Il ruolo della fotografia nell'uso dell'autovelox


Dott. Enrico Santi

SOMMARIO:

Premessa

Capitolo I. Il ruolo della fotografia nell'uso dell'autovelox prima della conversione in legge del D.L. n. 121/02

1. La fotografia come elemento accessorio
2. L'affidamento delle operazioni di sviluppo e stampa a privati
3. La conservazione della fotografia presso gli uffici accertatori

Capitolo II. Il ruolo della fotografia nell'uso dell'autovelox dopo la conversione in legge del D.L. n. 121/02

1. Gli accertamenti eseguiti ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 121/02: la fotografia come elemento essenziale
2. Gli accertamenti sulle strade diverse da quelle individuate dall'art. 4 del D.L. n. 121/02

Note al testo

Indice dedicato alla circolazione stradale (normativa, giurisprudenza, dottrina)


Premessa

Con la conversione in legge (1), con modifiche, del D.L. n. 121/02 sono state introdotte importanti novità relativamente all'accertamento e alla contestazione mediante l'utilizzo degli autovelox delle violazioni delle norme sulla velocità dei veicoli di cui all'art. 142 del codice della strada (2). A tale riguardo, alcune prime considerazioni di rilievo possono essere fatte in ordine al nuovo ruolo assunto, in certi casi e a certe condizioni, dalla documentazione fotografica dell'illecito, la quale, nell'ambito del procedimento sanzionatorio, può diventare un elemento essenziale e indefettibile.
È opportuno distinguere fra l'accertamento dell'infrazione compiuto secondo la prassi consolidatasi negli ultimi anni e l'accertamento eseguito ai sensi dell'art. 4 del D.L. convertito nella legge n. 168/02.

CAPITOLO I
IL RUOLO DELLA FOTOGRAFIA NELL'USO DELL'AUTOVELOX PRIMA DELLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. N. 121/02


1. La fotografia come elemento accessorio

In base all'art. 13 della legge n. 689/81 "gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, (…) procedere (…) a rilievi (…) fotografici e ad ogni altra operazione tecnica".
Pertanto, in base alla legge n. 689/81, gli organi addetti al controllo hanno la facoltà e non l'obbligo di supportare l'accertamento di un'infrazione con documentazioni fotografiche.
Per quanto riguarda specificamente il codice della strada, l'art. 194 stabilisce che, quando per una violazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge n. 689/81, salve le modifiche e deroghe previste dalle norme del capo I del D.Lgs. n. 285/92.
Se mediante l'uso dell'autovelox viene accertata la violazione dell'art. 142 sulla velocità dei veicoli, nessuna norma del c.d.s. impone una documentazione fotografica probatoria dell'illecito.
In base all'art. 200, se la violazione è contestata immediatamente, copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore, alla persona obbligata in solido (se presente) e all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. Invece, nel caso in cui non si possa procedere alla contestazione immediata e quindi si ricorra alla contestazione differita mediante notificazione, il verbale, in base all'art. 201, deve essere notificato al trasgressore o, quando questi non sia stato identificato, alla persona obbligata in solido.
L'art. 142, c. 6, del c.d.s. stabilisce che "per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, (…), come precisato dal regolamento". In base all'art. 345 del regolamento di esecuzione e attuazione del c.d.s. (3), tali strumenti devono fissare la velocità del veicolo in modo chiaro ed accertabile, devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 ed essere nella disponibilità degli stessi.
Certamente, la fotografia è una fonte di prova dell'illecito (4), ma non è l'unica e nemmeno quella privilegiata. Nell'ambito dell'accertamento e della contestazione della violazione delle norme di cui all'art. 142 del c.d.s., il documento fotografico è un elemento accessorio, non essenziale.
La Corte di Cassazione, sez. I civ., con le sentenze n. 8208 del 10 settembre 1995 e n. 6777 del 26 luglio 1996, ha affermato expressis verbis che la fotografia del veicolo non rappresenta l'unico mezzo di prova e che, anzi, la prova sufficiente del superamento dei limiti di velocità è fornita dalla trascrizione sul verbale dei dati che gli agenti accertatori hanno letto sul display dello strumento al momento del passaggio del veicolo. Con la sentenza n. 11293 del 28 agosto 2001, la Corte di Cassazione, sez. I civ., consolidando l'orientamento espresso nelle precedenti pronunce, afferma che le rilevazioni effettuate mediante apparecchi autovelox, appartenenti al tipo debitamente omologato, sono sufficienti per costituire la prova dell'infrazione, qualora non siano emersi elementi che, incidendo sul regolare funzionamento dello strumento, ne abbiano alterato i dati.
Il verbale di accertamento, e non la fotografia, è dotato di "efficacia probatoria privilegiata"; la violazione delle norme sulla velocità deve essere considerata provata sulla base della verbalizzazione degli agenti accertatori, fermo restando che le risultanze degli strumenti valgono fino a prova contraria, che può essere data dall'opponente con la dimostrazione di un difetto di funzionamento di tali dispositivi (Cass. Civ., sez. I, 8 febbraio 2000, n. 1380). L'efficacia probatoria dell'autovelox perdura sino a quando risulti accertato nel caso concreto sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate il difetto di costruzione, installazione e funzionamento del dispositivo elettronico (Cass. Civ, sez. I, 5 giugno 1999, n. 5542).
Il verbale di contestazione è un atto pubblico fidefacente (art. 2700 del codice civile). Le dichiarazioni del pubblico ufficiale che ha rilevato un'infrazione sono ritenute vere; spetta al trasgressore dimostrare il contrario proponendo una querela di falso, instaurando un procedimento penale. Nonostante una più recente ed isolata pronuncia in senso contrario (Cass. Civ., sez. I, 20 luglio 2001, n. 9909), è stato ribadito più volte dalla Corte di Cassazione che il verbale di accertamento della violazione fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza.


