azioni finanziate, dei destinatari,
dello stato dei progetti e di ogni altra utile notizia.
4. Le modalità per l'espletamento delle procedure di raccolta
e di elaborazione dei dati saranno rese note alle amministrazioni
ed agli enti interessati dal fondo di rotazione, che curerà
all'occorrenza ogni iniziativa, anche presso la Commissione delle
Comunità europee, per acquisire le ulteriori notizie ritenute
necessarie.
5. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per il coordinamento
delle politiche comunitarie, pubblica ogni due mesi un bollettino
del fondo di rotazione, contenente l'ammontare e la provenienza
dei fondi e i finanziamenti erogati.
Art. 8
(Regolamento del fondo di rotazione)
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà
emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro,
di concerto con il Ministro delegato per il coordinamento delle
politiche comunitarie, il regolamento del fondo di rotazione di
cui all'art. 5, per la determinazione, secondo criteri di efficienza,
della sua struttura organizzativa e delle procedure amministrative
concernenti le distinte sezioni finanziaria e conoscitiva.
2. Al fondo di rotazione è preposto, per la durata di cinque
anni prorogabile una sola volta fino a dieci anni, un funzionario
con qualifica di dirigente generale appartenente al ruolo dei servizi
centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato,
nominato dal Ministro del tesoro e collocato fuori ruolo. Detto
funzionario è coadiuvato da un dirigente superiore e da due
primi dirigenti, anch'essi appartenenti al ruolo dei servizi centrali
del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.
3. Sono apportate le necessarie variazioni nelle funzioni indicate
al quadro I della tabella 7 allegata la decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
4. E' destinato al fondo di rotazione personale non dirigenziale
della Ragioneria generale dello Stato nei limiti dell'organico determinato
col decreto indicato nel comma 1. In non più del 50 per cento
dei posti previsti per tale organico può essere utilizzato
personale comandato da altre amministrazioni statali interessate.
Titolo II
ATTI NORMATIVI COMUNITARI ED ADEGUAMENTO
DELL'ORDINAMENTO INTERNO
Art. 9
(Comunicazione dei progetti di atti comunitari al Parlamento,
alle regioni ed alle province autonome)
1. I progetti dei regolamenti, delle raccomandazioni e delle direttive
delle Comunità europee sono comunicati alle Camere, alle
regioni anche a statuto speciale ed alle province autonome dal Presidente
del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per il coordinamento
delle politiche comunitarie.
2. Le Camere, le regioni e le province autonome possono inviare
al Governo osservazioni.
Art. 10
(Comunicazione degli atti normativi comunitari al Parlamento,
alle regioni ed alle province autonome)
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato
per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro trenta giorni
dalla notifica della raccomandazione o della direttiva comunitaria,
ne dà comunicazione alle Camere, nonchè, per le materie
loro attribuite, alle regioni anche a statuto speciale ed alle province
autonome.
2. Il Governo, entro il termine di novanta giorni, riferisce per
iscritto alle Camere sullo stato di conformità o meno delle
norme vigenti nell'ordinamento interno alle prescrizioni della raccomandazione
o direttiva comunitaria (1).
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(1) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 9 marzo 1989,
n. 86.
Art. 11
(Attuazione amministrativa degli atti normativi comunitari)
1. Il Governo o le regioni, se la raccomandazione o la direttiva
comunitaria non riguarda materia già disciplinata con legge
o coperta da riserva di legge, ne danno attuazione entro i termini
previsti dalla stessa mediante regolamenti o altri atti amministrativi
generali di competenza dei rispettivi organi e con i procedimenti
previsti per l'adozione degli stessi.
