SOMMARIO:
Premessa
Capitolo
I. Il ruolo della fotografia nell'uso dell'autovelox prima della
conversione in legge del D.L. n. 121/02
1. La fotografia come
elemento accessorio
2. L'affidamento delle
operazioni di sviluppo e stampa a privati
3. La conservazione della
fotografia presso gli uffici accertatori
Capitolo
II. Il ruolo della fotografia nell'uso dell'autovelox dopo la
conversione in legge del D.L. n. 121/02
1. Gli accertamenti eseguiti
ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 121/02: la fotografia come elemento
essenziale
2. Gli accertamenti sulle
strade diverse da quelle individuate dall'art. 4 del D.L. n. 121/02
Note
al testo
Indice
dedicato alla circolazione stradale (normativa, giurisprudenza,
dottrina)
Premessa
Con la conversione in legge (1),
con modifiche, del D.L.
n. 121/02 sono state introdotte importanti novità
relativamente all'accertamento e alla contestazione mediante l'utilizzo
degli autovelox delle violazioni delle norme sulla velocità
dei veicoli di cui all'art. 142 del codice della strada (2).
A tale riguardo, alcune prime considerazioni di rilievo possono
essere fatte in ordine al nuovo ruolo assunto, in certi casi e a
certe condizioni, dalla documentazione fotografica dell'illecito,
la quale, nell'ambito del procedimento sanzionatorio, può
diventare un elemento essenziale e indefettibile.
È opportuno distinguere fra l'accertamento dell'infrazione
compiuto secondo la prassi consolidatasi negli ultimi anni e l'accertamento
eseguito ai sensi dell'art. 4 del D.L. convertito nella legge n.
168/02.
CAPITOLO I
IL RUOLO DELLA FOTOGRAFIA NELL'USO DELL'AUTOVELOX PRIMA DELLA CONVERSIONE
IN LEGGE DEL D.L. N. 121/02
1. La fotografia come elemento accessorio
In base all'art. 13 della legge n. 689/81 "gli organi addetti
al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione
è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di
rispettiva competenza, (
) procedere (
) a rilievi (
)
fotografici e ad ogni altra operazione tecnica".
Pertanto, in base alla legge n. 689/81, gli organi addetti al controllo
hanno la facoltà e non l'obbligo di supportare l'accertamento
di un'infrazione con documentazioni fotografiche.
Per quanto riguarda specificamente il codice della strada, l'art.
194 stabilisce che, quando per una violazione è prevista
una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni
generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge n.
689/81, salve le modifiche e deroghe previste dalle norme del capo
I del D.Lgs.
n. 285/92.
Se mediante l'uso dell'autovelox viene accertata la violazione dell'art.
142 sulla velocità dei veicoli, nessuna norma del c.d.s.
impone una documentazione fotografica probatoria dell'illecito.
In base all'art. 200, se la violazione è contestata immediatamente,
copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore, alla persona
obbligata in solido (se presente) e all'ufficio o comando da cui
dipende l'organo accertatore. Invece, nel caso in cui non si possa
procedere alla contestazione immediata e quindi si ricorra alla
contestazione differita mediante notificazione, il verbale, in base
all'art. 201, deve essere notificato al trasgressore o, quando questi
non sia stato identificato, alla persona obbligata in solido.
L'art. 142, c. 6, del c.d.s. stabilisce che "per la determinazione
dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti
di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate,
(
), come precisato dal regolamento". In base all'art.
345 del regolamento di esecuzione e attuazione del c.d.s. (3),
tali strumenti devono fissare la velocità del veicolo in
modo chiaro ed accertabile, devono essere gestiti direttamente dagli
organi di polizia stradale di cui all'art. 12 ed essere nella disponibilità
degli stessi.
Certamente, la fotografia è una fonte di prova dell'illecito
(4), ma non è
l'unica e nemmeno quella privilegiata. Nell'ambito dell'accertamento
e della contestazione della violazione delle norme di cui all'art.
142 del c.d.s., il documento fotografico è un elemento accessorio,
non essenziale.
La Corte di Cassazione, sez. I civ., con le sentenze n. 8208 del
10 settembre 1995 e n. 6777 del 26 luglio 1996, ha affermato expressis
verbis che la fotografia del veicolo non rappresenta l'unico mezzo
di prova e che, anzi, la prova sufficiente del superamento dei limiti
di velocità è fornita dalla trascrizione sul verbale
dei dati che gli agenti accertatori hanno letto sul display dello
strumento al momento del passaggio del veicolo. Con la sentenza
n. 11293 del 28 agosto 2001, la Corte di Cassazione, sez.