2. L'affidamento delle operazioni di sviluppo e stampa a privati

Nel caso in cui le operazioni di sviluppo e stampa della documentazione fotografica ottenuta con un autovelox siano affidate a soggetti privati, ci si deve domandare se il soggetto privato sia legittimato ad effettuare il trattamento di dati personali connesso a compiti che rientrano nella sfera di competenza e titolarità dell'Amministrazione Pubblica.
Con un parere del 19 dicembre 1998, poi ripreso dal Ministero dell'Interno con la circolare prot. n. M/2103/A del 16 marzo 1999, il Garante per la protezione dei dati personali ha affermato che nel trattamento dei dati connesso allo svolgimento dei propri compiti, "ciascun soggetto pubblico può avvalersi del contributo di privati, affidando ad essi determinate attività che rientrano nella sfera di titolarità dell'Amministrazione stessa, non comportando decisioni di fondo sulle finalità e sulle modalità di utilizzazione dei dati (…), ma, piuttosto, limitati margini di autonomia in ordine al concreto svolgimento del servizio e a scelte tecnico-operative".
Devono comunque essere rispettate alcune condizioni; infatti:
- è necessario che i dipendenti della struttura privata operino in qualità di "incaricati del trattamento" (art. 19 della legge n. 675/96);
- gli stessi devono agire sotto la diretta sorveglianza e secondo le istruzioni del "titolare" (art. 1, comma 2, lett. d)) e del "responsabile" (art. 1, c. 2, lett. e) e art. 8) del trattamento (art. 8, comma 5);
- il ruolo di "incaricato" del trattamento può essere svolto soltanto da una persona fisica;
- si può nominare come "responsabile" la società incaricata, ovvero una o più persone operanti nell'Amministrazione Pubblica, ovvero una o più persone operanti nella medesima società.
A tali condizioni, il privato è legittimato a trattare i dati in possesso della struttura pubblica, ma è comunque vincolato ad utilizzarli svolgendo compiti che devono risultare da un atto scritto (provvedimento amministrativo o convenzione).
Conseguentemente, diventa inapplicabile il limite previsto dall'art. 27, c. 3, per il quale la comunicazione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o enti pubblici economici è ammessa "solo se prevista da norme di legge o di regolamento"; infatti, per espressa previsione dell'art. 19, c. 1, "non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorità".

3. La conservazione della fotografia presso gli uffici accertatori

Come detto supra (par. 1), nel caso in cui la violazione delle norme sui limiti di velocità di cui all'art. 142 del c.d.s. non possa essere contestata immediatamente deve essere notificato il verbale di contestazione, ma non c'è l'obbligo di notificare anche la documentazione fotografica. Anzi, nel rispetto della legge n. 675/96 la fotografia non deve essere allegata al verbale e deve essere tenuta presso gli uffici accertatori a disposizione dell'intestatario del veicolo e, qualora la violazione sia stata contestata immediatamente, del trasgressore. D'altronde, l'art. 345 del Regolamento del c.d.s. stabilisce che le apparecchiature di rilevazione dei limiti di velocità devono essere costruite ed utilizzate in modo da tutelare la riservatezza dell'utente.
Ovviamente, nel caso di contestazione differita, l'intestatario del veicolo ha diritto di accedere alla documentazione fotografica in base all'art. 22 della legge n. 241/90; infatti, il suo diritto di accesso, fatto valere per i fini ed entro i limiti della cura o difesa dei propri interessi giuridici, prevale certamente sul diritto alla riservatezza del terzo, identificato o identificabile mediante la fotografia.