Art. 12
(Attuazione legislativa di atti normativi comunitari)
1. Il Governo, se la raccomandazione o la direttiva comunitaria
riguarda materia già disciplinata con legge o coperta da
riserva di legge o se comunque esso ritiene di conformare alla stessa
l'ordinamento interno con norme di legge, predispone nel più
breve tempo possibile il relativo disegno di legge, nel quale sono
stabilite per le materie attribuite alle regioni le necessarie norme
di principio e viene indicato se, per specifiche materie già
disciplinate con legge e non coperte da riserva di legge, l'attuazione
nell'ordinamento interno delle raccomandazioni o direttive comunitarie
debba avvenire nei modi di cui all'art. 11.
2. I disegni di legge di cui al comma 1 dopo l'approvazione del
Consiglio dei ministri sono comunicati alla Commissione delle Comunità
europee.
3. Le regioni trasmettono al Governo i disegni di legge di attuazione
di raccomandazioni e direttive comunitarie, per la necessaria comunicazione
alla Commissione delle Comunità europee.
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N.B.: Articolo abrogato dall'art. 15, L. 9 marzo 1989, n. 86.
Art. 13
(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di
Bolzano)
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano, nelle materie di competenza esclusiva, possono dare
immediata attuazione alle raccomandazioni e direttive comunitarie,
salvo adeguarsi, nei limiti previsti dalla Costituzione e dai relativi
statuti speciali, alle leggi dello Stato di cui al comma 1 dell'art.
12.
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N.B.: Articolo abrogato dall'art. 15, L. 9 marzo 1989, n. 86.
Titolo III
CONFERIMENTO DI FORZA DI LEGGE A DIRETTIVE.
DELEGA LEGISLATIVA. ADEGUAMENTI TECNICI
Art. 14
(Conferimento di forza di legge ad alcune direttive)
1. Le norme contenute nelle direttive della Comunità economica
europea, indicate nell'elenco "A" allegato alla presente
legge, hanno forza di legge con effetto dalla data di emanazione
del decreto di cui al comma 2.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del
Ministro da lui delegato, da emanarsi su proposta dei Ministri competenti,
entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno
stabilite le norme di attuazione delle direttive di cui al comma
1.
Art. 15
(Delega legislativa)
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di
dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti
aventi forza di legge, le norme necessarie per dare attuazione alle
direttive della Comunità economica europea indicate negli
elenchi "B" e "C" allegati alla presente legge,
secondo i principi ed i criteri direttivi per ciascuno di detti
elenchi formulati, ad integrazione di quelli contenuti in ciascuna
delle direttive stesse, negli articoli successivi.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro
per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con
il Ministro degli affari esteri, con il Ministro di grazia e giustizia,
con il Ministro del tesoro e con i Ministri preposti alle altre
Amministrazioni interessate.
3. Gli schemi di detti decreti sono preventivamente sottoposti
al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica, competenti per materia, che dovranno
esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso
tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto
parere.
Art. 16
(Principi e criteri direttivi della delega legislativa)
1. I decreti delegati di cui all'art. 15 sono informati ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) i Ministeri direttamente interessati debbono provvedere all'attuazione
dei decreti delegati, emanati ai sensi della presente legge, con
le ordinarie strutture amministrative di cui attualmente dispongono;
b) restano ferme le competenze attribuite alle regioni a statuto
ordinario dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616 e le competenze attribuite alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dai
rispettivi ordinamenti statutari;
c) saranno previste, quando sia necessario per assicurare l'osservanza
delle disposizioni contenute nei decreti delegati, salve le norme
penali vigenti, norme contenenti le sanzioni amministrative e penali,
o il loro adeguamento, per le eventuali infrazioni alle disposizioni
dei decreti stessi, nei limiti, rispettivamente, della pena pecuniaria
da lire cinquecentomila a lire cinque milioni e dell'ammenda da
lire duecentocinquantamila a lire due milioni o dell'arresto fino
a tre anni. A tali fini:
1) per le infrazioni alle norme emanate in attuazione delle direttive
saranno di regola previste sanzioni amministrative;
2) sanzioni penali saranno previste solo nei casi in cui le infrazioni
alle norme di attuazione delle direttive ledano interessi generali
dell'ordinamento interno, individuati in base ai criteri ispiratori
degli artt. 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e siano
comunque di particolare gravità avuto riguardo all'entità
del danno o del pericolo provocato.