I civ., consolidando l'orientamento espresso nelle precedenti pronunce,
afferma che le rilevazioni effettuate mediante apparecchi autovelox,
appartenenti al tipo debitamente omologato, sono sufficienti per
costituire la prova dell'infrazione, qualora non siano emersi elementi
che, incidendo sul regolare funzionamento dello strumento, ne abbiano
alterato i dati.
Il verbale di accertamento, e non la fotografia, è dotato
di "efficacia probatoria privilegiata"; la violazione
delle norme sulla velocità deve essere considerata provata
sulla base della verbalizzazione degli agenti accertatori, fermo
restando che le risultanze degli strumenti valgono fino a prova
contraria, che può essere data dall'opponente con la dimostrazione
di un difetto di funzionamento di tali dispositivi (Cass. Civ.,
sez. I, 8 febbraio 2000, n. 1380). L'efficacia probatoria dell'autovelox
perdura sino a quando risulti accertato nel caso concreto sulla
base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate
il difetto di costruzione, installazione e funzionamento del dispositivo
elettronico (Cass. Civ, sez. I, 5 giugno 1999, n. 5542).
Il verbale di contestazione è un atto pubblico fidefacente
(art. 2700 del codice civile). Le dichiarazioni del pubblico ufficiale
che ha rilevato un'infrazione sono ritenute vere; spetta al trasgressore
dimostrare il contrario proponendo una querela di falso, instaurando
un procedimento penale. Nonostante una più recente ed isolata
pronuncia in senso contrario (Cass. Civ., sez. I, 20 luglio 2001,
n. 9909), è stato ribadito più volte dalla Corte di
Cassazione che il verbale di accertamento della violazione fa piena
prova, fino a querela di falso, dei fatti in esso attestati dal
pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza.
2. L'affidamento delle operazioni di sviluppo
e stampa a privati
Nel caso in cui le operazioni di sviluppo e stampa della documentazione
fotografica ottenuta con un autovelox siano affidate a soggetti
privati, ci si deve domandare se il soggetto privato sia legittimato
ad effettuare il trattamento di dati personali connesso a compiti
che rientrano nella sfera di competenza e titolarità dell'Amministrazione
Pubblica.
Con un parere del 19 dicembre 1998, poi ripreso dal Ministero dell'Interno
con la circolare prot. n. M/2103/A del 16 marzo 1999, il Garante
per la protezione dei dati personali ha affermato che nel trattamento
dei dati connesso allo svolgimento dei propri compiti, "ciascun
soggetto pubblico può avvalersi del contributo di privati,
affidando ad essi determinate attività che rientrano nella
sfera di titolarità dell'Amministrazione stessa, non comportando
decisioni di fondo sulle finalità e sulle modalità
di utilizzazione dei dati (
), ma, piuttosto, limitati margini
di autonomia in ordine al concreto svolgimento del servizio e a
scelte tecnico-operative".
Devono comunque essere rispettate alcune condizioni; infatti:
- è necessario che i dipendenti della struttura privata operino
in qualità di "incaricati del trattamento" (art.
19 della legge n. 675/96);
- gli stessi devono agire sotto la diretta sorveglianza e secondo
le istruzioni del "titolare" (art. 1, comma 2, lett. d))
e del "responsabile" (art. 1, c. 2, lett. e) e art. 8)
del trattamento (art. 8, comma 5);
- il ruolo di "incaricato" del trattamento può
essere svolto soltanto da una persona fisica;
- si può nominare come "responsabile" la società
incaricata, ovvero una o più persone operanti nell'Amministrazione
Pubblica, ovvero una o più persone operanti nella medesima
società.
A tali condizioni, il privato è legittimato a trattare i
dati in possesso della struttura pubblica, ma è comunque
vincolato ad utilizzarli svolgendo compiti che devono risultare
da un atto scritto (provvedimento amministrativo o convenzione).
Conseguentemente, diventa inapplicabile il limite previsto dall'art.
27, c. 3, per il quale la comunicazione dei dati personali da parte
di soggetti pubblici a privati o enti pubblici economici è
ammessa "solo se prevista da norme di legge o di regolamento";
infatti, per espressa previsione dell'art. 19, c. 1, "non si
considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte
delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni
del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto
la loro diretta autorità".
3. La conservazione della fotografia presso
gli uffici accertatori
Come detto supra (par. 1), nel caso in cui la violazione delle
norme sui limiti di velocità di cui all'art. 142 del c.d.s.
non possa essere contestata immediatamente deve essere notificato
il verbale di contestazione, ma non c'è l'obbligo di notificare
anche la documentazione fotografica. Anzi, nel rispetto della legge
n. 675/96 la fotografia non deve essere allegata al verbale e deve
essere tenuta presso gli uffici accertatori a disposizione dell'intestatario
del veicolo e, qualora la violazione sia stata contestata immediatamente,
del trasgressore. D'altronde, l'art. 345 del Regolamento del c.d.s.
stabilisce che le apparecchiature di rilevazione dei limiti di velocità
devono essere costruite ed utilizzate in modo da tutelare la riservatezza
dell'utente.