CAPITOLO II
IL RUOLO DELLA FOTOGRAFIA NELL'USO DELL'AUTOVELOX DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. N. 121/02


1. Gli accertamenti eseguiti ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 121/02: la fotografia come elemento essenziale

Recentemente è stato convertito nella legge n. 168/02 il D.L. n. 121/02 recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale, che era stato adottato in data 20 giugno 2002 "ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la sicurezza nella circolazione stradale, in considerazione dell'ormai iniziato esodo estivo e dell'incremento considerevole dei veicoli su strade ed autostrade".
All'art. 4 sono state stabilite nuove norme per l'utilizzo o l'installazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico (fra i quali l'autovelox) finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 del c.d.s..
Specificamente, l'art. 4, c. 1, dispone che non c'è l'obbligo di contestazione immediata ai sensi dell'art. 200 del c.d.s. se l'accertamento è realizzato sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'art. 2, c. 2, lettere A e B, del c.d.s., secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, purché sia data informazione agli automobilisti (5), oppure sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento di cui all'art. 2, c. 2, lettere C e D, del c.d.s (ovvero su singoli tratti di esse), individuate dal prefetto entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (cioè dal 7 agosto 2002), secondo i parametri fissati dall'art. 4, c. 2. Tuttavia, come espressamente previsto dall'art. 4, c. 3, "la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonché i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione". Inoltre, i dispositivi che consentono di accertare automaticamente la violazione senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti devono essere approvati e omologati ai sensi dell'art. 45, c. 6, del c.d.s..
Pertanto, se la violazione è accertata in base all'art. 4 del D.L. n. 121/02, che prevede espressamente la deroga all'obbligo di contestazione immediata, la fotografia costituisce un elemento essenziale e una fonte di prova indefettibile. Le risultanze della documentazione fotografica devono necessariamente coincidere con gli elementi di tempo, di luogo e di fatto posti a verbale.
Ovviamente, permane la validità delle considerazioni sopra esposte (cap. I) in ordine alle modalità di affidamento ai privati delle operazioni di sviluppo e stampa dei negativi e relativamente all'obbligo di non allegare al verbale la fotografia, la quale deve essere conservata presso gli uffici dell'organo accertatore per il periodo necessario alla definizione del procedimento sanzionatorio.

2. Gli accertamenti sulle strade diverse da quelle individuate dall'art. 4 del D.L. n. 121/02

Relativamente alle apparecchiature destinate a rilevare infrazioni alle norme di cui all'art. 142 del c.d.s., coordinando l'intero art. 4 del D.L. n. 121/02 e nonostante alcune infelici espressioni in esso contenute, si può desumere che sulle strade di cui alle lettere C e D (ovvero su singoli tratti di esse) dell'art. 2, c. 2, del c.d.s., non individuate dal decreto del prefetto e sulle strade di cui alle lettere E e F (strade urbane di quartiere e strade locali) è possibile continuare a impiegare gli strumenti di misurazione elettronica della velocità con le stesse modalità utilizzate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione. Pertanto, sulle strade appena citate, dove l'organo accertatore ha l'obbligo di fermare il veicolo e di procedere alla contestazione immediata dell'infrazione, la documentazione fotografica rimane non obbligatoria e continua a costituire un elemento accessorio ed eventuale.
Invece, per quanto attiene alle autostrade e alle strade extraurbane principali, prima di fare analoghe considerazioni relativamente alla possibilità di utilizzare l'autovelox secondo la prassi consolidatasi prima della conversione in legge del d.l. n. 121/02, è consigliabile attendere l'emanazione delle direttive ministeriali previste dall'art. 4, c. 1.

 

NOTE AL TESTO

(1) Legge n. 168/02, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2002.

(2) Decreto legislativo n. 285/92.

(3) D.P.R. n. 495/92.

(4) Contra, Maini S., Rivista giuridica di polizia, n. 4/2001, il quale si sofferma su un passo della pronuncia n. 6475 del 18 maggio 2000 della Cass. Civ., sez. III. (pronuncia che, però, rimane isolata e si discosta dall'orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi), desumendone che la fotografia non è una fonte di prova.

(5) Si rimane perplessi di fronte al termine utilizzato dal legislatore, in quanto, stando al testo dell'art. 4, c. 1, l'informazione deve essere data espressamente agli "automobilisti", con la conseguente esclusione dell'obbligo di informare altre categorie di conducenti di veicoli, come, per esempio, i motociclisti.