Art. 17
(Principi e criteri direttivi in materia di agricoltura e sanità)
1. I decreti delegati in materia di agricoltura e sanità,
di cui all'elenco "B" allegato alla presente legge, saranno
informati ai seguenti principi e criteri, aggiuntivi a quelli contenuti
nelle singole direttive:
a) per le direttive comunitarie concernenti gli alimenti per uso
zootecnico, i decreti saranno informati all'esigenza di perseguire
una più efficiente tutela economica degli allevatori ed a
fissare idonee garanzie sanitarie per gli alimenti destinati agli
animali evitando che contengano sostanze particolari che possano
risultare nocive al bestiame e all'uomo. A tali fini con i decreti
si provvederà:
1) a definire i prodotti, da impiegare singolarmente o convenientemente
miscelati fra loro, per l'alimentazione degli animali;
2) a stabilire le modalità d'impiego dei prodotti e degli
additivi opportunamente ripartiti per categorie;
3) a dettare idonee garanzie, sotto il profilo sanitario, intese
ad evitare possibili immissioni sul mercato di alimenti pericolosi
per la presenza di agenti patogeni;
4) a disporre efficaci misure di vigilanza e di controllo;
b) per le direttive comunitarie concernenti gli alimenti per uso
umano e gli scambi intra ed extra-comunitari di carni fresche e
di animali, i decreti provvederanno a stabilire idonee garanzie
a tutela della salute umana e del patrimonio zootecnico, nonchè
a disporre efficaci e tempestive misure di vigilanza, provvedendo
anche a semplificare i sistemi di controllo necessari allo scopo.
Art. 18
(Principi e criteri direttivi in materia di salvaguardia
della salute umana e di protezione dell'ambiente)
1. I decreti delegati in materia di salvaguardia della salute umana
e di protezione dell'ambiente, di cui all'elenco "C" allegato
alla presente legge, saranno informati ai seguenti principi e criteri
direttivi, aggiuntivi a quelli contenuti nelle singole direttive:
a) disciplinare l'immissione nel mercato e l'uso di sostanze e
preparati pericolosi, secondo criteri atti a salvaguardare la salute
umana anche con idonee prescrizioni per la necessaria informazione
dei consumatori;
b) recuperare e conservare le condizioni ambientali, in difesa
degli interessi fondamentali della collettività e della qualità
della vita; difendere, conservare e valorizzare le risorse e il
patrimonio naturali prescrivendo:
1) norme volte alla prevenzione ed alla riparazione del danno ambientale;
2) misure restrittive rivolte alla protezione e alla tutela dell'ambiente;
3) adeguate misure di vigilanza e controllo.
Art. 19
(Commissione per il recepimento delle normative comunitarie)
1. Al fine di favorire il sollecito recepimento delle normative
comunitarie è autorizzata la costituzione di una commissione,
presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie,
formata da funzionari del Dipartimento stesso e delle Amministrazioni
dello Stato interessate e da un magistrato del Consiglio di Stato,
nominati con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie.
2. Al personale chiamato a far parte della commissione di cui al
comma 1 sarà corrisposto un compenso da stabilirsi con decreto
del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie di
concerto con il Ministro del tesoro.
3. Al relativo onere si farà fronte con uno stanziamento
di lire 60 milioni sul capitolo 6921 dello stato di previsione della
spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri - rubrica 37 -
per l'esercizio finanziario 1987, mediante corrispondente riduzione
della dotazione iscritta al capitolo 6942 della rubrica stessa.
Art. 20
(Adeguamenti tecnici)
1. Con decreti dei Ministri interessati sarà data attuazione
alle direttive che saranno emanate dalla Comunità economica
europea per le parti in cui modifichino modalità esecutive
e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunità
economica europea già recepite nell'ordinamento nazionale.