Ovviamente, nel caso di contestazione differita, l'intestatario
del veicolo ha diritto di accedere alla documentazione fotografica
in base all'art. 22 della legge n. 241/90; infatti, il suo diritto
di accesso, fatto valere per i fini ed entro i limiti della cura
o difesa dei propri interessi giuridici, prevale certamente sul
diritto alla riservatezza del terzo, identificato o identificabile
mediante la fotografia.
CAPITOLO II
IL RUOLO DELLA FOTOGRAFIA NELL'USO DELL'AUTOVELOX DOPO LA CONVERSIONE
IN LEGGE DEL D.L. N. 121/02
1. Gli accertamenti eseguiti ai sensi dell'art.
4 del D.L. n. 121/02: la fotografia come elemento essenziale
Recentemente è stato convertito nella legge n. 168/02 il
D.L. n. 121/02 recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza
nella circolazione stradale, che era stato adottato in data 20 giugno
2002 "ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza
di garantire la sicurezza nella circolazione stradale, in considerazione
dell'ormai iniziato esodo estivo e dell'incremento considerevole
dei veicoli su strade ed autostrade".
All'art. 4 sono state stabilite nuove norme per l'utilizzo o l'installazione
di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico (fra i
quali l'autovelox) finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni
delle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 del
c.d.s..
Specificamente, l'art. 4, c. 1, dispone che non c'è l'obbligo
di contestazione immediata ai sensi dell'art. 200 del c.d.s. se
l'accertamento è realizzato sulle autostrade e sulle strade
extraurbane principali di cui all'art. 2, c. 2, lettere A e B, del
c.d.s., secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno,
sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, purché
sia data informazione agli automobilisti (5),
oppure sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane
di scorrimento di cui all'art. 2, c. 2, lettere C e D, del c.d.s
(ovvero su singoli tratti di esse), individuate dal prefetto entro
90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
(cioè dal 7 agosto 2002), secondo i parametri fissati dall'art.
4, c. 2. Tuttavia, come espressamente previsto dall'art. 4, c. 3,
"la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici,
di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle
esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano
di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento
dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati
di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione".
Inoltre, i dispositivi che consentono di accertare automaticamente
la violazione senza la presenza o il diretto intervento degli agenti
preposti devono essere approvati e omologati ai sensi dell'art.
45, c. 6, del c.d.s..
Pertanto, se la violazione è accertata in base all'art. 4
del D.L. n. 121/02, che prevede espressamente la deroga all'obbligo
di contestazione immediata, la fotografia costituisce un elemento
essenziale e una fonte di prova indefettibile. Le risultanze della
documentazione fotografica devono necessariamente coincidere con
gli elementi di tempo, di luogo e di fatto posti a verbale.
Ovviamente, permane la validità delle considerazioni sopra
esposte (cap. I) in ordine alle modalità di affidamento ai
privati delle operazioni di sviluppo e stampa dei negativi e relativamente
all'obbligo di non allegare al verbale la fotografia, la quale deve
essere conservata presso gli uffici dell'organo accertatore per
il periodo necessario alla definizione del procedimento sanzionatorio.
2. Gli accertamenti sulle strade diverse
da quelle individuate dall'art. 4 del D.L. n. 121/02
Relativamente alle apparecchiature destinate a rilevare infrazioni
alle norme di cui all'art. 142 del c.d.s., coordinando l'intero
art. 4 del D.L. n. 121/02 e nonostante alcune infelici espressioni
in esso contenute, si può desumere che sulle strade di cui
alle lettere C e D (ovvero su singoli tratti di esse) dell'art.
2, c. 2, del c.d.s., non individuate dal decreto del prefetto e
sulle strade di cui alle lettere E e F (strade urbane di quartiere
e strade locali) è possibile continuare a impiegare gli strumenti
di misurazione elettronica della velocità con le stesse modalità
utilizzate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione.
Pertanto, sulle strade appena citate, dove l'organo accertatore
ha l'obbligo di fermare il veicolo e di procedere alla contestazione
immediata dell'infrazione, la documentazione fotografica rimane
non obbligatoria e continua a costituire un elemento accessorio
ed eventuale.
Invece, per quanto attiene alle autostrade e alle strade extraurbane
principali, prima di fare analoghe considerazioni relativamente
alla possibilità di utilizzare l'autovelox secondo la prassi
consolidatasi prima della conversione in legge del d.l. n. 121/02,
è consigliabile attendere l'emanazione delle direttive ministeriali
previste dall'art. 4, c. 1.
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