2. I Ministri interessati danno immediata comunicazione dei provvedimenti
adottati ai sensi del comma 1 al Ministro per il coordinamento delle
politiche comunitarie, al Ministro degli affari esteri ed al Parlamento.
Titolo IV
NORME FINALI
Art. 21
(Misure di intervento finanziario)
1. Quando i decreti delegati di cui alla presente legge prevedano
misure di intervento finanziario non contemplate da leggi vigenti
e non rientranti nell'attività ordinaria delle Amministrazioni
statali o regionali competenti, si provvede a carico del fondo di
rotazione di cui all'art. 5.
Art. 22
(Abrogazione di norme)
1. Sono abrogate tutte le norme contrastanti o comunque incompatibili
con le disposizioni della presente legge.
Allegato
Elenco A
(Art. 14, comma 1)
79/113 Direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1978 per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alla determinazione
delle emissioni sonore delle macchine e dei materiali per cantieri.
81/1051 Direttiva del Consiglio del 7 dicembre 1981 che modifica
la direttiva 79/113/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alla determinazione delle emissioni
sonore delle macchine e dei materiali per cantieri.
82/603 Direttiva del Consiglio del 28 luglio 1982 che modifica
la direttiva 75/130/CEE relativa alla fissazione di norme comuni
per taluni trasporti di merci combinati strada-ferrovia tra Stati
membri.
82/714 Direttiva del Consiglio del 4 ottobre 1982 che fissa i requisiti
tecnici per le navi della navigazione interna.
82/885 Direttiva del Consiglio del 10 dicembre 1982 che modifica
la direttiva 78/170/CEE concernente la resa dei generatori di calore
impiegati per il riscaldamento di locali e la produzione di acqua
calda negli edifici non industriali nuovi o già esistenti,
nonchè l'isolamento della distribuzione del calore e di acqua
calda per usi igienici nei nuovi edifici non industriali.
83/190 Direttiva della Commissione del 28 marzo 1983 che adegua
al progresso tecnico la direttiva 78/764/CEE del Consiglio per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al
sedile del conducente dei trattori agricoli o forestali a ruote.
83/575 Direttiva del Consiglio del 26 dicembre 1983 che modifica
la direttiva 71/316/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti
di misura ed ai metodi di controllo metrologico.
83/635 Direttiva del Consiglio del 13 dicembre 1983 recante seconda
modifica della direttiva 76/118/CEE relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti taluni tipi di latte
conservato, parzialmente o totalmente disidratato, destinato all'alimentazione
umana.
84/528 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
alle disposizioni comuni agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione.
84/529 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori elettrici.
84/530 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni
comuni agli apparecchi funzionanti con combustibili gassosi, ai
dispositivi di sicurezza e di regolazione del gas destinati a detti
apparecchi ed ai metodi di controlli di questi ultimi.
84/531 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi funzionanti
con combustibili gassosi e destinati alla produzione istantanea
di acqua calda ad uso sanitario.
84/532 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni
comuni in materia di attrezzature e macchine per cantieri edili.
84/533 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza
acustica ammesso dei motocompressori.
84/534 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza
acustica ammesso delle gru a torre.
84/535 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza
acustica ammesso dei gruppi elettrogeni di saldatura.
84/536 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza
acustica ammesso dei gruppi elettrogeni.
84/537 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza
acustica ammesso dei martelli demolitori azionati a mano.
84/538 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative al livello di potenza
acustica ammesso dei tosaerba.
84/539 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi elettrici
utilizzati in medicina umana e veterinaria.
84/647 Direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1984 relativa all'utilizzazione
dei veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci
su strada.
85/3 Direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1984 relativa ai pesi,
alle dimensioni ed a certe altre caratteristiche tecniche di taluni
veicoli stradali.
85/210 Direttiva del Consiglio del 20 marzo 1985 concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al
tenore di piombo nella benzina.
85/397 Direttiva del Consiglio del 5 agosto 1985 concernente i
problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari
di latte trattato termicamente.
85/405 Direttiva della Commissione dell'11 luglio 1985 che adegua
al progresso tecnico la direttiva 79/113/CEE del Consiglio per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla
determinazione delle emissioni sonore delle macchine e dei materiali
per cantieri.
85/406 Direttiva della Commissione dell'11 luglio 1985 che adegua
al progresso tecnico la direttiva 84/533/CEE del Consiglio per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al
livello di potenza acustica ammesso dei motocompressori.
85/407 Direttiva della Commissione dell'11 luglio 1985 che adegua
al progresso tecnico la direttiva 84/535/CEE del Consiglio per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al
livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni di saldatura.
85/408 Direttiva della Commissione dell'11 luglio 1985 che adegua
al progresso tecnico la direttiva 84/536/CEE del Consiglio per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al
livello di potenza acustica ammesso dei gruppi elettrogeni.
85/409 Direttiva della Commissione dell'11 luglio 1985 che adegua
al progresso tecnico la direttiva 84/537/CEE del Consiglio per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al
livello di potenza acustica ammesso dei martelli demolitori azionati
a mano.
85/573 Direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1985 che modifica
la direttiva 77/436/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri in materia di estratti di caffè e di estratti
di cicoria.
86/94 Direttiva del Consiglio del 10 marzo 1986 recante seconda
modifica della direttiva 73/404/CEE concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative ai detergenti.
86/96 Direttiva del Consiglio del 18 marzo 1986 che modifica la
direttiva 80/232/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative alle gamme di quantità nominali e capacità
nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati.
86/109 Direttiva della Commissione del 27 febbraio 1986 che limita
la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante
foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate
"sementi di base" o "sementi certificate".
86/155 Direttiva del Consiglio del 22 aprile 1986 che modifica
talune direttive riguardanti la commercializzazione delle sementi
e dei materiali di moltiplicazione a seguito dell'adesione della
Spagna e del Portogallo.
86/197 Direttiva del Consiglio del 26 maggio 1986 che modifica
la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione
dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonchè
la relativa pubblicità.
86/217 Direttiva del Consiglio del 26 maggio 1986 per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative ai manometri per
pneumatici degli autoveicoli.
86/295 Direttiva del Consiglio del 26 maggio 1986 per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alle strutture di
protezione in caso di ribaltamento (ROPS) di determinate macchine
per cantieri.
86/296 Direttiva del Consiglio del 26 maggio 1986 per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alle strutture di
protezione in caso di caduta di oggetti (FOPS) di determinate macchine
per cantieri.
86/312 Direttiva della Commissione del 18 giugno 1986 sull'adeguamento
al progresso tecnico della direttiva 84/529/CEE del Consiglio per
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
agli ascensori elettrici.
86/360 Direttiva del Consiglio del 24 luglio 1986 che modifica
la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe
altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali.
86/361 Direttiva del Consiglio del 24 luglio 1986 concernenti la
prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle
apparecchiature terminali di telecomunicazioni.
Allegato
Elenco B
AGRICOLTURA E SANITA'
(Art. 15, comma 1)
71/118 Direttiva del Consiglio del 15 febbraio 1971 relativa a
problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili
da cortile.
74/63 Direttiva del Consiglio del 17 dicembre 1973 relativa alla
fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti
indesiderabili negli alimenti per gli animali.
77/99 Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1976 relativa a problemi
sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base
di carne.
77/101 Direttiva del Consiglio del 23 novembre 1976 relativa alla
commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali.
79/372 Direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979 che modifica la
direttiva 77/101/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti
semplici per gli animali.
79/373 Direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979 relativa alla
commercializzazione degli alimenti composti per animali.
79/797 Prima direttiva della Commissione del 10 agosto 1979 che
modifica l'allegato della direttiva 77/101/CEE del Consiglio, relativa
alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali.
80/213 Direttiva del Consiglio del 22 gennaio 1980 che modifica
la direttiva 72/461/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria
in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.
80/214 Direttiva del Consiglio del 22 gennaio 1980 che modifica
la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di
scambi intracomunitari di prodotti a base di carne.
80/215 Direttiva del Consiglio del 22 gennaio 1980 relativa a problemi
di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a
base di carni.
80/216 Direttiva del Consiglio del 22 gennaio 1980 che modifica
la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia
di scambi di carni fresche di volatili da cortile.
80/502 Direttiva del Consiglio del 6 maggio 1980 che modifica la
direttiva 74/63/CEE relativa alla fissazione di quantità
massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti
per gli animali.
80/509 Prima direttiva della Commissione del 2 maggio 1980 che
modifica l'allegato della direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa
alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali.
80/510 Seconda direttiva della Commissione del 2 maggio 1980 che
modifica l'allegato della direttiva 77/101/CEE del Consiglio relativa
alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali.
80/511 Direttiva della Commissione del 2 maggio 1980 che autorizza,
in taluni casi, la commercializzazione degli alimenti composti in
imballaggi o recipienti non chiusi.
80/695 Seconda direttiva della Commissione del 27 giugno 1980 che
modifica l'allegato della direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa
alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali.
80/879 Direttiva della Commissione del 3 settembre 1980 relativa
alla bollatura sanitaria dei grandi imballaggi di carni fresche
di volatili da cortile.
80/1100 Direttiva del Consiglio dell'11 novembre 1980 che modifica
la direttiva 80/215/CEE per quanto riguarda la malattia vescicolosa
dei suini e la peste suina classica.
82/475 Direttiva della Commissione del 23 giugno 1982 che fissa
le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione
della composizione degli alimenti composti per gli animali familiari.
82/937 Terza direttiva della Commissione del 21 dicembre 1982 che
modifica l'allegato della direttiva 77/101/CEE del Consiglio relativa
alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali.
82/957 Terza direttiva della Commissione del 22 dicembre 1982 che
modifica l'allegato della direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa
alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali.
83/87 Direttiva della Commissione del 21 febbraio 1983 che modifica
la terza direttiva che modifica l'allegato della direttiva 77/101/CEE
del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici
per gli animali.
83/201 Direttiva della Commissione del 12 aprile 1983 recante deroghe
alla direttiva 77/99/CEE del Consiglio per alcuni prodotti contenenti
altre derrate alimentari e in cui la percentuale di carne o di prodotti
a base di carne è minima.
83/417 Direttiva del Consiglio del 25 luglio 1983 relativa al ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative a talune lattoproteine
(caseine e caseinati) destinate all'alimentazione umana.
84/319 Direttiva della Commissione del 7 giugno 1984 che modifica
gli allegati della direttiva 77/96/CEE del Consiglio concernente
la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni
fresche provenienti da animali domestici della specie suina.
84/335 Direttiva del Consiglio del 19 giugno 1984 che modifica
la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia
di scambi di carni fresche di volatili da cortile.
84/642 Direttiva del Consiglio dell'11 dicembre 1984 che modifica
la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia
di scambi di carni fresche di volatili da cortile.
84/644 Direttiva del Consiglio dell'11 dicembre 1984 che modifica
la direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda, relativamente alla
brucellosi, la prova all'antigene di brucella tamponato, la prova
di microagglutinazione e la prova dell'anello di latte che vengono
effettuate su campioni di latte.
85/157 Quarantottesima direttiva della Commissione del 6 febbraio
1985 che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio
relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.
85/312 Quarantanovesima direttiva della Commissione del 31 maggio
1985 che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio
relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.
85/320 Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica
la direttiva 64/432/CEE, per quanto riguarda talune disposizioni
relative alla peste suina classica e alla peste suina africana.
85/321 Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica
la direttiva 80/215/CEE per quanto riguarda talune disposizioni
relative alla peste suina africana.
85/323 Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica
la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia
di scambi intracomunitari di carni fresche.
85/324 Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica
la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia
di scambi di carni fresche di volatili da cortile.
85/325 Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica
la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia
di scambi intracomunitari di carni fresche.
85/326 Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica
la direttiva 71/118/CEE relativa a problemi sanitari in materia
di scambi di carni fresche di volatili da cortile.
85/327 Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1985 che modifica
la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di
scambi intracomunitari di prodotti a base di carne.
85/328 Direttiva del Consiglio del 20 giugno 1985 che modifica
la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di
scambi intracomunitari di prodotti a base di carne.
85/342 Cinquantesima direttiva della Commissione del 24 giugno
1985 che modifica gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio,
relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali.
85/429 Direttiva della Commissione dell'8 luglio 1985 che modifica
gli allegati della direttiva 70/635/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione
degli animali.
85/509 Seconda direttiva della Commissione del 6 novembre 1985
che modifica l'allegato della direttiva 82/471/CEE del Consiglio,
relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali.
86/113 Direttiva del Consiglio del 25 marzo 1986 che stabilisce
le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria.
86/174 Direttiva della Commissione del 9 aprile 1986 che fissa
il metodo di calcolo del valore energetico degli alimenti composti
destinati al pollame.
86/534 Direttiva del Consiglio del 21 luglio 1986 che modifica
la direttiva 74/63/CEE relativa alla fissazione di quantità
massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti
per gli animali, la direttiva 77/101/CEE relativa alla commercializzazione
degli alimenti semplici per gli animali e la direttiva 79/373/CEE
relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli
animali.
86/403 Direttiva della Commissione del 28 luglio 1986 che modifica
gli allegati della direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli
additivi nell'alimentazione degli animali.
Allegato
Elenco C
SALVAGUARDIA DELLA SALUTE UMANA E TUTELA DEL CONSUMATORE
(Art. 15, comma 1)
78/631 Direttiva del Consiglio del 26 giugno 1978 concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla
classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati
pericolosi (antiparassitari).
80/778 Direttiva del Consiglio del 15 luglio 1980 concernente la
qualità delle acque destinate al consumo umano.
80/779 Direttiva del Consiglio del 15 luglio 1980 relativa ai valori
limite e ai valori guida di qualità dell'aria per l'anidride
solforosa e le particelle in sospensione.
81/187 Direttiva del Consiglio del 26 marzo 1981 che modifica la
direttiva 78/631/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio
e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari).
82/501 Direttiva del Consiglio del 24 giugno 1982 sui rischi di
incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.
82/884 Direttiva del Consiglio del 3 dicembre 1982 concernente
un valore limite per il piombo contenuto nell'atmosfera.
83/478 Direttiva del Consiglio del 19 settembre 1983 recante quinta
modifica (amianto) della direttiva 76/769/CEE per il ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione
sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.
84/291 Direttiva della Commissione del 18 aprile 1984 che adegua
la direttiva 78/631/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione,
all'imballaggio ed all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari).
84/360 Direttiva del Consiglio del 28 giugno 1984 concernente la
lotta contro l'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti
industriali.
85/203 Direttiva del Consiglio del 7 marzo 1985 concernente le
norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto.
85/374 Direttiva del Consiglio del 25 luglio 1985 relativa al ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli
Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti
difettosi.
85/467 Direttiva del Consiglio del 1° ottobre 1985 recante
sesta modifica (PCB/PCT) della direttiva 76/769/CEE concernente
il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in
materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e
preparati pericolosi.
85/610 Direttiva del Consiglio del 20 dicembre 1985 recante settima
modifica (amianto) della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione
sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi.
86/280 Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1986 concernente i
valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi
di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato
della direttiva 76/464/CEE.
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